Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01579/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2024, proposto da AD EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalinda Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
SA AJ, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Firenze relativo alla pratica n. P-FI/L/Q/2023/105092, comunicato in data 24 luglio 2024, recante la revoca del nulla osta rilasciato in data 5 febbraio 2024 in favore del lavoratore Sig.ra AJ SA;
- della nota del 12 luglio 2024 comunicata dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Firenze di avvio del procedimento di revoca relativo al nulla osta rilasciato in data 5 febbraio 2024;
- nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti a questi presupposti, connessi e/o conseguenti, se lesivi, ancorché incogniti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor AD EL in data 4 dicembre 2023 chiedeva, con riferimento al lavoratore domestico extracomunitario AJ SA, il rilascio di nulla osta all’ingresso in Italia, che veniva emesso il 5 febbraio 2024.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze, con propria missiva del 12 luglio 2024, comunicava al signor AD l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, evidenziando che la relativa istanza risultava carente della necessaria documentazione, che avrebbe dovuto essere trasmessa unicamente mediante inserimento nel portale ALI, e non tramite mail né con PEC. In particolare, veniva richiesta la produzione del certificato di idoneità alloggiativa del lavoratore; della copia della marca da bollo; dell’autocertificazione della posizione previdenziale del datore di lavoro, dalla quale poter desumere se lo stesso avesse avuto altri lavoratori domestici e se fosse in regola con i relativi versamenti contributivi; della cessione di fabbricato; del documento di identità del consulente del lavoro; della « dichiarazione del Centro per l’Impiego che attesti l’esito della ricerca di personale da parte del datore di lavoro (dichiarazione di indisponibilità) o autocertificazione dello stesso da parte del datore di lavoro oltre al modulo ANPAL di richiesta personale con allegata la relativa ricevuta di consegna PEC ».
Il signor EL trasmetteva la documentazione integrativa, tramite portale ALI, in data 15 luglio 2024.
2. Con il provvedimento del 24 luglio 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze disponeva in via conclusiva la revoca del succitato nulla osta, evidenziando che la documentazione trasmessa dall’istante in sede endoprocedimentale non era idonea a superare le richieste dell’Amministrazione: « Rilevato che tali osservazioni risultano essere insufficienti in quanto non hanno dato evidenza del corretto svolgimento della verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale per il personale domestico richiesto dal datore di lavoro; Verificato presso il Centro per l’Impiego che la richiesta di personale da parte del datore di lavoro è stata effettuata correttamente via PEC solamente il 22/02/2024 (a fronte della domanda di Decreto Flussi inviata il 4/12/2023), contrariamente a quanto indicato con la circolare congiunta prot. 5969 del 27/10/2023 che stabilisce che la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale debba essere espletata prima dell'invio della domanda di decreto flussi; per le motivazioni sopra esposte l'istanza non può essere accolta e il nulla osta è revocato definitivamente ».
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor EL impugnava la succitata revoca chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per l’illegittimità del provvedimento, dedotta sulla base di plurimi argomenti di censura.
In particolare, veniva rilevata in ricorso la violazione dell’art. 21 quinquies L. 241/1990, stante l’omessa evidenziazione, nella revoca, del venir meno dell’interesse pubblico al nulla osta ( primo motivo ); si invocava inoltre l’erronea applicazione dell’art. 7 della Circolare congiunta prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023, in quanto il ricorrente aveva tempestivamente trasmesso, in data 2 novembre 2023, il modulo ANPAL al Centro per l’Impiego competente (ben 32 giorni prima dell’invio della domanda di nulla osta, trasmessa il 4 dicembre 2023), con totale irrilevanza della circostanza secondo cui la trasmissione era stata posta in essere mediante mail ordinaria e non tramite PEC ( secondo motivo ); si affermava infine ( terzo motivo ) la violazione dei diritti fondamentali della persona umana tutelati dall’art. 2 della Costituzione.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, veniva accolta con ordinanza della Sezione n. 671/2024.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. Il Collegio prende in esame, innanzi tutto, il secondo motivo di gravame, riguardante il procedimento per l’ottenimento del nulla osta.
6.1.1. A tal fine occorre premettere una sintetica ricostruzione della normativa che disciplina la fattispecie, per quanto di interesse nella causa.
Ai sensi dell’art. 22 comma 2 D. Lgs. 286/1998, il datore di lavoro soggiornante in Italia che voglia instaurare sul territorio nazionale un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all’estero deve trasmettere « in via telematica » alcuni documenti ( richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, sistemazione alloggiativa del lavoratore, proposta di contratto di soggiorno, ecc. ) al competente Sportello Unico per l’Immigrazione, « previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata ».
L’art. 9 comma 4 del D.P.C.M. 27 settembre 2023 (Decreto flussi 2023-2025) prevedeva la necessaria adozione di una circolare interministeriale che avrebbe dovuto indicare « la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del testo unico per l'immigrazione »; i successivi commi quinto e sesto precisavano che: « 5. Ai fini dell'attuazione del comma 4, per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente: a) assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro; b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego; c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l'impiego. 6. I requisiti di cui al comma 5, lettere a), b), e c), sono autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».
La disciplina attuativa veniva adottata con la Circolare congiunta prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023 dei Ministri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo, che al paragrafo 7 « Verifiche presso il Centro per l’Impiego (art. 9 comma 4) » stabiliva che: « Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del D.P.C.M., in ordine alla necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero – prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – verifichi presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ANPAL […] l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, come previsto dall’art. 22 – comma 2 del T.U.I., al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura. A tal fine, il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione che per pronto utilizzo si allega (all. 4), quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Con la predetta autocertificazione il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M., può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione […] ».
In definitiva, al momento della trasmissione dell’istanza di nulla osta, il datore deve dichiarare (con autocertificazione) di aver espletato la verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale.
6.1.2. Il ricorrente, come risulta dalla documentazione presente nel fascicolo di causa (doc. 4 di parte istante), in data 2 novembre 2023 aveva trasmesso il modulo “ Richiesta di personale per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale ” al Centro per l’Impiego di Castelfiorentino, tramite comunicazione di posta elettronica non certificata.
Successivamente, il 4 dicembre 2023 il signor EL inseriva la propria domanda di rilascio del nulla osta nel portale ALI, nell’ambito della quale lo stesso rendeva la seguente dichiarazione: « Il datore di lavoro dichiara di aver verificato preventivamente la presenza di lavoratori sul territorio nazionale per il settore produttivo d’interesse e di confermare la richiesta ».
Considerato che il Centro per l’Impiego non rendeva alcuna risposta negli oltre trenta giorni successivi all’avvenuto invio del modulo ANPAL, nel momento in cui il signor EL presentava istanza di emissione del nulla osta, era obiettivamente verificata l’ipotesi di positivo esito della verifica di indisponibilità di manodopera residente in Italia prevista dall’art. 9 comma 5 lettera ‘a’ D.P.C.M. 27 settembre 2023, a norma del quale, come già evidenziato: « 5. […] per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende […]: a) assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego […] decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro ».
Il silenzio qualificato del Centro per l’Impiego di Castelfiorentino realizzava dunque la fattispecie di avvenuto accertamento dell’indisponibilità di lavoratori in loco , correttamente dichiarata nella richiesta di nulla osta.
6.1.3. Il provvedimento di revoca emesso dallo Sportello Unico, e impugnato nel presente giudizio, era basato sull’asserita (e non specificamente motivata) non correttezza della verifica di indisponibilità, precisando che il Centro per l’Impiego aveva preso in considerazione solo il successivo modulo ANPAL presentato dal ricorrente mediante PEC il 22 febbraio 2024, a seguito del quale l’Amministrazione avviava la ricerca di personale, comunque con successivo esito negativo, ma posteriore alla richiesta di nulla osta e come tale inidoneo a legittimare l’istanza del 4 dicembre 2023.
Orbene, tali argomentazioni non risultano coerenti con le disposizioni normative primarie, secondarie e di prassi sopra descritte.
Invero, nessun vincolo all’utilizzo della PEC era previsto dalle norme e dalla circolare in questione. Conseguentemente, il Centro per l’impiego avrebbe dovuto prendere in considerazione il primo modulo ANPAL, presentato via mail dal ricorrente in data 2 novembre 2023, e determinarsi sullo stesso. L’inerzia serbata su tale comunicazione comportava invece il perfezionamento della fattispecie descritta dall’art. 9 comma 5 lettera ‘a’ D.P.C.M. 27 settembre 2023, con conseguente intervenuto accertamento dell’indisponibilità di manodopera dopo quindici giorni dalla mail del signor EL, e irrilevanza dell’ultronea successiva comunicazione via PEC posta in essere dal datore di lavoro, e dell’attività procedimentale che ne conseguiva, la quale peraltro conduceva comunque ad accertare l’assenza di lavoratori disponibili sul territorio nazionale.
6.1.4. A tutto voler concedere potrebbe rilevarsi, rispetto alla dichiarazione del signor EL, che lo stesso in data 4 dicembre 2023 dava atto dell’accertata indisponibilità di lavoratori senza autocertificare la circostanza ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000. Tuttavia, la P.A. non faceva alcuna menzione di tale profilo nella motivazione della revoca. Nel contempo, risulta dimostrato per tabulas il perfezionamento dell’accertamento dell’indisponibilità di manodopera locale ai sensi dell’art. 9 comma 5 lettera ‘a’ D.P.C.M. 27 settembre 2023. Dunque l’argomento (del resto non sollevato dalla P.A.) risulterebbe comunque privo di rilevanza sostanziale.
6.1.5. Il secondo motivo di ricorso si appalesa quindi fondato, con conseguente illegittimità dell’atto di revoca.
6.2. Il Collegio ritiene di assorbire le ulteriori censure non specificamente esaminate, per ragioni di continenza ed economia processuale.
7. In definitiva il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
8. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell’Amministrazione resistente, che dovrà rifonderle alla parte ricorrente, unitamente al rimborso del contributo unificato. Le spese vengono invece compensate nei confronti del SA AJ poiché se pure è stato evocato in giudizio quale controinteressato, è qualificabile più correttamente come “cointeressato” all’esito positivo del presente giudizio e comunque non si è nello stesso costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione, in favore del signor AD EL, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00 ( duemila /00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato. Spese compensate nei confronti di SA AJ.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO