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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4640/2022
REFY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile-
settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Ombretta PROPATO
Email 1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv. Marcello CARNOVALE
Email 2
In Fatto
Costituitasi la parte resistente CP_1, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancanza di una domanda amministrativa fatta all' CP 1 e del conseguente esperimento del ricorso amministrativo, la mancanza di legittimazione passiva dell' CP_1 relativamente alla richiesta di reiscrizione e l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970, n. 83.
Nel merito, l'istituto resistente domandava il rigetto di tutte le domande promosse per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricolo.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di documenti ed assunzione di prove testimoniali.
Ragioni Della Decisione
Il presente giudizio è teso alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, previo accertamento del dedotto rapporto lavorativo in regime di subordinazione ed a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2020, nonché il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno in contesa. Pertanto, l'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo in agricoltura è da ritenersi strumentale alla verifica di fondatezza della domanda promossa.
Ebbene, in via preliminare deve essere affermata l'infondatezza dell'eccepita carenza di CP legittimazione passiva dell' in questo giudizio, atteso che, in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato CP proprio per il caso in esame, appare evidente la legittimazione in capo all' in questa controversia, promossa anche per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per l'iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Sempre in via preliminare ed assorbente, deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza del diritto preteso. La parte ricorrente, infatti, non ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo, ovvero per il numero di giorni indicati per l'anno 2020 (cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877, così massimata: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto, in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti, che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa").
Si consideri che, in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse
(cfr. Cass. 11.02.2016, n. 2739, così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs., n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente").
In concreto, la parte ricorrente ha agito per ottenere l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2020 per le giornate asseritamente svolte, limitandosi ad affermare, a sostegno di quanto domandato, di aver prestato attività lavorativa in agricoltura in regime di subordinazione per 51 giornate nell'anno 2020. L'apporto testimoniale si è rivelato privo di indicazioni quanto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, perché le dichiarazioni rese sono lacunose, generiche e stereotipate, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. Il testimone escusso, Testimone 1 , ha dichiarato: “Ho lavorato con il ricorrente nel 2020 per
,
CA LA, nel comune di Spezzano Albanese. Lavoravamo dal lunedì al sabato, d'estate quando c'era da raccogliere qualche volta lavoravamo anche la domenica, dalle 7.00 alle 14.00 di inverno e d'estate dalle 6.00. alle 13.00, anche un po' oltre. D'inverno potavamo gli alberi e d'estate ci occupavamo di raccogliere le pesche. La paga era di cinque sei euro all'ora, ci facevano il bonifico a fine mese, non mi hanno mai pagato in contanti. Anche io sono in causa con l'CP_1 ”
"Il teste, Testimone_2 ha dichiarato: “Ho lavorato con il ricorrente in campagna, nel 2020 abbiamo lavorato insieme per CA LA, il terreno fa parte del comune di Spezzano Albanese.
Lavoravamo dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 14.00 d'inverno mentre d'estate dalle 6.00 alle
13.00 e d'estate se c'è bisogno di raccogliere la frutta perché sennò marcisce, anche di domenica.
D'inverno pulivamo gli alberi e d'estate raccoglievamo la frutta. La paga era di circa sette euro all'ora, ci facevano il bonifico a fine mese, mai in contanti. Anche io sono in causa con l'CP_1"
Per quanto riguarda il periodo di lavoro, i testi hanno dichiarato solo di aver lavorato insieme al ricorrente nel 2020; non hanno precisato né descritto i terreni sui quali lavoravano;
nessuna dichiarazione hanno reso in merito al soggetto che dava le direttive;
Tali dichiarazioni non consentono di ricostruire le giornate ed i periodi effettivamente lavorati.
Inoltre, le deposizioni testimoniali sono state rese da colleghi del ricorrente, ai quali sono state cancellate giornate lavorative svolte per la medesima ditta e infatti entrambi i testi hanno dichiarato di essere in causa con l'CP_1 per lo stesso motivo.
A fronte di tali evidenze, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza di provvedere ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
I testimoni ascoltati, nel corso del giudizio, infatti, sono titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella della parte ricorrente.
Sono, perciò, interessati a confutarne l'esito e ad affermare la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme al ricorrente alle dipendenze della medesima azienda, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che 1'CP contesta. E tanto concorre ad indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro ed ai luoghi ove veniva resa la prestazione lavorativa, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
In effetti, il ricorrente non ha provato di aver realmente maturato le 51 giornate asseritamente svolte nell'anno 2020 e, pertanto, non può ritenersi dimostrata la sussistenza del diritto alla reiscrizione negli elenchi per l'anno in contesa.
Inoltre, per l'indennità di disoccupazione, ai sensi dell'art. 32, L. n. 264/1949, è così disposto: "L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri....".
Ebbene, il ricorrente non ha dato prova del proprio status di bracciante agricolo e, conseguentemente, non ha dimostrato di essere in possesso dei suddetti requisiti;
pertanto, non può ritenersi provato né il diritto alla reiscrizione negli elenchi per l'anno in contesa, né il diritto a percepire la pretesa indennità di disoccupazione agricola. Le risultanze testimoniali appaiono carenti.
Tanto sarebbe già sufficiente ai fini del rigetto della domanda;
tanto più, se si tiene conto delle deduzioni di parte resistente.
L'CP 1 ha contrastato tali carenti esiti istruttori deducendo che l'azienda LA CA è stata inserita nell'archivio delle aziende "irregolari".
Vana è la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare la deposizione dei testi escussi.
Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse. Si consideri, inoltre, che tali documenti (come le denunce di manodopera e le buste paga) provengono da un terzo, il presunto datore di lavoro, che
è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame nell'anno in contesa.
Il compendio probatorio raccolto si dimostra, pertanto, inidoneo a suffragare le allegazioni che fondano la domanda di reiscrizione del nominativo del ricorrente negli elenchi anagrafici agricoli per l'anno in contesa e di riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione pretesa.
Ne consegue il rigetto della domanda. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche previdenziali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande azionate dalla parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese processuali.
Castrovillari, 6.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021