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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 311/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 373/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
10.06.2021
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Palermo n. 17 (c.f. ), in proprio e quale CodiceFiscale_1 amministratore di sostegno di nato a Parte_2
Valguarnera il 18.04.1943 (c.f. ), rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa dall'Avv. Salvatore Napoli presso il cui studio, in Valguarnera, Via
Guerrazzi n. 3, è elettivamente domiciliata,
Appellante
CONTRO
1 in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 corrente in Siracusa, via Francofonte n. 8 (c.f. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rossitto, presso il cui studio, in
Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/b è elettivamente domiciliata,
Appellata ed appellante incidentale
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 373/2021 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata in data 22.06.2021 notificata agli appellanti personalmente, unitamente ad atto di progetto in data 7.10.2021 e previa sospensione dell'esecuzione, in accoglimento del presente appello a: riformare
l'impugnata sentenza ed assolvere gli appellanti da ogni domanda di
ora per tutti i motivi sopra specificati Parte_3 Controparte_1 dichiarando che finché è stato ospite della struttura Parte_2 CP_1
di Leonforte ha avuto il diritto, in considerazione della patologia di
[...] cui è effetto, di permanere nella struttura denominata per CP_1 ricevere tutte le cure e l'assistenza sanitaria necessaria. In subordine, nel caso venisse accertato il diritto della ricorrente alle somme richieste porre le stesse a carico dell' , ente preposto ex Controparte_2
Legis a garantire le cure e l'assistenza al soggetto fragile o a carico dell'
[...]
o, più in generale del e che nulla è CP_3 Controparte_4 dovuto dagli appellanti. Ancora più in subordine determinare il pagamento di una somma inferiore a quella determinata dal Giudice di prime cure e decurtare le spese legali liquidate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio almeno per la parte in cui la controparte ha chiesto la cessazione della materia del contendere che deve ritenersi estinta nonché del giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Conclusioni dell'appellata ed appellante incidentale
2 “Piaccia alla ecc.ma Corte adita rigettare l'appello perché inammissibile e infondato;
In via incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di
Enna n. 373/2021 ritenere e dichiarare il signor tenuto Parte_2
a risarcire tutti i danni causati alla per la illegittima Parte_3
Contr permanenza presso la RSA a decorrere dalle dimissioni disposte dall'
(19.11.2016) sino al 13.04.2018 determinando il relativo importo in misura Contr pari alla diaria di €. 168,26 pro die corrisposta dall' Per l'effetto condannare al signor e per esso la signora Parte_2 Parte_1 nella qualità di amministratrice di sostegno, a pagare, in favore della
a titolo di risarcimento danni per le causali di cui sopra, la Parte_3 somma di €. 85.991,86 determinata moltiplicando la diaria giornaliera riconosciuta dall'ASP di €. 168,26 pro die per tutti i giorni di degenza dal
19.11.2016 al 13.04.2018 o quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Ritenere e dichiarare la signora in proprio ed in via Parte_1 solidale con il signor tenuta a risarcire i danni alla Parte_2 per l'illegittima permanenza presso la RSA dell'amministrato a Parte_3 decorrere dal 28.07.2017, data di assunzione dell'incarico, fino al
13.04.2018 determinando i relativi importi in misura pari alla diaria Contr giornaliera corrisposta dall' pari ad €. 168,26 pro die. Per l'effetto condannare , in proprio ed in via solidale con il Sig. Parte_1 [...]
a pagare alla a titolo di risarcimento danni, per le Parte_2 Parte_3 causali di cui sopra, la somma di €. 43.747,60, determinata moltiplicando Contr la diaria giornaliera riconosciuta dall' pari ad €. 168,26 pro die, per tutti i giorni di degenza dal 28.07.2017 al 13.04.2018, calcolata sempre nella misura di €. 168,26, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. condannare il signor
[...]
e per esso la signora nella qualità di Parte_2 Parte_1 amministratrice di sostegno, a pagare, in favore della a titolo Parte_3
3 di indennizzo da indebito arricchimento, per le causali di cui sopra la somma di € 85.991,86 determinata moltiplicando la diaria giornaliera Contr riconosciuta dall' pari ad €.168,27 per tutti i giorni di degenza dal
19.11.2016 al 13.04.2018, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
In via gradata condannare i convenuti, in solido, a corrispondere a un' indennizzo ex art. 2045 c.c. equitativamente determinato Controparte_1 in una somma non inferiore ad €. 80.000,00 o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., notificato in data 15.12.2017, la
(ora , evocava in giudizio, avanti al Tribunale Parte_3 Controparte_1 di Enna, e , quest'ultimo a suo tempo Parte_1 Parte_2 ospite presso la SSR denominata “ di Leonforte” in quanto CP_1 affetto da Alzheimer conclamato, al fine di veder accertato e dichiarato che il paziente, a seguito delle dimissioni disposte dall' , non CP_3 aveva titolo alcuno per permanere presso i locali della RSA.
Chiedeva, ancora, di ritenere e dichiarare il tenuto a Parte_2 risarcire tutti i danni causati alla per la illegittima Parte_4 permanenza presso la RSA Villa Maria a decorrere dalle dimissioni Contr disposte dall' (19.11.2016) e sino al momento in cui lo stesso Pt_2 era stato trasferito presso altra struttura, danni che quantificava in €.
168,26 pro die, ovvero in misura pari alla diaria giornaliera corrisposta Contr dall' di per ricoveri inerenti a pazienti affetti da tali patologie. CP_3
Con comparsa del 21.02.2018 si costituiva in giudizio , in Parte_1 proprio e nella spiegata qualità di amministratrice di sostegno del marito, che contestava la domanda attorea sostenendo il diritto del proprio amministrato e coniuge a permanere presso la struttura nonostante le Contr dimissioni disposte dalla
4 Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa l' per essere garantita in caso di Controparte_2 soccombenza.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 29.05.2018, con la rappresentanza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si costituiva in giudizio l' che eccepiva, in via preliminare, il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
All'udienza del 21.06.2018 la rappresentava che il Parte_4 [...]
, a far data dal 13.4.2018, non era più ricoverato presso la RSA Parte_2
Villa Maria essendo stato trasferito presso altra struttura (Villa Igea a
Tremestieri Etneo sempre di proprietà di e che, a far data Parte_3 dal 18.04.2016, era stato dimesso anche da tale struttura per essere avviato al proprio domicilio) sicché chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale volta ad ottenere il rilascio del posto letto presso la struttura socio sanitaria.
Insisteva nelle altre domande ed in particolare nella richiesta di condanna dei resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio.
Disposto, con Ordinanza del 9.10.2018, il mutamento di rito (da speciale ad ordinario), istruito il giudizio mediante produzione documentale, rigettate tutte le richieste istruttorie, all'udienza del 3.12.20, precisate alle conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha parzialmente accolto la domanda della società ricorrente condannando i resistenti al pagamento in favore della RSA, della somma di €. 20.000,00 a titolo di equo indennizzo ex articolo 2045 c.c..
Il Tribunale – dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al trasferimento coatto
5 del presso la sua residenza cui parte resistente aveva aderito - Pt_2 ha deciso nel modo richiamato ritenendo applicabile la citata norma codicistica sul presupposto che, nel caso specie, il (e per esso la Pt_2 moglie quale amministratrice di sostegno) aveva posto in essere la condotta potenzialmente dannosa per la struttura sanitaria in quanto spinto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Il Giudice di prime cure ha inoltre, in accoglimento dell'eccezione formulata dall' , dichiarato la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva di quest'ultimo sul presupposto che nessuna condotta produttiva di danno era stata posta in essere dal predetto
. CP_2
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame in proprio e Parte_1 nella spiegata qualità per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 28 Novembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'articolo 23 della Costituzione.
Si argomenta che il paziente affetto da Alzheimer conclamato, non essendo in grado di programmare il proprio presente ed il proprio futuro, necessita di indifferibili prestazioni mediche, infermieristiche e sociosanitarie volte ad evitare l'aggravarsi della malattia e, in tale ottica, le prestazioni sanitarie, atteso il compromesso quadro clinico, devono considerarsi indifferibili.
6 Da ciò, deduce l'appellante, lo sradicamento arbitrario dalla struttura sanitaria del deve considerarsi avvenuta in modo illegittimo Pt_2 posto che i lievi miglioramenti della sua condizione patologica erano stati irrimediabilmente vanificati dalle dimissioni e dall'allontanamento dalla
SSR Villa Maria ove aveva trovato adeguate cure.
Si osserva ancora come, l'allontanamento del malato dalla struttura sanitaria, ha significato anteporre interessi economici (la retta) al diritto alla salute consegnando, di fatto il paziente alla cura dei congiunti assolutamente sprovvisti delle competenze sanitarie idonee che, ex lege, Contr sono attribuite alle e/o all' non Controparte_2 esistendo, nel nostro Ordinamento, alcuna norma di legge che obbliga i congiunti a fornire prestazioni sanitarie ai loro familiari per come previsto dall'articolo 23 della Costituzione.
Si ricorda, infine, come le cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, sono dovute anche ai malati cronici e non autosufficienti ai sensi della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 che “pone a carico del Servizio Sanitario
Nazionale la cura e la tutela della salute degli anziani anche al fine di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione.”
Per tali ragioni, conclude l'appellante, le prestazioni sanitarie dovute al Contr
dovevano essere assicurate dagli Enti preposti ovvero dall' Pt_2
e/o dall' . Controparte_2
*******
Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al precedente, si deduce la violazione dell'articolo 32 della Costituzione nonché degli articoli 8 e 13 della Convenzione dei diritti dell'uomo che tutelano il diritto alla continuità assistenziale nonché alla vita, quale diritto inviolabile della persona.
In tale ottica, specifica l'appellante, l'articolo 5 del Decreto dell'Assessore
Regionale alla salute del 24 maggio 2010 titolato: “indirizzi per la
7 riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per soggetti fragili” ha previsto la possibilità di prolungare il programma assistenziale e di permanenza nelle varie RSA nelle ipotesi in cui il soggetto malato non abbia concluso il recupero psicofisico in vista del reinserimento nel proprio domicilio e nella comunità di appartenenza.
Ciò in quanto gli interventi sanitari devono essere mirati a contrastare la perdita di autonomia del malato che impedisce la permanenza della persona nel proprio domicilio onde consentirne il rientro solo dopo un periodo di ricovero da valutarsi in base alle singole necessità.
Ne discende, continua l'appellante, che il è Controparte_4 chiamato ad erogare le dovute e necessarie prestazioni a quelle persone non autosufficienti e con patologie irreversibili che non consentono loro di svolgere le più elementari funzioni vitali, come il , anche in Pt_2 proroga, per come riconosciuto dalla stessa SSR che, nel ricorso presentato per la nomina dell'amministratore di sostegno del Pt_2 aveva chiarito che “l'allontanamento del paziente avrebbe potuto comportare un peggioramento delle sue condizioni di salute.”
******
Con il terzo motivo di gravame si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto il diritto al risarcimento dei danni in favore della
RSA.
Si osserva che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la chiesta condanna al risarcimento dei danni quantificata sulla base della diaria giornaliera pari ad €. 168,26 per i giorni di degenza asseritamente ritenuti illegittimi sia, oltre che immotivata, non dimostrata in quanto non tiene conto del fatto che tutti i medicinali, gli integratori, i capi di vestiario, i prodotti dell'igiene, erano stati sempre forniti dai familiari e non dalla struttura.
8 Identiche deduzioni devono riguardare le ulteriori richieste formulate ex art. 2043 c.c. in considerazione del fatto che non è stato allegato alcun elemento probatorio a sostegno di tale pretesa e che la stessa SSR, nel ricorso introduttivo del giudizio, non paventava quale tipo di illecito potesse addebitarsi al soggetto fragile ed alla sua amministratrice di sostegno.
Parimenti infondate, inoltre, conclude l'appellante, le richieste risarcitorie formulate ex art. 2041 c.c. (indebito arricchimento), in quanto non provate e in contraddizione con le precedenti domande.
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Con il quarto motivo di censura si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto sussistere la carenza di legittimazione attiva dell' sul Controparte_2 presupposto che il terzo garante di eventuali pagamenti delle rette doveva individuarsi nell'ASP di appartenenza.
L'assunto, secondo l'appellante, non appare convincente in considerazione che le ASP siciliane sono Enti dipendenti dalla Regione che nomina i Direttori e fornisce le risorse per realizzare il piano regionale della tutela alla salute, ragione per la quale, anche se la convenzione per l'erogazione delle prestazioni era stata conclusa tra la e la CP_3
SSR Villa Maria, l'Assessorato Regionale aveva l'obbligo di sostenere le spese delle rette a tutela della salute dei cittadini.
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Con il quinto ed ultimo motivo di gravame l'appellante, infine, deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese di lite.
Si rileva, in proposito, che i resistenti avevano preso atto, aderendovi, alla dichiarazione con la quale il procuratore di parte ricorrente aveva
9 comunicato la intervenuta cessazione della materia del contendere quanto meno con riferimento all' allontanamento del dalla Pt_2 struttura sanitaria e che, pertanto, per tale parte della domanda, le spese devono essere compensate.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
10 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha disposto sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sul presupposto della sussistenza del periculum in relazione alle ripercussioni che, l'esecuzione della sentenza impugnata, potrebbero comportare alla salute del . Pt_2
******
Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
I motivi di gravame, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
Solo per completezza si osserva che le argomentazioni esplicitate nel terzo motivo di censura (e di conseguenza il motivo stesso) appaiono “icto oculi” inammissibili” atteso che, con la sentenza gravata, il Tribunale di Enna non ha disposto alcun risarcimento del danno ma liquidato esclusivamente un importo a titolo di equo indennizzo quantificato in €.
20.000,00
Ciò detto risulta documentalmente provato e non contestato tra le parti che paziente affetto da Alzheimer conclamato, su Parte_2 disposizione dell' , ed in applicazione al c.d. PAI – Piano di CP_3
Assistenza Individuale - in data 19.11.2015 venne ricoverato presso “la
RSA Villa Maria“ struttura di proprietà della convenzionata Parte_3
11 Contr con la predetta per la erogazione delle cure necessarie per tale patologia.
Detto piano di ricovero, originariamente previsto sino al 15.09.2016, veniva prorogato per giorni 60 sicché la dimissione del paziente veniva programmata per il 14.11.2016 (vedasi doc. allegata al fascicolo di primo grado).
Con nota dell' 8.11.2016 la stessa RSA Villa Maria, in considerazione delle precarie condizioni di salute del , manifestava alla ASP di
Pt_2 appartenenza la “propria disponibilità” a mantenere il ricovero del paziente per ulteriori 90 giorni allegando relazione medica neurologica in seno alla quale si dava atto “della probabilità che l'allontanamento del paziente possa comportare un peggioramento dei due ambiti sopra riferiti (declino Contr cognitivo e capacità di svolgere atti di vita quotidiani),” ma la con successiva nota del 9.11.2016, confermava le dimissioni del
Pt_2 come già programmate e tale volontà veniva porta a conoscenza dei familiari del , invitati a presentarsi in struttura per prelevare il
Pt_2 proprio familiare alla data del 23.11.2016 quando, cioè, si sarebbe proceduto alle dimissioni coatte del malato, avvertendo che, dopo tale data, il non poteva più essere ospitato dalla struttura attese le
Pt_2
Contr determinazioni assunte dalla
Con ulteriore nota del 6.12.2016 – atteso che, nelle more, i familiari del non avevano provveduto a prenderlo in carico – la RSA Pt_2 confermava le dimissioni richiamando l'art. 5 del Decreto Assessoriale
24.05.2016 ai sensi del quale “il programma assistenziale predisposto deve contenere l'indicazione dei tempi di permanenza in RSA che comunque non possono superare i 12 mesi”, ciò per assicurare una equa rotazione di pazienti affetti da gravi patologie che, altrimenti, rischierebbero di non trovare assistenza adeguata presso le RSA convenzionate.
12 Poiché i familiari del non procedevano alla sua presa in carico la Pt_2
RSA provvide ad attivare la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno del avanti al Tribunale di Enna al fine di chiedere che Pt_2
“il nominato amministratore, anche in via di urgenza, provvedesse al trasferimento del dalla RSA Villa Maria al proprio Parte_2 domicilio nonché ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare al paziente le forme di assistenza domiciliari necessarie”.
Conclusasi la procedura con la nomina della moglie quale Parte_1 amministratore di sostegno del marito, la questione, almeno con riferimento al ricovero del presso la RSA Villa Maria, trovava Pt_2 definitiva soluzione quando, in data 13.04.2018 lo stesso veniva trasferito presso altra struttura (Villa Igea a Tremestieri Etneo) per poi essere dimesso anche da tale RSA ed affidato ai familiari.
*****
Osserva la Corte che, così riassunti i termini della vicenda, la decisone del Tribunale appare condivisibile laddove, il primo Giudice, ha ritenuto applicabile l'art. 2045 c.c., norma che disciplina la responsabilità civile da fatto commesso in stato di necessità.
Per l'applicabilità della norma testè richiamata l'autore del fatto illecito deve essere stato costretto a compierlo per la necessità di salvare sé o altre persone dal pericolo attuale di un danno grave e, anche se lo stato di necessità è stato determinato dal comportamento colposo di un terzo, presuppone, in ogni caso, che la condotta sia stata non solo cosciente e volontaria, ma anche oggettivamente contraria ad una norma di legge o di comune prudenza;
E' poi richiesto che l'agente non debba aver volontariamente causato il pericolo e che questo non poteva essere altrimenti evitato.
La dottrina tradizionale riconduce la causa di giustificazione in esame, al pari secondo alcuni delle altre cause di giustificazione, nell'ambito dei c.d.
13 “atti leciti dannosi” e, cioè, di quei fatti che, pur ledendo la sfera giuridica altrui, non determinano il sorgere della responsabilità, in quanto espressamente autorizzati dall'ordinamento.
Più precisamente si osserva che il danno cagionato in presenza di una causa di giustificazione non può essere qualificato come ingiusto, poiché il soggetto ha agito in conformità all'ordinamento.
In tali ipotesi i danni seppur non ingiusti, non sono giuridicamente irrilevanti, poiché possono essere valutati al fine di corrispondere al danneggiato un'indennità, così come disposto dal Giudice di prime cure nel caso in esame.
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Con particolare riferimento all'assunzione delle spese di ricovero in strutture sanitarie per malati affetti da gravissime patologie, tuttavia, recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
34590/2023; Cass. civ. n. 2038/2023) ha insegnato che al fine di stabilire il regime di accollo delle spese di ricovero, deve essere compiuto uno scrutinio sull'effettiva esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra i due aspetti della prestazione così da affermare il principio di diritto
“in base al quale le prestazioni socio-assistenziali che appaiano inscindibilmente connesse a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del servizio sanitario nazionale e soggette a regime di gratuità per il cittadino.
La valutazione in ordine all'inscindibilità delle prestazioni deve essere effettuata in concreto, tenuto conto della patologia da cui è affetto il degente, del suo stadio di evoluzione al momento del recupero e della prevedibile evoluzione successiva. [In proposito con specifico riferimento ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer o demenza senile,
l'attività prestata dall'istituto di cura è, di norma, di competenza del servizio sanitario nazionale, senza oneri per il cittadino: in tali casi, infatti, salvo
14 prova contraria, le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite se non congiuntamente a quelle di natura socio assistenziale;
cosicché la componente alberghiera resta assorbita all'interno dei servizi comunque diretti alla tutela della salute (Cass. civ. n. 4558/2012).]
*****
Nel caso in scrutinio sono pacifiche le dedotte circostanze ovvero:
a) La grave ed accertata patologia cui soffriva il al momento Pt_2 del ricovero;
b) I miglioramenti (o, comunque, la stazionarietà della patologia) di carattere generale di cui il paziente aveva beneficiato nel periodo di ricovero;
c) Il rischio che le dimissioni avrebbero potuto peggiorarne le condizioni generali di salute (vedasi relazione neurologica dell'8.11.2016 trasmessa dalla stessa Direzione di CP_1 all'ASP di competenza);
d) La omessa individuazione delle soluzioni appropriate di natura Contr assistenziale in ipotesi di dimissione coatte non avendo l' indicato a quale tipologia di continuità terapeutica avrebbero dovuto fare ricorso i familiari in caso di dimissioni (vedasi pag. 6 della sentenza).
Discende, da quanto sino ad ora detto, che sussistono pienamente i presupposti non solo per l'applicazione dell'art. 2045 c.c. ma anche il richiesto nesso di strumentalità necessaria tra la gravità della patologia e la necessità di assistenza socio assistenziale (oltre ed in aggiunta a quella medica) i cui costi – ed in questo caso la relativa indennità – sono da porsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In proposito si ricorda che la disposizione normativa dell'art. 2045 c.c. prevede “il diritto all'indennizzo” quale doveroso riconoscimento del
15 sacrificio “imposto” a tutela di un bene, la cui ratio è distinta per funzione e struttura dal risarcimento del danno di cui all'art. 2043 c.c.
L'indennità assolve, infatti, ad una funzione equitativa essendo la stessa finalizzata non a riparare l'intero pregiudizio subito dal terzo, ma a determinare il giusto equilibrio tra interessi entrambi meritevoli di tutela.
Il legislatore nello stabilire che “l'indennità è dovuta”, ha inteso chiarire che essa non è eventuale, ma che il danneggiato ha, verso di essa, un diritto, senza, però, stabilire in ordine al soggetto su cui grava.
Richiamati i superiori principi, in definitiva, la sentenza deve riformarsi nel senso di confermare l'indennità nella misura prevista da Tribunale di
Enna, ovvero nella somma di €. 20.000,00 ritenuta equa – seppure rappresentando un minus rispetto all'ordinario risarcimento del danno subito dalla struttura – i cui oneri, però, devono porsi interamente a carico dell' . CP_3
Nulla può disporsi, in questa sede, in danno dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia (che, peraltro, non è parte del presente giudizio) atteso che, per come correttamente statuito in sentenza, non può operare alcuna domanda di garanzia in favore di non Parte_1 avendo, l'Assessorato, posto in essere alcuna condotta produttiva di danno contro la Parte_3
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Con appello incidentale ritualmente proposto “ ha chiesto Controparte_1 la riforma della gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto applicabile l'art. 2045 c.c. e determinato l'indennità nella misura, ritenuta equa, di €. 20.000,00.
Si argomenta che la fattispecie in esame non può rientrare nel paradigma di cui alla citata norma che, invece, può trovare applicazione, solo nelle
16 ipotesi di un evento imprevisto ed imprevedibile non dipendente dalla volontà dell'autore.
Nel caso in specie, continua l'appellante incidentale, l'evento non può considerarsi né imprevisto né imprevedibile posto che il , e Pt_2 successivamente la sua amministratrice di sostegno, erano perfettamente Contr a conoscenza che l' aveva disposto le dimissioni del paziente ed avrebbero ben potuto organizzare, per tempo, il trasferimento dello stesso, presso il proprio domicilio o altra struttura idonea a fornire assistenza sociosanitaria.
Quanto all'entità dell'indennizzo, precisa ancora l'appellante incidentale, esso deve essere determinato in misura pari al danno subito, ovvero a quanto previsto a titolo di convenzione pro die dall'ASP di riferimento (€.
168,26) per un ammontare complessivo pari ad €. 85.991,86 somma calcolata tendo in considerazione il tempo trascorso in struttura successivamente alla data di dimissioni coatte non eseguite e sino al momento del trasferimento del presso il proprio domicilio Pt_2
(19.11.2016 / 18.04.2018).
In via subordinate, chiede, in applicazione dell'art. 2041 c.c., CP_1 che venga riconosciuto un indennizzo da indebito arricchimento atteso che il ha beneficiato – nel periodo indicato – del posto letto e di Pt_2 tutti i servizi annessi arricchendosi in danno della RSA, indennizzo il cui importo deve, in ogni caso, commisurarsi all'importo di €. 168,26 pro die come sopra indicato.
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L'appello incidentale non può accogliersi.
Valgano, in proposito, le argomentazioni di fatto e di diritto sopra esposte, nonché la più recente giurisprudenza di legittimità in materia (anch'essa indicata) che riconosce sì il diritto all'indennizzo nell'ambito dell'art. 2045 Contr c.c. ma lo pone a carico del ( e dell' di Controparte_4
17 riferimento) statuendo, in sostanza, la gratuità della prestazione per il cittadino.
Va, inoltre ricordato che, per come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, parte appellante incidentale non ha dato prova alcuna delle pretese risarcitorie avanzate – ovvero delle maggiori spese eventualmente sostenute in favore del sino alla presa in carico dei familiari - Pt_2 ragione per la quale non può, in questa sede, attribuirsi un importo diverso e maggiore rispetto a quello equitativamente determinato dal
Tribunale, neppure a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ciò
a prescindere dalla oggettiva circostanza che difetta, per quest'ultima azione, il requisito della sua sussidiarietà essendo, essa, improponibile quando l'impoverito può esercitare altre azioni per farsi indennizzare (art. 2042 c.c.).
*****
La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
P. Q. M.
18 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 373/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 10 giugno 2021 ed appellata in via principale da , in proprio e nella qualità Parte_1 di amministratore di sostegno di ed in via incidentale Parte_2 da Controparte_1
dichiara che l'indennità ex art. 2045 c.c., pari ad €. 20.000,00 per come determinata dal Tribunale di Enna sia posta a carico dell' . CP_3
Condanna parte appellata ed appellante incidentale a rifondere all'appellante le spese del primo grado del giudizio che liquida in €.
3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa se dovute;
Condanna parte appellata ed appellante incidentale a rifondere all'appellante le spese del presente grado che liquida in €. 355,50 per spese ed €. 2.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa se dovute;
Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte appellante che ne ha fatto specifica richiesta.
Caltanissetta, 19 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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