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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/11/2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter cpc nel proc. n. 364 anno 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), proposta
[...]
- difesa e rappresentata dall'avv. BASSI Valerio Parte_1 E
difeso e rappresentato dall'avv. CORIGLIANO Pasquale Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 03/02/2025 e , premesso che il Parte_1 Parte_2 giorno 11/09/2018 avevano contratto matrimonio civile in Taranto;
che dall'unione era nata il [...] una figlia;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione,sulla Persona_1 scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. Va rilevato che per l'udienza del 11/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti. Con sentenza n. 210/2025 pubbl. il 17/03/2025 veniva omologata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti. All'udienza del 20.11.2025 tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note difensive depositate in data 14.11.2025 cui ci si riporta. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia sentenza emessa da questo Tribunale n. 210/2025 pubbl. il 17/03/2025 con cui veniva omologata la separazione dei coniugi, passata in giudicato. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo ed alle successive note difensive depositate in data 14.11.2025 da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di osì dispone: Parte_1 Parte_2 A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Taranto il giorno 11/09/2018 da Pt_1 nata a [...] il [...] e ato a Taranto il 19/10/1962, trascritto
[...] Parte_2 nell'apposito registro del Comune di Taranto dell'anno 2018, parte I, Serie A, numero 87, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note difensive del 14.11.2025 qui integralmente richiamati;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. C)Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 20.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/11/2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter cpc nel proc. n. 364 anno 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), proposta
[...]
- difesa e rappresentata dall'avv. BASSI Valerio Parte_1 E
difeso e rappresentato dall'avv. CORIGLIANO Pasquale Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 03/02/2025 e , premesso che il Parte_1 Parte_2 giorno 11/09/2018 avevano contratto matrimonio civile in Taranto;
che dall'unione era nata il [...] una figlia;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione,sulla Persona_1 scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. Va rilevato che per l'udienza del 11/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti. Con sentenza n. 210/2025 pubbl. il 17/03/2025 veniva omologata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti. All'udienza del 20.11.2025 tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note difensive depositate in data 14.11.2025 cui ci si riporta. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia sentenza emessa da questo Tribunale n. 210/2025 pubbl. il 17/03/2025 con cui veniva omologata la separazione dei coniugi, passata in giudicato. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo ed alle successive note difensive depositate in data 14.11.2025 da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di osì dispone: Parte_1 Parte_2 A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Taranto il giorno 11/09/2018 da Pt_1 nata a [...] il [...] e ato a Taranto il 19/10/1962, trascritto
[...] Parte_2 nell'apposito registro del Comune di Taranto dell'anno 2018, parte I, Serie A, numero 87, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note difensive del 14.11.2025 qui integralmente richiamati;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. C)Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 20.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi