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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 3354/2022 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 06.03.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ventura, nell'interesse della
[...]
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Castano, Controparte_1 P.IVA_1
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3354/2022 R.G.
Tra
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede legale in Longi (ME), in c/da Liazzo snc, Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Castano appellante
Contro
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_2 con sede legale in Messina alla Via Comunale n. 2 (zona Larderia Inferiore) CAP 98129, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ventura appellata
Oggetto: appello.
Con atto di appello notificato via pec al difensore di il 17 Parte_1 luglio 2022, la impugnava la sentenza n. 49/2022 RG (resa nel Controparte_1 giudizio n. 4018/2017 RG), emessa dal Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Galati, in data
07.01.2022, depositata in cancelleria in data 18.01.2022.
Premetteva la appellante che aveva acquistato dalla società Geaplast Srl cinque CP_1 bobine di film plastico per serre, di misure e peso diversi e di avere incaricato del prelievo presso la sede della e della successiva consegna presso la sede della la società appellata. Pt_3 CP_1
Presente al momento dei fatti la socia della cooperativa , questa si avvedeva del Parte_2 danneggiamento di una bobina e si premurava di far trascrivere tale circostanza nell'unica fattura di
1 accompagnamento inviata dalla Geaplast portante num. 824 del /V1/2016 del 04.05.2016 e consegnata alla dagli addetti della (in quanto la seconda fattura di Parte_2 Parte_1 accompagnamento num. 825/V1/2016 del 04.05.2016, non era stata consegnata e veniva inviata con email del 04.08.2017 da parte della Geaplast come da doc. 4 fasc. di primo grado), riservandosi il controllo degli altri colli (si legge sul documento allegato: “n. 1 collo si presenta danneggiato nel bordo mi riservo il controllo. Bonaffino Lucia 11.07.2016”). La fattura num. 264/2016/B del
11.07.2016 di € 190,00 emessa dalla , per il servizio di trasporto reso, veniva Parte_1 comunque regolarmente saldata in contanti dall'appellante come da allegato doc. 5 fasc. di primo grado. A distanza di alcuni giorni dalla consegna, l'amministratore della cooperativa, una volta constatata l'esistenza di gravi danneggiamenti e vizi in tutte e cinque le bobine acquistate, li denunciava al vettore, sia verbalmente tramite il servizio clienti, che per iscritto, a mezzo PEC datata
18.07.2016, cui faceva seguito PEC del 11.10.2016, contenente una richiesta di risarcimento danni.
Con atto di citazione notificato in data 31.08.2017, iscritto successivamente al ruolo del Dott.
, al num. 4018/2017 RG, la citava in giudizio dinnanzi al Per_1 Controparte_1
Giudice di Pace la società di trasporti richiedendo la risoluzione del contratto di Parte_1 trasporto per inadempimento, con la conseguente restituzione degli importi corrisposti per il servizio nonché del risarcimento del danno ex art. 1696 cpc, in quanto le bobine erano state consegnate danneggiate, tanto da risultare inutilizzabili.
Avverso la sentenza di rigetto num. 49/2022 RG la cooperativa proponeva appello ritenendo che i danni riportati dalle bobine in conseguenza dell'errata esecuzione del contratto di trasporto fossero stati oggetto di specifica denuncia da parte della acquirente, nei termini e secondo le CP_1 modalità previste dall'art.1698 cc. Chiedeva pertanto nelle conclusioni del proprio atto di appello: “in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa, riformare l'impugnata sentenza con riferimento ai capi ivi indicati e per l'effetto: In via principale e nel merito: accertare e dichiarare risolto il contratto di trasporto intercorso tra la (P.I. ) e la società Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
(P.I. ) per fatto e colpa imputabili a quest'ultima. Conseguentemente condannare
[...] P.IVA_2 la società convenuta appellata alla restituzione, in favore della appellante, dell'importo CP_1 di € 190,00 (centonovanta/00), già corrisposto, come da fattura n. 264/2016/B del 11.07.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo. Sempre, nel merito ed in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento della società (P.I. ) nell'esecuzione del contratto Parte_1 P.IVA_2 di trasporto di cose intercorso con la (P.I. ), per tutti Controparte_1 P.IVA_1
i motivi indicati nell'atto di citazione, anche d'appello, conseguentemente condannare la società convenuta-appellata al risarcimento della somma complessiva di € 1.413,76 (diconsi millequattrocentotredici/76), corrisposta dalla attrice-appellante per la compravendita CP_1 delle bobine per serre acquistate presso la Geaplast srl, e consegnate danneggiate dalla convenuta appellata, tali da non essere utilizzabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1696 cpc ultimo comma o della diversa somma minore prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 1696 cc primo e secondo comma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data della consegna fino all'integrale soddisfo, oltre al rimborso delle spese e competenze di Consulenza Tecnica d'Ufficio corrisposte dalla appellante al Dott. CP_1 Parte_4
per complessivi € 529,00 (diconsi cinquecentoventinove/00), come da fatture emesse”.
[...]
2 Si costituiva in giudizio la appellata contestando i motivi di appello e chiedendo il rigetto del gravame, sul presupposto che corretta fosse la sentenza appellata per difetto di prova degli asseriti danni subiti dalle bobine durante lo scarico, della loro entità e della loro inutilizzabilità e della riconducibilità a comportamento degli addetti al trasporto o in subordine chiedendo limitarsi il risarcimento eventualmente dovuto in favore della entro i limiti previsti dall 'art. Controparte_2
1696 c.c. comma 2 e riferiti al massimo ad una sola bobina.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 6 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosi contestualmente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.. La domanda è fondata e va accolto l'atto di gravame.
Gli adempimenti che si richiedono al vettore con il contratto di trasporto di cose si traducono nel prendere in consegna la merce da trasportare, nell'effettuare il trasporto nelle modalità e nei termini convenuti nel contratto e, infine, nel riconsegnare la merce al destinatario. Su quest'ultimo punto si deve considerare che, ai sensi dell'art. 1177 c.c., “l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”. Ciò significa che è obbligo del vettore mantenere la merce ricevuta nello stesso stato e modo di essere in cui si trovava al momento del sorgere dell'obbligazione, evitando tutti quei comportamenti o quei fatti che potrebbero provocarne la perdita o il deterioramento.
Il tipo di prestazione che si richiede al vettore di adempiere con il contratto di trasporto di cose è da ricondursi, nel nostro ordinamento, alla così detta “obbligazione di risultato”: il vettore (debitore) si impegna a perfezionare il trasferimento delle cose portandole a destinazione e l'interesse del mittente (creditore) viene soddisfatto soltanto nel momento in cui, effettivamente, viene conseguito il risultato promesso.
Non è sufficiente, tuttavia, che il vettore consegni le merci al destinatario, egli deve consegnare l'esatta quantità e qualità di quelle originariamente previste nonché rispettare le condizioni ed i termini pattuiti nel contratto (o, in mancanza, agire secondo gli usi), a nulla rilevando l'impedimento o ritardo eccessivo nell'inizio o nella prosecuzione dell'attività di trasporto (art. 1686 c.c.) né la perdita o l'avaria delle cose affidategli per il trasporto (art. 1693 c.c.) né la diminuzione di peso o misura che oltrepassi il c.d. calo naturale. Infatti, nel contratto di trasporto di cose il vettore si obbliga a portare a termine il trasferimento delle merci assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione. Si parla, in questo caso, di “responsabilità ex recepto”. Sulla base di quanto affermato dall'articolo 1693 del Codice il vettore risponde dell'avaria o della perdita delle cose per il solo fatto di averle prese in carico per la riconsegna al destinatario, a meno che non riesca a dimostrare che la perdita o i danni alle cose sono da attribuire a fattori a lui non imputabili, quali sono il caso fortuito, la natura o i vizi della cosa, l'imballaggio, il fatto del mittente o il fatto del destinatario.
La responsabilità in questione perdura dal momento esatto in cui il mittente affida le cose al vettore al momento in cui questo ultimo ne effettua la riconsegna al destinatario;
a tal proposito, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 5700 del 10 giugno 1999, ha chiarito che “la responsabilità, ex recepto, del trasportatore nei confronti del destinatario non cessa con l'arrivo della merce al proprio magazzino e la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la consegna materiale della stessa (…) perché l'esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l'adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie
3 per il raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento”.
Il vettore, pertanto, nel contratto di trasporto di cose risponde per inadempimento contrattuale sia quando il trasporto non viene eseguito o viene eseguito solo parzialmente sia quando si verifica la perdita totale o parziale della merce oppure l'avaria della stessa. Nel primo caso, il vettore non adempie all'obbligazione di trasporto della merce e si applicano le regole generali per l'inadempimento: in particolare l'art. 1218 c.c. – relativo alla responsabilità del debitore – che recita
“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”; nel secondo caso, il vettore non procede all'adempimento dell'obbligazione di custodire la merce – quale obbligazione accessoria al trasporto – e, pertanto, ne
è responsabile a meno che non fornisca prova positiva a suo carico che la causa del danno prodotto rientra in una di quelle specificatamente individuate dalla norma regolatrice, ossia dall'art. 1693 c.c.
Nel dettaglio, l'articolo 1693 del Codice civile – rubricato “Responsabilità per perdita e avaria” – stabilisce che “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”. Il concetto di “perdita” comprende la mancata riconsegna – totale o anche parziale – delle merci trasportate per via del loro perimento o smarrimento, la riconsegna a persona diversa dall'avente diritto così come la riconsegna di una cosa diversa da quella originariamente prevista;
con il concetto di “avaria”, invece, ci si riferisce alle alterazioni della qualità delle merci con conseguente diminuzione del valore delle stesse.
Nella perdita e nell'avaria si concreta l'inadempimento della obbligazione del vettore per custodia.
L'avaria delle merci può configurarsi come apparente – e in questo caso il destinatario è tenuto ad effettuare immediatamente le riserve al vettore – oppure come occulta, con la conseguenza che il destinatario deve contestare al vettore le riserve entro sette giorni dalla riconsegna in forma scritta. Il destinatario della merce, inoltre, ai sensi dell'articolo 1697 c.c., ha il diritto di “fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese”; tuttavia, il legislatore all'art. 1698 del Codice civile ha fissato un termine di decadenza per l'azione nei confronti del vettore per perdita o avaria delle cose:
“il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento”.
Mentre, secondo le regole generali, il debitore si libera dando la prova negativa della sua non colpa, anche se non identifica positivamente la causa del danno, in materia di trasporto il vettore non si libera dalla responsabilità per custodia se non dando la prova di un fatto non colposo, positivamente identificato come causa del danno (evento naturale, fatto del principe, fatto di terzi). Il rischio della perdita o dell'avaria delle cose trasportate per cause equivoche od ignote resta quindi a carico del vettore, anche se egli provi che da parte sua vi è stata la prestazione di ogni dovuta diligenza.
4 Solo in questo senso si può parlare di responsabilità oggettiva.
Come fatti liberatori, sono poi ovviamente equiparati al caso fortuito il fatto del mittente e del destinatario e in particolare la natura, i vizi delle cose trasportate e del loro imballaggio.
Circa lo stato esteriore degli imballaggi, il buono stato è presunto, se il vettore ha preso in consegna la cosa senza dichiarare (verbalmente o per iscritto) al mittente le proprie riserve.
Nelle ipotesi in cui il vettore incaricato di eseguire il trasporto non riesce a liberarsi da responsabilità per il danno arrecato alle merci che gli erano state affidate, egli è tenuto a procedere con il risarcimento.
L'art. 1696 c.c. prevede, in particolare, che nel determinare il quantum del risarcimento in caso di danno derivante da perdita o avaria si deve tenere conto del prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. La stessa norma, poi, fissa un limite massimo al risarcimento stabilendo che “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, ed all'importo di cui all'art. 23, c. 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con L. 6 dic. 1960 n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali”; al comma seguente, tuttavia, viene esclusa al vettore la possibilità di avvalersi di questa limitazione quando viene provato il dolo o la colpa grave dello stesso o di qualsiasi altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto.
Deve aggiungersi che l'ulteriore elemento - perché si configuri il diritto dell'acquirente ad essere risarcito - è l'incidenza del danno nella sua sfera giuridica.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che in tema di contratto di vendita con trasporto l'acquirente-destinatario è legittimato a chiedere al vettore il risarcimento del danno per danneggiamento della merce se: 1) ha chiesto la riconsegna delle cose e se 2) l'inadempimento (alias danneggiamento) abbia inciso nella sua sfera giuridico-patrimoniale (Cass. civ. sez. III 15.07.2008 n.
19451; Cass. civ. sez. III 17.01.2012 n. 533; Cass. civ. sez. III 29.05.2018 n. 13377).
Nel caso di specie è legittima la richiesta del risarcimento del danno da parte dell'acquirente al vettore avendo il primo chiesto la riconsegna delle merci al secondo.
E difatti, una volta accettata la consegna della merce, le conseguenze negative del trasporto ricadono nella sfera giuridica e patrimoniale dell'acquirente-destinatario in virtù dell'art. 1689 c.c., a mente del quale “I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne chiede la riconsegna al vettore”.
Nel caso di specie il vettore ha ritirato la merce presso la Geaplast, senza contestare in alcun modo il non perfetto imballaggio delle bobine e ha provveduto a trasportare il carico fino a destinazione, presso i locali sede della cooperativa.
Occorre soffermarsi brevemente anche sulla eccepita (dalla appellata) incapacità a testimoniare dei testimoni escussi dalla appellante, sulla cui attendibilità non vi è però motivo di dubitare, ritenendo questo giudice di potere aderire sul punto alle considerazioni di cui all'atto di citazione, che non può essere dedotta alcuna incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei soci della cooperativa.
Come ha affermato la Corte di cassazione, l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo
5 connessi (cfr. Corte di cassazione n. 11314 del 10/05/2010). Le pronunce giurisprudenziali, inoltre, tendono ad affermare la distinzione tra la nozione di incapacità a testimoniare del terzo e quella di inattendibilità della testimonianza: la prima è relativa alla sussistenza, in capo al terzo, di un interesse atto a renderlo "potenzialmente" parte;
la seconda sottende la veridicità della testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi - quali, a titolo di esempio, i rapporti tra le parti e l'eventuale interesse di fatto del testimone all'esito della lite - ed a parametri oggettivi, quali la precisione e la completezza della deposizione, oltre alle eventuali contraddizioni (Cass. Civ. sent. n. 7763/2010; Cass. Civ. sent. n. 16529/2004; Cass. Civ. sent. n.
9640/1999; Cass. Civ, sent. n. 9126/1993).
I testimoni escussi hanno tutti concordato sulla circostanza che a scaricare la merce fu velocemente uno solo dei dipendenti della e che le bobine non sono state scaricate con l'aiuto dei mezzi Pt_1 meccanici bensì a spalla, con trascinamento sul suolo. D'altronde la natura di danni da trascinamento
è pacifica e si evince anche dalle conclusioni della ctu.
Il Sig. ha affermato: “... ricordo che nella fase di scarico il camion era parcheggiato Parte_5
a trenta metri circa dal magazzino e che il traportatore ha portato questi colli sulla spalla..... le operazioni di scarico di ogni collo venivano eseguite da una sola persona, non sono stati utilizzati muletti ...non corrisponde al vero che i colli venivano trascinati... ma trasportati a spalla...non abbiamo utilizzato le bobine e sono tutt'ora in magazzino e non sono utilizzabili... perchè la plastica della bobina è strappata...”.- Gli altri due testi, Sigg. e , Testimone_1 Tes_2 CP_3 hanno dichiarato che: “ ... i colli sono stati trasportati dal camion al deposito strofinandoli per terra da un solo addetto mentre l'altro è rimasto sul camion.....l'imballaggio dei colli veniva danneggiato a causa dello fregamento nel trasporto tra il piazzale dove era parcheggiato il camion ed il magazzino...”.
Diversamente da quanto opinato poi dal primo giudice, si ritiene che spettava alla appellata
[...]
dimostrare che i danni riportati fossero dipesi da causa ad essa non imputabile, vertendosi Parte_1 in una fattispecie di responsabilità ex recepto. Tale prova non è stata data nel giudizio dinnanzi al giudice di pace, da cui anzi è emerso che i dipendenti della appellata nella fase di consegna della merce, non eseguivano diligentemente la obbligazione su di essi gravante e anzi si rendevano responsabili dei danni procurati a bobine di plastica, che trascinate sul suolo avrebbero sicuramente potuto riportare dei danni. Avrebbero dovuto piuttosto semmai caricarli su un muletto o portare in spalla i colli. Pertanto è ravvisabile quella colpa grave che ha causato danni alla merce trasportata e che consente di considerare risolto il contratto e di quantificare il danno in misura pari alla merce danneggiata, non più utilizzabile per lo scopo per cui era stata acquistata.
Le bobine erano state acquistate per copertura di serre e avevano misure prestabilite e pertanto è plausibile ritenere che fossero state acquistate su misura e con funzioni di copertura/ riparo da agenti atmosferici e quindi eventuali riparazioni o ancora di più tagli non garantissero la corretta posa o la corretta funzione delle stesse.
Per quanto riguarda poi la decadenza da ogni azione nascente dal contratto si evidenzia che la cooperativa ha provveduto dapprima ad accettare con riserva una delle bobine, riservando il controllo su carico, come si evince dalla fattura accompagnatoria prodotta. In ogni caso ha provveduto a denunciare i danni entro 7 gg dalla consegna e quindi in tempo utile per non incorrere in alcun tipo di decadenza.
6 Va pertanto riformata la sentenza del giudice di pace e condannata l'appellata a corrispondere sia il prezzo della spedizione pari ad € 190,00 che il risarcimento del danno nella misura del costo della merce effettivamente acquistata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e va condannata l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello spiegato da parte appellante e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna unipersonale al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 190,00 oltre l'importo di € 1.413,76 a titolo di risarcimento del danno,
[...] oltre interessi legali fino al soddisfo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio che Parte_1 liquida in € 500,00 oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge per il giudizio dinnanzi al giudice di Pace ed € 800,00 oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge per il giudizio di appello.
3) Condanna al rimborso a favore della appellante Parte_1 delle spese della ctu di primo grado liquidate in euro 529,00. CP_1
Cosi deciso in Messina lì 6 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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