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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 3903/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza in tema di arricchimento senza causa, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...] Contrada Parte_1
San Donato snc, c.f. , , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
06.07.1965, residente in [...]a Mare (CH) Contrada Foro Morto 85, c.f.
[...]
, elett.te dom.te in Napoli alla Via Toledo 156, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Vincenzo M. d'Aniello ( ), che le rappresenta e CodiceFiscale_3 difende (PEC - fax al n. Email_1
0815511000); APPELLANTI
C O N T R O
nato a [...], il [...] e residente in [...], cf. elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
Studio degli avv.ti Roberto Dezio (cf. ) e C.F._5 Parte_3
(cf. ), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente
[...] C.F._6
e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (PEC: - telefax Email_2 Email_3
081.19244527);
APPELLATO AVVERSO
La sentenza n. 3113/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 02/08/2022, depositata il 05/09/2022, con cui veniva definito il giudizio R.G. n. 12753/2019;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza del 07/07/2025, rilevato che nessuna delle parti aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnava nuovamente alle stesse termine per depositare note scritte, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°, c.p.c. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo dichiarandone la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da e Parte_1
con atto di citazione in appello, così provvede: Parte_2
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/09/2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario AUPP dott.ssa Marta Cucco.
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 3903/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza in tema di arricchimento senza causa, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...] Contrada Parte_1
San Donato snc, c.f. , , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
06.07.1965, residente in [...]a Mare (CH) Contrada Foro Morto 85, c.f.
[...]
, elett.te dom.te in Napoli alla Via Toledo 156, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Vincenzo M. d'Aniello ( ), che le rappresenta e CodiceFiscale_3 difende (PEC - fax al n. Email_1
0815511000); APPELLANTI
C O N T R O
nato a [...], il [...] e residente in [...], cf. elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
Studio degli avv.ti Roberto Dezio (cf. ) e C.F._5 Parte_3
(cf. ), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente
[...] C.F._6
e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (PEC: - telefax Email_2 Email_3
081.19244527);
APPELLATO AVVERSO
La sentenza n. 3113/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 02/08/2022, depositata il 05/09/2022, con cui veniva definito il giudizio R.G. n. 12753/2019;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza del 07/07/2025, rilevato che nessuna delle parti aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnava nuovamente alle stesse termine per depositare note scritte, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°, c.p.c. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo dichiarandone la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da e Parte_1
con atto di citazione in appello, così provvede: Parte_2
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/09/2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario AUPP dott.ssa Marta Cucco.