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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. G. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: 984/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 984/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del
04.03.2025, promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024
d a
OGGETTO:
, cod. fisc. , residente a [...] C.F._1 occupazione Vittime n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Parte_2 senza titolo di Pezzotta del foro di Brescia, cod. fisc. , p.e.c. C.F._2 immobile Email_1
presso lo studio della quale in Brescia, Via
Lattanzio Gambara n.3 elegge domicilio
APPELLANTE
c o n t r o
, cod. fisc. , assistita e difesa dall'avv Controparte_1 C.F._3
Annamaria Battistella cod. fisc. , p.e.c. C.F._4
presso lo studio della quale in Cremona, corso Email_2
Vittorio Emanuele II n. 28 elegge domicilio
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza n. 1457/2024 del tribunale di Brescia, pubblicata in data 04.04.2024, resa nel giudizio RG 10804/2023
CONCLUSIONI dell'appellante come da memoria autorizzata:
IN VIA PRELIMINARE: ordinare con decreto inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1457/2024 pubblicata il 04.04.2024 per non aver il Sig. conosciuto del processo e non essersi potuto costituire Parte_1
in giudizio per causa a lui non imputabile;
IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale rimessione in termini per l'impugnazione, dichiarare invalida/inefficace/nulla la notifica del ricorso introduttivo ex art 447 bis c.p.c. di primo grado per non aver il Sig. Parte_1
conosciuto del processo e non essersi potuto costituire in giudizio per causa a lui non imputabile e per l'effetto annullare la sentenza n. 1457/2024 pubblicata il 04.04.2024 rimettendo la causa al giudice di primo grado;
Si chiede altresì la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere la Sig.ra CP_1
agito in giudizio con mala fede o colpa grave con condanna al risarcimento
[...]
dei danni, oltre che le spese liquidate in via equitativa;
IN VIA SUBORDINATA: in accoglimento del presente ricorso, riformare la sentenza di prime cure, accertando l'occupazione legittima dell'immobile da parte del Sig. Parte_1
e di conseguenza revocare la condanna al pagamento dell'indennità di
[...]
occupazione, al pagamento delle spese e delle spese di mediazione;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari;
Con riserva di chiedere nella sede competente il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nonché di agire contro la Sig.ra per sentirla condannare al Controparte_1
mantenimento del figlio attualmente non economicamente Parte_1
autosufficiente, senza neppure un domicilio.
IN VIAISTRUTTORIA: …omissis…. dell'appellata come da memoria autorizzata:
La Corte di Appello voglia respingere in ogni miglior modo e forma il ricorso promosso da e Parte_1 confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e di onorari e conseguente condanna al pagamento in favore di di una somma equitativamente Controparte_1
determinata ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria, ammettersi prove per testi sui capitoli formulati in comparsa di costituzione con i testi ivi indicati, nelle denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante, chiede essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati nella comparsa di costituzione. Ritenuta la manifesta infondatezza della domanda dell'appellante, disporre la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
pag. 2/11 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1457/2024, resa nel giudizio RG 10804/2023, in cui è Parte_1
rimasto contumace, il tribunale di Brescia ha disposto quanto segue:
-accerta l'occupazione senza titolo da parte di dell'appartamento con Parte_1
autorimessa in Brescia di proprietà della madre, , e lo condanna al Controparte_1
rilascio immediato;
- condanna al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_1
7.896,00 a titolo di indennità di occupazione, € 1.571,83 a titolo di rimborso spese relative all'immobile, ed € 578,32 per spese di mediazione;
- rigetta la domanda di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione e delle spese dalla data della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite.
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
si è costituita, rilevando l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 co Controparte_1
1 e/o co.2 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza nel merito.
All'udienza del 28.01.2025, su istanza dell'appellante, la Corte ha concesso un rinvio con termine per memorie ad entrambe le parti.
All'udienza del 04.03.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante afferma di aver vissuto per 25 anni nell'immobile di proprietà della madre, per cui è causa, dove era residente e produce dichiarazioni scritte di conoscenti a conferma;
l'unico periodo passato all'estero per lavoro, in Spagna, con tre rientri in Italia,
è stato da dicembre 2020 a marzo 2022, quando, tornato in Italia si è stabilito, come d'abitudine, nell'appartamento della madre, al momento in casa di riposo.
Nega di avere impedito alla madre, rientrata dalla casa di riposto, di restare nell'appartamento e nega di aver portato un'amica ad abitare con lui. Ritiene che la madre non avesse intenzione di tornare in quell'appartamento, del resto, non vi ha mai fatto accesso nel lungo periodo in cui lui è poi stato assente per problemi di salute: al
17.09.2023 al 13.02.2024 è stato ricoverato presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII a pag. 3/11 Bergamo e poi in riabilitazione presso la Casa di Cura Domus Salutis dal 13.02 al
22.03.2024.
Il 20.09.2023 è stato notificato il ricorso introduttivo ex art 447 c.p.c. presso la residenza sua e della madre, ma afferma di non averne avuto conoscenza, perché era ricoverato in ospedale, per cui la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Il 22.03.2024 rientrato presso l'abitazione, afferma di aver trovato le serrature di ingresso cambiate (compresa quella della cassetta postale).
Asserisce che, dopo avere inutilmente chiesto a e di Controparte_1 Controparte_2 poter rientrare nell'immobile, l'8.07.2024 depositava denuncia penale contro di loro e il
10.08.2024 depositava ricorso ex art 1168 c.c., avanti il Tribunale di Brescia, RG
10032/2024, per accedere all'immobile e riappropriarsi dei suoi beni, sia personali che strumenti di lavoro e il giudizio si concludeva con l'ordine di reintegrarlo nel possesso.
Afferma che, in tale giudizio possessorio, la madre produceva la sentenza qui impugnata, della quale l'appellante asserisce che non era a conoscenza, non essendogli stata notificata, e non sapendo lui neppure che si fosse tenuto il giudizio, dato che il ricorso era stato notificato mentre lui era in ospedale.
Ribadisce che il 22.3.2024 aveva trovato le serrature cambiate, dunque non aveva accesso all'immobile e alla cassetta della posta, perciò non poteva ricevere la notifica della sentenza 04.04.2024.
Riconosce di non aver contribuito alle spese dell'immobile negli ultimi due anni, ma aveva rappresentato alla madre la sua situazione, sia di salute che economica (percepisce una pensione di invalidità pari a circa € 340 mensili) e avrebbe provveduto una volta ripreso il lavoro, che non ha potuto riprendere, perché la madre e la sorella hanno cambiato le serrature impedendogli, dal marzo 2024, di rientrare nell'appartamento, dove tiene anche gli strumenti di lavoro (pc contenenti il lavoro di oltre trent'anni nel settore ricerca e sviluppo delle energie rinnovabili, stampante, proiettore, modem, schede elettroniche, attestati dei corsi svolti, strumenti di misura di laboratorio, tutti i contatti della clientela ecc.), nonché la sua documentazione sanitaria, i medicinali e gli apparecchi necessari per le sue gravi patologie.
Non nega che la madre gli avesse chiesto, i primi di settembre 2023, di lasciare l'immobile, senza peraltro porre un termine, e afferma che stava preparando, a fatica, gli pag. 4/11 scatoloni coi suoi beni, ma poi, entrato in ospedale il 17.9.2023 per un esame, ha avuto un malore ed è stato ricoverato, con gravi problemi cardiaci, in valutazione per trapianto di cuore e, quando è tornato, è stato estromesso dall'immobile, prima che fosse emessa la sentenza qui impugnata.
Afferma che, vista la sua invalidità e i gravi problemi di salute, la madre avrebbe il dovere di ospitarlo e contribuire al suo mantenimento.
Nega anche di aver ricevuto la convocazione avanti all'organismo di mediazione, perciò contesta la sua condanna alle relative spese.
Chiede preliminarmente la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1457/2024, per non avere lui avuto conoscenza del processo e non essersi potuto costituire, per causa a lui non imputabile;
in via principale, previa eventuale rimessione in termini per l'impugnazione, dichiarare invalida/inefficace/nulla la notifica del ricorso introduttivo ex art 447 bis c.p.c. di primo grado e per l'effetto annullare la sentenza n. 1457/2024, rimettendo la causa al giudice di primo grado;
in via subordinata, riformare la sentenza di prime cure, accertando l'occupazione legittima dell'immobile da parte sua e, di conseguenza, revocare la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, delle spese relative all'immobile e delle spese di mediazione;
con vittoria di spese e onorari;
in via istruttoria deduce svariati capitoli di prova.
L'appellata, ritiene l'appello inammissibile ex art.434 co.1 c.p.c.: sottolinea che l'appellante non indica neppure l'esistenza di un titolo che legittimi la sua occupazione, dunque il percorso argomentativo del primo giudice che ha portato ad accertare l'assenza di titolo in capo ad di occupare l'appartamento di proprietà della madre Parte_1
non è censurato.
Rileva l'inammissibilità anche ex art. 434 co.2 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata notificata alla residenza di in data 9.4.2024 e perfezionata per Parte_1
“compiuta giacenza” ex art.140 c.p.c. il 19.04.2024 e l'appello è stato depositato in data
21.10.2024, oltre il termine di legge di trenta giorni.
pag. 5/11 Nega che siano state cambiate le serrature e che, nel periodo, l' non avesse Pt_1
accesso alla cassetta postale, infatti,
-in data 06.05.2024 il suo legale scriveva: “il mio assistito ha recuperato la corrispondenza a lui indirizzata…”; in data 11.06.2024 ritirava presso l'ufficio postale la racc. r.r. numero Parte_1
200892740318, con cui la madre gli intimava di ritirare i suoi beni dall'appartamento, che aveva già lasciato, sottoscrivendo personalmente la relativa ricevuta di ritorno;
peraltro, aveva ritirato personalmente anche le comunicazioni precedenti, tra cui:
l'intimazione di rilascio dell'appartamento entro 60 giorni, in data 2.12.2022, la raccomandata che preannunciava l'azione in giudizio, in caso di mancato rilascio dell'immobile, in data 24.4.2023 e l'invito in mediazione in data 6.6.2023.
L'appellata afferma che lo stesso ricorrente dichiara di essere stato dimesso il giorno
22.03.2024 e la notifica della sentenza impugnata è pervenuta alla sua residenza successivamente: il 09.04.2024, evidenzia, quindi, la colpevole mancanza di diligenza dell' nell'aver omesso di ispezionare personalmente la cassetta postale e per non Pt_1
aver incaricato di ispezionarla soggetti terzi, in particolare quei “conoscenti” a cui ha dichiarato di aver consegnato le chiavi dell'appartamento. Così facendo avrebbe anche avuto contezza del ricorso introduttivo notificato, potendo costituirsi in tale giudizio.
Per scrupolo, contesta, comunque, l'appello nel merito: ribadisce che l' non menziona alcun valido titolo che legittimi la sua permanenza Pt_1 nell'immobile; quanto all'indennità di occupazione dal 01.02.2023, contesta che lui non abbia ricevuto alcuna richiesta di rilascio fino al settembre 2023: sono agli atti intimazioni anteriori, già dalla fine del 2022, peraltro lui stesso confermava per iscritto che avrebbe lasciato l'immobile.
L'appellata sottolinea che mai l' ha vantato un titolo per occupare l'appartamento, Pt_1 limitandosi ad esperire la tutela possessoria riferita ad una asserita “situazione di fatto” e il provvedimento di reintegrazione è stato tempestivamente reclamato, con sospensione dell'esecuzione.
Afferma che la linea difensiva di controparte non contempla altro tema d'indagine che quello di dedurre la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, conseguentemente, del pag. 6/11 giudizio, ma la giurisprudenza ritiene inammissibile l'impugnazione fondata solo su vizi di rito (ex multis Cass. N. 16272/2012).
Precisa che è proprietaria esclusiva dell'appartamento per cui è causa, in cui fin dal 1997, ha sempre risieduto e, anche se negli ultimi due anni è stata in più riprese ricoverata, da ultimo in struttura assistenziale aperta per soggetti parzialmente autonomi, vi ha sempre fatto accesso come affermato dallo stesso appellante nell'altro giudizio R.G. 15082/2024
V.G. intentato nei confronti della madre, (“ogni tanto almeno fino all'anno 2023 rientrava a domicilio”), inoltre sostiene tutti i costi dell'immobile.
Asserisce che il figlio, dal 2012, ha vissuto per lunghi periodi all'estero mantenendo residenza solo fittizia in Italia, negli ultimi tempi viveva a Palma di MA
(certificazioni delle autorità spagnole e contravvenzioni all. 13) e si è sempre disinteressato di lei;
nei rari e brevi periodi in cui rientrava in Italia, perlopiù per propri motivi di salute, veniva da lei accolto nell'abitazione a “mero titolo di ospitalità” e la Parte_1
“tolleranza” o “ospitalità” fra parenti nell'abitazione di uno di essi esclude una situazione meritevole di tutela, sia in via possessoria sia in via petitoria, per unanime giurisprudenza;
Sottolinea che è indimostrato e comunque contestato che lei, pensionata 95enne ed invalida al 100% debba mantenere il figlio 58enne, con riconoscimento di invalidità all'85% utile ai fini del collocamento mirato, con un reddito annuo dichiarato di almeno euro 9.426 e che, comunque, risulta aver contratto matrimonio con , Parte_3
eventualmente tenuta in via primaria ad obblighi di natura assistenziale, in ogni caso, eventuali pretese, risultano riservate a separato giudizio.
In via istruttoria ritiene inammissibili, tardive e infondate le istanze avversarie: contesta la veridicità delle dichiarazioni allegate da controparte e, comunque, la loro rilevanza, inoltre, afferma che le istanze istruttorie avversarie sono dirette a dimostrare la presenza dell' e di suoi effetti personali nell'appartamento, ma del tutto inconferenti per Pt_1 avvalorare l'esistenza di titolo per permanervi.
Produce documenti a contestazione delle difese avversarie e, in subordine, formula istanze istruttorie a prova diretta e a prova contraria.
pag. 7/11 Chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, perché mancano i requisiti del fumus boni iuris o periculum in mora e sottolinea che la sospensione danneggerebbe lei, che in data 30.10.2024 ha venduto l'immobile, in adempimento del preliminare sottoscritto in data 28.06.2024.
Nelle memorie autorizzate
l'appellante precisa che nell'e-mail 06.05.2024 veniva indicato il recupero della corrispondenza, ma semplicemente la corrispondenza a lui destinata che poteva essere recuperata infilando la mano nella cassetta postale, o perché fuoriusciva. Ribadisce che non è in possesso delle chiavi della cassetta postale, in quanto sostituite con l'occasione del suo ricovero in terapia intensiva a settembre 2023.
Nega di avere incaricato soggetti terzi di ispezionare la cassetta postale o presidiare l'immobile da settembre 2023.
Ammette che c'erano accordi con la madre per cui lui entro il 31.12.2023 sarebbe andato ad abitare in un'altra casa, ma la madre ha avviato prima il giudizio per illegittima occupazione, mentre lui era ricoverato in terapia intensiva.
Precisa che non ha una moglie, avendo divorziato dalla Sig.ra con sentenza del Pt_3
Tribunale di Brescia del 20.06.2003, annotata sull'estratto dell'atto di matrimonio prodotto dalla controparte.
L'appellata sottolinea che l' a pag. 2 delle note difensive, sostiene di “non Pt_1 eccepire un vizio di notifica del ricorso iniziale” e non dimostra alcun vizio neppure nel procedimento notificatorio della sentenza di primo grado, perfezionato in data
09.04.2024.
Oltre alla mail 06.05.2024, con cui il legale dell' ammette l'accesso alla cassetta Pt_1 postale e al garage, l'appellata ricorda che con la mail 26.03.2024 il legale dell' Pt_1 chiedeva unicamente “l'accesso all'immobile …..per recuperare beni di sua proprietà… il rilascio delle chiavi dell'appartamento per il tempo necessario al trasloco..” ma non menzionava le chiavi della cassetta postale e del garage, perché erano in possesso dell' Pt_1
Contesta che la controparte abbia potuto ritirare “solo la corrispondenza che poteva essere recuperata infilando la mano nella cassetta postale”, perché non ha mai lamentato tale circostanza.
pag. 8/11 Sottolinea che la controparte già dal 14.10.2022 aveva acconsentito al rilascio dell'immobile, poi ha procrastinato, finché è intervenuto il ricovero, del quale non ha avvertito i famigliari.
Ritiene manifestamente infondate le domande dell'appellate e chiede che sia condannato ex art. 96 c.p.c. e che si disponga la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
La Corte ritiene l'appello tardivo.
La sentenza impugnata risulta essere stata notificata, dal legale della Sig.ra con CP_1
spedizione a mezzo posta alla residenza di , in data 05.04.2024, dove non Parte_1
ha potuto essere consegnata in data 9.4.2024, stante l'assenza del destinatario, dunque si è
Parte provveduto al deposito all'ufficio postale, con contestuale invio della
(comunicazione di avvenuto deposito) e la notifica si è perfezionata per “compiuta giacenza”, ex art. 8 L. n.890/1982, il 19.04.2024, ma l'appello è stato depositato in data
21.10.2024, ben oltre il termine di legge di trenta giorni.
Come stabilito dalla Suprema Corte, riguardo alla notificazione a mezzo posta: “l'atto pervenuto al destinatario deve considerarsi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo se dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 04/07/2014 n.
15315, n. 9111/2012 e n. 17598/2010).
Tale prova non è stata fornita dall'appellante:
l' asserisce di non aver potuto accedere alla cassetta postale, in quanto la madre Pt_1
aveva cambiato la chiave della cassetta stessa, mentre lui era ricoverato presso l'Ospedale
Papa Giovanni XXIII a Bergamo e poi in riabilitazione presso la Casa di Cura Domus
Salutis e di ciò si sarebbe accorto una volta dimesso, il 22.03.2024, non avendo incaricato nessuno di controllare la cassetta postale in sua assenza (pag.3 memoria autorizzata
12.2.2025), dunque afferma di non aver potuto prendere conoscenza della comunicazione di avvenuto deposito all'ufficio postale, spedita con raccomandata in data 09.04.2024, per il perfezionamento della notifica della sentenza n.1457/2024 del tribunale di Brescia;
sul punto ha dedotto il capitolo di prova n. 5: “Vero che a gennaio 2024 la Sig.ra ha cambiato le serrature della porta d'ingresso e della cassetta Controparte_1 postale e del garage della sua casa sita a Brescia in via Vittime d'Istria Fiume e
Dalmazia n. 6?” , ma la prova testimoniale non è ammissibile, perché la circostanza è
pag. 9/11 smentita dai fatti ammessi dall'appellante stesso, che, tramite il suo legale, con mail
06.05.2024, dichiarava di aver ritirato la posta a lui indirizzata dalla cassetta postale.
Nella memoria autorizzata l'appellante ha giustificato la suddetta dichiarazione asserendo di aver ritirato solo “la corrispondenza che poteva essere recuperata infilando la mano nella cassetta postale”, ma la giustificazione è tardiva e, comunque, non verosimile, dato che la limitatissima possibilità di accesso, se reale, sarebbe stata certamente contestata a tempo dal legale dell' che, invece, nella citata mail, scriveva: “il mio assistito ha Pt_1 recuperato la corrispondenza a lui indirizzata…” senza accennare ad alcuna difficoltà o limitazione nel recupero e aggiungeva che l' aveva anche fatto accesso al garage, Pt_1
avendo le chiavi.
Peraltro, l'appellata ricorda che, con la mail 26.03.2024, il legale dell' chiedeva Pt_1 unicamente “l'accesso all'immobile …..per recuperare beni di sua proprietà… il rilascio delle chiavi dell'appartamento per il tempo necessario al trasloco..”, ma non menzionava le chiavi della cassetta postale e del garage, perché erano in suo possesso.
Inoltre, l' ha ritirato, in data 11.06.2024, presso l'ufficio postale, la racc. r.r. Pt_1
numero 200892740318, con cui la madre gli intimava di asportare i suoi beni dall'appartamento, che aveva già lasciato, sottoscrivendo personalmente la relativa ricevuta di ritorno.
Non risulta, dunque, provato che all' fosse stato inibito l'accesso alla cassetta Pt_1
postale e, una volta dimesso dalla Casa di Cura Domus Salutis, il 22.03.2024, era suo onere controllare la posta, personalmente o delegando qualcuno.
Non si ritiene sussistano i presupposti della lite temeraria, in quanto il contenzioso nasce dal rapporto compromesso fra madre e figlio, che ha generato una situazione di fatto complessa, di difficile gestione, la cui causa non è imputabile a una sola parte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1457/2024 del Tribunale di Brescia.
pag. 10/11 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966, per compensi professionali, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 04.03.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pag. 11/11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. G. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: 984/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 984/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del
04.03.2025, promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024
d a
OGGETTO:
, cod. fisc. , residente a [...] C.F._1 occupazione Vittime n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Parte_2 senza titolo di Pezzotta del foro di Brescia, cod. fisc. , p.e.c. C.F._2 immobile Email_1
presso lo studio della quale in Brescia, Via
Lattanzio Gambara n.3 elegge domicilio
APPELLANTE
c o n t r o
, cod. fisc. , assistita e difesa dall'avv Controparte_1 C.F._3
Annamaria Battistella cod. fisc. , p.e.c. C.F._4
presso lo studio della quale in Cremona, corso Email_2
Vittorio Emanuele II n. 28 elegge domicilio
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza n. 1457/2024 del tribunale di Brescia, pubblicata in data 04.04.2024, resa nel giudizio RG 10804/2023
CONCLUSIONI dell'appellante come da memoria autorizzata:
IN VIA PRELIMINARE: ordinare con decreto inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1457/2024 pubblicata il 04.04.2024 per non aver il Sig. conosciuto del processo e non essersi potuto costituire Parte_1
in giudizio per causa a lui non imputabile;
IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale rimessione in termini per l'impugnazione, dichiarare invalida/inefficace/nulla la notifica del ricorso introduttivo ex art 447 bis c.p.c. di primo grado per non aver il Sig. Parte_1
conosciuto del processo e non essersi potuto costituire in giudizio per causa a lui non imputabile e per l'effetto annullare la sentenza n. 1457/2024 pubblicata il 04.04.2024 rimettendo la causa al giudice di primo grado;
Si chiede altresì la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere la Sig.ra CP_1
agito in giudizio con mala fede o colpa grave con condanna al risarcimento
[...]
dei danni, oltre che le spese liquidate in via equitativa;
IN VIA SUBORDINATA: in accoglimento del presente ricorso, riformare la sentenza di prime cure, accertando l'occupazione legittima dell'immobile da parte del Sig. Parte_1
e di conseguenza revocare la condanna al pagamento dell'indennità di
[...]
occupazione, al pagamento delle spese e delle spese di mediazione;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari;
Con riserva di chiedere nella sede competente il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nonché di agire contro la Sig.ra per sentirla condannare al Controparte_1
mantenimento del figlio attualmente non economicamente Parte_1
autosufficiente, senza neppure un domicilio.
IN VIAISTRUTTORIA: …omissis…. dell'appellata come da memoria autorizzata:
La Corte di Appello voglia respingere in ogni miglior modo e forma il ricorso promosso da e Parte_1 confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e di onorari e conseguente condanna al pagamento in favore di di una somma equitativamente Controparte_1
determinata ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria, ammettersi prove per testi sui capitoli formulati in comparsa di costituzione con i testi ivi indicati, nelle denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante, chiede essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati nella comparsa di costituzione. Ritenuta la manifesta infondatezza della domanda dell'appellante, disporre la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
pag. 2/11 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1457/2024, resa nel giudizio RG 10804/2023, in cui è Parte_1
rimasto contumace, il tribunale di Brescia ha disposto quanto segue:
-accerta l'occupazione senza titolo da parte di dell'appartamento con Parte_1
autorimessa in Brescia di proprietà della madre, , e lo condanna al Controparte_1
rilascio immediato;
- condanna al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_1
7.896,00 a titolo di indennità di occupazione, € 1.571,83 a titolo di rimborso spese relative all'immobile, ed € 578,32 per spese di mediazione;
- rigetta la domanda di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione e delle spese dalla data della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite.
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
si è costituita, rilevando l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 co Controparte_1
1 e/o co.2 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza nel merito.
All'udienza del 28.01.2025, su istanza dell'appellante, la Corte ha concesso un rinvio con termine per memorie ad entrambe le parti.
All'udienza del 04.03.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante afferma di aver vissuto per 25 anni nell'immobile di proprietà della madre, per cui è causa, dove era residente e produce dichiarazioni scritte di conoscenti a conferma;
l'unico periodo passato all'estero per lavoro, in Spagna, con tre rientri in Italia,
è stato da dicembre 2020 a marzo 2022, quando, tornato in Italia si è stabilito, come d'abitudine, nell'appartamento della madre, al momento in casa di riposo.
Nega di avere impedito alla madre, rientrata dalla casa di riposto, di restare nell'appartamento e nega di aver portato un'amica ad abitare con lui. Ritiene che la madre non avesse intenzione di tornare in quell'appartamento, del resto, non vi ha mai fatto accesso nel lungo periodo in cui lui è poi stato assente per problemi di salute: al
17.09.2023 al 13.02.2024 è stato ricoverato presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII a pag. 3/11 Bergamo e poi in riabilitazione presso la Casa di Cura Domus Salutis dal 13.02 al
22.03.2024.
Il 20.09.2023 è stato notificato il ricorso introduttivo ex art 447 c.p.c. presso la residenza sua e della madre, ma afferma di non averne avuto conoscenza, perché era ricoverato in ospedale, per cui la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Il 22.03.2024 rientrato presso l'abitazione, afferma di aver trovato le serrature di ingresso cambiate (compresa quella della cassetta postale).
Asserisce che, dopo avere inutilmente chiesto a e di Controparte_1 Controparte_2 poter rientrare nell'immobile, l'8.07.2024 depositava denuncia penale contro di loro e il
10.08.2024 depositava ricorso ex art 1168 c.c., avanti il Tribunale di Brescia, RG
10032/2024, per accedere all'immobile e riappropriarsi dei suoi beni, sia personali che strumenti di lavoro e il giudizio si concludeva con l'ordine di reintegrarlo nel possesso.
Afferma che, in tale giudizio possessorio, la madre produceva la sentenza qui impugnata, della quale l'appellante asserisce che non era a conoscenza, non essendogli stata notificata, e non sapendo lui neppure che si fosse tenuto il giudizio, dato che il ricorso era stato notificato mentre lui era in ospedale.
Ribadisce che il 22.3.2024 aveva trovato le serrature cambiate, dunque non aveva accesso all'immobile e alla cassetta della posta, perciò non poteva ricevere la notifica della sentenza 04.04.2024.
Riconosce di non aver contribuito alle spese dell'immobile negli ultimi due anni, ma aveva rappresentato alla madre la sua situazione, sia di salute che economica (percepisce una pensione di invalidità pari a circa € 340 mensili) e avrebbe provveduto una volta ripreso il lavoro, che non ha potuto riprendere, perché la madre e la sorella hanno cambiato le serrature impedendogli, dal marzo 2024, di rientrare nell'appartamento, dove tiene anche gli strumenti di lavoro (pc contenenti il lavoro di oltre trent'anni nel settore ricerca e sviluppo delle energie rinnovabili, stampante, proiettore, modem, schede elettroniche, attestati dei corsi svolti, strumenti di misura di laboratorio, tutti i contatti della clientela ecc.), nonché la sua documentazione sanitaria, i medicinali e gli apparecchi necessari per le sue gravi patologie.
Non nega che la madre gli avesse chiesto, i primi di settembre 2023, di lasciare l'immobile, senza peraltro porre un termine, e afferma che stava preparando, a fatica, gli pag. 4/11 scatoloni coi suoi beni, ma poi, entrato in ospedale il 17.9.2023 per un esame, ha avuto un malore ed è stato ricoverato, con gravi problemi cardiaci, in valutazione per trapianto di cuore e, quando è tornato, è stato estromesso dall'immobile, prima che fosse emessa la sentenza qui impugnata.
Afferma che, vista la sua invalidità e i gravi problemi di salute, la madre avrebbe il dovere di ospitarlo e contribuire al suo mantenimento.
Nega anche di aver ricevuto la convocazione avanti all'organismo di mediazione, perciò contesta la sua condanna alle relative spese.
Chiede preliminarmente la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1457/2024, per non avere lui avuto conoscenza del processo e non essersi potuto costituire, per causa a lui non imputabile;
in via principale, previa eventuale rimessione in termini per l'impugnazione, dichiarare invalida/inefficace/nulla la notifica del ricorso introduttivo ex art 447 bis c.p.c. di primo grado e per l'effetto annullare la sentenza n. 1457/2024, rimettendo la causa al giudice di primo grado;
in via subordinata, riformare la sentenza di prime cure, accertando l'occupazione legittima dell'immobile da parte sua e, di conseguenza, revocare la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, delle spese relative all'immobile e delle spese di mediazione;
con vittoria di spese e onorari;
in via istruttoria deduce svariati capitoli di prova.
L'appellata, ritiene l'appello inammissibile ex art.434 co.1 c.p.c.: sottolinea che l'appellante non indica neppure l'esistenza di un titolo che legittimi la sua occupazione, dunque il percorso argomentativo del primo giudice che ha portato ad accertare l'assenza di titolo in capo ad di occupare l'appartamento di proprietà della madre Parte_1
non è censurato.
Rileva l'inammissibilità anche ex art. 434 co.2 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata notificata alla residenza di in data 9.4.2024 e perfezionata per Parte_1
“compiuta giacenza” ex art.140 c.p.c. il 19.04.2024 e l'appello è stato depositato in data
21.10.2024, oltre il termine di legge di trenta giorni.
pag. 5/11 Nega che siano state cambiate le serrature e che, nel periodo, l' non avesse Pt_1
accesso alla cassetta postale, infatti,
-in data 06.05.2024 il suo legale scriveva: “il mio assistito ha recuperato la corrispondenza a lui indirizzata…”; in data 11.06.2024 ritirava presso l'ufficio postale la racc. r.r. numero Parte_1
200892740318, con cui la madre gli intimava di ritirare i suoi beni dall'appartamento, che aveva già lasciato, sottoscrivendo personalmente la relativa ricevuta di ritorno;
peraltro, aveva ritirato personalmente anche le comunicazioni precedenti, tra cui:
l'intimazione di rilascio dell'appartamento entro 60 giorni, in data 2.12.2022, la raccomandata che preannunciava l'azione in giudizio, in caso di mancato rilascio dell'immobile, in data 24.4.2023 e l'invito in mediazione in data 6.6.2023.
L'appellata afferma che lo stesso ricorrente dichiara di essere stato dimesso il giorno
22.03.2024 e la notifica della sentenza impugnata è pervenuta alla sua residenza successivamente: il 09.04.2024, evidenzia, quindi, la colpevole mancanza di diligenza dell' nell'aver omesso di ispezionare personalmente la cassetta postale e per non Pt_1
aver incaricato di ispezionarla soggetti terzi, in particolare quei “conoscenti” a cui ha dichiarato di aver consegnato le chiavi dell'appartamento. Così facendo avrebbe anche avuto contezza del ricorso introduttivo notificato, potendo costituirsi in tale giudizio.
Per scrupolo, contesta, comunque, l'appello nel merito: ribadisce che l' non menziona alcun valido titolo che legittimi la sua permanenza Pt_1 nell'immobile; quanto all'indennità di occupazione dal 01.02.2023, contesta che lui non abbia ricevuto alcuna richiesta di rilascio fino al settembre 2023: sono agli atti intimazioni anteriori, già dalla fine del 2022, peraltro lui stesso confermava per iscritto che avrebbe lasciato l'immobile.
L'appellata sottolinea che mai l' ha vantato un titolo per occupare l'appartamento, Pt_1 limitandosi ad esperire la tutela possessoria riferita ad una asserita “situazione di fatto” e il provvedimento di reintegrazione è stato tempestivamente reclamato, con sospensione dell'esecuzione.
Afferma che la linea difensiva di controparte non contempla altro tema d'indagine che quello di dedurre la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, conseguentemente, del pag. 6/11 giudizio, ma la giurisprudenza ritiene inammissibile l'impugnazione fondata solo su vizi di rito (ex multis Cass. N. 16272/2012).
Precisa che è proprietaria esclusiva dell'appartamento per cui è causa, in cui fin dal 1997, ha sempre risieduto e, anche se negli ultimi due anni è stata in più riprese ricoverata, da ultimo in struttura assistenziale aperta per soggetti parzialmente autonomi, vi ha sempre fatto accesso come affermato dallo stesso appellante nell'altro giudizio R.G. 15082/2024
V.G. intentato nei confronti della madre, (“ogni tanto almeno fino all'anno 2023 rientrava a domicilio”), inoltre sostiene tutti i costi dell'immobile.
Asserisce che il figlio, dal 2012, ha vissuto per lunghi periodi all'estero mantenendo residenza solo fittizia in Italia, negli ultimi tempi viveva a Palma di MA
(certificazioni delle autorità spagnole e contravvenzioni all. 13) e si è sempre disinteressato di lei;
nei rari e brevi periodi in cui rientrava in Italia, perlopiù per propri motivi di salute, veniva da lei accolto nell'abitazione a “mero titolo di ospitalità” e la Parte_1
“tolleranza” o “ospitalità” fra parenti nell'abitazione di uno di essi esclude una situazione meritevole di tutela, sia in via possessoria sia in via petitoria, per unanime giurisprudenza;
Sottolinea che è indimostrato e comunque contestato che lei, pensionata 95enne ed invalida al 100% debba mantenere il figlio 58enne, con riconoscimento di invalidità all'85% utile ai fini del collocamento mirato, con un reddito annuo dichiarato di almeno euro 9.426 e che, comunque, risulta aver contratto matrimonio con , Parte_3
eventualmente tenuta in via primaria ad obblighi di natura assistenziale, in ogni caso, eventuali pretese, risultano riservate a separato giudizio.
In via istruttoria ritiene inammissibili, tardive e infondate le istanze avversarie: contesta la veridicità delle dichiarazioni allegate da controparte e, comunque, la loro rilevanza, inoltre, afferma che le istanze istruttorie avversarie sono dirette a dimostrare la presenza dell' e di suoi effetti personali nell'appartamento, ma del tutto inconferenti per Pt_1 avvalorare l'esistenza di titolo per permanervi.
Produce documenti a contestazione delle difese avversarie e, in subordine, formula istanze istruttorie a prova diretta e a prova contraria.
pag. 7/11 Chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, perché mancano i requisiti del fumus boni iuris o periculum in mora e sottolinea che la sospensione danneggerebbe lei, che in data 30.10.2024 ha venduto l'immobile, in adempimento del preliminare sottoscritto in data 28.06.2024.
Nelle memorie autorizzate
l'appellante precisa che nell'e-mail 06.05.2024 veniva indicato il recupero della corrispondenza, ma semplicemente la corrispondenza a lui destinata che poteva essere recuperata infilando la mano nella cassetta postale, o perché fuoriusciva. Ribadisce che non è in possesso delle chiavi della cassetta postale, in quanto sostituite con l'occasione del suo ricovero in terapia intensiva a settembre 2023.
Nega di avere incaricato soggetti terzi di ispezionare la cassetta postale o presidiare l'immobile da settembre 2023.
Ammette che c'erano accordi con la madre per cui lui entro il 31.12.2023 sarebbe andato ad abitare in un'altra casa, ma la madre ha avviato prima il giudizio per illegittima occupazione, mentre lui era ricoverato in terapia intensiva.
Precisa che non ha una moglie, avendo divorziato dalla Sig.ra con sentenza del Pt_3
Tribunale di Brescia del 20.06.2003, annotata sull'estratto dell'atto di matrimonio prodotto dalla controparte.
L'appellata sottolinea che l' a pag. 2 delle note difensive, sostiene di “non Pt_1 eccepire un vizio di notifica del ricorso iniziale” e non dimostra alcun vizio neppure nel procedimento notificatorio della sentenza di primo grado, perfezionato in data
09.04.2024.
Oltre alla mail 06.05.2024, con cui il legale dell' ammette l'accesso alla cassetta Pt_1 postale e al garage, l'appellata ricorda che con la mail 26.03.2024 il legale dell' Pt_1 chiedeva unicamente “l'accesso all'immobile …..per recuperare beni di sua proprietà… il rilascio delle chiavi dell'appartamento per il tempo necessario al trasloco..” ma non menzionava le chiavi della cassetta postale e del garage, perché erano in possesso dell' Pt_1
Contesta che la controparte abbia potuto ritirare “solo la corrispondenza che poteva essere recuperata infilando la mano nella cassetta postale”, perché non ha mai lamentato tale circostanza.
pag. 8/11 Sottolinea che la controparte già dal 14.10.2022 aveva acconsentito al rilascio dell'immobile, poi ha procrastinato, finché è intervenuto il ricovero, del quale non ha avvertito i famigliari.
Ritiene manifestamente infondate le domande dell'appellate e chiede che sia condannato ex art. 96 c.p.c. e che si disponga la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
La Corte ritiene l'appello tardivo.
La sentenza impugnata risulta essere stata notificata, dal legale della Sig.ra con CP_1
spedizione a mezzo posta alla residenza di , in data 05.04.2024, dove non Parte_1
ha potuto essere consegnata in data 9.4.2024, stante l'assenza del destinatario, dunque si è
Parte provveduto al deposito all'ufficio postale, con contestuale invio della
(comunicazione di avvenuto deposito) e la notifica si è perfezionata per “compiuta giacenza”, ex art. 8 L. n.890/1982, il 19.04.2024, ma l'appello è stato depositato in data
21.10.2024, ben oltre il termine di legge di trenta giorni.
Come stabilito dalla Suprema Corte, riguardo alla notificazione a mezzo posta: “l'atto pervenuto al destinatario deve considerarsi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo se dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 04/07/2014 n.
15315, n. 9111/2012 e n. 17598/2010).
Tale prova non è stata fornita dall'appellante:
l' asserisce di non aver potuto accedere alla cassetta postale, in quanto la madre Pt_1
aveva cambiato la chiave della cassetta stessa, mentre lui era ricoverato presso l'Ospedale
Papa Giovanni XXIII a Bergamo e poi in riabilitazione presso la Casa di Cura Domus
Salutis e di ciò si sarebbe accorto una volta dimesso, il 22.03.2024, non avendo incaricato nessuno di controllare la cassetta postale in sua assenza (pag.3 memoria autorizzata
12.2.2025), dunque afferma di non aver potuto prendere conoscenza della comunicazione di avvenuto deposito all'ufficio postale, spedita con raccomandata in data 09.04.2024, per il perfezionamento della notifica della sentenza n.1457/2024 del tribunale di Brescia;
sul punto ha dedotto il capitolo di prova n. 5: “Vero che a gennaio 2024 la Sig.ra ha cambiato le serrature della porta d'ingresso e della cassetta Controparte_1 postale e del garage della sua casa sita a Brescia in via Vittime d'Istria Fiume e
Dalmazia n. 6?” , ma la prova testimoniale non è ammissibile, perché la circostanza è
pag. 9/11 smentita dai fatti ammessi dall'appellante stesso, che, tramite il suo legale, con mail
06.05.2024, dichiarava di aver ritirato la posta a lui indirizzata dalla cassetta postale.
Nella memoria autorizzata l'appellante ha giustificato la suddetta dichiarazione asserendo di aver ritirato solo “la corrispondenza che poteva essere recuperata infilando la mano nella cassetta postale”, ma la giustificazione è tardiva e, comunque, non verosimile, dato che la limitatissima possibilità di accesso, se reale, sarebbe stata certamente contestata a tempo dal legale dell' che, invece, nella citata mail, scriveva: “il mio assistito ha Pt_1 recuperato la corrispondenza a lui indirizzata…” senza accennare ad alcuna difficoltà o limitazione nel recupero e aggiungeva che l' aveva anche fatto accesso al garage, Pt_1
avendo le chiavi.
Peraltro, l'appellata ricorda che, con la mail 26.03.2024, il legale dell' chiedeva Pt_1 unicamente “l'accesso all'immobile …..per recuperare beni di sua proprietà… il rilascio delle chiavi dell'appartamento per il tempo necessario al trasloco..”, ma non menzionava le chiavi della cassetta postale e del garage, perché erano in suo possesso.
Inoltre, l' ha ritirato, in data 11.06.2024, presso l'ufficio postale, la racc. r.r. Pt_1
numero 200892740318, con cui la madre gli intimava di asportare i suoi beni dall'appartamento, che aveva già lasciato, sottoscrivendo personalmente la relativa ricevuta di ritorno.
Non risulta, dunque, provato che all' fosse stato inibito l'accesso alla cassetta Pt_1
postale e, una volta dimesso dalla Casa di Cura Domus Salutis, il 22.03.2024, era suo onere controllare la posta, personalmente o delegando qualcuno.
Non si ritiene sussistano i presupposti della lite temeraria, in quanto il contenzioso nasce dal rapporto compromesso fra madre e figlio, che ha generato una situazione di fatto complessa, di difficile gestione, la cui causa non è imputabile a una sola parte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1457/2024 del Tribunale di Brescia.
pag. 10/11 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966, per compensi professionali, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 04.03.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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