TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORNI ANGELO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO ALDINI, 3 40136 BOLOGNA presso il difensore avv.
FORNI ANGELO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASANTI Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO e elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PETRUZZI N.11/13 47922 RIMINI presso lo studio dell'avv. CASANTI FILIPPO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la chiedendo di accertare la provenienza delle sementi Controparte_1
“porro lungo della riviera”, oggetto del giudizio RG.n.54274/2017, conclusosi con sentenza n.
6578/2022 di codesto Tribunale, dal Lotto RCS U46276 identificato dal n.271 venduto da a CP_1
con fattura n.1261/2015 del 30/11/2015 e DDT 2249 del 10/11/2015 (nel quale è precisata la Pt_1 corrispondenza del lotto RCS U46276 al lotto 271 e successivamente da quest'ultima rivendute, CP_1 anche, al sig. titolare dell'omonima azienda agricola, attore del suindicato giudizio, Controparte_2
pagina 1 di 3 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. e Controparte_1
P.IVA ), con sede legale in MIlano, Vicolo San Giovanni Sul Muro 9, a tenere manlevata P.IVA_2 ed indenne e, conseguentemente, rifondere a quest'ultima la somma dalla Parte_1
medesima versata in esecuzione della sentenza n.6578/2022 del Tribunale di MIlano, come riformata all'esito del giudizio d'appello avanti alla Corte d'Appello di Milano RG. App. 2915/2022, conclusosi con la sentenza n.1691/2024, depositata agli atti, che ha liquidato la somma di Euro 333.090,26, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data della domanda al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese legali ivi determinate, e così per un totale di Euro 454.533,20, ovvero quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi.
Con la memoria ex art. 183co. 6 n. 1 c.p.c. la chiedeva altresì il rigetto dell'eccezione di Pt_1
arbitrato di controparte.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva in via pregiudiziale di accogliere l'exceptio compromissi con conseguente pronuncia di difetto di competenza giurisdizionale in capo all'Autorità Giudiziaria adita;
nel merito, in via preliminare di sospendere il presente procedimento per le ragioni esposte in narrativa sino al passaggio in giudicato della sentenza di prime cure pronunciata tra ed il sig. in via principale di Parte_1 Controparte_2
respingere la domanda di garanzia e di manleva spiegata da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari Controparte_1
di causa.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, con note scritte in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 21.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.
Nel presente giudizio parte attrice agisce in manleva nei confronti della , in quanto Controparte_3
soccombente nel giudizio di primo grado – nella cui sede era stata rigettata la richiesta di chiamata in causa dell'odierna convenuta - di risarcimento danni promosso da un terzo cui la aveva Pt_1
rivenduto le sementi di porro lungo della riviera prodotte dalla ed asseritamente prive delle CP_1
qualità promesse.
La richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di
Appello avverso la sentenza di primo grado che ha accertato l'obbligo risarcitorio di così Pt_1
come le richieste istruttorie, sono state disattese in quanto appare dirimente l'exceptio compromissi tempestivamente formulata dal convenuto nella comparsa di risposta.
pagina 2 di 3 Nello Statuto dell' cui aderiscono entrambe le parti del presente giudizio Controparte_4
è espressamente prevista la clausola compromissoria in base alla quale “per il componimento amichevole delle divergenze commerciali che dovessero insorgere fra le aziende associate e/o altri operatori economici è costituita una camera arbitrale dell' retta da un proprio regolamento CP_4
che, in tutte le sue norme, è parte integrante del presente Statuto” (art. 5). L'art. 3 capo 1 del regolamento prevede l'obbligatorietà dell'arbitrato – irrituale ex art. 4 capo I - per gli associati: “Fra le Con aziende associate , le quali in mancanza di espresso patto diverso sono tenute a sottoporre a
Con giudizio della Camera Arbitrale le loro controversie riguardanti l'attività sementiera”.
Orbene, nella fattispecie è pacifica l'appartenenza di entrambe le società in giudizio all'
[...]
ed è difficilmente revocabile in dubbio che la materia del contendere relativa alla Controparte_6
resa dei semi di porro lungo della riviera, prodotti e commercializzati da rivenduti da e CP_1 Pt_1 coltivati dall'acquirente finale, riguardi appunto l'attività sementiera. Con Sussistono pertanto tutti i presupposti dell'obbligo di di rimettere all'arbitrato irrituale dell' Pt_1
la controversia, con la conseguenza che il presente giudizio deve dichiararsi improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara la domanda improcedibile, dovendo la controversia essere deferita agli arbitri ex art. 5 dello
Con Statuto .
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 22.457,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORNI ANGELO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO ALDINI, 3 40136 BOLOGNA presso il difensore avv.
FORNI ANGELO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASANTI Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO e elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PETRUZZI N.11/13 47922 RIMINI presso lo studio dell'avv. CASANTI FILIPPO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la chiedendo di accertare la provenienza delle sementi Controparte_1
“porro lungo della riviera”, oggetto del giudizio RG.n.54274/2017, conclusosi con sentenza n.
6578/2022 di codesto Tribunale, dal Lotto RCS U46276 identificato dal n.271 venduto da a CP_1
con fattura n.1261/2015 del 30/11/2015 e DDT 2249 del 10/11/2015 (nel quale è precisata la Pt_1 corrispondenza del lotto RCS U46276 al lotto 271 e successivamente da quest'ultima rivendute, CP_1 anche, al sig. titolare dell'omonima azienda agricola, attore del suindicato giudizio, Controparte_2
pagina 1 di 3 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. e Controparte_1
P.IVA ), con sede legale in MIlano, Vicolo San Giovanni Sul Muro 9, a tenere manlevata P.IVA_2 ed indenne e, conseguentemente, rifondere a quest'ultima la somma dalla Parte_1
medesima versata in esecuzione della sentenza n.6578/2022 del Tribunale di MIlano, come riformata all'esito del giudizio d'appello avanti alla Corte d'Appello di Milano RG. App. 2915/2022, conclusosi con la sentenza n.1691/2024, depositata agli atti, che ha liquidato la somma di Euro 333.090,26, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data della domanda al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese legali ivi determinate, e così per un totale di Euro 454.533,20, ovvero quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi.
Con la memoria ex art. 183co. 6 n. 1 c.p.c. la chiedeva altresì il rigetto dell'eccezione di Pt_1
arbitrato di controparte.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva in via pregiudiziale di accogliere l'exceptio compromissi con conseguente pronuncia di difetto di competenza giurisdizionale in capo all'Autorità Giudiziaria adita;
nel merito, in via preliminare di sospendere il presente procedimento per le ragioni esposte in narrativa sino al passaggio in giudicato della sentenza di prime cure pronunciata tra ed il sig. in via principale di Parte_1 Controparte_2
respingere la domanda di garanzia e di manleva spiegata da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari Controparte_1
di causa.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, con note scritte in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 21.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.
Nel presente giudizio parte attrice agisce in manleva nei confronti della , in quanto Controparte_3
soccombente nel giudizio di primo grado – nella cui sede era stata rigettata la richiesta di chiamata in causa dell'odierna convenuta - di risarcimento danni promosso da un terzo cui la aveva Pt_1
rivenduto le sementi di porro lungo della riviera prodotte dalla ed asseritamente prive delle CP_1
qualità promesse.
La richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di
Appello avverso la sentenza di primo grado che ha accertato l'obbligo risarcitorio di così Pt_1
come le richieste istruttorie, sono state disattese in quanto appare dirimente l'exceptio compromissi tempestivamente formulata dal convenuto nella comparsa di risposta.
pagina 2 di 3 Nello Statuto dell' cui aderiscono entrambe le parti del presente giudizio Controparte_4
è espressamente prevista la clausola compromissoria in base alla quale “per il componimento amichevole delle divergenze commerciali che dovessero insorgere fra le aziende associate e/o altri operatori economici è costituita una camera arbitrale dell' retta da un proprio regolamento CP_4
che, in tutte le sue norme, è parte integrante del presente Statuto” (art. 5). L'art. 3 capo 1 del regolamento prevede l'obbligatorietà dell'arbitrato – irrituale ex art. 4 capo I - per gli associati: “Fra le Con aziende associate , le quali in mancanza di espresso patto diverso sono tenute a sottoporre a
Con giudizio della Camera Arbitrale le loro controversie riguardanti l'attività sementiera”.
Orbene, nella fattispecie è pacifica l'appartenenza di entrambe le società in giudizio all'
[...]
ed è difficilmente revocabile in dubbio che la materia del contendere relativa alla Controparte_6
resa dei semi di porro lungo della riviera, prodotti e commercializzati da rivenduti da e CP_1 Pt_1 coltivati dall'acquirente finale, riguardi appunto l'attività sementiera. Con Sussistono pertanto tutti i presupposti dell'obbligo di di rimettere all'arbitrato irrituale dell' Pt_1
la controversia, con la conseguenza che il presente giudizio deve dichiararsi improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara la domanda improcedibile, dovendo la controversia essere deferita agli arbitri ex art. 5 dello
Con Statuto .
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 22.457,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3