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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 724 del 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 724 del 2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maria Letizia Bortone e dell'Avv. Emiliano Buffardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), via San Bartolomeo n. 43, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bruno Controparte_1 C.F._2
Barone e dell'Avv. Danilo Ciccarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Fondi (LT), Via G. Toniolo n. 41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti rese in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: per parte ricorrente: “conclude affinchè l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis rejectis,:
1. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Fondi (LT), Via P. Mascagni n. 4/B, di proprietà della ricorrente, con il relativo arredo e mobilio, alla Sig.ra che vi convive Parte_1
con i figli;
2. stabilire a carico di ed in favore di Controparte_1 Parte_1
un assegno di mantenimento di €.1.000,00 mensili, da versarsi entro il 15 di ogni mese
[...]
Pagina 1 e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre ad un assegno di €.350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente, da versarsi entro il 15 di ogni mese alla madre, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Latina. Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali come per legge. E si chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: accertare e dichiarare la violazione dei doveri di assistenza morale e di collaborazione di cui all'art. 143 c.c. da parte della ricorrente nei confronti dell'odierno resistente;
accertare e dichiarare la percezione ad opera di parte ricorrente, in costanza di matrimonio, di un reddito medio annuo pari ad € 12.000,00; per l'effetto, rigettare l'avversa richiesta di condanna del resistente a versare alla moglie , a titolo di mantenimento la somma di € 1.000,00 o in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale diritto, determinarne la misura in €
100,00 come da ordinanza presidenziale;
revocare il contributo paterno al mantenimento dei figli
e divenuti economicamente autosufficienti e percettori di Persona_2 Persona_3 reddito proprio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Con sentenza parziale n. 1671 del 2023 il Tribunale ha già pronunciato la separazione personale delle parti e ha rigettato la domanda di addebito formulata da parte resistente, mentre ha rimesso la causa sul ruolo per decidere le domande inerenti alle statuizioni economiche, “ritenendo necessario ampliare l'indagine tributaria già disposta, con riferimento ad entrambe le parti, anche al fine di avere parametri omogenei per la verifica delle rispettive condizioni economiche, e con riferimento anche ai figli maggiori”.
Espletata gli accertamenti da parte della G.d.F., la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e le parti hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe.
***
Preliminarmente va ribadito, alla luce delle conclusioni e degli atti conclusivi di parte resistente, che con sentenza parziale, peraltro passata in giudicato, come risulta dall'annotazione del 7 marzo 2024 sullo storico del fascicolo telematico, il Tribunale si è già pronunciato, rigettandola, sulla domanda di addebito, sicché è del tutto inammissibile la reiterazione di tale domanda da parte del resistente.
Pagina 2 Pure va rilevato, in via preliminare, che già con la nota scritta in sostituzione di udienza del 13 febbraio 2024, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne sicché va revocato l'assegno disposto per il mantenimento dello stesso in via Per_3
temporanea e urgente dal Presidente f.f., e ha chiesto, per la figlia maggiorenne un minor Per_1 assegno di € 350,00 rispetto a quello di € 500,00, originariamente richiesto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MAGGIORENNE
. Per_1
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo
Pagina 3 orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Nel caso di specie, in seguito all'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto a carico del resistente un assegno di € 350,00 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, e un assegno di €
100,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Dalla relazione della G.d.F. risulta che nata a [...] il [...], è entrata nel Per_1
mondo del lavoro nel 2015, lavorando presso la S.r.l Profumerie D'Ambrosio con contratti a tempo determinato e part time dall'8 settembre 2015 al 30.11.2015, con una retribuzione di € 2.891,00; dal
1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2015 con una retribuzione di € 935,00; dal 1° gennaio 2016 al 7 novembre 2016, percependo 12.853,00; percependo, poi, l'indennità NA per l'importo di €
1.821,19 per il periodo dal 15 novembre 2016 al 31 dicembre 2016 e per l'importo di € 6.504,25 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 23 giugno 2017; poi, dopo aver lavorato per un paio di mesi nell'estate 2018 per la con una retribuzione di € 1.024,00, ha cominciato a lavorare per Parte_2
la S.r.l. Petrol Gamma con contratti a tempo determinato da apprendista e part time per il periodo 1° giugno 2022 – 31 dicembre 2022, con una retribuzione di € 6.979,00, e per il periodo 1° gennaio
2023 – 30 settembre 2023 con una retribuzione di € 9.412,00 ( v. relazione depositata dalla G.d.F. in data 25 gennaio 2024); in sede di ultima comparsa conclusionale la ricorrente ha depositato il contratto di apprendistato a tempo parziale orizzontale stipulato a decorrere dal 1° giugno 2022 con scadenza formativa al 31 maggio 2025. Nulla si sa del percorso universitario della giovane (nel ricorso introduttivo depositato il 7 dicembre 2018 la ricorrente aveva dedotto che la figlia era al primo anno di Università, circostanza non contestata dal resistente, e dunque pacifica); non risulta che la stessa si sia laureata nel corso del giudizio né la ricorrente ha documentato quanti esami siano stati sostenuti dalla figlia.
Ciò premesso, si ritiene che, come chiarito dalla Cassazione con la già citata ordinanza n. 8892 del
2024, “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da
Pagina 4 parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21)” Ciò deve ritenersi valere per tutti i tipi di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche quelli di apprendistato;
d'altronde anche la sentenza della
Suprema Corte citata da parte ricorrente non ha ritenuto tale tipologia di contratto, di per sé, ostativa al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, infatti, con la sentenza n. 407 del 2007 la Suprema
Corte si è limitata a chiarire il principio per cui “la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, L. 19 gennaio 1955, n. 25, ex art. 11, lettera "a", nonchè dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, della menzionata L. n. 25 del 1955, ex art. 10) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8847; Cass. Sezioni Unite 21 luglio 1999, n. 486), onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico (determinato secondo quanto previsto dalla già citata L. n. 25 del 1955, art.
11, lettera "c") percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 16 maggio 1990, n. 4212
Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 16/05/1990) 16/05/1990, n. 4212). Dunque, anche in caso di contratto di apprendistato, ove la retribuzione sia ritenuta proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione a garantire un'esistenza libera e dignitosa, deve ritenersi che la prole abbia raggiunto l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, si ritiene che, quantomeno dal 1° giugno 2022, debba ritenersi essere Per_1
entrata compiutamente nel mondo lavorativo e che sia economicamente autosufficiente. La stessa, infatti, come risulta dall'estratto previdenziale, ha percepito circa 1.000,00 al mese da Petrol
Gamma s.r.l, con una retribuzione che appare proporzionata, anche considerato l'impegno lavorativo part time, e che appare sufficiente a garantirle un'esistenza libera e dignitosa. Il contratto, poi, fa riferimento alla scadenza formativa del 31 maggio 2025 e prevede che al termine del periodo di apprendistato, il livello di inquadramento sarà il 3 del CCNL di appartenenza, circostanza che rende verosimile ipotizzare una prosecuzione del rapporto di lavoro alla scadenza formativa del 31 maggio 2025.
Pagina 5 D'altronde va anche considerato che pure la Cassazione ha chiarito che "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.”(così Cass. sent. 5883 del 2018).
Nel caso di specie, si ritiene che per il periodo decorrente dalla domanda al Persona_2
31 maggio 2022, avesse diritto a percepire l'assegno di mantenimento, considerato che quando è stato introdotto il ricorso la stessa non lavorava, e nel 2018 ha lavorato, in estate, solo un paio di mesi;
che la stessa, in precedenza aveva lavorato con contratti a termine di breve durata che, si ritiene, non siano stati idonei di per sé a inserirla in maniera effettiva nel mondo del lavoro;
soprattutto dal 2017, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, aveva inteso iniziare un Per_1
percorso universitario volto ad acquisire una formazione tale da poter aspirare ad entrate reddituali ben maggiori. Tuttavia, la ricorrente non ha in alcun modo provato che la figlia si sia applicata nel percorso universitario o che abbia ottenuto dei risultati in quell'ambito; di certo nella comunicazione inerente all'assunzione con contratto del 1° giugno 2022, si fa riferimento, CP_2 come titolo di studio, al diploma d'istruzione secondaria superiore. Dunque, per il periodo successivo al 1° giugno 2022, in assenza di allegazioni circa la prosecuzione del percorso universitario e sull'esito dello stesso, deve ritenersi che la ricorrente non possa più vantare un diritto all'assegno di mantenimento, alla stregua di quanto rilevato sopra.
Al fine di stabilire l'entità dell'assegno per il periodo riconosciuto, vanno comparate le condizioni economiche di entrambe le parti.
Da quanto prodotto e allegato dalla G.d.f. è emerso, per quel che più rileva, che parte ricorrente ha presentato modello 730/2019 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari a € 4.871,00, modello 730/2020 da cui risulta che, nell'anno di imposta
2019, ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari a € 5.284,00 (v. relazione depositata il
26.10.2021), dalla relazione depositata il 25 gennaio 2024 risulta che la ricorrente, nel modello
730/2021, per l'anno d'imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile pari a € 7.102,00, nel modello 730/2022, per l'anno di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile pari a €
7.642,00, è riportato che per l'anno di imposta 2022 ha dichiarato nel 730 del 2023 un reddito di €
5.191,00; la ricorrente risulta proprietaria esclusiva di un immobile sito nel Comune di Fondi,
Pagina 6 categoria C/2, consistenza 85 mq;
non vengono nella suddetta relazione della G.d.F., indicati altri beni immobili di proprietà della ricorrente, malgrado la ricorrente abbia prodotto l'atto di donazione della nuda proprietà della casa che assume essere l'ex casa coniugale, con cui vive con i figli, cat.
A2, classe 2, vani 6,5. La ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene mobile né risulta percettrice di prestazioni previdenziali;
non risulta titolare di quote societarie e aziendali e non risulta ricoprire alcuna carica societaria, intrattiene rapporti di varia natura con la Banca Popolare di
Fondi (di conto corrente, di conto deposito a risparmio, di garanzia) e un rapporto di conto deposito a risparmio presso . Controparte_3
Per ciò che concerne i rapporti con Banca Popolare di Fondi, dalla comunicazione pervenuta dal menzionato istituto, risulta che la ricorrente, per quel che più interessa, è titolare del conto corrente n. 014/330/15136 su cui risultano regolati i movimenti relativi alla carta di debito n. 69003 a lei intestata, conto avente saldo al 31 ottobre 2023 di € 186,35 di cui è stata allegata la lista dei movimenti dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2023, dalla cui lettura risulta, per quel che più interessa, che la ricorrente ha alternato periodi di percezione della SP (v. per. es. accredito di € 941,50 il
14 gennaio 2019, v. accredito di € 382,48 l'11 novembre 2019, 689,51 il 9 dicembre 2019, e altri, nei periodi invernali) con periodi di attività lavorativa stagionale (benché la ricorrente, nei propri atti, abbia negato di percepire la NA nei periodi diversi da quello estivo, v. memoria integrativa depositata il 12 aprile 2019, pag. 5). Inoltre, dalla lettura della lista dei movimenti del conto corrente succitato risultano accrediti dello stipendio da parte di Holiday Camp s.r.l. anche per periodi diversi da quelli estivi (v. accredito di € 486,00 del 15 maggio 2019, accredito di € 858,00 il
28.10.2019). Risultano poi gli assegni di mantenimento versati dal marito tramite assegno bancario.
La ricorrente risulta contitolare con il marito di due libretti di deposito a risparmio non movimentati nel periodo d'indagine. Risulta altresì che la suddetta ha prestato garanzia fideiussoria entro l'importo massimo di € 42.000,00 su un mutuo chirografario concesso al marito antecedentemente al periodo d'indagine ed estinto il 28.01.2022, nonché garanzia fideiussoria sino alla concorrenza dell'importo di € 425.000,00 in relazione al mutuo ipotecario di € 170.000,00 intestato al marito ed estinto in data 30 maggio 2022 dal resistente. Risulta inoltre delegata a operare sul conto corrente n.
019/330/18745 intestato a di cui è stata allegata la lista movimenti dal 1° marzo Persona_3
2019 al 31 ottobre 2023, dal cui esame risultano, per quel che più rileva, accrediti per stipendio di e operazioni di prelievo di denaro contante. Persona_3
Per ciò che concerne parte resistente, da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F. è emerso, per quel che più rileva, che è titolare della P.I. accesa in data 2 gennaio 1995 avente ad P.IVA_1 oggetto l'attività di “Coltivazione di ortaggi in serra”; che ha presentato modelli Unico/Persone
Fisiche 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 da cui risulta che, negli anni di imposta 2017, 2018,
Pagina 7 2019, 2020, 2021 e 2022 ha dichiarato un reddito complessivo pari a 0; dalla consultazione della
Banca Dati risulta che ha percepito dall' € 350,00 nell'anno di Controparte_4 CP_5 imposta 2019 ed € 1.200,00 nell'anno di imposta 2020; che non ha presentato negli ultimi anni dichiarazioni Irap (ma va tenuto conto dell'esenzione disposta dall'art. 1 comma 70 della legge di
Bilancio 2016, l 208 del 2015); che ha presentato dichiarazione IVA 2018 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2017, ha dichiarato un volume di affari imponibile di € 123.669,00, dichiarazione IVA 2019 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato un volume di affari imponibile di € 115.167,00, dichiarazione IVA 2020 da cui risulta che, nell'anno di imposta
2019, ha dichiarato un volume di affari imponibile di € 153.782,00 e dichiarazione IVA 2021 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2020, ha dichiarato un volume di affari imponibile di € 99.979,00; dalla relazione depositata il 10 luglio 2024 risulta che il resistente ha depositato dichiarazione IVA
2022 con cui ha dichiarato un volume d'affari imponibile di € 128.299,00 e acquisti per complessivi
€ 36.838,00, nonché la dichiarazione Modello Iva 2023 da cui risulta che per l'anno d'imposta 2022 ha dichiarato un volume d'affari imponibile pari a € 164.342,00 con acquisti per complessivi €
51.396,00 (v. relazioni depositate in data 26 ottobre 2021, in data 25 gennaio 2024, e in data 10 luglio 2024, con i relativi allegati).
Va rilevato, in modifica di quanto osservato con ordinanza dell'8 giugno 2024 sulla completezza della relazione, che, ad un riesame di tutti gli atti di causa si evince che, benché fosse stato richiesto con l'ordinanza collegiale del 14 luglio 2023, la G.d.F. non ha verificato anche i bilanci e i ricavi dell'impresa agricola del resistente, circostanza tuttavia che non è stata rilevata, con le note scritte in sostituzione di udienza del 13 febbraio 2024 per esame della relazione integrativa della G.d.F, né da parte ricorrente, che si è focalizzata sulla necessità di richiedere l'acquisizione delle dichiarazioni Iva, stanti le mancate dichiarazioni Irap negli ultimi anni, né da parte resistente, sicché
è stata disposta l'integrazione dell'indagine solo con riferimento alle dichiarazioni Iva. Non è dato sapere, dunque, se il resistente abbia redatto i bilanci dell'impresa agricola di cui è titolare, anche se va considerato che trattandosi di impresa agricola esercitata in forma individuale non c'è obbligo legale di redazione dei bilanci, ma solo della documentazione fiscale ai fini Iva, di cui, come si è già esposto, sono state acquisite le dichiarazioni.
I dati complessivamente allegati dalla appaiono, pertanto, esaustivi ai fini della decisione. CP_6
Il resistente, inoltre, dall'indagine tributaria risulta proprietario per 1/5 di un fabbricato sito nel
Comune di Fondi (LT), categoria catastale A/4 e consistenza 4,5 vani;
proprietario per ½ di due terreni siti a Fondi con classamento orto irriguo e seminativo irriguo, risulta proprietario esclusivo di cinque terreni siti nel Comune di Fondi, di cui tre di particolare consistenza e con rendita elevata
(si tratta dei terreni di cui è stata documentata in atti una controversia intercorsa tra le parti sulla
Pagina 8 natura di beni facenti parte della comunione ereditaria o meno, in merito ai quali parte ricorrente, in sede di ultima comparsa conclusionale, ha depositato una sentenza in copia semplice senza attestazione di passaggio in giudicato, da cui risulta che i beni sono stati riconosciuti dal Tribunale di Latina quali beni acquistati in comunione legale e in comunione pro indiviso tra le parti).
Il resistente risulta altresì intestatario di un autoveicolo “Ford Transit” acquistato il 31 agosto 2001 per un importo pari a € 3.098,74, di un autoveicolo “Fiat Idea 1.3 MJ 16V” acquistato il 25 maggio
2009 per un importo pari a € 11.500,00 e di un motoveicolo acquistato il 3 novembre 2022 per un importo di € 1.900,00.
Il resistente risulta, inoltre, intrattenere rapporti di varia natura con la Banca Popolare di Fondi (di conto corrente, di conto deposito a risparmio, di garanzia, di finanziamento) e ha acceso due finanziamenti con OF SA e due finanziamenti con ed è, infine, titolare di un Controparte_7
conto deposito a risparmio presso Controparte_3
Per ciò che concerne i rapporti con Banca Popolare di Fondi, dalla comunicazione pervenuta dal menzionato istituto risulta che il resistente, per quel che più interessa, è titolare del conto corrente n.
011/330/5203 su cui risultano regolati i movimenti relativi alla carta di debito n. 40535, intestata alla ricorrente ed estinta il 22 luglio 2022, e alla carta di debito n. 92510, intestata al resistente, conto con saldo al 31 ottobre 2023 di € 5.630,91 di cui è stata allegata la lista dei movimenti contabili relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (sino al 31.10.2023), da cui risultano frequenti movimentazioni di denaro, anche di importi degni di nota, sia in entrata che in uscita (v. allegati alla relazione depositata il 25 gennaio 2024) e, più dettagliatamente e per quel che maggiormente rileva, risultano numerosi accrediti per bonifici provenienti da , anche di importo superiore Controparte_7 ai 10.000,00 (v. accrediti di € 12.132,56 in data 5 novembre 2020, di € 13.522,73 in data 23 novembre 2020, di € 25.954,29 in data 23 luglio 2021, di € 14.976,50 in data 9 agosto 2021, di €
18.843,99 in data 6 ottobre 2021, di € 10.945,08 in data 6 aprile 2022, di € 26.817,07 in data 21 luglio 2022, di € 12.129,63 in data 5 agosto 2022, di € 15.102,50 in data 6 ottobre 2022, di €
10.262,06 in data 21 ottobre 2022, di € 17.278,66 in data 7 novembre 2022, di € 16.958,36 in data
30 maggio 2023, di € 11.770,92 in data 4 agosto 2023, di € 11.322,36 in data 21 agosto 2023 e di €
14.151,69 in data 6 ottobre 2023).
Risultano, poi, dalla lettura della lista dei movimenti, diverse entrate di importo variabile anche per assegni versati con ordine di pagamento alla Banca Popolare di Fondi, accrediti per operazioni di giroconto e diversi accrediti per vincite al GR e NC di € 900,00 l'uno; risultano, poi, frequenti operazioni di prelevamento di denaro, addebiti per giroconto in uscita, addebiti derivanti da emissioni di assegni per importi variabili e addebiti per restituzione di finanziamenti contratti.
Pagina 9 Il resistente è stato cointestatario del deposito a risparmio n. 011/550/8538, estinto in data 1° settembre 2023 e sul quale risultano sia in entrata che in uscita per lo più operazioni di giroconto.
Il resistente ha contratto con la Banca Popolare di Fondi il mutuo chirografario n. 019/674/112472 concesso per l'importo di € 25.000,00 con inizio piano di ammortamento il 10 luglio 2020 e debito residuo in linea capitale al 31 ottobre 2023 di € 17.301,02 di cui è stata allegata la relativa documentazione, con rate di € 532,16 (v. sempre allegati alla relazione del 25 gennaio 2024); ha contratto mutuo chirografario n. 011/675/102437 concesso per l'importo di € 21.000,00, assistito da garanzia fideiussoria prestata dalla ricorrente sino alla concorrenza di € 42.000,00, ed estinto in data
28 gennaio 2022; gli è stato concesso un credito di € 5.653,85 in forza di “Rapporto di portafoglio sconto agrario di conduzione” estinto anticipatamente il 6 giugno 2019 per l'importo di € 6.022,02; ha contratto mutuo a garanzia ipotecaria n. 011/619/86581 concesso per l'importo di € 170.000,00, assistito da garanzia ipotecaria e da garanzia fideiussoria prestate entrambe sino alla concorrenza di
€ 425.000,00 rispettivamente dal resistente e dalla ricorrente, ed estinto in data 30 maggio 2022 (v. allegati alla relazione depositata il 25 gennaio 2024).
Dalla documentazione proveniente da Codifis Sa con riferimento al resistente risulta che in data 13 giugno 2022 è pervenuta al menzionato istituto, tramite la Banca Popolare di Fondi, la richiesta di prestito personale dell'importo di € 5.100,00, con piano di rientro in 24 rate mensili di € 230,00
l'una, e che la pratica risulta estinta per consolidamento in data 26 maggio 2023; che in data 26 maggio 2023 alla è pervenuta, tramite la Banca Popolare di Fondi, la richiesta di prestito Parte_3 personale dell'importo di € 20.500,00, con piano di rientro in 84 rate mensili di € 335,00 l'una, prestito erogato con consolidamento ed estinzione dei finanziamenti pregressi, i cui pagamenti risultano al 15 dicembre 2023 regolari.
Dalla nota ricevuta da è emerso un rapporto di fido aperto all'impresa individuale Controparte_7
in data 19 maggio 2018 e un contratto di factoring stipulato il 21 giugno 2018.
Dalla nota ricevuta da risulta che il resistente è titolare di un libretto di Controparte_3 risparmio non movimentato dal 2019 al 2023 e con saldo al 17 gennaio 2023 di € 2,29.
Per entrambe le parti sono state rilevate delle operazioni extra-conto ma non significative.
Dalla documentazione analizzata, considerato anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va senz'altro ritenuto congruo l'importo di € 350,00 dell'assegno di mantenimento a carico del resistente a titolo di mantenimento per la figlia, per il periodo decorrente dalla domanda al 31 maggio 2022.
2. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Entrambi i figli ormai sono economicamente autosufficienti, sicché essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma
Pagina 10 economicamente non indipendente (v, tra le tante Cass, ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018), va rigettata la domanda e revocata l'assegnazione disposta in via temporanea e urgente.
Alla casa coniugale vanno pertanto applicati gli ordinari istituti privatistici.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della resistente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Va rilevato che alla luce dell'indagine tributaria è emerso che il resistente si trovi in una situazione economica più favorevole rispetto a quella della ricorrente, anche perché i redditi dichiarati dal resistente appaiono incompatibili già con le dichiarazioni della difesa di parte resistente, che ha dedotto un reddito netto annuale di € 30.000,00 e mensile di € 2.500,00 (v. già memoria di costituzione ma anche ultima comparsa conclusionale), e soprattutto con le risultanze dei rapporti bancari e finanziari in capo al resistente e sopra analizzati, in particolare in rapporto alle entrate del resistente. Pure va considerato che le parti hanno contratto matrimonio in comunione dei beni, sicché la ricorrente ben potrà agire al fine di ottenere quanto a lei spettante in virtù dello scioglimento della comunione legale.
Va poi rilevato che, sebbene parte ricorrente abbia formulato richieste istruttorie volte a provare il contributo fornito in costanza di matrimonio, rilevante in ambito divorzile, piuttosto che a provare il
Pagina 11 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cui va rapportato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, l'attività di imprenditore agricolo svolta dal resistente e la sperequazione delle entrate delle parti come emersa dalla relazione dell'indagine tributaria inducono il Collegio a ritenere provato in via presuntiva che il menage familiare fosse sostenuto soprattutto da parte resistente, e che, pertanto, la ricorrente, abbia beneficiato, in costanza di matrimonio, del significativo apporto economico del resistente.
Si ritiene, pertanto congruo, alla luce delle condizioni economiche delle parti come emerse in sede di indagine tributaria, riconoscere alla ricorrente un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento con decorrenza dalla domanda.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 724 del 2018, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca con decorrenza dalla domanda l'assegno mensile di mantenimento di € 350,00, oltre all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, posti a carico del resistente e a favore della ricorrente a titolo di mantenimento del figlio stante la rinuncia alla domanda Persona_3
da parte ricorrente.
2. Riconosce il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da parte del resistente a titolo di mantenimento della figlia Per_2
per il periodo decorrente dalla domanda al 31 maggio 2022; revoca con decorrenza dal
[...]
1° giugno 2022, l'assegno di mantenimento di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, provvisoriamente disposti a carico del resistente e a favore della ricorrente a titolo di mantenimento della figlia Persona_2
3. Dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda l'assegno di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 724 del 2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maria Letizia Bortone e dell'Avv. Emiliano Buffardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), via San Bartolomeo n. 43, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bruno Controparte_1 C.F._2
Barone e dell'Avv. Danilo Ciccarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Fondi (LT), Via G. Toniolo n. 41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti rese in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: per parte ricorrente: “conclude affinchè l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis rejectis,:
1. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Fondi (LT), Via P. Mascagni n. 4/B, di proprietà della ricorrente, con il relativo arredo e mobilio, alla Sig.ra che vi convive Parte_1
con i figli;
2. stabilire a carico di ed in favore di Controparte_1 Parte_1
un assegno di mantenimento di €.1.000,00 mensili, da versarsi entro il 15 di ogni mese
[...]
Pagina 1 e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre ad un assegno di €.350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente, da versarsi entro il 15 di ogni mese alla madre, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Latina. Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali come per legge. E si chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: accertare e dichiarare la violazione dei doveri di assistenza morale e di collaborazione di cui all'art. 143 c.c. da parte della ricorrente nei confronti dell'odierno resistente;
accertare e dichiarare la percezione ad opera di parte ricorrente, in costanza di matrimonio, di un reddito medio annuo pari ad € 12.000,00; per l'effetto, rigettare l'avversa richiesta di condanna del resistente a versare alla moglie , a titolo di mantenimento la somma di € 1.000,00 o in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale diritto, determinarne la misura in €
100,00 come da ordinanza presidenziale;
revocare il contributo paterno al mantenimento dei figli
e divenuti economicamente autosufficienti e percettori di Persona_2 Persona_3 reddito proprio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Con sentenza parziale n. 1671 del 2023 il Tribunale ha già pronunciato la separazione personale delle parti e ha rigettato la domanda di addebito formulata da parte resistente, mentre ha rimesso la causa sul ruolo per decidere le domande inerenti alle statuizioni economiche, “ritenendo necessario ampliare l'indagine tributaria già disposta, con riferimento ad entrambe le parti, anche al fine di avere parametri omogenei per la verifica delle rispettive condizioni economiche, e con riferimento anche ai figli maggiori”.
Espletata gli accertamenti da parte della G.d.F., la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e le parti hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe.
***
Preliminarmente va ribadito, alla luce delle conclusioni e degli atti conclusivi di parte resistente, che con sentenza parziale, peraltro passata in giudicato, come risulta dall'annotazione del 7 marzo 2024 sullo storico del fascicolo telematico, il Tribunale si è già pronunciato, rigettandola, sulla domanda di addebito, sicché è del tutto inammissibile la reiterazione di tale domanda da parte del resistente.
Pagina 2 Pure va rilevato, in via preliminare, che già con la nota scritta in sostituzione di udienza del 13 febbraio 2024, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne sicché va revocato l'assegno disposto per il mantenimento dello stesso in via Per_3
temporanea e urgente dal Presidente f.f., e ha chiesto, per la figlia maggiorenne un minor Per_1 assegno di € 350,00 rispetto a quello di € 500,00, originariamente richiesto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MAGGIORENNE
. Per_1
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo
Pagina 3 orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Nel caso di specie, in seguito all'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto a carico del resistente un assegno di € 350,00 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, e un assegno di €
100,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Dalla relazione della G.d.F. risulta che nata a [...] il [...], è entrata nel Per_1
mondo del lavoro nel 2015, lavorando presso la S.r.l Profumerie D'Ambrosio con contratti a tempo determinato e part time dall'8 settembre 2015 al 30.11.2015, con una retribuzione di € 2.891,00; dal
1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2015 con una retribuzione di € 935,00; dal 1° gennaio 2016 al 7 novembre 2016, percependo 12.853,00; percependo, poi, l'indennità NA per l'importo di €
1.821,19 per il periodo dal 15 novembre 2016 al 31 dicembre 2016 e per l'importo di € 6.504,25 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 23 giugno 2017; poi, dopo aver lavorato per un paio di mesi nell'estate 2018 per la con una retribuzione di € 1.024,00, ha cominciato a lavorare per Parte_2
la S.r.l. Petrol Gamma con contratti a tempo determinato da apprendista e part time per il periodo 1° giugno 2022 – 31 dicembre 2022, con una retribuzione di € 6.979,00, e per il periodo 1° gennaio
2023 – 30 settembre 2023 con una retribuzione di € 9.412,00 ( v. relazione depositata dalla G.d.F. in data 25 gennaio 2024); in sede di ultima comparsa conclusionale la ricorrente ha depositato il contratto di apprendistato a tempo parziale orizzontale stipulato a decorrere dal 1° giugno 2022 con scadenza formativa al 31 maggio 2025. Nulla si sa del percorso universitario della giovane (nel ricorso introduttivo depositato il 7 dicembre 2018 la ricorrente aveva dedotto che la figlia era al primo anno di Università, circostanza non contestata dal resistente, e dunque pacifica); non risulta che la stessa si sia laureata nel corso del giudizio né la ricorrente ha documentato quanti esami siano stati sostenuti dalla figlia.
Ciò premesso, si ritiene che, come chiarito dalla Cassazione con la già citata ordinanza n. 8892 del
2024, “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da
Pagina 4 parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21)” Ciò deve ritenersi valere per tutti i tipi di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche quelli di apprendistato;
d'altronde anche la sentenza della
Suprema Corte citata da parte ricorrente non ha ritenuto tale tipologia di contratto, di per sé, ostativa al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, infatti, con la sentenza n. 407 del 2007 la Suprema
Corte si è limitata a chiarire il principio per cui “la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, L. 19 gennaio 1955, n. 25, ex art. 11, lettera "a", nonchè dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, della menzionata L. n. 25 del 1955, ex art. 10) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8847; Cass. Sezioni Unite 21 luglio 1999, n. 486), onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico (determinato secondo quanto previsto dalla già citata L. n. 25 del 1955, art.
11, lettera "c") percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 16 maggio 1990, n. 4212
Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 16/05/1990) 16/05/1990, n. 4212). Dunque, anche in caso di contratto di apprendistato, ove la retribuzione sia ritenuta proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione a garantire un'esistenza libera e dignitosa, deve ritenersi che la prole abbia raggiunto l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, si ritiene che, quantomeno dal 1° giugno 2022, debba ritenersi essere Per_1
entrata compiutamente nel mondo lavorativo e che sia economicamente autosufficiente. La stessa, infatti, come risulta dall'estratto previdenziale, ha percepito circa 1.000,00 al mese da Petrol
Gamma s.r.l, con una retribuzione che appare proporzionata, anche considerato l'impegno lavorativo part time, e che appare sufficiente a garantirle un'esistenza libera e dignitosa. Il contratto, poi, fa riferimento alla scadenza formativa del 31 maggio 2025 e prevede che al termine del periodo di apprendistato, il livello di inquadramento sarà il 3 del CCNL di appartenenza, circostanza che rende verosimile ipotizzare una prosecuzione del rapporto di lavoro alla scadenza formativa del 31 maggio 2025.
Pagina 5 D'altronde va anche considerato che pure la Cassazione ha chiarito che "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.”(così Cass. sent. 5883 del 2018).
Nel caso di specie, si ritiene che per il periodo decorrente dalla domanda al Persona_2
31 maggio 2022, avesse diritto a percepire l'assegno di mantenimento, considerato che quando è stato introdotto il ricorso la stessa non lavorava, e nel 2018 ha lavorato, in estate, solo un paio di mesi;
che la stessa, in precedenza aveva lavorato con contratti a termine di breve durata che, si ritiene, non siano stati idonei di per sé a inserirla in maniera effettiva nel mondo del lavoro;
soprattutto dal 2017, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, aveva inteso iniziare un Per_1
percorso universitario volto ad acquisire una formazione tale da poter aspirare ad entrate reddituali ben maggiori. Tuttavia, la ricorrente non ha in alcun modo provato che la figlia si sia applicata nel percorso universitario o che abbia ottenuto dei risultati in quell'ambito; di certo nella comunicazione inerente all'assunzione con contratto del 1° giugno 2022, si fa riferimento, CP_2 come titolo di studio, al diploma d'istruzione secondaria superiore. Dunque, per il periodo successivo al 1° giugno 2022, in assenza di allegazioni circa la prosecuzione del percorso universitario e sull'esito dello stesso, deve ritenersi che la ricorrente non possa più vantare un diritto all'assegno di mantenimento, alla stregua di quanto rilevato sopra.
Al fine di stabilire l'entità dell'assegno per il periodo riconosciuto, vanno comparate le condizioni economiche di entrambe le parti.
Da quanto prodotto e allegato dalla G.d.f. è emerso, per quel che più rileva, che parte ricorrente ha presentato modello 730/2019 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari a € 4.871,00, modello 730/2020 da cui risulta che, nell'anno di imposta
2019, ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari a € 5.284,00 (v. relazione depositata il
26.10.2021), dalla relazione depositata il 25 gennaio 2024 risulta che la ricorrente, nel modello
730/2021, per l'anno d'imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile pari a € 7.102,00, nel modello 730/2022, per l'anno di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile pari a €
7.642,00, è riportato che per l'anno di imposta 2022 ha dichiarato nel 730 del 2023 un reddito di €
5.191,00; la ricorrente risulta proprietaria esclusiva di un immobile sito nel Comune di Fondi,
Pagina 6 categoria C/2, consistenza 85 mq;
non vengono nella suddetta relazione della G.d.F., indicati altri beni immobili di proprietà della ricorrente, malgrado la ricorrente abbia prodotto l'atto di donazione della nuda proprietà della casa che assume essere l'ex casa coniugale, con cui vive con i figli, cat.
A2, classe 2, vani 6,5. La ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene mobile né risulta percettrice di prestazioni previdenziali;
non risulta titolare di quote societarie e aziendali e non risulta ricoprire alcuna carica societaria, intrattiene rapporti di varia natura con la Banca Popolare di
Fondi (di conto corrente, di conto deposito a risparmio, di garanzia) e un rapporto di conto deposito a risparmio presso . Controparte_3
Per ciò che concerne i rapporti con Banca Popolare di Fondi, dalla comunicazione pervenuta dal menzionato istituto, risulta che la ricorrente, per quel che più interessa, è titolare del conto corrente n. 014/330/15136 su cui risultano regolati i movimenti relativi alla carta di debito n. 69003 a lei intestata, conto avente saldo al 31 ottobre 2023 di € 186,35 di cui è stata allegata la lista dei movimenti dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2023, dalla cui lettura risulta, per quel che più interessa, che la ricorrente ha alternato periodi di percezione della SP (v. per. es. accredito di € 941,50 il
14 gennaio 2019, v. accredito di € 382,48 l'11 novembre 2019, 689,51 il 9 dicembre 2019, e altri, nei periodi invernali) con periodi di attività lavorativa stagionale (benché la ricorrente, nei propri atti, abbia negato di percepire la NA nei periodi diversi da quello estivo, v. memoria integrativa depositata il 12 aprile 2019, pag. 5). Inoltre, dalla lettura della lista dei movimenti del conto corrente succitato risultano accrediti dello stipendio da parte di Holiday Camp s.r.l. anche per periodi diversi da quelli estivi (v. accredito di € 486,00 del 15 maggio 2019, accredito di € 858,00 il
28.10.2019). Risultano poi gli assegni di mantenimento versati dal marito tramite assegno bancario.
La ricorrente risulta contitolare con il marito di due libretti di deposito a risparmio non movimentati nel periodo d'indagine. Risulta altresì che la suddetta ha prestato garanzia fideiussoria entro l'importo massimo di € 42.000,00 su un mutuo chirografario concesso al marito antecedentemente al periodo d'indagine ed estinto il 28.01.2022, nonché garanzia fideiussoria sino alla concorrenza dell'importo di € 425.000,00 in relazione al mutuo ipotecario di € 170.000,00 intestato al marito ed estinto in data 30 maggio 2022 dal resistente. Risulta inoltre delegata a operare sul conto corrente n.
019/330/18745 intestato a di cui è stata allegata la lista movimenti dal 1° marzo Persona_3
2019 al 31 ottobre 2023, dal cui esame risultano, per quel che più rileva, accrediti per stipendio di e operazioni di prelievo di denaro contante. Persona_3
Per ciò che concerne parte resistente, da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F. è emerso, per quel che più rileva, che è titolare della P.I. accesa in data 2 gennaio 1995 avente ad P.IVA_1 oggetto l'attività di “Coltivazione di ortaggi in serra”; che ha presentato modelli Unico/Persone
Fisiche 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 da cui risulta che, negli anni di imposta 2017, 2018,
Pagina 7 2019, 2020, 2021 e 2022 ha dichiarato un reddito complessivo pari a 0; dalla consultazione della
Banca Dati risulta che ha percepito dall' € 350,00 nell'anno di Controparte_4 CP_5 imposta 2019 ed € 1.200,00 nell'anno di imposta 2020; che non ha presentato negli ultimi anni dichiarazioni Irap (ma va tenuto conto dell'esenzione disposta dall'art. 1 comma 70 della legge di
Bilancio 2016, l 208 del 2015); che ha presentato dichiarazione IVA 2018 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2017, ha dichiarato un volume di affari imponibile di € 123.669,00, dichiarazione IVA 2019 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato un volume di affari imponibile di € 115.167,00, dichiarazione IVA 2020 da cui risulta che, nell'anno di imposta
2019, ha dichiarato un volume di affari imponibile di € 153.782,00 e dichiarazione IVA 2021 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2020, ha dichiarato un volume di affari imponibile di € 99.979,00; dalla relazione depositata il 10 luglio 2024 risulta che il resistente ha depositato dichiarazione IVA
2022 con cui ha dichiarato un volume d'affari imponibile di € 128.299,00 e acquisti per complessivi
€ 36.838,00, nonché la dichiarazione Modello Iva 2023 da cui risulta che per l'anno d'imposta 2022 ha dichiarato un volume d'affari imponibile pari a € 164.342,00 con acquisti per complessivi €
51.396,00 (v. relazioni depositate in data 26 ottobre 2021, in data 25 gennaio 2024, e in data 10 luglio 2024, con i relativi allegati).
Va rilevato, in modifica di quanto osservato con ordinanza dell'8 giugno 2024 sulla completezza della relazione, che, ad un riesame di tutti gli atti di causa si evince che, benché fosse stato richiesto con l'ordinanza collegiale del 14 luglio 2023, la G.d.F. non ha verificato anche i bilanci e i ricavi dell'impresa agricola del resistente, circostanza tuttavia che non è stata rilevata, con le note scritte in sostituzione di udienza del 13 febbraio 2024 per esame della relazione integrativa della G.d.F, né da parte ricorrente, che si è focalizzata sulla necessità di richiedere l'acquisizione delle dichiarazioni Iva, stanti le mancate dichiarazioni Irap negli ultimi anni, né da parte resistente, sicché
è stata disposta l'integrazione dell'indagine solo con riferimento alle dichiarazioni Iva. Non è dato sapere, dunque, se il resistente abbia redatto i bilanci dell'impresa agricola di cui è titolare, anche se va considerato che trattandosi di impresa agricola esercitata in forma individuale non c'è obbligo legale di redazione dei bilanci, ma solo della documentazione fiscale ai fini Iva, di cui, come si è già esposto, sono state acquisite le dichiarazioni.
I dati complessivamente allegati dalla appaiono, pertanto, esaustivi ai fini della decisione. CP_6
Il resistente, inoltre, dall'indagine tributaria risulta proprietario per 1/5 di un fabbricato sito nel
Comune di Fondi (LT), categoria catastale A/4 e consistenza 4,5 vani;
proprietario per ½ di due terreni siti a Fondi con classamento orto irriguo e seminativo irriguo, risulta proprietario esclusivo di cinque terreni siti nel Comune di Fondi, di cui tre di particolare consistenza e con rendita elevata
(si tratta dei terreni di cui è stata documentata in atti una controversia intercorsa tra le parti sulla
Pagina 8 natura di beni facenti parte della comunione ereditaria o meno, in merito ai quali parte ricorrente, in sede di ultima comparsa conclusionale, ha depositato una sentenza in copia semplice senza attestazione di passaggio in giudicato, da cui risulta che i beni sono stati riconosciuti dal Tribunale di Latina quali beni acquistati in comunione legale e in comunione pro indiviso tra le parti).
Il resistente risulta altresì intestatario di un autoveicolo “Ford Transit” acquistato il 31 agosto 2001 per un importo pari a € 3.098,74, di un autoveicolo “Fiat Idea 1.3 MJ 16V” acquistato il 25 maggio
2009 per un importo pari a € 11.500,00 e di un motoveicolo acquistato il 3 novembre 2022 per un importo di € 1.900,00.
Il resistente risulta, inoltre, intrattenere rapporti di varia natura con la Banca Popolare di Fondi (di conto corrente, di conto deposito a risparmio, di garanzia, di finanziamento) e ha acceso due finanziamenti con OF SA e due finanziamenti con ed è, infine, titolare di un Controparte_7
conto deposito a risparmio presso Controparte_3
Per ciò che concerne i rapporti con Banca Popolare di Fondi, dalla comunicazione pervenuta dal menzionato istituto risulta che il resistente, per quel che più interessa, è titolare del conto corrente n.
011/330/5203 su cui risultano regolati i movimenti relativi alla carta di debito n. 40535, intestata alla ricorrente ed estinta il 22 luglio 2022, e alla carta di debito n. 92510, intestata al resistente, conto con saldo al 31 ottobre 2023 di € 5.630,91 di cui è stata allegata la lista dei movimenti contabili relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (sino al 31.10.2023), da cui risultano frequenti movimentazioni di denaro, anche di importi degni di nota, sia in entrata che in uscita (v. allegati alla relazione depositata il 25 gennaio 2024) e, più dettagliatamente e per quel che maggiormente rileva, risultano numerosi accrediti per bonifici provenienti da , anche di importo superiore Controparte_7 ai 10.000,00 (v. accrediti di € 12.132,56 in data 5 novembre 2020, di € 13.522,73 in data 23 novembre 2020, di € 25.954,29 in data 23 luglio 2021, di € 14.976,50 in data 9 agosto 2021, di €
18.843,99 in data 6 ottobre 2021, di € 10.945,08 in data 6 aprile 2022, di € 26.817,07 in data 21 luglio 2022, di € 12.129,63 in data 5 agosto 2022, di € 15.102,50 in data 6 ottobre 2022, di €
10.262,06 in data 21 ottobre 2022, di € 17.278,66 in data 7 novembre 2022, di € 16.958,36 in data
30 maggio 2023, di € 11.770,92 in data 4 agosto 2023, di € 11.322,36 in data 21 agosto 2023 e di €
14.151,69 in data 6 ottobre 2023).
Risultano, poi, dalla lettura della lista dei movimenti, diverse entrate di importo variabile anche per assegni versati con ordine di pagamento alla Banca Popolare di Fondi, accrediti per operazioni di giroconto e diversi accrediti per vincite al GR e NC di € 900,00 l'uno; risultano, poi, frequenti operazioni di prelevamento di denaro, addebiti per giroconto in uscita, addebiti derivanti da emissioni di assegni per importi variabili e addebiti per restituzione di finanziamenti contratti.
Pagina 9 Il resistente è stato cointestatario del deposito a risparmio n. 011/550/8538, estinto in data 1° settembre 2023 e sul quale risultano sia in entrata che in uscita per lo più operazioni di giroconto.
Il resistente ha contratto con la Banca Popolare di Fondi il mutuo chirografario n. 019/674/112472 concesso per l'importo di € 25.000,00 con inizio piano di ammortamento il 10 luglio 2020 e debito residuo in linea capitale al 31 ottobre 2023 di € 17.301,02 di cui è stata allegata la relativa documentazione, con rate di € 532,16 (v. sempre allegati alla relazione del 25 gennaio 2024); ha contratto mutuo chirografario n. 011/675/102437 concesso per l'importo di € 21.000,00, assistito da garanzia fideiussoria prestata dalla ricorrente sino alla concorrenza di € 42.000,00, ed estinto in data
28 gennaio 2022; gli è stato concesso un credito di € 5.653,85 in forza di “Rapporto di portafoglio sconto agrario di conduzione” estinto anticipatamente il 6 giugno 2019 per l'importo di € 6.022,02; ha contratto mutuo a garanzia ipotecaria n. 011/619/86581 concesso per l'importo di € 170.000,00, assistito da garanzia ipotecaria e da garanzia fideiussoria prestate entrambe sino alla concorrenza di
€ 425.000,00 rispettivamente dal resistente e dalla ricorrente, ed estinto in data 30 maggio 2022 (v. allegati alla relazione depositata il 25 gennaio 2024).
Dalla documentazione proveniente da Codifis Sa con riferimento al resistente risulta che in data 13 giugno 2022 è pervenuta al menzionato istituto, tramite la Banca Popolare di Fondi, la richiesta di prestito personale dell'importo di € 5.100,00, con piano di rientro in 24 rate mensili di € 230,00
l'una, e che la pratica risulta estinta per consolidamento in data 26 maggio 2023; che in data 26 maggio 2023 alla è pervenuta, tramite la Banca Popolare di Fondi, la richiesta di prestito Parte_3 personale dell'importo di € 20.500,00, con piano di rientro in 84 rate mensili di € 335,00 l'una, prestito erogato con consolidamento ed estinzione dei finanziamenti pregressi, i cui pagamenti risultano al 15 dicembre 2023 regolari.
Dalla nota ricevuta da è emerso un rapporto di fido aperto all'impresa individuale Controparte_7
in data 19 maggio 2018 e un contratto di factoring stipulato il 21 giugno 2018.
Dalla nota ricevuta da risulta che il resistente è titolare di un libretto di Controparte_3 risparmio non movimentato dal 2019 al 2023 e con saldo al 17 gennaio 2023 di € 2,29.
Per entrambe le parti sono state rilevate delle operazioni extra-conto ma non significative.
Dalla documentazione analizzata, considerato anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va senz'altro ritenuto congruo l'importo di € 350,00 dell'assegno di mantenimento a carico del resistente a titolo di mantenimento per la figlia, per il periodo decorrente dalla domanda al 31 maggio 2022.
2. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Entrambi i figli ormai sono economicamente autosufficienti, sicché essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma
Pagina 10 economicamente non indipendente (v, tra le tante Cass, ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018), va rigettata la domanda e revocata l'assegnazione disposta in via temporanea e urgente.
Alla casa coniugale vanno pertanto applicati gli ordinari istituti privatistici.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della resistente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Va rilevato che alla luce dell'indagine tributaria è emerso che il resistente si trovi in una situazione economica più favorevole rispetto a quella della ricorrente, anche perché i redditi dichiarati dal resistente appaiono incompatibili già con le dichiarazioni della difesa di parte resistente, che ha dedotto un reddito netto annuale di € 30.000,00 e mensile di € 2.500,00 (v. già memoria di costituzione ma anche ultima comparsa conclusionale), e soprattutto con le risultanze dei rapporti bancari e finanziari in capo al resistente e sopra analizzati, in particolare in rapporto alle entrate del resistente. Pure va considerato che le parti hanno contratto matrimonio in comunione dei beni, sicché la ricorrente ben potrà agire al fine di ottenere quanto a lei spettante in virtù dello scioglimento della comunione legale.
Va poi rilevato che, sebbene parte ricorrente abbia formulato richieste istruttorie volte a provare il contributo fornito in costanza di matrimonio, rilevante in ambito divorzile, piuttosto che a provare il
Pagina 11 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cui va rapportato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, l'attività di imprenditore agricolo svolta dal resistente e la sperequazione delle entrate delle parti come emersa dalla relazione dell'indagine tributaria inducono il Collegio a ritenere provato in via presuntiva che il menage familiare fosse sostenuto soprattutto da parte resistente, e che, pertanto, la ricorrente, abbia beneficiato, in costanza di matrimonio, del significativo apporto economico del resistente.
Si ritiene, pertanto congruo, alla luce delle condizioni economiche delle parti come emerse in sede di indagine tributaria, riconoscere alla ricorrente un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento con decorrenza dalla domanda.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 724 del 2018, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca con decorrenza dalla domanda l'assegno mensile di mantenimento di € 350,00, oltre all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, posti a carico del resistente e a favore della ricorrente a titolo di mantenimento del figlio stante la rinuncia alla domanda Persona_3
da parte ricorrente.
2. Riconosce il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da parte del resistente a titolo di mantenimento della figlia Per_2
per il periodo decorrente dalla domanda al 31 maggio 2022; revoca con decorrenza dal
[...]
1° giugno 2022, l'assegno di mantenimento di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, provvisoriamente disposti a carico del resistente e a favore della ricorrente a titolo di mantenimento della figlia Persona_2
3. Dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda l'assegno di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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