TRIB
Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Lavoro
Nel procedimento iscritto al n. 250-1 R.G. anno 2025 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento indicato in epigrafe;
letti gli atti ed i documenti di causa;
rilevato che oggetto della presente istanza cautelare è la richiesta di ordinare all di non procedere al fermo amministrativo Controparte_1
dell'autovettura targata EV338EP come preannunciato con il provvedimento in contestazione e, nel caso di iscrizione già intervenuta, di provvedere alla cancellazione;
rilevato che l ha preannunziato l'iscrizione del fermo Controparte_1 amministrativo sul veicolo indicato al fine di garantire la soddisfazione dei crediti previdenziali (per rimanere a quelli rientranti nella giurisdizione dello scrivente) CP_ indicati negli avvisi di addebito n.ri 380 20230000042006000 per € 30.400,23, 380
20230000434121000 per € 4.456,26 e 380 20230000570987000 per € 19.347,77;
considerato che
è documentato in atti e non risulta contestato dall in sede di CP_1
costituzione nella presente fase cautelare che la ricorrente ha saldato i debiti di cui agli avvisi di addebito n.ri 380 20230000434121000 e 380 20230000570987000, residuando soltanto la pendenza di cui all'avviso di addebito 380 20230000042006000; letto l'art. 86, secondo comma, del d.p.r. n. 602/1973, secondo cui “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione…”; considerato che parte ricorrente ha prodotto in giudizio il registro dei beni ammortizzabili della società nel quale risulta iscritto anche il veicolo in discussione e che tale indicazione (anche senza considerare le fatture prodotte per dimostrare le spese di manutenzione) costituisce, specialmente in questa sede, indicazione sufficiente a dimostrare che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, non avendo rilievo il fatto che vi siano altri automezzi disponibili perché la norma trascritta impone il divieto di iscrizione del fermo sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa senza imporre ulteriori condizioni;
ritenuto, pertanto, che, unitamente al fumus boni juris apprezzato nei termini che precedono, sussista, in ragione della funzione del bene, anche il requisito del periculum in mora, dovendo considerarsene la rilevanza ai fini della redditività dell'impresa ed il fatto che questa redditività è conditio sine qua non anche per l'estinzione dell'unico debito previdenziale rimasto;
P.Q.M.
- ordina all di non procedere al fermo Controparte_1
amministrativo del veicolo EV338EP e, in caso di iscrizione già intervenuta, di disporne la cancellazione, in entrambi i casi, sino alla definizione del merito del presente giudizio;
- differisce alla definizione del merito ogni determinazione afferente al riparto delle spese anche della presente fase;
- rinvia la causa per la discussione del merito all'udienza, già fissata del
17.2.2026 alle ore 9,15.
Il Giudice
Marco Medoro
Si comunichi.
Perugia, 26.3.3025
2
Sezione Lavoro
Nel procedimento iscritto al n. 250-1 R.G. anno 2025 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento indicato in epigrafe;
letti gli atti ed i documenti di causa;
rilevato che oggetto della presente istanza cautelare è la richiesta di ordinare all di non procedere al fermo amministrativo Controparte_1
dell'autovettura targata EV338EP come preannunciato con il provvedimento in contestazione e, nel caso di iscrizione già intervenuta, di provvedere alla cancellazione;
rilevato che l ha preannunziato l'iscrizione del fermo Controparte_1 amministrativo sul veicolo indicato al fine di garantire la soddisfazione dei crediti previdenziali (per rimanere a quelli rientranti nella giurisdizione dello scrivente) CP_ indicati negli avvisi di addebito n.ri 380 20230000042006000 per € 30.400,23, 380
20230000434121000 per € 4.456,26 e 380 20230000570987000 per € 19.347,77;
considerato che
è documentato in atti e non risulta contestato dall in sede di CP_1
costituzione nella presente fase cautelare che la ricorrente ha saldato i debiti di cui agli avvisi di addebito n.ri 380 20230000434121000 e 380 20230000570987000, residuando soltanto la pendenza di cui all'avviso di addebito 380 20230000042006000; letto l'art. 86, secondo comma, del d.p.r. n. 602/1973, secondo cui “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione…”; considerato che parte ricorrente ha prodotto in giudizio il registro dei beni ammortizzabili della società nel quale risulta iscritto anche il veicolo in discussione e che tale indicazione (anche senza considerare le fatture prodotte per dimostrare le spese di manutenzione) costituisce, specialmente in questa sede, indicazione sufficiente a dimostrare che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, non avendo rilievo il fatto che vi siano altri automezzi disponibili perché la norma trascritta impone il divieto di iscrizione del fermo sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa senza imporre ulteriori condizioni;
ritenuto, pertanto, che, unitamente al fumus boni juris apprezzato nei termini che precedono, sussista, in ragione della funzione del bene, anche il requisito del periculum in mora, dovendo considerarsene la rilevanza ai fini della redditività dell'impresa ed il fatto che questa redditività è conditio sine qua non anche per l'estinzione dell'unico debito previdenziale rimasto;
P.Q.M.
- ordina all di non procedere al fermo Controparte_1
amministrativo del veicolo EV338EP e, in caso di iscrizione già intervenuta, di disporne la cancellazione, in entrambi i casi, sino alla definizione del merito del presente giudizio;
- differisce alla definizione del merito ogni determinazione afferente al riparto delle spese anche della presente fase;
- rinvia la causa per la discussione del merito all'udienza, già fissata del
17.2.2026 alle ore 9,15.
Il Giudice
Marco Medoro
Si comunichi.
Perugia, 26.3.3025
2