Articolo 73 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 72Articolo 74
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13 luglio 1980
Art. 73. (Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori)

L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari e' collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.
Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianita' richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli e' ridotta di un anno.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980