TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13463/2024 , introdotta da
ARANTO (TA), 20/03/1979), c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DI GIORGIO SERENA;
C.F._1
(MANDURIA (TA), 07/11/1976), c.f. CP_1
, con il patrocinio dell'avv. DI GIORGIO SERENA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati a gennaio del 2024, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. disporre l'affidamento congiunto della figlia , nata a [...] il Per_1
09.04.2011, che convivrà con la madre presso la casa familiare di Roma, Via Andrea Doria n. 51;
2. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore continuativamente il sabato e la domenica a fine settimana alternati e un giorno a settimana il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 27/12 o alternativamente dal 29/12 al 02/01; durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore, entro il mese di maggio, e, comunque, in ogni altro momento od occasione dell'anno, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni della minore. In ogni caso, i coniugi, nel superiore e preminente interesse della figlia ad un sereno, equilibrato e costante rapporto con entrambi i genitori, si impegnano ad agevolare il più possibile la quantità e qualità del rapporto tra loro e
. Per_1
3. Il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 01 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 ed automaticamente, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello di inizio del versamento dell'assegno stesso.
4. I genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore della figlia, seguendo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma.
5. Il marito provvederà, inoltre, direttamente o effettuando i relativi rimborsi alla moglie, al pagamento del 100% delle spese relative alla retta scolastica della figlia;
Per_1
6. La rata mensile del mutuo bancario di € 1.050,00 a suo tempo acceso per l'acquisto della casa coniugale verrà corrisposta, come avviene attualmente, interamente dal marito a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto della signora Pt_1
7. Le utenze domestiche e le spese condominiali afferenti la casa coniugale di Via Andrea Doria n. 51 resteranno a carico del signor fino al CP_1 miglioramento delle condizioni economiche della moglie;
8. Nessun importo a titolo di mantenimento verrà corrisposto alla moglie;
9. Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti di cui sopra;
10. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e, ove necessario, i ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento della figlia minore.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/05/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13463/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sava (Taranto) in data 20/05/2006 tra (TARANTO Parte_1
(TA), 20/03/1979) e (MANDURIA (TA), 07/11/1976) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sava al n. 16,
Parte 2, Serie A, Anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 25/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13463/2024 , introdotta da
ARANTO (TA), 20/03/1979), c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DI GIORGIO SERENA;
C.F._1
(MANDURIA (TA), 07/11/1976), c.f. CP_1
, con il patrocinio dell'avv. DI GIORGIO SERENA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati a gennaio del 2024, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. disporre l'affidamento congiunto della figlia , nata a [...] il Per_1
09.04.2011, che convivrà con la madre presso la casa familiare di Roma, Via Andrea Doria n. 51;
2. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore continuativamente il sabato e la domenica a fine settimana alternati e un giorno a settimana il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 27/12 o alternativamente dal 29/12 al 02/01; durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore, entro il mese di maggio, e, comunque, in ogni altro momento od occasione dell'anno, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni della minore. In ogni caso, i coniugi, nel superiore e preminente interesse della figlia ad un sereno, equilibrato e costante rapporto con entrambi i genitori, si impegnano ad agevolare il più possibile la quantità e qualità del rapporto tra loro e
. Per_1
3. Il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 01 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 ed automaticamente, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello di inizio del versamento dell'assegno stesso.
4. I genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore della figlia, seguendo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma.
5. Il marito provvederà, inoltre, direttamente o effettuando i relativi rimborsi alla moglie, al pagamento del 100% delle spese relative alla retta scolastica della figlia;
Per_1
6. La rata mensile del mutuo bancario di € 1.050,00 a suo tempo acceso per l'acquisto della casa coniugale verrà corrisposta, come avviene attualmente, interamente dal marito a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto della signora Pt_1
7. Le utenze domestiche e le spese condominiali afferenti la casa coniugale di Via Andrea Doria n. 51 resteranno a carico del signor fino al CP_1 miglioramento delle condizioni economiche della moglie;
8. Nessun importo a titolo di mantenimento verrà corrisposto alla moglie;
9. Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti di cui sopra;
10. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e, ove necessario, i ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento della figlia minore.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/05/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13463/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sava (Taranto) in data 20/05/2006 tra (TARANTO Parte_1
(TA), 20/03/1979) e (MANDURIA (TA), 07/11/1976) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sava al n. 16,
Parte 2, Serie A, Anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 25/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi