TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35373/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. , Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Carla DEHO' ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, via Visconti di Modrone n. 15
Attori in opposizione contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Alessia SALA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Giussano, via Prealpi 13/A
Convenuto
E nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata dalla procuratrice rappresentata e difesa dall'avv. Filippo CP_3
CARIMATI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, via Italia n. 50
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Milano, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, per le ragioni in fatto e diritto di cui ai precedenti scritti difensivi, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare e/o pregiudiziale:
pagina 1 di 7 previe le opportune verifiche che l'Ill.mo Giudice adito Vorrà effettuare in tema di legittimazione attiva della Cessionaria intervenuta in sostituzione dell'Opposta, al Controparte_2 provvedimento di rimessione della causa in decisione del 20.03.2024, anche alla luce della mancata estromissione della Cedente disporre i provvedimenti opportuni, ivi Controparte_1 compresa la sospensione della efficacia esecutiva del titolo anche con provvedimento inaudita altera parte, sussistendone i gravi motivi.
In via preliminare e/o pregiudiziale e comunque nel merito in via principale: dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la nullità dell'atto di precetto notificato alla Sig.ra in data 20.09.2023, in data 26.09.2023 alla Sig.ra e al Sig. e in attesa di Parte_3 Pt_2 Pt_4 notifica al Sig. che dovrà essere posto nel nulla. Parte_1
Nel merito, in via subordinata: accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dagli Opponenti e conseguentemente rideterminare l'importo dovuto a titolo di interessi legali dalla mora al saldo effettivo;
accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dagli Opponenti e conseguentemente rideterminare l'importo dovuto a titolo di compensi per l'atto di precetto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa ex art. 55/2014.
Per parte convenuta:
Piaccia alla giustizia dell'On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare le domande proposte dagli opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, con ogni più ampia declaratoria del caso.
In ogni caso:
- con condanna alle competenze e spese, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/14 ed oltre gli oneri fiscali e di legge.
Per la terza intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria - per le causali di cui in atti così giudicare:
Nel merito:
Rigettare l'opposizione avversaria ed ogni domanda degli opponenti giacché infondata in fatto ed in diritto e conseguente accertare l'efficacia del precetto per l'importo intimato o, in subordine, per la minor somma cha si ritenesse dovuta.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato in data 20.9.2023 da Controparte_1 con cui è stato richiesto il pagamento di € 58.342,87, in virtù del decreto ingiuntivo n.
[...]
17727/2022 emesso dal Tribunale di Milano e munito di provvisoria esecuzione con provvedimento del pagina 2 di 7 28.7.2023 “limitatamente al minor importo di € 49.889,84 oltre interessi come da d.i.”.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto i seguenti motivi: 1) esistenza di un fatto impeditivo successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, costituito dall'impossibilità per gli opponenti di procedere al pagamento di quanto precettato a causa del sequestro conservativo concesso in favore del su tutti i loro beni, sino alla concorrenza dell'importo di € Controparte_4
350.000,00; 2) nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo munito di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.; 3) contestazione inerente al quantum della pretesa creditoria ed, in particolare, alla debenza della somma eccedente l'importo di € 50.000,00, atteso che gli opponenti hanno prestato fideiussione entro detto limite e non possono essere loro richiesti gli interessi moratori in misura ultralegale;
4) nullità dell'atto di precetto per eccessività dei compensi esposti per l'atto di precetto.
2. Nel costituirsi in giudizio l'istituto di credito opposto ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
3. È stata fissata udienza anticipata il 28.11.2023 per discutere sulla richiesta cautelare e, con ordinanza del 13.12.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. le parti hanno richiamato le difese già sviluppate negli atti introduttivi e gli attori, in sede di terza memoria integrativa, hanno contestato il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, stante l'intervenuta cessione del credito a loro comunicata nel dicembre 2023 da Controparte_1
All'udienza del 20.3.2024 il Giudice, stante la natura documentale della causa, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 23.9.2024 si è costituita rappresentata Controparte_2
dalla mandataria intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito ex art. 111 CP_3
c.p.c.
In sede di memorie ex art. 189 c.p.c. parte intervenuta ha depositato la sentenza del Tribunale di Milano
n. 11083/2024, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo sotteso al precetto qui opposto e condannato e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore di della minor somma di € 49.889,84 oltre interessi Controparte_2
1284, co. I, c.c. dalla messa in mora del 21.12.2021 al deposito del ricorso monitorio ed ex art. 1284, co. IV, c.c. dal ricorso al saldo, nonché alle spese di lite (doc. 5 parte terza intervenuta).
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
pagina 3 di 7 4. Preliminarmente, va ritenuto tempestivo l'intervento spiegato nel presente giudizio da
[...]
alla luce della formulazione ratione temporis vigente dell'art. 268 c.p.c. al momento Controparte_2
in cui il terzo si è costituito (ossia in data 24.9.2024). Difatti, quando si è Controparte_2
costituita nel presente giudizio, tale disposizione prevedeva che l'intervento potesse avere luogo sino alla precisazione delle conclusioni, mentre solo attualmente, con la modifica apportata dal c.d. correttivo TA (d. lgs 164/2024), la norma individua il termine ultimo per la costituzione del terzo nel momento in cui il Giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ne discende che, in virtù del principio tempus regit actum ed alla luce del tenore dell'art. 268 c.p.c. vigente allorquando il terzo si è costituito, l'intervento spiegato prima del deposito della memoria ex art. 189 n. 1 c.p.c. - con cui le parti depositano note scritte per precisare le conclusioni – deve ritenersi ammissibile e tempestivo.
5. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli attori con la terza memoria integrativa, alla luce della comunicazione di intervenuta cessione del credito, a loro inviata nel dicembre 2023 da (doc. 6 parte attrice). Controparte_1
Come noto, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo ben può proseguire tra le parti originarie, ferma restando la possibilità del successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio, così come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, l'estromissione dal giudizio del cedente non è automatica, ma consegue ad un'espressa manifestazione in tal senso delle altre parti costituite.
Pertanto, l'eccezione sollevata con riferimento all'istituto di credito va disattesa perché al momento della notifica dell'atto di precetto era titolare del credito, circostanza Controparte_1
che non ha mai costituito oggetto di contestazione da parte degli attori, e, anche a seguito dell'intervenuta cessione, il giudizio poteva proseguire tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
5.2. Va parimenti disattesa la contestazione inerente alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta e quella relativa all'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, sollevata in sede di scritti conclusivi dagli attori.
Difatti, tale doglianza è superata dalla circostanza che essendo parimenti intervenuta la cessionaria nell'ambito del giudizio di merito, vi è già stato un accertamento, passato in giudicato, in ordine alla pagina 4 di 7 titolarità del credito in capo alla stessa a seguito della cessione, tanto che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel revocare il titolo monitorio, ha condannato gli odierni attori al pagamento in favore della cessionaria.
Con la conseguenza che qualsivoglia contestazione ex latere creditoris era da sollevarsi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed è preclusa in questa sede.
Da ultimo e per completezza, si osserva che ha comunque provato Controparte_2
l'intervenuta cessione mediante produzione della dichiarazione della cedente e della GU contenente avviso della cessione ex art. 58 TUB (docc. 4 e 1 parte terza intervenuta).
5.3.Tanto premesso in via preliminare, quanto all'originario primo motivo di opposizione, riconducibile all'alveo dell'art. 615 c.p.c., la deduzione degli attori relativa all'impossibilità di adempiere spontaneamente in quanto i loro beni, mobili ed immobili, sono stati attinti da provvedimento di sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 350.000,00 non appare costituire un fatto estintivo, modificativo ovvero impeditivo della pretesa creditoria vantata dalla Banca e tantomeno assurgere ad elemento in grado di incidere sul diritto della creditrice di agire in executivis
(ben potendo l'istituto di credito soddisfarsi in via privilegiata ovvero in concorso con ulteriori creditori in sede esecutiva). A ciò si aggiunga che alcuna dimostrazione è stata fornita dagli attori in ordine all'attuazione del sequestro da parte del ovvero in ordine all'inesistenza di ulteriori beni che CP_4
consentissero loro di adempiere al pagamento di quanto precettato.
5.4. Con riferimento alla contestazione inerente al quantum e al superamento dell'importo per cui è stata prestata la fideiussione, pari ad € 50.000,00, sempre qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si osserva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha concesso la provvisoria esecuzione
“limitatamente al minor importo di € 49.889,84 oltre interessi come da d.i.” e prima ancora il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'importo di € 52.257,42, oltre interessi moratori al 4,5% dal
24.12.2021.
Ne discende che la contestazione in ordine al superamento del limite oggetto di garanzia fideiussoria avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il decreto era già stato emesso per un importo superiore alla fideiussione prestata (€ 52.257,42) e la misura degli interessi era già stata riconosciuta in misura pari al 4,5 %.
Pertanto, detta doglianza è preclusa in sede di opposizione esecutiva.
A riprova della inammissibilità della deduzione di detta doglianza dinanzi al Giudice dell'opposizione a precetto, va rilevato che il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11083/2024, ha risolto anche tale pagina 5 di 7 contestazione, riconoscendo a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la debenza degli interessi legali ex art. 1284, co. I, c.c. dalla messa in mora sino al deposito del ricorso monitorio ed ex art. 1284, co. IV, c.c. dalla domanda al soddisfo.
Ad ogni modo, la parte convenuta ha dimostrato che l'importo indicato a titolo di interessi in atto di precetto, sulla base di quanto riconosciuto in sede monitoria, è comunque inferiore rispetto all'importo dovuto sulla base degli interessi liquidati in sentenza (cfr. doc. 6 parte terza intervenuta) e che, quindi, la contestazione relativa alla quantificazione sarebbe comunque infondata.
5.5. Parimenti, i compensi dell'atto di precetto esposti appaiono conformi rispetto a quanto previsto dal
DM 55/2014, avuto riguardo alla circostanza che sono contenuti entro i valori massimi dello scaglione di riferimento (52.000,00 – 260.000,00 €), il cui aumento rispetto a quelli medi si giustifica in considerazione della pluralità di soggetti nei confronti dei quali è notificato l'atto.
5.6. Da ultimo, anche l'unico motivo formulato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con cui la parte eccepisce la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. che ha concesso la provvisoria esecutività, non è fondato.
Difatti, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo prima dell'atto di precetto, è sufficiente che l'atto di precetto contenga l'indicazione della data e del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, in analogia con quanto previsto dall'art. 654 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, n.
14729/2001 secondo cui “La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e
l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio”).
5.7. Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non merita accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 52.000-260.000), in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, stante la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie.
La rifusione delle spese di lite viene disposta considerata l'attività difensionale rispettivamente svolta dalle parti vittoriose e, quindi, in favore di quanto alle fasi Controparte_1
pagina 6 di 7 introduttiva, di studio ed istruttoria ed in favore di quanto alla fase Controparte_2
decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli attori a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 4.925,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili;
- condanna gli attori a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
2.127,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Milano, 25/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35373/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. , Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Carla DEHO' ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, via Visconti di Modrone n. 15
Attori in opposizione contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Alessia SALA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Giussano, via Prealpi 13/A
Convenuto
E nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata dalla procuratrice rappresentata e difesa dall'avv. Filippo CP_3
CARIMATI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, via Italia n. 50
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Milano, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, per le ragioni in fatto e diritto di cui ai precedenti scritti difensivi, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare e/o pregiudiziale:
pagina 1 di 7 previe le opportune verifiche che l'Ill.mo Giudice adito Vorrà effettuare in tema di legittimazione attiva della Cessionaria intervenuta in sostituzione dell'Opposta, al Controparte_2 provvedimento di rimessione della causa in decisione del 20.03.2024, anche alla luce della mancata estromissione della Cedente disporre i provvedimenti opportuni, ivi Controparte_1 compresa la sospensione della efficacia esecutiva del titolo anche con provvedimento inaudita altera parte, sussistendone i gravi motivi.
In via preliminare e/o pregiudiziale e comunque nel merito in via principale: dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la nullità dell'atto di precetto notificato alla Sig.ra in data 20.09.2023, in data 26.09.2023 alla Sig.ra e al Sig. e in attesa di Parte_3 Pt_2 Pt_4 notifica al Sig. che dovrà essere posto nel nulla. Parte_1
Nel merito, in via subordinata: accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dagli Opponenti e conseguentemente rideterminare l'importo dovuto a titolo di interessi legali dalla mora al saldo effettivo;
accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dagli Opponenti e conseguentemente rideterminare l'importo dovuto a titolo di compensi per l'atto di precetto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa ex art. 55/2014.
Per parte convenuta:
Piaccia alla giustizia dell'On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare le domande proposte dagli opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, con ogni più ampia declaratoria del caso.
In ogni caso:
- con condanna alle competenze e spese, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/14 ed oltre gli oneri fiscali e di legge.
Per la terza intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria - per le causali di cui in atti così giudicare:
Nel merito:
Rigettare l'opposizione avversaria ed ogni domanda degli opponenti giacché infondata in fatto ed in diritto e conseguente accertare l'efficacia del precetto per l'importo intimato o, in subordine, per la minor somma cha si ritenesse dovuta.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato in data 20.9.2023 da Controparte_1 con cui è stato richiesto il pagamento di € 58.342,87, in virtù del decreto ingiuntivo n.
[...]
17727/2022 emesso dal Tribunale di Milano e munito di provvisoria esecuzione con provvedimento del pagina 2 di 7 28.7.2023 “limitatamente al minor importo di € 49.889,84 oltre interessi come da d.i.”.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto i seguenti motivi: 1) esistenza di un fatto impeditivo successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, costituito dall'impossibilità per gli opponenti di procedere al pagamento di quanto precettato a causa del sequestro conservativo concesso in favore del su tutti i loro beni, sino alla concorrenza dell'importo di € Controparte_4
350.000,00; 2) nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo munito di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.; 3) contestazione inerente al quantum della pretesa creditoria ed, in particolare, alla debenza della somma eccedente l'importo di € 50.000,00, atteso che gli opponenti hanno prestato fideiussione entro detto limite e non possono essere loro richiesti gli interessi moratori in misura ultralegale;
4) nullità dell'atto di precetto per eccessività dei compensi esposti per l'atto di precetto.
2. Nel costituirsi in giudizio l'istituto di credito opposto ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
3. È stata fissata udienza anticipata il 28.11.2023 per discutere sulla richiesta cautelare e, con ordinanza del 13.12.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. le parti hanno richiamato le difese già sviluppate negli atti introduttivi e gli attori, in sede di terza memoria integrativa, hanno contestato il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, stante l'intervenuta cessione del credito a loro comunicata nel dicembre 2023 da Controparte_1
All'udienza del 20.3.2024 il Giudice, stante la natura documentale della causa, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 23.9.2024 si è costituita rappresentata Controparte_2
dalla mandataria intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito ex art. 111 CP_3
c.p.c.
In sede di memorie ex art. 189 c.p.c. parte intervenuta ha depositato la sentenza del Tribunale di Milano
n. 11083/2024, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo sotteso al precetto qui opposto e condannato e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore di della minor somma di € 49.889,84 oltre interessi Controparte_2
1284, co. I, c.c. dalla messa in mora del 21.12.2021 al deposito del ricorso monitorio ed ex art. 1284, co. IV, c.c. dal ricorso al saldo, nonché alle spese di lite (doc. 5 parte terza intervenuta).
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
pagina 3 di 7 4. Preliminarmente, va ritenuto tempestivo l'intervento spiegato nel presente giudizio da
[...]
alla luce della formulazione ratione temporis vigente dell'art. 268 c.p.c. al momento Controparte_2
in cui il terzo si è costituito (ossia in data 24.9.2024). Difatti, quando si è Controparte_2
costituita nel presente giudizio, tale disposizione prevedeva che l'intervento potesse avere luogo sino alla precisazione delle conclusioni, mentre solo attualmente, con la modifica apportata dal c.d. correttivo TA (d. lgs 164/2024), la norma individua il termine ultimo per la costituzione del terzo nel momento in cui il Giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ne discende che, in virtù del principio tempus regit actum ed alla luce del tenore dell'art. 268 c.p.c. vigente allorquando il terzo si è costituito, l'intervento spiegato prima del deposito della memoria ex art. 189 n. 1 c.p.c. - con cui le parti depositano note scritte per precisare le conclusioni – deve ritenersi ammissibile e tempestivo.
5. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli attori con la terza memoria integrativa, alla luce della comunicazione di intervenuta cessione del credito, a loro inviata nel dicembre 2023 da (doc. 6 parte attrice). Controparte_1
Come noto, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo ben può proseguire tra le parti originarie, ferma restando la possibilità del successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio, così come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, l'estromissione dal giudizio del cedente non è automatica, ma consegue ad un'espressa manifestazione in tal senso delle altre parti costituite.
Pertanto, l'eccezione sollevata con riferimento all'istituto di credito va disattesa perché al momento della notifica dell'atto di precetto era titolare del credito, circostanza Controparte_1
che non ha mai costituito oggetto di contestazione da parte degli attori, e, anche a seguito dell'intervenuta cessione, il giudizio poteva proseguire tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
5.2. Va parimenti disattesa la contestazione inerente alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta e quella relativa all'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, sollevata in sede di scritti conclusivi dagli attori.
Difatti, tale doglianza è superata dalla circostanza che essendo parimenti intervenuta la cessionaria nell'ambito del giudizio di merito, vi è già stato un accertamento, passato in giudicato, in ordine alla pagina 4 di 7 titolarità del credito in capo alla stessa a seguito della cessione, tanto che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel revocare il titolo monitorio, ha condannato gli odierni attori al pagamento in favore della cessionaria.
Con la conseguenza che qualsivoglia contestazione ex latere creditoris era da sollevarsi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed è preclusa in questa sede.
Da ultimo e per completezza, si osserva che ha comunque provato Controparte_2
l'intervenuta cessione mediante produzione della dichiarazione della cedente e della GU contenente avviso della cessione ex art. 58 TUB (docc. 4 e 1 parte terza intervenuta).
5.3.Tanto premesso in via preliminare, quanto all'originario primo motivo di opposizione, riconducibile all'alveo dell'art. 615 c.p.c., la deduzione degli attori relativa all'impossibilità di adempiere spontaneamente in quanto i loro beni, mobili ed immobili, sono stati attinti da provvedimento di sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 350.000,00 non appare costituire un fatto estintivo, modificativo ovvero impeditivo della pretesa creditoria vantata dalla Banca e tantomeno assurgere ad elemento in grado di incidere sul diritto della creditrice di agire in executivis
(ben potendo l'istituto di credito soddisfarsi in via privilegiata ovvero in concorso con ulteriori creditori in sede esecutiva). A ciò si aggiunga che alcuna dimostrazione è stata fornita dagli attori in ordine all'attuazione del sequestro da parte del ovvero in ordine all'inesistenza di ulteriori beni che CP_4
consentissero loro di adempiere al pagamento di quanto precettato.
5.4. Con riferimento alla contestazione inerente al quantum e al superamento dell'importo per cui è stata prestata la fideiussione, pari ad € 50.000,00, sempre qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si osserva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha concesso la provvisoria esecuzione
“limitatamente al minor importo di € 49.889,84 oltre interessi come da d.i.” e prima ancora il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'importo di € 52.257,42, oltre interessi moratori al 4,5% dal
24.12.2021.
Ne discende che la contestazione in ordine al superamento del limite oggetto di garanzia fideiussoria avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il decreto era già stato emesso per un importo superiore alla fideiussione prestata (€ 52.257,42) e la misura degli interessi era già stata riconosciuta in misura pari al 4,5 %.
Pertanto, detta doglianza è preclusa in sede di opposizione esecutiva.
A riprova della inammissibilità della deduzione di detta doglianza dinanzi al Giudice dell'opposizione a precetto, va rilevato che il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11083/2024, ha risolto anche tale pagina 5 di 7 contestazione, riconoscendo a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la debenza degli interessi legali ex art. 1284, co. I, c.c. dalla messa in mora sino al deposito del ricorso monitorio ed ex art. 1284, co. IV, c.c. dalla domanda al soddisfo.
Ad ogni modo, la parte convenuta ha dimostrato che l'importo indicato a titolo di interessi in atto di precetto, sulla base di quanto riconosciuto in sede monitoria, è comunque inferiore rispetto all'importo dovuto sulla base degli interessi liquidati in sentenza (cfr. doc. 6 parte terza intervenuta) e che, quindi, la contestazione relativa alla quantificazione sarebbe comunque infondata.
5.5. Parimenti, i compensi dell'atto di precetto esposti appaiono conformi rispetto a quanto previsto dal
DM 55/2014, avuto riguardo alla circostanza che sono contenuti entro i valori massimi dello scaglione di riferimento (52.000,00 – 260.000,00 €), il cui aumento rispetto a quelli medi si giustifica in considerazione della pluralità di soggetti nei confronti dei quali è notificato l'atto.
5.6. Da ultimo, anche l'unico motivo formulato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con cui la parte eccepisce la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. che ha concesso la provvisoria esecutività, non è fondato.
Difatti, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo prima dell'atto di precetto, è sufficiente che l'atto di precetto contenga l'indicazione della data e del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, in analogia con quanto previsto dall'art. 654 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, n.
14729/2001 secondo cui “La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e
l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio”).
5.7. Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non merita accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 52.000-260.000), in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, stante la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie.
La rifusione delle spese di lite viene disposta considerata l'attività difensionale rispettivamente svolta dalle parti vittoriose e, quindi, in favore di quanto alle fasi Controparte_1
pagina 6 di 7 introduttiva, di studio ed istruttoria ed in favore di quanto alla fase Controparte_2
decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli attori a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 4.925,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili;
- condanna gli attori a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
2.127,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Milano, 25/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 7 di 7