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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579/2022 R.G., vertente tra
con sede in in persona del Parte_1 Pt_1 suo legale rappresentante pro tempore, c.f. rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maurizio Parisi ed elettivamente domiciliata in Messina presso il suo studio nella Via San Filippo Bianchi 48 per procura allegata in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
e con sede legale in Napoli in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. e per essa P.IVA_2 quale mandataria con rappresentanza la con sede in Controparte_2
Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.
elettivamente domiciliata in Marsala, via Stefano Bilardello n.24, P.IVA_3 presso l'Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione ed intervento depositata il 12.01.2023 INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C. e con sede in Gioiosa Marea (ME) in Controparte_3 persona del suo Curatore Dott. c.f. elettivamente CP_4 P.IVA_4 domiciliata in Messina nella Via M. Giurba n. 6 (studio legale dell'Avv. Roberto
1 Fiumara) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Aurelio Chillemi per procura allegata in calce all'atto d'appello ed autorizzato con provvedimento del Giudice Delegato in data 5.12.2022 ed attestante che il fallimento è privo di fondi ai sensi dell'art. 144 del T.U. delle Spese di Giustizia APPELLATA e nato il [...] a [...], c.f. CP_5
, nato il [...] a [...], c.f. C.F._1 CP_6
, nata il [...] a [...], C.F._2 Controparte_7
c.f. , nato il [...] a [...] C.F._3 CP_8
(Me), c.f. , nata il [...] a C.F._4 CP_9
Taormina (Me), C.F. , , nato il [...] C.F._5 CP_10
a Taormina (ME), C.F. tutti domiciliati a Patti (ME), in C.F._6 via Trieste n. 47/a presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Maiorana che li rappresenta e difende per procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATI
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 882/2022 (n. 1063/2000 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pubblicata il 24.06.2022, avente ad oggetto contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'1.07.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta ha così concluso:
“Con le presenti note l'avvocato Maurizio Parisi, nell'interesse di Parte_1
contesta quanto dedotto ed eccepito dalla Curatela
[...] CP_3
, , e CP_5 CP_6 Parte_2 CP_9
perché infondato in fatto ed in diritto e precisa le conclusioni riportandosi a CP_10 critto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa. Chiede pertanto, che l'On. Ecc.ma Corte adita, Voglia: - in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare le domande attrici;
- condannare la Curatela del fallimento della società i sigg. , CP_3 CP_5 CP_6
2 CP_
, e , al pagamento Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 a i izi
Il procuratore della appellata riportandosi alle Controparte_11 conclusioni rassegnate nella com ncluso:
“ in via preliminare, - ritenere e dichiarare la legittimazione passiva nel presente procedimento di (quale beneficiaria della appellante Controparte_1 [...]
credito oggetto del presente giudizi Parte_1 sposti in narrativa;
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento di Controparte_1
(quale beneficiaria della appellante in merito
[...] Parte_1 mande risarcitorie/restitutorie for e eccedano i limiti del credito ceduto oggetto del presente giudizio, per i motivi esposti in narrativa, tenendo comunque indenne da qualsivoglia eventuale pronuncia condannatoria CP_1
e/o negativa nei confronti della parte appellante;
nel merito, - ritenere ammissibile e fondato ed accogliere l'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa e pertanto, in 2022, emessa il 21.06.2022 e pubblicata il 24.06.2022 dal Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei procedimenti contenziosi riuniti nn. 1063/2009 e 544/2010 R.G.: 1) dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare tutte le domande formulate dagli appellati/attori negli atti di citazione introduttivi dei giudizi riuniti di primo grado in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova;
2) condannare gli appellati/attori al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi del giudizio nonché delle spese della c.t.u. di primo grado. Salvo ogni altro diritto.”
Il procuratore costituito dell'appellato riportandosi alle note di Controparte_12 trattazione scritta ha così concluso:
“A mezzo le presenti note l'Avv. Chillemi, procuratore costituito del Dott. , CP_4 nella qualità di Curatore del fallimento della società e CP_3 conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, eccepito e dedotto nella comparsa di costituzione ritualmente versata in atti, reitera ogni contestazione alle difese avversarie siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ivi esposte e chiede che la causa venga posta in decisione con l'accoglimento integrale delle rassegnate conclusioni, previo rigetto dell'interposto appello, istando, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dello stesso, anche in relazione alle domande nuove così come ex adverso interposte in violazione dell'art 345 cpc ed, in ogni caso, per l'integrale rigetto del medesimo nel merito con consequenziale conferma della sentenza di primo grado. Letta la comparsa di costituzione e intervento depositata dalla Parte_3
e per essa della mandatari
[...] Controparte_2 la Ecc.ma Corte porrà in es elazione alla valutazione di ammissibilità della medesima, sia in relazione alla valutazione afferente la legittimazione dell'interveniente a partecipare al presente giudizio attesa la produzione di
3 documenti attestanti la verificazione di varie vicende societarie che, però, non danno conto di alcuna certezza circa la cessione a favore dell'interveniente del rapporto dedotto in giudizio: in argomento si segnala la recentissima n. 7886/2024 della Suprema Corte in forza della quale è stata sancita l'esistenza di uno specifico onere in capo alla cessionaria di allegare a sostegno sia il contratto di cessione che l'elenco specifico dei crediti ceduti. L'Avv. Chillemi, comunque, dichiara che la Curatela fallimentare non accetta il contraddittorio su tutte le domande “nuove” formalizzate dall'interveniente e, in via subordinata, ove dovesse essere dichiarata la ammissibilità dell'intervento e la legittimazione ad agire dell'interveniente, chiede il rigetto di tutte le conclusioni rassegnate, siccome infondate in fatto ed in diritto, e ciò in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Curatela deducente che devono considerarsi estese anche nei confronti della interveniente, con riserva di meglio argomentare in sede di scritti conclusivi e ferma restando la integrale contestazione delle argomentazioni esplicitate siccome ripetitive delle medesime questioni agitate dall'appellante e già adeguatamente confutate. L'Avv. Chillemi, pertanto, chiede la concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.”
CP_ Il procuratore costituito degli appellati e e CP_6 Controparte_13
riportandosi alle note e Controparte_7
“1) Preliminarmente dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non impugnati relativi al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 24/2010 e di conseguenza l'inammissibilità del proposto appello e di qualsiasi domanda proposta nei confronti dei fideiussori. 2) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'appello per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettarlo confermando la sentenza n. 882/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 21.6.2022. 3) Rigettare tutte le domande proposte in appello anche in via istruttoria in quanto assolutamente inammissibili e infondate. 4) Condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 5) In ogni caso, quanto alle spese, ritenuta inammissibile qualsiasi domanda nei confronti dei fideiussori, rigettare la domanda di condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio nei loro confronti. 6) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26.07.2022 la ha Parte_1 impugnato avanti a questa Corte d'Appello, nei confronti del
[...]
e dei Sig.ri , , CP_3 CP_6 CP_8 CP_5 CP_9
e la sentenza indicata in oggetto con la
[...] CP_10 Controparte_7 quale il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento n. 1063/2009 R.G. al quale è stato riunito quello iscritto al n. 544/2010 (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 24/2010), ha così disposto:
4 “ - REVOCA il decreto ingiuntivo n. 24/2010 (procedimento monitorio n. R.G. 77/2010) per le causali di cui in parte motiva;
- DICHIARA la nullità delle clausole di cui all'art. 7 del contratto del 23.9.1998 relativo al conto corrente n. 11052 (già c/c n.1436703), stipulato tra la (in bonis) e NC di Credito PO (oggi CP_3
) prevede la capitalizzazione trimestrale degli Parte_1 interessi debitori;
- DICHIARA illegittima la clausola e la applicazione delle commissioni di massimo scoperto per le causali di cui in parte motiva;
- DICHIARA che il saldo dei rapporti dare-avere tra la e la banca Monte dei Paschi di Siena è pari ad € CP_3 93.835,02 e, per l'effett ienda di credito alla restituzione, in favore della curatela del fallimento della detta società, delle somme pari ad € 198.574,21 per le superiori causali oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno come in parte motiva;
- CONDANNA la banca Parte_1
al pagamento in favore dell'Erario, stante la presenza di attesta
[...] della somma pari ad € 10.343,00 ( di cui € 2.025,00 per fase studio;
€ 1.349,00 per fase introduttiva;
€ 3.560,00 per fase istruttoria/trattazione; € 3.409,00 per fase decisoria) a titolo di spese processuali per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge (oltre alle somme anticipate a titolo di spese per contributo unificato ove in concreto sostenute dalla curatela); - CONDANNA la banca Parte_1 al pagamento della somma pari ad € 10.343,00 ex art. 96 c curatela del fallimento della società - CONDANNA la CP_3 Parte_1
, a mezzo della su l pagamento in favore
[...] CP_5
, , , della somma CP_6 Controparte_7 CP_9 CP_10 CP_8
. 4 ntroduttiva;
€ 3.409,00 per fase decisoria) a titolo di spese processuali per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge;
- PONE definitivamente le spese di CTU -liquidate come da separati decreti in atti - a carico della azienda di credito convenuta.”
La banca ha contestato la sentenza impugnata per i Parte_1 motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che in riforma della stessa fossero dichiarare inammissibili, improcedibili e infondate le domande attrici rigettandole e condannando la Curatela del Fallimento e i Sig.ri CP_3
, , e CP_6 CP_5 CP_9 CP_10 CP_8 al pagamento integrale delle spese e dei compensi di Controparte_7 entrambi i gradi di giudizio.
Con atto depositato il 12.01.2023 è intervenuta in giudizio la società
[...] la quale ha allegato che con atto di Controparte_1 scissione del 25.11.2020 a rogito del Notaio la Persona_1 convenuta/appellante (società scissa) si Parte_1 era scissa in (società Controparte_14
5 beneficiaria), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (c.d. compendio scisso), composto, in sintesi, per quanto riguarda l'attivo, dai crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite, e, per quanto riguarda il passivo, dal debito finanziario, contratti derivati e il patrimonio netto, ivi ricompresi anche gli elementi dell'attivo e del passivo rinvenienti alla Parte_1 la società interveniente che della suddetta scissione e del conseguente CP_15 trasferimento del compendio scisso era stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n.151. In conseguenza quest'ultima era divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso il credito per cui è causa già vantato originariamente da nei confronti Parte_1 della e dei NO , , CP_3 CP_5 CP_6 Controparte_7
, e e che ai sensi dell'art. 58 del TUB i CP_8 CP_9 CP_10 privilegi e le garanzie comunque esistenti in favore della società scissa conservavano la loro validità ed efficacia nei confronti della società beneficiaria. Pertanto, chiedeva dichiararsi la sua legittimazione passiva in relazione al credito oggetto del giudizio e nei limiti di esso e al contrario la sua carenza di legittimazione passiva in merito alle domande risarcitorie e/o restitutorie formulate dagli appellati che eccedano i limiti del credito ceduto tenendo comunque indenne l'interveniente da ogni eventuale pronuncia di condanna nei confronti della parte appellante. Alla luce di tali premesse la società interveniente chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.01.2023 si è costituito il per resistere al gravame eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc e comunque l'inammissibilità ex art 345 cpc delle domande nuove formulate dall'appellante nel presente giudizio di gravame. Ha eccepito altresì l'inammissibilità dello stesso stante il giudicato già formato della sentenza nelle parti relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non oggetto di impugnazione così pure nel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite e di ogni ulteriore somma che sarà determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
6 Con comparsa depositata in pari data si sono anche costituiti i Sig.ri CP_6
, , e
[...] CP_5 CP_9 CP_10 CP_8 CP_7 tutti fideiussori della società (in bonis) e attori nel
[...] CP_3 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo i quali, previa richiesta di dichiarazione di passaggio in giudicato dei capi di sentenza non impugnati relativi al predetto giudizio di opposizione, hanno chiesto l'inammissibilità dell'appello e di qualsiasi domanda proposta nei confronti dei predetti fideiussori. Hanno pertanto chiesto che l'appello fosse dichiarato anche nel merito inammissibile ed infondato confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle spese del giudizio d'appello da distrarsi in favore del procuratore costituito nonché al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
La Corte, all'udienza del 20.01.2023 tenuta in trattazione cartolare, ha ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello dovendosi approfondire i motivi di gravame e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni al 4.03.2024. Quindi, all'udienza dell'1.07.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NULLITÀ DELLA SENTENZA ED INAMMISSIBILITÀ DELLA PRONUNCIA DI CONDANNA
Con il primo motivo di gravame la banca ha Parte_1 impugnato il capo di sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure nonostante la stessa avesse allegato l'originaria situazione di pendenza dei rapporti bancari al momento della domanda che impediva l'ammissibilità della domanda di ripetizione del saldo positivo (ove accertato) nei confronti del correntista avesse comunque disposto in tal senso. Assumeva che il correntista non poteva agire per la ripetizione di un pagamento in quanto esso non poteva considerarsi tale se non dopo la chiusura dei rapporti bancari che, invece, al momento della domanda erano ancora in essere.
7 Il motivo è infondato. Pur se è incontestato che alla data di notifica dell'atto di citazione i rapporti bancari fossero pendenti tra le parti, nessuna difesa e/o eccezione in tal senso è stata opposta dalla appellante sotto il profilo dell'inammissibilità della Pt_1 domanda di condanna alla ripetizione delle eventuali poste creditorie risultanti dal ricalcolo del conto corrente chiesto dalla parte attrice. Peraltro, con l'intervenuto fallimento della società debitrice CP_3 dichiarato mentre era in corso il giudizio di primo grado (e dopo l'interruzione da quest'ultimo riassunto) il rapporto contrattuale si è sciolto ex lege e pertanto l'azione di ripetizione, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, acquisisce validità ed efficacia. Trattasi invero di una condizione d'inammissibilità che per effetto dei mutamenti sostanziali al rapporto giuridico dedotto in giudizio (che si scioglie per effetto dell'intervenuto fallimento della società debitrice) viene meno poiché sanata ex lege. Pertanto, la domanda di ripetizione fatta propria dalla curatela fallimentare con la riassunzione del giudizio appare ammissibile essendo stata rimossa la causa ostativa alla azione di ripetizione dell'indebito per effetto dello scioglimento del rapporto contrattuale.
“L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014 Rv. 632112 - 01)
“L'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso "petitum" ed alla diversa "causa petendi", senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla "translatio", ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito
8 applicabile dinanzi al giudice "ad quem". (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 15223 del 22/07/2016 Rv. 640870 – 0)
A fronte del ricorso per riassunzione depositato per la Curatela il 19.06.2015, nessuna eccezione e/o contestazione è intervenuta dalla banca ora appellante in relazione alla inammissibilità della domanda di ripetizione.
2. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE PROVE OFFERTE
Con il secondo motivo di gravame la banca appellante ha impugnato il capo di sentenza con il quale il Giudice di prime cure dopo aver dichiarato (alla luce delle ricostruzioni contabili) che il saldo rettificato alla data del 31.12.2008 era pari ad € 93.835,02 in favore del fallimento CP_3 ha riconosciuto il diritto alla restituzione con conseguente condanna di pagamento in favore della Curatela della somma di € 198.574,21 pari alla differenza tra il saldo richiesto dalla di € 292.409,23 ed il saldo Pt_1 rettificato come sopra indicato. La valutazione del Giudice nella parte in cui ha ritenuto di determinare in modo incomprensibile il saldo del conto corrente deve essere modificata perché errata. Per_ Sulla base delle C.T.U. in atti ed in ultimo di quella del Dott. l'importo netto di tutti i rapporti intervenuti tra le parti era di € 93.835,02 e non l'importo indicato in sentenza dal quale, invece, devono essere detratte le somme relative agli conti anticipazioni su fatture.
Il motivo d'appello è fondato. Dall'esame delle consulenze tecniche redatte nel giudizio di primo grado è emerso che il saldo dei rapporti intrattenuti tra la banca e la società Per_ appellata tenuto conto della relazione del dott. fatta propria dal decidente ha individuato il € 93.835,02 il saldo creditore in favore del correntista, e pertanto è errata la quantificazione di tale somma nella misura indicata in sentenza. Dal ricalcolo del conto ordinario adottato dal Giudice di prime cure, e non oggetto di contestazioni della parte appellante, dall'importo creditore per il correntista di € 292.409,23 devono essere detratte le somme relative agli conti anticipazioni su fatture dallo stesso espressamente indicate con segno negativo;
quindi, il saldo dei rapporti dedotti in giudizio è pari ad € 93.835,02 in favore del correntista.
9 Del resto, si dà atto che sul punto le risultanze della c.t.u. non appaiono contestate dalle parti.
3. SULLA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ARBITRARIA RIDETERMINAZIONE DEL SALDO DEBITORIO
Con il terzo motivo di gravame si duole l'appellante che la CTU posta a sostegno della decisione non è utilizzabile perché la documentazione prodotta dalla società (in bonis) è carente in quanto mancante del CP_3 primo trimestre dell'anno 2009.
Assume la parte appellante che la mancata produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto al dì della sua conclusione, impedisce una corretta determinazione del saldo di conto corrente poiché solo attraverso una rielaborazione di tutti i risultati aritmetici del conto, sino alla sua chiusura, può pervenirsi alla individuazione corretta del saldo applicando le regole imposte dal Giudice nel mandato affidato al c.t.u.. Ne deriva che le conclusioni assunte dal c.t.u. appaiono illegittime ed errate, tecnicamente non sostenibili, tenuto altresì conto che l'onere di allegazione e produzione nel caso in esame di azione di ripetizione è posto ad esclusivo carico del correntista. Assume la parte appellante che solo nel caso in cui la banca sia attrice ha l'onere di provare il credito vantato e non anche nella diversa ipotesi in cui sia il correntista ad agire in ripetizione i cui oneri probatori incombono esclusivamente sullo stesso.
Il motivo d'appello è infondato.
La Corte d'Appello rileva che ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all'ausilio di una consulenza d'ufficio (Cassazione civile sez. I, 15/03/2024 n.6983 in Foro it. 2024, 9, I, 2481). Dall'esame della relazioni peritali che accertano il saldo di conto corrente alla data del 31.12.2008 mancando l'ultimo estratto conto, tuttavia, non
10 sono state eccepite dalla banca l'esistenza di movimenti successivi sino alla chiusura del conto tali da rendere incerto l'esame peritale quali ulteriori pagamenti in favore della società e/o al contrario (da parte del correntista) versamenti sul conto corrente che avrebbe sostanzialmente modificato le risultanze contabili accertate. Peraltro, tenuto conto del successivo intervenuto fallimento della società ogni eventuale movimento contabile appare improbabile. Tenuto conto delle superiori considerazioni nonché in ultimo della mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte della onerata Pt_1 nella qualità di opposta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo riunito al giudizio di primo grado per far valere il suo asserito credito, il motivo d'appello non può trovare accoglimento.
4. ERRATA STATUIZIONE CIRCA LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
Con il quarto motivo di gravame si duole l'appellante che il capo di sentenza relativo al mancato riconoscimento della commissione di massimo scoperto è errato in quanto dalla scheda negoziale tale commissione risultava perfettamente quantificata e tenuto conto che essendo il rapporto antecedente alla L. 2/2009 tale disciplina non poteva trovare applicazione al caso in esame. La commissione di massimo scoperto, assume la banca, ha la funzione di remunerare la l'istituto di credito dell'obbligo della stessa di tenere a disposizione del correntista di una determinata somma di danaro indipendentemente dal suo utilizzo.
La doglianza è infondata. La Corte di cassazione si è più volte espressa della illegittimità della clausola e quindi nulla per l'indeterminatezza dell'oggetto quanto non è possibile ricavare dalla sua interpretazione letterale le modalità di calcolo attraverso la quale viene addebitata per consentire un accertamento inequivoco sulla sua correttezza.
“La clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata.” (Cassazione civile sez. I, 15/01/2024, n.1373 -Rv. 670232 - 01)
11 “È nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.” (Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18664)
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure seppure la commissione di massimo scoperto è indicata in una misura percentuale (0,125% entro i limiti dell'affidamento e 0,250% oltre tali limiti) tuttavia non è individuata nella scheda contrattuale la modalità di calcolo che la banca avrebbe dovuto utilizzare al fine di consentire un suo esatto e corretto apprezzamento e quindi la clausola è nulla per la sua indeterminatezza.
5. SULLA ERRATA STATUIZIONE SULLE SPESE
Con l'ultimo motivo d'appello di duole l'appellante che il Giudice avrebbe errato nella statuizione sulle spese in quanto, dalla ricostruzione del fatto correttamente rivista, le domande attrice avrebbero dovuto essere rigettate. Il motivo è infondato. Dall'esame delle prove assunte in giudizio e dall'esito delle c.t.u. è emerso che, pur detraendo dal saldo ordinario (a credito per il fallimento CP_3 quello relativo ai conti anticipi il saldo finale resta positivo in favore del fallimento nella misura di € 93.835,02. Non va revocata la condanna della banca al Parte_1 pagamento in favore della ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 co. 3 c.p.c. pur se riliquidata nella somma di € 8.856,00 (pari alla rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado) ricorrendone i presupposti (secondo quanto opinato dal Giudice a quo), in ragione dell'indole non motivata del contegno processuale che ha condotto l'istituto di credito a rifiutare d'aderire alla proposta di conciliazione formulata in illo tempore dal decidente, nonostante la piena e in condizionata adesione ad essa della parte poi vittoriosa e l'esito del giudizio (di totale soccombenza) del medesimo.
In sintesi, conclusivamente, l'appello deve essere accolto parzialmente, ossia limitatamente:
- alla rideterminazione del saldo a definizione dei rapporti in dare ed avere pari ad € 93.835,02 in favore dell'appellato fallimento;
- al quantum della condanna alla rifusione delle spese processuali e della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che devono essere liquidate in relazione all'effettivo valore della causa (secondo il decidendum).
12 Per il resto la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese processuali dei due gradi di giudizio sono poste, nella misura tra i valori minimi e medi della tabella, a carico delle parti risultate soccombenti e, quindi, a carico della secondo lo Parte_1 scaglione di riferimento (sino ad € 260.000) di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022, che si liquidano per il giudizio di primo grado in € 8.856,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.595,00 per studio, € 1.017,50 per introduttiva, € 3.583,00 per trattazione ed
€ 2.658,00 per la fase decisionale), e quelle del presente grado di giudizio si liquidano, a carico della parte appellante Parte_1
e dell'interveniente e per
[...] Controparte_1 essa quale mandataria in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro tempore in € 8.945,00 per ciascuno oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.860,00 per studio, € 1.195,00 per introduttiva, € 2.700,00 per trattazione ed € 3.190,00 per la fase decisionale).
Le spese liquidate in favore degli appellati , CP_5 CP_6 [...]
, relative al presente giudizio Parte_2 CP_9 CP_10 di gravame devono distrarsi in favore del loro procuratore costituito.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 26.07.2022, con intervento di
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
nei confronti della in CP_2 Controparte_3 persona del suo Curatore Dott. , , CP_4 CP_5 CP_6
, , , avverso la Parte_2 CP_9 CP_10 sentenza N. 882/2022 R. Sent. emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 24.06.2022 nel giudizio iscritto al n. 1063/2009 R.G. così statuisce:
a)Accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il saldo nei rapporti in dare avere tra la società
e la banca è di € 93.835,02 in CP_3 Parte_1 favore della società correntista e conseguentemente condanna la banca in persona del suo legale rappresentante Parte_1
13 pro tempore, al pagamento, in favore del fallimento della società CP_3
della somma di € 93.835,02 oltre interessi legali dalla domanda al
[...] soddisfo. b)Condanna la banca in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 8.856,00 ex art. 96 co. III c.p.c. a favore della Curatela del fallimento della società Controparte_3
c)Condanna la banca in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, in favore del fallimento della società e degli appellati in solido tra loro , CP_3 CP_5 CP_6
, , al Parte_2 CP_9 CP_10 pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado come liquidate in parte motiva nella misura di € 8.856,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. d)Condanna la banca nonché la Parte_1 interveniente e per essa quale Controparte_1 mandataria la società in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del fallimento della società in persona del suo curatore e degli appellati in solido CP_3
, , CP_5 CP_6 Parte_2 CP_9
, delle spese processuali del presente giudizio di gravame come CP_10 liquidate in parte motiva nella misura di € 8.945,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. Con distrazione delle spese del gravame liquidate in favore degli appellati , , CP_5 CP_6 Parte_2
al procuratore costituito dichiaratosi distrattario. CP_9 CP_10
e)Conferma per il resto la sentenza di primo grado. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), il 14.05.2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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