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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2957/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa IN Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
27/01/2025 da
1) Parte_1
Nato il 30/08/1977 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]20010 MARCALLO CON CASONE ITALIA con l'Avv. MORLACCHI MONICA elettivamente domiciliato VIA SANTINI 13/15 20015
PARABIAGO
e
2) Parte_2
Nata il 08/05/1973 a MAGENTA (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]65 LETTERA C 20019 SETTIMO MILANESE ITALIA con l'Avv. BAGGIO ANDREA elettivamente domiciliato VIA CARADOSSO 18 20123 MILANO
con i seguenti figli:
IN, nata a [...] il [...]
, nata a [...] il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.01.2025, la Sig.ra , premesso di Parte_3 aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il Sig. dalla cui unione sono nate Parte_2 le figlie IN e , ha chiesto la modifica del decreto n. 796/2017 del 29.03.2017 emesso Per_1 dal Tribunale di Milano, alle condizioni ivi previste.
Con atto depositato in data 30.04.2025 si è costituito in giudizio il Sig. Parte_2
Pagina 1 All'udienza del 23.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni.
“a modifica del punto 4 dell'accordo del 04.04.2016 congiunto, il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 450,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate a lui già note, così ripartita € 150 euro per IN e € 300 per fino alla loro indipendenza economica ossia quando le ragazze Per_1 avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque, con caratteristiche di continuità, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Milano.
L'assegno unico rimarrà in capo alla signora al 100%. Parte_3
Spese legali compensate”
Con ordinanza del 28.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. e rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 796/2017 del 29.03.2017 emesso dal Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IN Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa IN Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
27/01/2025 da
1) Parte_1
Nato il 30/08/1977 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]20010 MARCALLO CON CASONE ITALIA con l'Avv. MORLACCHI MONICA elettivamente domiciliato VIA SANTINI 13/15 20015
PARABIAGO
e
2) Parte_2
Nata il 08/05/1973 a MAGENTA (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]65 LETTERA C 20019 SETTIMO MILANESE ITALIA con l'Avv. BAGGIO ANDREA elettivamente domiciliato VIA CARADOSSO 18 20123 MILANO
con i seguenti figli:
IN, nata a [...] il [...]
, nata a [...] il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.01.2025, la Sig.ra , premesso di Parte_3 aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il Sig. dalla cui unione sono nate Parte_2 le figlie IN e , ha chiesto la modifica del decreto n. 796/2017 del 29.03.2017 emesso Per_1 dal Tribunale di Milano, alle condizioni ivi previste.
Con atto depositato in data 30.04.2025 si è costituito in giudizio il Sig. Parte_2
Pagina 1 All'udienza del 23.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni.
“a modifica del punto 4 dell'accordo del 04.04.2016 congiunto, il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 450,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate a lui già note, così ripartita € 150 euro per IN e € 300 per fino alla loro indipendenza economica ossia quando le ragazze Per_1 avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque, con caratteristiche di continuità, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Milano.
L'assegno unico rimarrà in capo alla signora al 100%. Parte_3
Spese legali compensate”
Con ordinanza del 28.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. e rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 796/2017 del 29.03.2017 emesso dal Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IN Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2