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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2743 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Francesco Martorana, presso il cui studio a Palermo, via Principe Di Scordia n. 3, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Jlenia Di Caccamo, presso il cui studio a Palermo, via
Sperone n. 2/E, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 02/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1439/2023, emesso da questo Tribunale in data 14-17/02/2023;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
All'udienza del 02/04/2025 le parti hanno, inoltre, concordato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio:
1) “Affido congiunto della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo accordi liberamente stretti tra le parti, tenuto conto della volontà della minore;
2) Obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di euro 150,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) L'Assegno unico per la figlia sarà percepito interamente al 100% da;
Parte_1
4) Il pagamento del mutuo contratto per la casa coniugale sarà onorato dalle parti secondo gli accordi contrattuali assunti.
5) Compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 24/07/1991 da , nata a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ) alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 02/04/2025 C.F._2
e riportate in parte motiva.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 48, p. II, serie A, dell'anno 1991).
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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