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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/04/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Anna De Cristofaro -Presidente
-dott. Manuela Velotti -Consigliere
-dott. Antonella Romano -Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], avente codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Malvicini, avente indirizzo pec
Email_1
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], avente codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola Tagliaferri, avente C.F._2 indirizzo pec e dall'Avv. Stefano Bontempo, Email_2 avente indirizzo pec Email_3
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del novembre 2010, conveniva, innanzi il Tribunale di Controparte_1
Piacenza, , esponendo: Parte_1
-di aver acquistato dal convenuto, il 5 giugno 2006 , un appartamento ed un vano ad uso autorimessa, siti nel Comune di Cadeo, frazione Roveleto, Via Amalfi n. 20;
-che, dopo la consegna dell'immobile, si evidenziavano gravi vizi e difetti;
-che essa attrice ed il marito, , li denunciavano verbalmente al convenuto;
Persona_1
-che, a seguito delle loro innumerevoli denunce, <il geom. a più riprese, parte_1 provvedeva ad inviare, presso l'abitazione della signora , delle maestranze controparte_1 che effettuavano alcuni sommari interventi, risultavano inadeguati ed inefficaci>.
*
Con sentenza n. 737/2019, pubblicata in data 20 novembre 2019, il Tribunale di Piacenza, decidendo nel contradditorio delle parti, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava al pagamento, in favore di , di € 38.499 ivi Parte_1 Controparte_1 comprese € 12.840 in relazione ai ed € 24.375 per i danni patiti, così liquidati in via equitativa.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente convenuto, insistendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
*
EV , che proponeva appello incidentale. Controparte_1
Chiedeva: accertare e dichiarare che il Giudice di primo grado ha ingiustamente omesso di condannare il soccombente anche al pagamento delle spese di CTP e di CTU della fase di ATP tenutasi in corso di causa e sostenute dall'appellata relativa a detta fase, spese espressamente richieste dall'appellata in fase di primo grado, e per l'effetto condannare il Geom. Pt_1
al pagamento delle spese di CTP e CTU della fase di ATP svoltasi in corso di causa,
[...]
quantificate come di seguito:
€ 2.000,00 oltre IVA compenso del CTU ed
€ 3.256,00 oltre Iva per il compenso del CTP>;
Chiedeva, inoltre: omesso di effettuare una valutazione in via equitativa ex art 1226 c.c. dei costi per le spese tecniche necessarie alla rimozione dei vizi ed all'effettuazione delle opere non previste dal CTU
2 e di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sopportati dalla Sig.ra in ragione CP_1 dei vizi riconosciuti ma non quantificati dal CTU poiché da liquidarsi in via equitativa, e per
l'effetto, che provveda a quantificare in via equitativa ex art 1226 c.c. per tutte le predette voci
e condanni il Geom. al pagamento della somma risultante da tale quantificazione>. Pt_1
*
Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 18.4.2023, con ordinanza del 28.4.2023 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia in alcun modo esaminato le eccezioni di decadenza e di prescrizione, sollevate da esso convenuto con la propria comparsa di costituzione.
2) Vero essendo che il primo giudice non ha esaminato tali eccezioni, deve provvedervi il collegio, rilevandone l'inammissibilità in quanto il convenuto si è costituito solo all'udienza di prima comparizione del 15 marzo 2011 e dunque senza rispettare il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, che viene in rilievo, trattandosi di eccezioni non rilevabili d'ufficio.
3) Con il secondo motivo, parte appellante contesta come il primo giudice abbia fatto proprie le conclusioni del c.t.u., senza soffermarsi sulle censure mosse da essa parte convenuta alle medesime, che torna a ribadire, richiamando esplicitamente le osservazioni presentate dal suo consulente di parte.
4) Il motivo in esame va rigettato, integrando la motivazione del primo giudice come segue, non dopo aver rilevato come tali osservazioni, mosse alla bozza di c.t.u, siano state regolarmente esaminate dal c.t.u, che ha reso chiarimenti, non tenuti in considerazione da parte appellante.
3 5)Quanto all'umidità riscontrata nell'autorimessa, nei pressi della serranda scorrevole, a causa del lavabo, ivi collocato, parte appellante ribadisce che il relativo scarico non era stato predisposto, durante i lavori di costruzione dell'immobile.
Rileva come il direttore dei lavori non di acque saponate in una fognatura di sole acque meteoriche>.
6) La censura in esame è infondata, dovendosi escludere che lo scarico sia stato fatto eseguire dall'appellata, come correttamente ritenuto dal ctu con un criterio logico e condivisibile, a fronte dell'esame visivo dei manufatti, dei muri e delle superfici adiacenti.
7)Quanto alla antistante la porta del garage in occasione di eventi meteorici>, riscontrata dal c.t.u, parte appellante contesta come il consulente sembri descrivere in modo contradditorio la situazione degli scarichi.
8)La censura in esame, peraltro, di difficile comprensione, non risultando chiara quale sarebbe la contraddizione, va rigettata osservando come sia corretta la considerazione del c.t.u ( non considerata col gravame), che ha evidenziato come le prove sperimentali relative agli scarichi siano state effettuate in contradditorio ed i risultati descritti siano stati durante l'esecuzione delle prove stesse senza dubbi né esitazioni>.
9)Quanto al gocciolamento del canale di gronda posto sopra il garage sud, con conseguente deterioramento dell'intonaco esterno ed interno, parte appellante ribadisce come sia imputabile alla mancanza di pulizia della stessa, piuttosto che a difetti costruttivi.
10)L'affermazione in esame deve ritenersi erronea, avendo il c.t.u rilevato, con i chiarimenti, che il gocciolamento era provocato da un difetto di posa del canale di gronda, constatato nel corso dei sopralluoghi.
Si legge, infatti, nella bozza di c.t.u che si era creato un interstizio tra il canale di gronda e la muratura, probabile provenienza del riscontrato gocciolamento.
11)Quanto, poi, alla macchia di umidità sul muro di confine fra il garage nord ed il garage di proprietà parte appellante deduce quanto segue: Controparte_2 degrado limitato ad una zona localizzata è probabilmente dovuto ad una perdita di una
4 tubazione posta nel locale garage/ripostiglio della proprietà (vista l'assenza in quella CP_3 zona di qualsiasi altra tubazione). Il fatto di non aver avuto l'accesso a quei locali non implica la conseguente e sicura presenza di difetti costruttivi da imputare al Geom. Il CTU Pt_1 nella propria relazione non individua pertanto la causa principale che ha provocato il predetto danno>.
12)La censura in esame è all'evidenza inammissibile e comunque infondata, posto che non tiene in alcun conto le considerazioni del c.t.u, il quale ha correttamente rilevato come un'eventuale infiltrazione proveniente dal garage adiacente non potrebbe essere l'unica o prevalente causa delle pessime condizioni del garage nord, essendosi accertata la presenza di umidità di risalita provocata da un isolamento carente o difettoso, alla quale probabilmente si accompagnava una
di manovra che s'infiltra tra le fughe degli autobloccanti in prossimità delle strutture dell'edificio>.
13)Quanto ai segni di deterioramento della base del cordolo verticale del balcone ovest, parte appellante rileva come il c.t.u non abbia chiarito perché debba ritenersi responsabile esso venditore.
14)La censura in esame è infondata, risultando di ogni evidenza il difetto di costruzione, a fronte delle condizioni complessive del balcone ovest, descritte a pag. 50 della relazione, ove si legge quanto segue:
<balcone ovest: segni di deterioramento della base del cordolo verticale balcone, con < i>
infiltrazioni nella parte inferiore della soletta (soffitto balcone proprietà . Controparte_4
Dagli elementi raccolti durante le operazioni peritali, si ritiene che la macchia di umidità con muffe nere e fioritura di Sali indichi chiaramente la presenza di una infiltrazione nella soletta del balcone.
Si ritiene che vi sua una fessurazione tra il cordolo verticale di muratura esterna del balcone e la soletta, con deterioramento maggiore in prossimità degli scoli>.
15)Quanto ai <problemi di ritorno dei fumi scarico>, parte appellante contesta l'affermazione del c.t.u, secondo cui tale vizio è dovuto ad una errata progettazione e realizzazione delle canne fumarie dell'edificio.
5 Ribadisce come il camino sia stato installato da una ditta di fiducia della deducendo CP_1 che pertanto alla stessa e non ad esso appellante dovrebbe riconoscersi la responsabilità dei fumi di scarico.
Contesta come il c.t.u abbia fatto riferimento ad una normativa, entrata in vigore successivamente alla realizzazione della canna fumaria.
16)La censura in esame è infondata, dovendosi concludere, a fronte della descrizione della canna fumaria, non contestata da parte appellante, che il constatato ritorno dei fumi di scarico sia da ricollegare, in punto di fatto, alla progettazione e alle modalità di realizzazione della stessa canna fumaria e ciò a prescindere dall'accertamento delle specifiche violazioni di legge.
Rilevante, al riguardo, è peraltro, l'affermazione del c.t.u, non contestata, che mancava la certificazione di conformità della canna fumaria, che può, di per sé, ritenersi indice dell'omessa osservanza della relativa normativa.
17) L'ultima censura, di cui al motivo in esame è la seguente:
Punto XI certificazione degli impianti: non è ben chiaro come venga trattato questo punto e del resto anche il CTU in sede di relazione finale non specifica nulla a riguardo (si vedano pagine 70-71) in quanto non chiarisce perché se le certificazioni non sono ottenibili come sia possibile quantificare anche per questo punto ulteriori spese di accantieramento per recinzioni, servizi igienici....(!!!!!)>.
18)La censura in esame, peraltro di difficile comprensione, è inammissibile e comunque infondata, perché non contesta l'affermazione del c.t.u, resa in sede di chiarimenti, che ha posto, in modo del tutto logico, in evidenza, come tali spese siano state conteggiate con riferimento all'esecuzione dei numerosi lavori di ripristino da svolgersi, illustrati nel corso della relazione.
19) Completo l'esame dell'appello principale, può procedersi all'esame dell'appello incidentale, che si articola in due motivi.
20) Con il primo motivo, parte appellante incidentale lamenta come il primo giudice non abbia condannato il convenuto, odierno appellato, a rimborsargli le spese sostenute per la consulenza di parte e per la ctu, nonostante la sua esplicita richiesta.
6 21) Il motivo in esame va rigettato, non avendo parte appellante incidentale documentato in alcun modo i pagamenti, per i quali reitera la domanda di rimborso.
22) Con il secondo motivo, lamenta come il primo giudice non abbia Controparte_1 liquidato, in via equitativa, i danni riconosciuti, ma non liquidati, dal ctu.
23) Il motivo è inammissibile e comunque infondato, atteso che non considera e dunque non censura la motivazione del primo giudice che ha liquidato € 12.840 in relazione ai ripristino> e poi ha operato una valutazione equitativa, nella misura di €24.375, in relazione a tutti gli ulteriori danni riscontrati, quantificati o meno dal ctu.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza quanto segue:
< Si precisa altresì che il danno viene riconosciuto come danno da ridotta
fruizione dell'immobile in conseguenza dei vizi accertati;
provato l'an, sia perché sono stati provati i vizi, sia perché è notorio e intuitivo che vivere in un immobile con quei problemi di umidità e quei difetti strutturali sia fonte di disagio e di patimento quotidiano, è possibile la quantificazione in via equitativa>.
24) A fronte del modesto valore dell'appello incidentale rispetto all'appello principale, appare congruo contenere la compensazione delle spese, che si impone per il mancato accoglimento di entrambi, nella misura di un quarto, ponendo le restanti a carico dell'appellante principale.
2) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 61/2020 R.G., rigetta l'appello principale e quello incidentale, compensando per un quarto le spese di lite e condannando alla refusione, in favore di , delle restanti spese, Parte_1 Controparte_1
liquidate nella misura già ridotta di € 6.375, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
7 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 28.11.2023.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. ssa Anna De Cristofaro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Anna De Cristofaro -Presidente
-dott. Manuela Velotti -Consigliere
-dott. Antonella Romano -Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], avente codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Malvicini, avente indirizzo pec
Email_1
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], avente codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola Tagliaferri, avente C.F._2 indirizzo pec e dall'Avv. Stefano Bontempo, Email_2 avente indirizzo pec Email_3
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del novembre 2010, conveniva, innanzi il Tribunale di Controparte_1
Piacenza, , esponendo: Parte_1
-di aver acquistato dal convenuto, il 5 giugno 2006 , un appartamento ed un vano ad uso autorimessa, siti nel Comune di Cadeo, frazione Roveleto, Via Amalfi n. 20;
-che, dopo la consegna dell'immobile, si evidenziavano gravi vizi e difetti;
-che essa attrice ed il marito, , li denunciavano verbalmente al convenuto;
Persona_1
-che, a seguito delle loro innumerevoli denunce, <il geom. a più riprese, parte_1 provvedeva ad inviare, presso l'abitazione della signora , delle maestranze controparte_1 che effettuavano alcuni sommari interventi, risultavano inadeguati ed inefficaci>.
*
Con sentenza n. 737/2019, pubblicata in data 20 novembre 2019, il Tribunale di Piacenza, decidendo nel contradditorio delle parti, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava al pagamento, in favore di , di € 38.499 ivi Parte_1 Controparte_1 comprese € 12.840 in relazione ai ed € 24.375 per i danni patiti, così liquidati in via equitativa.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente convenuto, insistendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
*
EV , che proponeva appello incidentale. Controparte_1
Chiedeva: accertare e dichiarare che il Giudice di primo grado ha ingiustamente omesso di condannare il soccombente anche al pagamento delle spese di CTP e di CTU della fase di ATP tenutasi in corso di causa e sostenute dall'appellata relativa a detta fase, spese espressamente richieste dall'appellata in fase di primo grado, e per l'effetto condannare il Geom. Pt_1
al pagamento delle spese di CTP e CTU della fase di ATP svoltasi in corso di causa,
[...]
quantificate come di seguito:
€ 2.000,00 oltre IVA compenso del CTU ed
€ 3.256,00 oltre Iva per il compenso del CTP>;
Chiedeva, inoltre: omesso di effettuare una valutazione in via equitativa ex art 1226 c.c. dei costi per le spese tecniche necessarie alla rimozione dei vizi ed all'effettuazione delle opere non previste dal CTU
2 e di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sopportati dalla Sig.ra in ragione CP_1 dei vizi riconosciuti ma non quantificati dal CTU poiché da liquidarsi in via equitativa, e per
l'effetto, che provveda a quantificare in via equitativa ex art 1226 c.c. per tutte le predette voci
e condanni il Geom. al pagamento della somma risultante da tale quantificazione>. Pt_1
*
Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 18.4.2023, con ordinanza del 28.4.2023 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia in alcun modo esaminato le eccezioni di decadenza e di prescrizione, sollevate da esso convenuto con la propria comparsa di costituzione.
2) Vero essendo che il primo giudice non ha esaminato tali eccezioni, deve provvedervi il collegio, rilevandone l'inammissibilità in quanto il convenuto si è costituito solo all'udienza di prima comparizione del 15 marzo 2011 e dunque senza rispettare il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, che viene in rilievo, trattandosi di eccezioni non rilevabili d'ufficio.
3) Con il secondo motivo, parte appellante contesta come il primo giudice abbia fatto proprie le conclusioni del c.t.u., senza soffermarsi sulle censure mosse da essa parte convenuta alle medesime, che torna a ribadire, richiamando esplicitamente le osservazioni presentate dal suo consulente di parte.
4) Il motivo in esame va rigettato, integrando la motivazione del primo giudice come segue, non dopo aver rilevato come tali osservazioni, mosse alla bozza di c.t.u, siano state regolarmente esaminate dal c.t.u, che ha reso chiarimenti, non tenuti in considerazione da parte appellante.
3 5)Quanto all'umidità riscontrata nell'autorimessa, nei pressi della serranda scorrevole, a causa del lavabo, ivi collocato, parte appellante ribadisce che il relativo scarico non era stato predisposto, durante i lavori di costruzione dell'immobile.
Rileva come il direttore dei lavori non di acque saponate in una fognatura di sole acque meteoriche>.
6) La censura in esame è infondata, dovendosi escludere che lo scarico sia stato fatto eseguire dall'appellata, come correttamente ritenuto dal ctu con un criterio logico e condivisibile, a fronte dell'esame visivo dei manufatti, dei muri e delle superfici adiacenti.
7)Quanto alla antistante la porta del garage in occasione di eventi meteorici>, riscontrata dal c.t.u, parte appellante contesta come il consulente sembri descrivere in modo contradditorio la situazione degli scarichi.
8)La censura in esame, peraltro, di difficile comprensione, non risultando chiara quale sarebbe la contraddizione, va rigettata osservando come sia corretta la considerazione del c.t.u ( non considerata col gravame), che ha evidenziato come le prove sperimentali relative agli scarichi siano state effettuate in contradditorio ed i risultati descritti siano stati durante l'esecuzione delle prove stesse senza dubbi né esitazioni>.
9)Quanto al gocciolamento del canale di gronda posto sopra il garage sud, con conseguente deterioramento dell'intonaco esterno ed interno, parte appellante ribadisce come sia imputabile alla mancanza di pulizia della stessa, piuttosto che a difetti costruttivi.
10)L'affermazione in esame deve ritenersi erronea, avendo il c.t.u rilevato, con i chiarimenti, che il gocciolamento era provocato da un difetto di posa del canale di gronda, constatato nel corso dei sopralluoghi.
Si legge, infatti, nella bozza di c.t.u che si era creato un interstizio tra il canale di gronda e la muratura, probabile provenienza del riscontrato gocciolamento.
11)Quanto, poi, alla macchia di umidità sul muro di confine fra il garage nord ed il garage di proprietà parte appellante deduce quanto segue: Controparte_2 degrado limitato ad una zona localizzata è probabilmente dovuto ad una perdita di una
4 tubazione posta nel locale garage/ripostiglio della proprietà (vista l'assenza in quella CP_3 zona di qualsiasi altra tubazione). Il fatto di non aver avuto l'accesso a quei locali non implica la conseguente e sicura presenza di difetti costruttivi da imputare al Geom. Il CTU Pt_1 nella propria relazione non individua pertanto la causa principale che ha provocato il predetto danno>.
12)La censura in esame è all'evidenza inammissibile e comunque infondata, posto che non tiene in alcun conto le considerazioni del c.t.u, il quale ha correttamente rilevato come un'eventuale infiltrazione proveniente dal garage adiacente non potrebbe essere l'unica o prevalente causa delle pessime condizioni del garage nord, essendosi accertata la presenza di umidità di risalita provocata da un isolamento carente o difettoso, alla quale probabilmente si accompagnava una
di manovra che s'infiltra tra le fughe degli autobloccanti in prossimità delle strutture dell'edificio>.
13)Quanto ai segni di deterioramento della base del cordolo verticale del balcone ovest, parte appellante rileva come il c.t.u non abbia chiarito perché debba ritenersi responsabile esso venditore.
14)La censura in esame è infondata, risultando di ogni evidenza il difetto di costruzione, a fronte delle condizioni complessive del balcone ovest, descritte a pag. 50 della relazione, ove si legge quanto segue:
<balcone ovest: segni di deterioramento della base del cordolo verticale balcone, con < i>
infiltrazioni nella parte inferiore della soletta (soffitto balcone proprietà . Controparte_4
Dagli elementi raccolti durante le operazioni peritali, si ritiene che la macchia di umidità con muffe nere e fioritura di Sali indichi chiaramente la presenza di una infiltrazione nella soletta del balcone.
Si ritiene che vi sua una fessurazione tra il cordolo verticale di muratura esterna del balcone e la soletta, con deterioramento maggiore in prossimità degli scoli>.
15)Quanto ai <problemi di ritorno dei fumi scarico>, parte appellante contesta l'affermazione del c.t.u, secondo cui tale vizio è dovuto ad una errata progettazione e realizzazione delle canne fumarie dell'edificio.
5 Ribadisce come il camino sia stato installato da una ditta di fiducia della deducendo CP_1 che pertanto alla stessa e non ad esso appellante dovrebbe riconoscersi la responsabilità dei fumi di scarico.
Contesta come il c.t.u abbia fatto riferimento ad una normativa, entrata in vigore successivamente alla realizzazione della canna fumaria.
16)La censura in esame è infondata, dovendosi concludere, a fronte della descrizione della canna fumaria, non contestata da parte appellante, che il constatato ritorno dei fumi di scarico sia da ricollegare, in punto di fatto, alla progettazione e alle modalità di realizzazione della stessa canna fumaria e ciò a prescindere dall'accertamento delle specifiche violazioni di legge.
Rilevante, al riguardo, è peraltro, l'affermazione del c.t.u, non contestata, che mancava la certificazione di conformità della canna fumaria, che può, di per sé, ritenersi indice dell'omessa osservanza della relativa normativa.
17) L'ultima censura, di cui al motivo in esame è la seguente:
Punto XI certificazione degli impianti: non è ben chiaro come venga trattato questo punto e del resto anche il CTU in sede di relazione finale non specifica nulla a riguardo (si vedano pagine 70-71) in quanto non chiarisce perché se le certificazioni non sono ottenibili come sia possibile quantificare anche per questo punto ulteriori spese di accantieramento per recinzioni, servizi igienici....(!!!!!)>.
18)La censura in esame, peraltro di difficile comprensione, è inammissibile e comunque infondata, perché non contesta l'affermazione del c.t.u, resa in sede di chiarimenti, che ha posto, in modo del tutto logico, in evidenza, come tali spese siano state conteggiate con riferimento all'esecuzione dei numerosi lavori di ripristino da svolgersi, illustrati nel corso della relazione.
19) Completo l'esame dell'appello principale, può procedersi all'esame dell'appello incidentale, che si articola in due motivi.
20) Con il primo motivo, parte appellante incidentale lamenta come il primo giudice non abbia condannato il convenuto, odierno appellato, a rimborsargli le spese sostenute per la consulenza di parte e per la ctu, nonostante la sua esplicita richiesta.
6 21) Il motivo in esame va rigettato, non avendo parte appellante incidentale documentato in alcun modo i pagamenti, per i quali reitera la domanda di rimborso.
22) Con il secondo motivo, lamenta come il primo giudice non abbia Controparte_1 liquidato, in via equitativa, i danni riconosciuti, ma non liquidati, dal ctu.
23) Il motivo è inammissibile e comunque infondato, atteso che non considera e dunque non censura la motivazione del primo giudice che ha liquidato € 12.840 in relazione ai ripristino> e poi ha operato una valutazione equitativa, nella misura di €24.375, in relazione a tutti gli ulteriori danni riscontrati, quantificati o meno dal ctu.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza quanto segue:
< Si precisa altresì che il danno viene riconosciuto come danno da ridotta
fruizione dell'immobile in conseguenza dei vizi accertati;
provato l'an, sia perché sono stati provati i vizi, sia perché è notorio e intuitivo che vivere in un immobile con quei problemi di umidità e quei difetti strutturali sia fonte di disagio e di patimento quotidiano, è possibile la quantificazione in via equitativa>.
24) A fronte del modesto valore dell'appello incidentale rispetto all'appello principale, appare congruo contenere la compensazione delle spese, che si impone per il mancato accoglimento di entrambi, nella misura di un quarto, ponendo le restanti a carico dell'appellante principale.
2) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 61/2020 R.G., rigetta l'appello principale e quello incidentale, compensando per un quarto le spese di lite e condannando alla refusione, in favore di , delle restanti spese, Parte_1 Controparte_1
liquidate nella misura già ridotta di € 6.375, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
7 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 28.11.2023.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. ssa Anna De Cristofaro
8