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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 324/2020 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324/2020 R. G., vertente tra
Parte
(c.f. , di seguito anche ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Piazza Salimbeni 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, presso il cui studio in Messina, via S. Filippo Bianchi 48, è elettivamente domiciliata;
- appellante incidentale e attrice in riassunzione
e
Liquidatore Giudiziario della (P. IVA , di seguito Controparte_1 P.IVA_2 anche ”), con sede in Barcellona P.G., contrada Camicia c/o avv. Gaetano Urzì, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Lionetto, presso il cui studio in Milazzo, via Rio Rosso 112 è elettivamente domiciliato;
- appellante principale e convenuto in riassunzione
******************
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. in seguito a ordinanza n. 3655/2020 della Corte di Cassazione che ha parzialmente cassato con rinvio la sentenza n. 264/2018 della Corte d'Appello di Messina del 16 marzo 2018, emessa nel giudizio iscritto al n. 637/2009 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_ Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, in virtù di quanto statuito dall'ordinanza n. 3655/2020 emessa l'8 novembre 2019 e depositata il 13 febbraio 2020 dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, richiamate integralmente tutte le domande, eccezioni e richieste assunte e spiegate nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata e rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ed in riforma della sentenza n. 385/2008 del Tribunale di Barcellona P.G. e della sentenza n. 264/18 di codesta Corte d'Appello, rigettare tutte le domande proposte da e, conseguentemente, Controparte_1 ordinare la restituzione della somma di € 63.427,13 versata in data 29.10.2018 da
[...]
a in adempimento della sentenza di primo grado, Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto di tutto quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza su menzionata, in parziale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Messina – Sezione I Civile in data 26.02/16.03.2018 n. 264 nel giudizio di appello (R.G. n. 637/2009), il cui ricorso originariamente proposto è da intendersi qui integralmente reiterato e trasfuso, nonché tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti della difesa, decidere nel merito il presente gravame, previa acquisizione del fascicolo di ufficio e di parte dei giudizi di 1° grado (Proc. N. 344/2002 R.G. c/o Tribunale di Barcellona P.G.) e 2° grado (Proc. N. 637/2009 R.G. c/o Corte di Appello di Messina - Sez. I Civile) e 3° grado (Proc. N. 11224/2018 R.G. c/o la Corte di Cassazione) e per l'effetto:
1) Ritenere e dichiarare che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto ad ottenere la ripetizione degli indebiti interessi applicati in misura ultralegale, e con computi anatocistico trimestrale degli stessi, pretesi dalla banca e pagati dalla Controparte_1 va individuato nella data di chiusura/estinzione del rapporto del 11 - 31.12.1996 e conseguentemente riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere la riliquidazione del conto e il riaccredito delle somme indebitamente pagate sin dalla sua apertura (05.12.1986);
2) Ritenere e dichiarare che la ha illegittimamente addebitato oneri passivi a titolo di Pt_1 commissioni di massimo scoperto per inesistenza di una valida ed efficace convenzione scritta e sottoscritta fra le parti;
3) Ritenere e dichiarare che la banca ha illegittimamente addebitato sul conto altri oneri e \o commissioni che non trovano giustificazione in alcun contratto scritto;
4) Ritenere e dichiarare che la banca ha altresì illegittimamente provveduto a contabilizzare i pagamenti e i versamenti con valuta in giorni diversi da quelli in cui le operazioni venivano effettuate;
5) Conseguentemente disporre ctu tecnico contabile finalizzata a riliquidare il conto dalla sua apertura alla data di chiusura con applicazione di tassi interessi di legge, senza alcuna capitalizzazione anatocistica degli oneri passivi, previa depurazione dello stesso da tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto o varie che non trovano giustificazione in validi, legittimi ed efficaci contratti ovvero clausole contrattuali scritte e sottoscritte dalle parti;
6) Condannare la in favore della Controparte_2 Controparte_1 delle somme di cui la stessa risulterà creditrice (e da cui dovranno essere detratte le somme già incassate in forza della sentenza appellata) oltre interessi di legge dalla costituzione in mora al soddisfo;
7) In via subordinata e senza recesso dalle domande sin qui svolte, ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla ripetizione a far data dalla notifica della citazione e non dalla precedente costituzione in mora;
8) Condannare controparte alle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, del procedimento avanti alla Corte di Cassazione e della presente riassunzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.06.2002, premesso di avere Controparte_1 intrattenuto, dal 1986 e fino al 1996, un rapporto di c/c n. 4794.61 con la Parte_1
agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., chiedendo dichiararsi che tale
[...] rapporto di c/c era stato intrattenuto a tassi d'interesse ultralegali, oneri, spese, commissioni, remunerazioni e costi in genere superiori rispetto a quelli consentiti dalla legge, nonché condannarsi la alla restituzione di tutte le somme indebitamente incamerate, oltre interessi. Pt_1
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle Pt_1 domande formulate dall'attrice e chiedendone il rigetto;
eccepiva, per il caso di eventuale condanna, la prescrizione decennale di qualsiasi diritto alla restituzione di somme per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione.
Disposta ed espletata CTU contabile, la causa veniva decisa con sentenza n. 385/2008 dell'08.07.2008, con la quale il Tribunale, dichiarata la nullità:
- della clausola contrattuale che prevedeva la determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e la conseguente dovutezza degli interessi nella misura legale;
- della clausola prevedente la commissione di massimo scoperto;
- di quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi di conto corrente bancario, escludendone, di conseguenza, la capitalizzazione trimestrale ma ammettendone quella annuale;
e ritenuto altresì prescritto il diritto dell'attrice alla ripetizione dell'indebito per il periodo antecedente al mese di giugno 1992, avuto riguardo alla data di notificazione dell'atto di citazione, condannava la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 53.455,00, oltre interessi legali dalla Pt_1 domanda al soddisfo e spese legali.
Contro tale sentenza interponeva appello la deducendone l'erroneità Controparte_1 per i seguenti vizi: erronea applicazione della prescrizione decennale alla domanda giudiziale, sul rilievo che il relativo termine inizia a decorrere solo dalla data di chiusura del conto, che era intervenuta, nella fattispecie, nel dicembre 1996; erroneo riconoscimento della capitalizzazione annuale degli oneri passivi;
mancato computo, da parte del primo giudice, delle somme illegittimamente incamerate dalla Banca per le commissioni di massimo scoperto, su base e con capitalizzazione annuale;
mancata statuizione in merito all'applicazione di accredito e/o addebito dei versamenti effettuati;
mancata distrazione delle spese, competenze e onorari di causa.
Costituitasi in giudizio, la contestava tutti i motivi di impugnazione, Parte_1
a sua volta proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata dichiarata l'illegittimità del tasso di interesse applicato ed era stata recepita la relazione peritale espletata nonostante la grave carenza documentale. La Banca appellata rilevava altresì che l'azione di ripetizione d'indebito esercitata da avrebbe dovuto essere Controparte_1 dichiarata inammissibile perché esperita in pendenza di rapporto.
Disposto ed espletato un supplemento della CTU, al fine di rideterminare “… il saldo del c.c. n. 4794.61 intercorso tra le parti dal 5.12.1986 al 31.12.1996 escludendo la capitalizzazione annuale degli interessi …”, con sentenza n. 264/2018, pubblicata il 16 marzo 2018, la Corte d'Appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'impugnazione principale, condannava la appellata al pagamento della somma di € 227.395,79, oltre che al pagamento Pt_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore dell'appellante.
In sintesi, la pronuncia di appello, dopo aver confermato le statuizioni del giudice di primo grado circa la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di determinazione degli interessi secondo gli usi di piazza, riformava invece quella pronuncia nella parte in cui non era stata dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto e in quella in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, a far data dalla notifica della domanda Parte giudiziale, rilevando che nella specie la non aveva assolto all'onere, su di essa incombente, di allegare e provare la specifiche rimesse qualificabili come solutorie, dovendo presumersi che fossero di tipo ripristinatorio, con la conseguenza che il termine di prescrizionale non poteva iniziare a decorrere prima del 1996, epoca di chiusura del conto. Aggiungeva che, comunque, l'allegazione circa la natura solutoria delle rimesse era, oltre che generica, anche tardiva, perché formulata solo in sede di comparsa conclusionale.
Per la cassazione di detta sentenza proponevano impugnazione la , Parte_1 in via principale, e la società in via incidentale. Controparte_1
Parte Con i tre motivi di ricorso principale, la contestava la violazione degli artt. 2033 c.c., 112 e 115 c.p.c., in quanto l'azione di ripetizione d'indebito, in assenza di prova della chiusura del conto in data antecedente alla proposizione della domanda, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile;
lamentava la violazione degli artt. 2935 e 2967 c.c., in quanto la Corte d'Appello aveva illegittimamente rigettato l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata;
contestava, infine, la validità della CTU, perché espletata in assenza dell'estratto conto integrale. resisteva, depositando controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso Controparte_1 incidentale avverso il capo della sentenza di secondo grado che aveva disatteso la domanda di liquidazione degli interessi legali sulla somma che la banca era stata condannata a restituire.
Con ordinanza n. 3655/2020, depositata il 13 febbraio 2020, la Suprema Corte, Sezione Prima Civile, pronunciando sui predetti ricorsi, così decideva: “Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., notificato il 20 maggio 2020, la
[...]
riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, formulando la seguente domanda: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, in virtù di quanto statuito dall'ordinanza n. 3655/2020 emessa l'08 novembre 2019 e depositata il 13 febbraio 2020 dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, richiamate integralmente tutte le domande, eccezioni e richieste assunte e spiegate nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata e rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ed in riforma della sentenza n. 385/2008 del Tribunale di Barcellona P.G. e della sentenza n. 264/18 di codesta Corte d'Appello, rigettare tutte le domande proposte da e, conseguentemente, Controparte_1 ordinare la restituzione della somma di € 63.427,13 versata in data 29.10.2018 da
[...]
a in adempimento della sentenza di primo grado, Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società con comparsa, depositata il 12 Controparte_1 novembre 2020, in cui formulava le domande di seguito riportate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto di tutto quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza su menzionata, in parziale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Messina – Sezione I Civile in data 26.02/16.03.2018 n. 264 nel giudizio di appello (R.G. n. 637/2009), il cui ricorso originariamente proposto è da intendersi qui integralmente reiterato e trasfuso, nonché tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti della difesa, decidere nel merito il presente gravame, previa acquisizione del fascicolo di ufficio e di parte dei giudizi di 1° grado (Proc. N. 344/2002 R.G. c/o Tribunale di Barcellona P.G.) e 2° grado (Proc. N. 637/2009 R.G. c/o Corte di Appello di Messina- Sez. I Civile) e 3° grado ( Proc. N. . 11224/2018 R.G. c/o la Corte di Cassazione) e per l'effetto:
1) Ritenere e dichiarare che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto ad ottenere la ripetizione degli indebiti interessi applicati in misura ultralegale, e con computi anatocistico trimestrale degli stessi, pretesi dalla banca e pagati dalla Controparte_1 va individuato nella data di chiusura/estinzione del rapporto del 11- 31.12.1996 e conseguentemente riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere la riliquidazione del conto e il riaccredito delle somme indebitamente pagate sin dalla sua apertura (05.12.1986);
2) Ritenere e dichiarare che la ha illegittimamente addebitato oneri passivi a titolo di Pt_1 commissioni di massimo scoperto per inesistenza di una valida ed efficace convenzione scritta e sottoscritta fra le parti;
3) Ritenere e dichiarare che la banca ha illegittimamente addebitato sul conto altri oneri e\o commissioni che non trovano giustificazione in alcun contratto scritto;
4) Ritenere e dichiarare che la banca ha altresì illegittimamente provveduto a contabilizzare i pagamenti e i versamenti con valuta in giorni diversi da quelli in cui le operazioni venino effettuate;
5) Conseguentemente disporre ctu tecnico contabile finalizzata a riliquidare il conto dalla sua apertura alla data di chiusura con applicazione di tassi interessi di legge, senza alcuna capitalizzazione anatocistica degli oneri passivi, previa depurazione dello stesso da tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto o varie che non trovano giustificazione in validi, legittimi ed efficaci contratti ovvero clausole contrattuali scritte e sottoscritte dalle parti;
6) Condannare la in favore della Controparte_2 Controparte_1 delle somme di cui la stessa risulterà creditrice (e da cui dovranno essere detratte le somme già incassate in forza della sentenza appellata) oltre interessi di legge dalla costituzione in mora al soddisfo;
7) In via subordinata e senza recesso dalle domande sin qui svolte, ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla ripetizione a far data dalla notifica della citazione e non dalla precedente costituzione in mora;
8) Condannare controparte alle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, del procedimento avanti alla Corte di Cassazione e della presente riassunzione”.
Dopo una serie di rinvii, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. una prima volta in esito all'udienza del 14 novembre 2022, con susseguente scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tuttavia, con ordinanza del 25 settembre 2023, il Collegio, preso atto della dichiarazione di astensione dell'allora Consigliere relatore della causa, rimetteva la causa sul ruolo, assegnandola ad altro relatore e fissando una nuova udienza di trattazione in modalità telematica per il 6 novembre 2023.
In esito a tale udienza, la causa era nuovamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con ulteriore successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quindi, con ordinanza del 2 febbraio 2024, la Corte, ravvisata la necessità di eseguire “un approfondimento tecnico con lo stesso C.T.U. già richiamato ad altri fini in sede di appello, il quale dovrà accertare: a) L'eventuale carattere ripristinatorio delle rimesse ultradecennali confluite sul conto contestato e la loro indicazione e quantificazione;
b) La verifica circa la intervenuta chiusura del conto anteriormente alla proposizione del giudizio”, rimetteva nuovamente la causa sul ruolo a tal fine.
Nelle more la veniva dichiarata fallita e, in data 04.07.2024, si costituiva Controparte_1 in giudizio il Liquidatore Giudiziario della , il quale, con comparsa Controparte_1 depositata il 4 luglio 2024, insisteva nelle conclusioni già assunte dalla società in bonis con i suoi precedenti atti difensivi.
Concessa una proroga per il deposito della consulenza tecnica, il CTU nominato vi provvedeva il 15 novembre 2024.
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025 e trattenuta in decisione dal Collegio, con ordinanza del 28 febbraio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione e veniva decisa nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato, preliminarmente che, per costante giurisprudenza, il procedimento di rinvio è un giudizio chiuso, o a istruzione chiusa, che mira a ottenere una pronuncia che si sostituisca a quella cassata, e in cui le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza stessa, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Ciò, peraltro, solo con riferimento al residuo thema decidendum, posto che, nei casi in cui la sentenza di appello (cassata) contenga una pluralità di statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (Cass. Civ. 27859/2024, 3239/2024, 29879/2023). Da ciò deriva che “in sede di rinvio, non soltanto non è consentito alle parti l'ampliamento del thema decidendum ma significa altresì che non possono essere dedotte o esaminate neppure le questioni esaminabili d'ufficio se non siano state rilevate dalla Corte Suprema. […] Pertanto, non potendo il giudice del rinvio sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione rimane vincolato a esso anche laddove non lo condivida” (v. inter alia Corte Appello Firenze, 636/2023; v. anche Cass. Civ. 29879/2023, 20320/2021).
Nella specie, l'ordinanza n. 3655/2020 della Suprema Corte, accogliendo i primi due motivi di Parte ricorso principale della e dichiarando assorbiti il terzo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale avanzato dalla ha affermato l'erroneità della sentenza cassata di CP_1 questa Corte nelle parti in cui ha, da un lato, ritenuto tardiva e comunque infondata, l'eccezione, Parte sollevata dalla di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito per mancata prova della chiusura del conto corrente, e, dall'altro, ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto a Parte fondamento della stessa azione, proposta sempre dalla
Segnatamente, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
- con riferimento all'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito: “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. Ne consegue che a questa Corte è affidato il compito di determinare la natura delle rimesse eseguite dalla società correntista e, in base a essa, valutare se l'eccezione di prescrizione debba essere accolta o rigettata;
- con riferimento all'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito poiché carente di prova circa la chiusura del conto, “il fatto dell'intervenuta chiusura del conto al momento della domanda un elemento costitutivo della fattispecie di indebito, la decisione della Corte che ha negato ingresso alla relativa eccezione, sull'implicito rilievo che essa, essendo stata sollevata tardivamente, non sarebbe perciò rilevabile d'ufficio, oblitera manifestamente la distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione, nell'osservanza della quale, una volta dato atto della formulazione dell'eccezione, la Corte non avrebbe potuto ricusarne la cognizione a mente dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nell'errata convinzione che essa postulasse l'esercizio da parte del deducente anche di un potere di allegazione, oltre che di rilevazione e ciò malgrado la rilevabilità ex parte non fosse prevista espressamente dalla legge e neppure fosse argomentabile in relazione all'esercizio di un diritto potestativo”. Per l'effetto, questa Corte in sede di rinvio è chiamata a delibare l'eccezione con Parte cui la ha inteso chiedere l'inammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito formulata da controparte, siccome non adeguatamente dimostrata l'avvenuta chiusura del conto, che costituisce condizione della stessa azione.
Va aggiunto che non costituiscono oggetto del presente giudizio le diverse questioni, che non sono state espresso oggetto di motivo d'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, attinenti alla nullità della commissione di massimo scoperto, della clausola cosiddetta “uso piazza” e all'illegittimità degli addebiti di altri oneri e/o commissioni non giustificati da alcuna pattuizione scritta del contratto. Pertanto, esse devono intendersi passate in giudicato.
Tanto premesso, per ragioni di priorità logica e processuale, il Collegio ritiene di dover esaminare per prima l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito. A tal fine, va dato atto che, nelle difese spiegate nelle precedenti fasi di merito, la società
pur ammettendo di non aver potuto produrre copia del contratto di conto corrente CP_1 Parte intrattenuto con la né delle altre convenzioni stipulate dalle parti in relazione al contratto in questione, mai trasmesse dall'istituto di credito, ha affermato che il rapporto in esame sarebbe stato
“acceso presumibilmente nel 1986 e rimasto aperto sicuramente fino al 1996” (v. atto citazione in I grado p. 1; atto di citazione in appello p. 1). CP_1 CP_1
Tale affermazione trova conferma negli estratti conto depositati in giudizio dalla Nello CP_1 specifico, a p. 45 del documento contenente gli estratti conto relativi al periodo tra il 30 settembre 1994 e il 31 dicembre 1996, si legge testualmente “DATA ESTINZIONE 11.12.1996”.
Si tratta di una circostanza rilevata anche dal CTU nel suo elaborato peritale depositato il 17 ottobre 2024 (pp. 7 e 8): “nel foglio n. 3 dell'estratto conto al 31.12.1996 è chiaramente riportata la seguente dicitura: “DATA DI ESTINZIONE 11.12.1996. Lo stesso e/c si chiude infatti in data 11.12.1996 e non, come ordinariamente accade, il 31.12, con un saldo a credito del correntista pari a L. 91.048 (€ 47,02)”.
Poiché, dunque, di tale circostanza non è dato rilevare in atti alcuna contestazione, il Collegio ritiene che a essa debba attribuirsi il valore di fatto incontroverso, sulla base delle regole ordinarie in materia di onere della prova (v. Cass. SS. UU. 12065/2014, 1045/2015). Conseguentemente, se ne desume che il conto corrente di cui è causa è stato chiuso prima della proposizione dell'azione di ripetizione d'indebito, avvenuta con atto di citazione notificato il 18 giugno 2002 e, per l'effetto, tale azione è ammissibile.
L'eccezione è quindi infondata.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione del credito per cui è causa, si deve evidenziare Parte innanzitutto che la la invoca con riferimento a tutte le rimesse solutorie ultradecennali, ossia alle rimesse di tale natura eseguite tra la data di apertura del c/c oggetto di controversia e quella di inizio del decennio anteriore alla proposizione della domanda, avvenuta, come già detto, con atto di citazione notificato il 18 giugno 2002; dunque, l'eccezione riguarda, nel concreto, l'indebito che trova origine nelle rimesse eseguite sul conto di cui trattasi dalla data della sua apertura e fino alla data del 18 giugno 1992.
Orbene, stando al principio nomofilattico sopra richiamato, questa Corte, una volta accertato che la chiusura del conto corrente è avvenuta in una data precedente a quella di proposizione della domanda di ripetizione di indebito, per poter verificare se sia intervenuta la prescrizione anche soltanto su una parte del credito asseritamente vantato dalla società correntista, è chiamata a individuare le rimesse eseguite sul conto e stabilirne la natura ripristinatoria o solutoria.
Parte Al riguardo, va – per inciso – rilevato che nella comparsa conclusionale di si eccepisce che la deduzione di controparte circa la natura ripristinatoria delle rimesse sul conto corrente sarebbe inammissibile, perché formulata solo nel corso del giudizio di rinvio, e quindi elusiva del divieto collegato alla natura chiusa di tale procedimento.
Parte Ora, a prescindere dal rilievo che nello stesso atto di riassunzione proposto da si deduce l'inammissibilità dell'accertamento sulla natura ripristinatoria delle rimesse esclusivamente per l'omessa dimostrazione della chiusura del conto e non per una presunta tardività delle allegazioni di controparte, siffatta tardività è certamente da escludere alla luce della considerazione che l'accertamento sulla natura delle rimesse era stato compiuto dalla sentenza di appello poi annullata dalla cassazione, senza che l'istituto di credito avesse proposto ricorso per cassazione per denunciare la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e il tema ha costituto oggetto anche della sentenza di annullamento con rinvio.
Ciò posto, va rilevato che, come si è visto, con la sentenza di annullamento con rinvio si è espresso il principio di diritto secondo cui “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. Tale principio è comunque conforme all'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 15895/2019, richiamata anche da Cass. Civ. 34997/2023). Ne consegue che, “a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate” (Cass. Civ. 34997/2023; v. anche Cass. Civ., 31927/2019, 2660/2019, 27704/2018): sicché, compete al correntista dimostrare l'esistenza del contratto di apertura di credito al fine di poter utilmente distinguere tra versamenti con finalità ripristinatoria e versamenti con finalità solutoria.
Con riferimento a tale ultima prova, trattandosi nella specie di un rapporto di conto corrente sorto prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992, non opera l'obbligo della forma scritta ad substantiam previsto da quest'ultima fonte per i contratti relativi ai servizi bancari. Anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso, affermando che Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. (Sez.
1 - Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024).
Di conseguenza, la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito sottoscritto prima che entrasse in vigore tale disciplina può essere fornita con mezzi diversi, ivi incluse le presunzioni, purché gravi, precise e concordanti e comportamenti concludenti diversi dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, ivi compresa una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati (v. Cass. Civ. 8160/1999, 12947/1992). Inoltre, “Poiché ― […] (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla l. n. 154/1992 e al regime della nullità di protezione) ― la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario” (Cass. Civ. 34997/2023). Per quanto concerne la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, la giurisprudenza, anche di merito, ha da tempo chiarito che essa è rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Infatti, “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Civ., 14958/2020; v. anche Cass. Civ., 29411/2020, Corte Appello Firenze, 1582/2024, Corte Appello Campobasso, 36/2023).
Tanto premesso, come già rilevato, nel caso di specie non è controverso tra le parti che il rapporto di conto corrente abbia avuto inizio nel 1986, posto che gli estratti conto più risalenti allegati in atti riportano il 31 dicembre 1986 quale data di aggiornamento del saldo (v. doc. 8 fascicolo p. 1). CP_1
Di conseguenza, ad avviso del Collegio trova certamente applicazione l'anzidetto orientamento di legittimità che consente al correntista la prova del contratto tramite mezzi diversi dalla produzione del documento contenente le pattuizioni concordate dalle parti.
Dall'esame degli estratti conto può altresì desumersi l'esistenza di più di un affidamento a favore della società correntista.
In particolare, come rilevato dal CTU già nella consulenza tecnica depositata in primo grado, “pur non essendo stato rinvenuto alcun documento attestante l'esistenza di affidamenti accordati dalla a valere sul conto oggetto di ricostruzione, dall'esame degli estratti si desume che la Pt_1 beneficiava di due linee di fido, la prima nella forma di scopertura Controparte_1 di conto corrente 'per elasticità di cassa' sul conto in esame, la seconda quale anticipo su documenti di terzi salvo buon fine, nel caso di specie, assegni bancari”. Linee di affidamento che, come lo stesso Parte consulente riporta nella sua risposta alle osservazioni del CTP della “sostanzialmente coesistono e si “confondono” nel succedersi delle varie operazioni di addebito ed accredito del c/c”, a causa della precisione non assoluta dei richiamati estratti conto elaborati dalla banca e prodotti dalla correntista.
L'affidamento in questione è stato determinato dal consulente d'ufficio secondo il criterio, che il Collegio condivide, della “ripartizione dei numeri debitori tra i vari tassi di interesse corrispondenti a ciascuna linea di fido”, risalendo da essi all'importo del fido stesso.
Pertanto, dimostrata l'esistenza di (più di) un affidamento relativo al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, può procedersi, in ossequio al principio di diritto stabilito nell'ordinanza di rinvio della Cassazione, alla distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie e al relativo calcolo, al fine di accertare l'eventuale indebito effettivamente dovuto dall'istituto di credito.
In proposito, il CTU, con valutazione che si condivide integralmente, ha ricostruito le risultanze degli estratti conto in atti, e ha individuato (alle pp. 6 e 7 della consulenza integrativa datata 17 ottobre 2024 e inviata alle parti il 21 ottobre 2024) l'esistenza di rimesse ripristinatorie e di rimesse solutorie. Nel calcolo del relativo importo, tuttavia, il consulente nominato – con valutazione che il Collegio condivide siccome fondata sull'evidenza documentale – ha escluso i movimenti indicati dagli estratti conto fino a quello recante la data del 31 dicembre 1988, in quanto “non utilizzabili perché non è chiaramente visibile la data di valuta dei movimenti e quindi l'esatta collocazione temporale dei saldi per valuta a cui associare le rimesse effettuate sul c/c” (v. p. 3 integrazione CTU nel giudizio di riassunzione). Di talché, l'azione avente a oggetto l'indebito relativo alle eventuali rimesse eseguite in questo intervallo di tempo non può essere accolta, poiché sfornita di prova.
Ne deriva che, attraverso i criteri di calcolo utilizzati dal CTU, le rimesse attinenti al periodo di riferimento, per come delimitato dallo stesso consulente d'ufficio (dal I trimestre 1990 al II trimestre 1992), ammontano rispettivamente: le ripristinatorie, a L. 2.833.417.204 (€ 1.463.337,87); le solutorie, a L. 232.931.570 (€ 120.299,12).
Nel periodo infradecennale che va dal III trimestre 1992 al IV trimestre 1996, le rimesse ripristinatorie ammontano a L. 3.259.214.354 (€ 1.683.243,74), mentre quelle solutorie ammontano a L. 0 (€ 0,00)
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, il diritto alla ripetizione dell'indebito attinente alle rimesse ripristinatorie può ritenersi azionato tempestivamente, in quanto la relativa domanda giudiziale è stata proposta il 18 giugno 2002, ossia entro i dieci anni dalla data di chiusura del conto corrente, avvenuta l'11 dicembre 1996.
Viceversa, altrettanto non può dirsi con riferimento all'indebito relativo alle rimesse solutorie maturato nel periodo anzidetto, fatto valere con la medesima domanda, poiché prescritto.
Va dichiarata infine l'infondatezza del terzo motivo del ricorso principale per cassazione – ritenuto assorbito dalla decisione di rinvio e concernente la nullità della CTU disposta nel giudizio d'appello per carenza di prova.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, “in tema di contratti bancari, in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (v. in particolare Corte Appello Campobasso, 181/2024; Corte Appello Bari, 1172/2022; Corte Appello Ancona, 1363/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di precisare che Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022 (Rv. 666249 - 01).
A tali principi si è conformato il CTU nell'integrazione peritale resa nel presente giudizio di rinvio, avendo precisato che “A differenza delle precedenti ricostruzioni – ossia quella del primo grado di giudizio e quella del primo richiamo innanzi a codesta On.le Corte – il presente lavoro prende le mosse dal quarto trimestre 1989 e si conclude nel quarto trimestre 1996, ciò in quanto il primo estratto conto che inaugura una serie senza soluzioni di continuità – fatta eccezione per il II trimestre 1993 alla cui mancanza si può ovviare con un movimento di raccordo anche in considerazione del fatto che il periodo esula da quello ultradecennale – è quello con inizio il 1.10.1989.
In conclusione, aderendo integralmente al metodo di calcolo utilizzato dal consulente d'ufficio, si ricava che il totale a credito del correntista corrisponde a € 38.184,64, determinato come segue: “dal IV trimestre 1989 alla chiusura del rapporto (11.12.1996) secondo i criteri già indicati nelle precedenti C.T.U. risulta a credito del correntista per L. 357.961.815 pari a € 184.871,85. A questo saldo, includente solamente le partite in linea di capitale, va algebricamente sommato il saldo netto degli interessi ricalcolati – ossia gli interessi debitori ricalcolati al netto di quelli creditori ricalcolati
– che risulta pari a: L. 50.094.466 pari a € 25.871,63 (interessi debitori netti ricalcolati dal IV trim. 1989 alla chiusura del rapporto). Pertanto, il saldo di c/c netto creditore ricalcolato per il periodo suddetto, è pari a: L. (357.961.815 – 50.094.466) = L. 307.867.349 (pari a € 158.483,76 a credito del correntista). Da questo saldo vanno detratte le rimesse solutorie determinate per il periodo in € 120.299,12 (vedasi bozza della relazione di C.T.U. inviata alle parti il 21.10.2024, pag. 8). Il totale risultante a credito del correntista è pari a € (158.483,76 – 120.299,12) = € 38.184,64” (cfr. risposta del CTU alle osservazioni delle parti).
Parte Per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado, va condannata al versamento di detta ultima somma alla , oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo. Controparte_3
Parte Parimenti, va ordinato alla di restituire alla la somma Controparte_3 eventualmente da quest'ultima pagatale in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto versamento e fino a quella della effettiva restituzione.
Va infine accolta la domanda, già oggetto di ricorso incidentale per cassazione e dichiarata assorbita dalla sentenza di rinvio, con cui la ha lamentato la mancata liquidazione degli interessi CP_1 legali, dalla costituzione in mora fino al soddisfo, da parte della sentenza n. 264/2018 di questa Corte, Parte sulle somme a essa dovute dalla
Quanto alle spese, va tenuto conto del principio di diritto per il quale “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. Civ. SS. UU., 32906/2022).
Ciò posto, la necessaria valutazione unitaria dell'esito della lite, che si è conclusa con l'accoglimento della domanda proposta dalla sia pure in misura ridotta per l'accoglimento parziale CP_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito (circostanza che non implica soccombenza reciproca - Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), comporta la totale soccombenza del per tutti i gradi del giudizio, da liquidarsi nella misura indicata in Parte_1 dispositivo, in relazione allo scaglione corrispondente al valore del diritto accertato, pari a € 38.184,64, con applicazione delle tariffe medie, tento conto del grado di complessità della causa.
Segnatamente:
per il primo grado, le spese restano liquidate nella misura già fissata nella predetta sentenza;
per il secondo grado, vanno riconosciuti, a titolo di onorari, € 9.991,00 (di cui di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 3.470,00 per la fase decisoria)
per il giudizio di cassazione, vanno riconosciuti, a titolo di onorari, € 5.513,00 (di cui di cui
€ 2.336,00 per la fase di studio, € 1.969,00 per la fase introduttiva, € 1,208,00 per la fase decisoria)
per il presente giudizio di rinvio, vanno riconosciuti, a titolo di onorari, € 9.991,00 (di cui di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 3.470,00 per la fase decisoria).
Parte Le spese relative alla CTU vanno poste interamente a carico del parte sostanzialmente soccombente, salva la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del CTU.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza n. 264/2018 di questa Corte, emessa nel giudizio iscritto al n. 637/2009 R.G., sull'appello principale proposto dalla società
nonché su quello incidentale proposto dalla Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 385/2008 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 8 luglio
[...]
2008 nel giudizio iscritto al n. 344/2002 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata Controparte_2
al pagamento, in favore della società oggi in
[...] CP_1 Controparte_1 liquidazione, della somma di € 38.184,64, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) Ordina alla oggi in liquidazione, di restituire alla Controparte_1 [...] la somma eventualmente da quest'ultima pagatale in eccedenza in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto versamento e fino a quella della effettiva restituzione;
3) Condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
oggi in liquidazione, le spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida:
[...]
nella misura già liquidata dalla sentenza di primo grado, per il giudizio di primo grado;
in € 9.991,00, per il giudizio di secondo grado;
in € 5,513,00, per il giudizio in cassazione;
in € 9.991,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per tutti i gradi.
Con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone interamente a carico della le spese relative alle CTU, già Parte_1 liquidate per i precedenti gradi e nella misura indicata in separato decreto, per quello di rinvio.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324/2020 R. G., vertente tra
Parte
(c.f. , di seguito anche ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Piazza Salimbeni 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, presso il cui studio in Messina, via S. Filippo Bianchi 48, è elettivamente domiciliata;
- appellante incidentale e attrice in riassunzione
e
Liquidatore Giudiziario della (P. IVA , di seguito Controparte_1 P.IVA_2 anche ”), con sede in Barcellona P.G., contrada Camicia c/o avv. Gaetano Urzì, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Lionetto, presso il cui studio in Milazzo, via Rio Rosso 112 è elettivamente domiciliato;
- appellante principale e convenuto in riassunzione
******************
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. in seguito a ordinanza n. 3655/2020 della Corte di Cassazione che ha parzialmente cassato con rinvio la sentenza n. 264/2018 della Corte d'Appello di Messina del 16 marzo 2018, emessa nel giudizio iscritto al n. 637/2009 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_ Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, in virtù di quanto statuito dall'ordinanza n. 3655/2020 emessa l'8 novembre 2019 e depositata il 13 febbraio 2020 dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, richiamate integralmente tutte le domande, eccezioni e richieste assunte e spiegate nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata e rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ed in riforma della sentenza n. 385/2008 del Tribunale di Barcellona P.G. e della sentenza n. 264/18 di codesta Corte d'Appello, rigettare tutte le domande proposte da e, conseguentemente, Controparte_1 ordinare la restituzione della somma di € 63.427,13 versata in data 29.10.2018 da
[...]
a in adempimento della sentenza di primo grado, Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto di tutto quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza su menzionata, in parziale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Messina – Sezione I Civile in data 26.02/16.03.2018 n. 264 nel giudizio di appello (R.G. n. 637/2009), il cui ricorso originariamente proposto è da intendersi qui integralmente reiterato e trasfuso, nonché tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti della difesa, decidere nel merito il presente gravame, previa acquisizione del fascicolo di ufficio e di parte dei giudizi di 1° grado (Proc. N. 344/2002 R.G. c/o Tribunale di Barcellona P.G.) e 2° grado (Proc. N. 637/2009 R.G. c/o Corte di Appello di Messina - Sez. I Civile) e 3° grado (Proc. N. 11224/2018 R.G. c/o la Corte di Cassazione) e per l'effetto:
1) Ritenere e dichiarare che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto ad ottenere la ripetizione degli indebiti interessi applicati in misura ultralegale, e con computi anatocistico trimestrale degli stessi, pretesi dalla banca e pagati dalla Controparte_1 va individuato nella data di chiusura/estinzione del rapporto del 11 - 31.12.1996 e conseguentemente riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere la riliquidazione del conto e il riaccredito delle somme indebitamente pagate sin dalla sua apertura (05.12.1986);
2) Ritenere e dichiarare che la ha illegittimamente addebitato oneri passivi a titolo di Pt_1 commissioni di massimo scoperto per inesistenza di una valida ed efficace convenzione scritta e sottoscritta fra le parti;
3) Ritenere e dichiarare che la banca ha illegittimamente addebitato sul conto altri oneri e \o commissioni che non trovano giustificazione in alcun contratto scritto;
4) Ritenere e dichiarare che la banca ha altresì illegittimamente provveduto a contabilizzare i pagamenti e i versamenti con valuta in giorni diversi da quelli in cui le operazioni venivano effettuate;
5) Conseguentemente disporre ctu tecnico contabile finalizzata a riliquidare il conto dalla sua apertura alla data di chiusura con applicazione di tassi interessi di legge, senza alcuna capitalizzazione anatocistica degli oneri passivi, previa depurazione dello stesso da tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto o varie che non trovano giustificazione in validi, legittimi ed efficaci contratti ovvero clausole contrattuali scritte e sottoscritte dalle parti;
6) Condannare la in favore della Controparte_2 Controparte_1 delle somme di cui la stessa risulterà creditrice (e da cui dovranno essere detratte le somme già incassate in forza della sentenza appellata) oltre interessi di legge dalla costituzione in mora al soddisfo;
7) In via subordinata e senza recesso dalle domande sin qui svolte, ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla ripetizione a far data dalla notifica della citazione e non dalla precedente costituzione in mora;
8) Condannare controparte alle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, del procedimento avanti alla Corte di Cassazione e della presente riassunzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.06.2002, premesso di avere Controparte_1 intrattenuto, dal 1986 e fino al 1996, un rapporto di c/c n. 4794.61 con la Parte_1
agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., chiedendo dichiararsi che tale
[...] rapporto di c/c era stato intrattenuto a tassi d'interesse ultralegali, oneri, spese, commissioni, remunerazioni e costi in genere superiori rispetto a quelli consentiti dalla legge, nonché condannarsi la alla restituzione di tutte le somme indebitamente incamerate, oltre interessi. Pt_1
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle Pt_1 domande formulate dall'attrice e chiedendone il rigetto;
eccepiva, per il caso di eventuale condanna, la prescrizione decennale di qualsiasi diritto alla restituzione di somme per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione.
Disposta ed espletata CTU contabile, la causa veniva decisa con sentenza n. 385/2008 dell'08.07.2008, con la quale il Tribunale, dichiarata la nullità:
- della clausola contrattuale che prevedeva la determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e la conseguente dovutezza degli interessi nella misura legale;
- della clausola prevedente la commissione di massimo scoperto;
- di quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi di conto corrente bancario, escludendone, di conseguenza, la capitalizzazione trimestrale ma ammettendone quella annuale;
e ritenuto altresì prescritto il diritto dell'attrice alla ripetizione dell'indebito per il periodo antecedente al mese di giugno 1992, avuto riguardo alla data di notificazione dell'atto di citazione, condannava la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 53.455,00, oltre interessi legali dalla Pt_1 domanda al soddisfo e spese legali.
Contro tale sentenza interponeva appello la deducendone l'erroneità Controparte_1 per i seguenti vizi: erronea applicazione della prescrizione decennale alla domanda giudiziale, sul rilievo che il relativo termine inizia a decorrere solo dalla data di chiusura del conto, che era intervenuta, nella fattispecie, nel dicembre 1996; erroneo riconoscimento della capitalizzazione annuale degli oneri passivi;
mancato computo, da parte del primo giudice, delle somme illegittimamente incamerate dalla Banca per le commissioni di massimo scoperto, su base e con capitalizzazione annuale;
mancata statuizione in merito all'applicazione di accredito e/o addebito dei versamenti effettuati;
mancata distrazione delle spese, competenze e onorari di causa.
Costituitasi in giudizio, la contestava tutti i motivi di impugnazione, Parte_1
a sua volta proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata dichiarata l'illegittimità del tasso di interesse applicato ed era stata recepita la relazione peritale espletata nonostante la grave carenza documentale. La Banca appellata rilevava altresì che l'azione di ripetizione d'indebito esercitata da avrebbe dovuto essere Controparte_1 dichiarata inammissibile perché esperita in pendenza di rapporto.
Disposto ed espletato un supplemento della CTU, al fine di rideterminare “… il saldo del c.c. n. 4794.61 intercorso tra le parti dal 5.12.1986 al 31.12.1996 escludendo la capitalizzazione annuale degli interessi …”, con sentenza n. 264/2018, pubblicata il 16 marzo 2018, la Corte d'Appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'impugnazione principale, condannava la appellata al pagamento della somma di € 227.395,79, oltre che al pagamento Pt_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore dell'appellante.
In sintesi, la pronuncia di appello, dopo aver confermato le statuizioni del giudice di primo grado circa la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di determinazione degli interessi secondo gli usi di piazza, riformava invece quella pronuncia nella parte in cui non era stata dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto e in quella in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, a far data dalla notifica della domanda Parte giudiziale, rilevando che nella specie la non aveva assolto all'onere, su di essa incombente, di allegare e provare la specifiche rimesse qualificabili come solutorie, dovendo presumersi che fossero di tipo ripristinatorio, con la conseguenza che il termine di prescrizionale non poteva iniziare a decorrere prima del 1996, epoca di chiusura del conto. Aggiungeva che, comunque, l'allegazione circa la natura solutoria delle rimesse era, oltre che generica, anche tardiva, perché formulata solo in sede di comparsa conclusionale.
Per la cassazione di detta sentenza proponevano impugnazione la , Parte_1 in via principale, e la società in via incidentale. Controparte_1
Parte Con i tre motivi di ricorso principale, la contestava la violazione degli artt. 2033 c.c., 112 e 115 c.p.c., in quanto l'azione di ripetizione d'indebito, in assenza di prova della chiusura del conto in data antecedente alla proposizione della domanda, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile;
lamentava la violazione degli artt. 2935 e 2967 c.c., in quanto la Corte d'Appello aveva illegittimamente rigettato l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata;
contestava, infine, la validità della CTU, perché espletata in assenza dell'estratto conto integrale. resisteva, depositando controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso Controparte_1 incidentale avverso il capo della sentenza di secondo grado che aveva disatteso la domanda di liquidazione degli interessi legali sulla somma che la banca era stata condannata a restituire.
Con ordinanza n. 3655/2020, depositata il 13 febbraio 2020, la Suprema Corte, Sezione Prima Civile, pronunciando sui predetti ricorsi, così decideva: “Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., notificato il 20 maggio 2020, la
[...]
riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, formulando la seguente domanda: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, in virtù di quanto statuito dall'ordinanza n. 3655/2020 emessa l'08 novembre 2019 e depositata il 13 febbraio 2020 dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, richiamate integralmente tutte le domande, eccezioni e richieste assunte e spiegate nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata e rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ed in riforma della sentenza n. 385/2008 del Tribunale di Barcellona P.G. e della sentenza n. 264/18 di codesta Corte d'Appello, rigettare tutte le domande proposte da e, conseguentemente, Controparte_1 ordinare la restituzione della somma di € 63.427,13 versata in data 29.10.2018 da
[...]
a in adempimento della sentenza di primo grado, Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società con comparsa, depositata il 12 Controparte_1 novembre 2020, in cui formulava le domande di seguito riportate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto di tutto quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza su menzionata, in parziale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Messina – Sezione I Civile in data 26.02/16.03.2018 n. 264 nel giudizio di appello (R.G. n. 637/2009), il cui ricorso originariamente proposto è da intendersi qui integralmente reiterato e trasfuso, nonché tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti della difesa, decidere nel merito il presente gravame, previa acquisizione del fascicolo di ufficio e di parte dei giudizi di 1° grado (Proc. N. 344/2002 R.G. c/o Tribunale di Barcellona P.G.) e 2° grado (Proc. N. 637/2009 R.G. c/o Corte di Appello di Messina- Sez. I Civile) e 3° grado ( Proc. N. . 11224/2018 R.G. c/o la Corte di Cassazione) e per l'effetto:
1) Ritenere e dichiarare che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto ad ottenere la ripetizione degli indebiti interessi applicati in misura ultralegale, e con computi anatocistico trimestrale degli stessi, pretesi dalla banca e pagati dalla Controparte_1 va individuato nella data di chiusura/estinzione del rapporto del 11- 31.12.1996 e conseguentemente riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere la riliquidazione del conto e il riaccredito delle somme indebitamente pagate sin dalla sua apertura (05.12.1986);
2) Ritenere e dichiarare che la ha illegittimamente addebitato oneri passivi a titolo di Pt_1 commissioni di massimo scoperto per inesistenza di una valida ed efficace convenzione scritta e sottoscritta fra le parti;
3) Ritenere e dichiarare che la banca ha illegittimamente addebitato sul conto altri oneri e\o commissioni che non trovano giustificazione in alcun contratto scritto;
4) Ritenere e dichiarare che la banca ha altresì illegittimamente provveduto a contabilizzare i pagamenti e i versamenti con valuta in giorni diversi da quelli in cui le operazioni venino effettuate;
5) Conseguentemente disporre ctu tecnico contabile finalizzata a riliquidare il conto dalla sua apertura alla data di chiusura con applicazione di tassi interessi di legge, senza alcuna capitalizzazione anatocistica degli oneri passivi, previa depurazione dello stesso da tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto o varie che non trovano giustificazione in validi, legittimi ed efficaci contratti ovvero clausole contrattuali scritte e sottoscritte dalle parti;
6) Condannare la in favore della Controparte_2 Controparte_1 delle somme di cui la stessa risulterà creditrice (e da cui dovranno essere detratte le somme già incassate in forza della sentenza appellata) oltre interessi di legge dalla costituzione in mora al soddisfo;
7) In via subordinata e senza recesso dalle domande sin qui svolte, ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla ripetizione a far data dalla notifica della citazione e non dalla precedente costituzione in mora;
8) Condannare controparte alle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, del procedimento avanti alla Corte di Cassazione e della presente riassunzione”.
Dopo una serie di rinvii, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. una prima volta in esito all'udienza del 14 novembre 2022, con susseguente scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tuttavia, con ordinanza del 25 settembre 2023, il Collegio, preso atto della dichiarazione di astensione dell'allora Consigliere relatore della causa, rimetteva la causa sul ruolo, assegnandola ad altro relatore e fissando una nuova udienza di trattazione in modalità telematica per il 6 novembre 2023.
In esito a tale udienza, la causa era nuovamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con ulteriore successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quindi, con ordinanza del 2 febbraio 2024, la Corte, ravvisata la necessità di eseguire “un approfondimento tecnico con lo stesso C.T.U. già richiamato ad altri fini in sede di appello, il quale dovrà accertare: a) L'eventuale carattere ripristinatorio delle rimesse ultradecennali confluite sul conto contestato e la loro indicazione e quantificazione;
b) La verifica circa la intervenuta chiusura del conto anteriormente alla proposizione del giudizio”, rimetteva nuovamente la causa sul ruolo a tal fine.
Nelle more la veniva dichiarata fallita e, in data 04.07.2024, si costituiva Controparte_1 in giudizio il Liquidatore Giudiziario della , il quale, con comparsa Controparte_1 depositata il 4 luglio 2024, insisteva nelle conclusioni già assunte dalla società in bonis con i suoi precedenti atti difensivi.
Concessa una proroga per il deposito della consulenza tecnica, il CTU nominato vi provvedeva il 15 novembre 2024.
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025 e trattenuta in decisione dal Collegio, con ordinanza del 28 febbraio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione e veniva decisa nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato, preliminarmente che, per costante giurisprudenza, il procedimento di rinvio è un giudizio chiuso, o a istruzione chiusa, che mira a ottenere una pronuncia che si sostituisca a quella cassata, e in cui le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza stessa, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Ciò, peraltro, solo con riferimento al residuo thema decidendum, posto che, nei casi in cui la sentenza di appello (cassata) contenga una pluralità di statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (Cass. Civ. 27859/2024, 3239/2024, 29879/2023). Da ciò deriva che “in sede di rinvio, non soltanto non è consentito alle parti l'ampliamento del thema decidendum ma significa altresì che non possono essere dedotte o esaminate neppure le questioni esaminabili d'ufficio se non siano state rilevate dalla Corte Suprema. […] Pertanto, non potendo il giudice del rinvio sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione rimane vincolato a esso anche laddove non lo condivida” (v. inter alia Corte Appello Firenze, 636/2023; v. anche Cass. Civ. 29879/2023, 20320/2021).
Nella specie, l'ordinanza n. 3655/2020 della Suprema Corte, accogliendo i primi due motivi di Parte ricorso principale della e dichiarando assorbiti il terzo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale avanzato dalla ha affermato l'erroneità della sentenza cassata di CP_1 questa Corte nelle parti in cui ha, da un lato, ritenuto tardiva e comunque infondata, l'eccezione, Parte sollevata dalla di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito per mancata prova della chiusura del conto corrente, e, dall'altro, ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto a Parte fondamento della stessa azione, proposta sempre dalla
Segnatamente, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
- con riferimento all'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito: “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. Ne consegue che a questa Corte è affidato il compito di determinare la natura delle rimesse eseguite dalla società correntista e, in base a essa, valutare se l'eccezione di prescrizione debba essere accolta o rigettata;
- con riferimento all'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito poiché carente di prova circa la chiusura del conto, “il fatto dell'intervenuta chiusura del conto al momento della domanda un elemento costitutivo della fattispecie di indebito, la decisione della Corte che ha negato ingresso alla relativa eccezione, sull'implicito rilievo che essa, essendo stata sollevata tardivamente, non sarebbe perciò rilevabile d'ufficio, oblitera manifestamente la distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione, nell'osservanza della quale, una volta dato atto della formulazione dell'eccezione, la Corte non avrebbe potuto ricusarne la cognizione a mente dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nell'errata convinzione che essa postulasse l'esercizio da parte del deducente anche di un potere di allegazione, oltre che di rilevazione e ciò malgrado la rilevabilità ex parte non fosse prevista espressamente dalla legge e neppure fosse argomentabile in relazione all'esercizio di un diritto potestativo”. Per l'effetto, questa Corte in sede di rinvio è chiamata a delibare l'eccezione con Parte cui la ha inteso chiedere l'inammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito formulata da controparte, siccome non adeguatamente dimostrata l'avvenuta chiusura del conto, che costituisce condizione della stessa azione.
Va aggiunto che non costituiscono oggetto del presente giudizio le diverse questioni, che non sono state espresso oggetto di motivo d'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, attinenti alla nullità della commissione di massimo scoperto, della clausola cosiddetta “uso piazza” e all'illegittimità degli addebiti di altri oneri e/o commissioni non giustificati da alcuna pattuizione scritta del contratto. Pertanto, esse devono intendersi passate in giudicato.
Tanto premesso, per ragioni di priorità logica e processuale, il Collegio ritiene di dover esaminare per prima l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito. A tal fine, va dato atto che, nelle difese spiegate nelle precedenti fasi di merito, la società
pur ammettendo di non aver potuto produrre copia del contratto di conto corrente CP_1 Parte intrattenuto con la né delle altre convenzioni stipulate dalle parti in relazione al contratto in questione, mai trasmesse dall'istituto di credito, ha affermato che il rapporto in esame sarebbe stato
“acceso presumibilmente nel 1986 e rimasto aperto sicuramente fino al 1996” (v. atto citazione in I grado p. 1; atto di citazione in appello p. 1). CP_1 CP_1
Tale affermazione trova conferma negli estratti conto depositati in giudizio dalla Nello CP_1 specifico, a p. 45 del documento contenente gli estratti conto relativi al periodo tra il 30 settembre 1994 e il 31 dicembre 1996, si legge testualmente “DATA ESTINZIONE 11.12.1996”.
Si tratta di una circostanza rilevata anche dal CTU nel suo elaborato peritale depositato il 17 ottobre 2024 (pp. 7 e 8): “nel foglio n. 3 dell'estratto conto al 31.12.1996 è chiaramente riportata la seguente dicitura: “DATA DI ESTINZIONE 11.12.1996. Lo stesso e/c si chiude infatti in data 11.12.1996 e non, come ordinariamente accade, il 31.12, con un saldo a credito del correntista pari a L. 91.048 (€ 47,02)”.
Poiché, dunque, di tale circostanza non è dato rilevare in atti alcuna contestazione, il Collegio ritiene che a essa debba attribuirsi il valore di fatto incontroverso, sulla base delle regole ordinarie in materia di onere della prova (v. Cass. SS. UU. 12065/2014, 1045/2015). Conseguentemente, se ne desume che il conto corrente di cui è causa è stato chiuso prima della proposizione dell'azione di ripetizione d'indebito, avvenuta con atto di citazione notificato il 18 giugno 2002 e, per l'effetto, tale azione è ammissibile.
L'eccezione è quindi infondata.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione del credito per cui è causa, si deve evidenziare Parte innanzitutto che la la invoca con riferimento a tutte le rimesse solutorie ultradecennali, ossia alle rimesse di tale natura eseguite tra la data di apertura del c/c oggetto di controversia e quella di inizio del decennio anteriore alla proposizione della domanda, avvenuta, come già detto, con atto di citazione notificato il 18 giugno 2002; dunque, l'eccezione riguarda, nel concreto, l'indebito che trova origine nelle rimesse eseguite sul conto di cui trattasi dalla data della sua apertura e fino alla data del 18 giugno 1992.
Orbene, stando al principio nomofilattico sopra richiamato, questa Corte, una volta accertato che la chiusura del conto corrente è avvenuta in una data precedente a quella di proposizione della domanda di ripetizione di indebito, per poter verificare se sia intervenuta la prescrizione anche soltanto su una parte del credito asseritamente vantato dalla società correntista, è chiamata a individuare le rimesse eseguite sul conto e stabilirne la natura ripristinatoria o solutoria.
Parte Al riguardo, va – per inciso – rilevato che nella comparsa conclusionale di si eccepisce che la deduzione di controparte circa la natura ripristinatoria delle rimesse sul conto corrente sarebbe inammissibile, perché formulata solo nel corso del giudizio di rinvio, e quindi elusiva del divieto collegato alla natura chiusa di tale procedimento.
Parte Ora, a prescindere dal rilievo che nello stesso atto di riassunzione proposto da si deduce l'inammissibilità dell'accertamento sulla natura ripristinatoria delle rimesse esclusivamente per l'omessa dimostrazione della chiusura del conto e non per una presunta tardività delle allegazioni di controparte, siffatta tardività è certamente da escludere alla luce della considerazione che l'accertamento sulla natura delle rimesse era stato compiuto dalla sentenza di appello poi annullata dalla cassazione, senza che l'istituto di credito avesse proposto ricorso per cassazione per denunciare la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e il tema ha costituto oggetto anche della sentenza di annullamento con rinvio.
Ciò posto, va rilevato che, come si è visto, con la sentenza di annullamento con rinvio si è espresso il principio di diritto secondo cui “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. Tale principio è comunque conforme all'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 15895/2019, richiamata anche da Cass. Civ. 34997/2023). Ne consegue che, “a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate” (Cass. Civ. 34997/2023; v. anche Cass. Civ., 31927/2019, 2660/2019, 27704/2018): sicché, compete al correntista dimostrare l'esistenza del contratto di apertura di credito al fine di poter utilmente distinguere tra versamenti con finalità ripristinatoria e versamenti con finalità solutoria.
Con riferimento a tale ultima prova, trattandosi nella specie di un rapporto di conto corrente sorto prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992, non opera l'obbligo della forma scritta ad substantiam previsto da quest'ultima fonte per i contratti relativi ai servizi bancari. Anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso, affermando che Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. (Sez.
1 - Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024).
Di conseguenza, la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito sottoscritto prima che entrasse in vigore tale disciplina può essere fornita con mezzi diversi, ivi incluse le presunzioni, purché gravi, precise e concordanti e comportamenti concludenti diversi dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, ivi compresa una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati (v. Cass. Civ. 8160/1999, 12947/1992). Inoltre, “Poiché ― […] (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla l. n. 154/1992 e al regime della nullità di protezione) ― la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario” (Cass. Civ. 34997/2023). Per quanto concerne la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, la giurisprudenza, anche di merito, ha da tempo chiarito che essa è rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Infatti, “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Civ., 14958/2020; v. anche Cass. Civ., 29411/2020, Corte Appello Firenze, 1582/2024, Corte Appello Campobasso, 36/2023).
Tanto premesso, come già rilevato, nel caso di specie non è controverso tra le parti che il rapporto di conto corrente abbia avuto inizio nel 1986, posto che gli estratti conto più risalenti allegati in atti riportano il 31 dicembre 1986 quale data di aggiornamento del saldo (v. doc. 8 fascicolo p. 1). CP_1
Di conseguenza, ad avviso del Collegio trova certamente applicazione l'anzidetto orientamento di legittimità che consente al correntista la prova del contratto tramite mezzi diversi dalla produzione del documento contenente le pattuizioni concordate dalle parti.
Dall'esame degli estratti conto può altresì desumersi l'esistenza di più di un affidamento a favore della società correntista.
In particolare, come rilevato dal CTU già nella consulenza tecnica depositata in primo grado, “pur non essendo stato rinvenuto alcun documento attestante l'esistenza di affidamenti accordati dalla a valere sul conto oggetto di ricostruzione, dall'esame degli estratti si desume che la Pt_1 beneficiava di due linee di fido, la prima nella forma di scopertura Controparte_1 di conto corrente 'per elasticità di cassa' sul conto in esame, la seconda quale anticipo su documenti di terzi salvo buon fine, nel caso di specie, assegni bancari”. Linee di affidamento che, come lo stesso Parte consulente riporta nella sua risposta alle osservazioni del CTP della “sostanzialmente coesistono e si “confondono” nel succedersi delle varie operazioni di addebito ed accredito del c/c”, a causa della precisione non assoluta dei richiamati estratti conto elaborati dalla banca e prodotti dalla correntista.
L'affidamento in questione è stato determinato dal consulente d'ufficio secondo il criterio, che il Collegio condivide, della “ripartizione dei numeri debitori tra i vari tassi di interesse corrispondenti a ciascuna linea di fido”, risalendo da essi all'importo del fido stesso.
Pertanto, dimostrata l'esistenza di (più di) un affidamento relativo al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, può procedersi, in ossequio al principio di diritto stabilito nell'ordinanza di rinvio della Cassazione, alla distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie e al relativo calcolo, al fine di accertare l'eventuale indebito effettivamente dovuto dall'istituto di credito.
In proposito, il CTU, con valutazione che si condivide integralmente, ha ricostruito le risultanze degli estratti conto in atti, e ha individuato (alle pp. 6 e 7 della consulenza integrativa datata 17 ottobre 2024 e inviata alle parti il 21 ottobre 2024) l'esistenza di rimesse ripristinatorie e di rimesse solutorie. Nel calcolo del relativo importo, tuttavia, il consulente nominato – con valutazione che il Collegio condivide siccome fondata sull'evidenza documentale – ha escluso i movimenti indicati dagli estratti conto fino a quello recante la data del 31 dicembre 1988, in quanto “non utilizzabili perché non è chiaramente visibile la data di valuta dei movimenti e quindi l'esatta collocazione temporale dei saldi per valuta a cui associare le rimesse effettuate sul c/c” (v. p. 3 integrazione CTU nel giudizio di riassunzione). Di talché, l'azione avente a oggetto l'indebito relativo alle eventuali rimesse eseguite in questo intervallo di tempo non può essere accolta, poiché sfornita di prova.
Ne deriva che, attraverso i criteri di calcolo utilizzati dal CTU, le rimesse attinenti al periodo di riferimento, per come delimitato dallo stesso consulente d'ufficio (dal I trimestre 1990 al II trimestre 1992), ammontano rispettivamente: le ripristinatorie, a L. 2.833.417.204 (€ 1.463.337,87); le solutorie, a L. 232.931.570 (€ 120.299,12).
Nel periodo infradecennale che va dal III trimestre 1992 al IV trimestre 1996, le rimesse ripristinatorie ammontano a L. 3.259.214.354 (€ 1.683.243,74), mentre quelle solutorie ammontano a L. 0 (€ 0,00)
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, il diritto alla ripetizione dell'indebito attinente alle rimesse ripristinatorie può ritenersi azionato tempestivamente, in quanto la relativa domanda giudiziale è stata proposta il 18 giugno 2002, ossia entro i dieci anni dalla data di chiusura del conto corrente, avvenuta l'11 dicembre 1996.
Viceversa, altrettanto non può dirsi con riferimento all'indebito relativo alle rimesse solutorie maturato nel periodo anzidetto, fatto valere con la medesima domanda, poiché prescritto.
Va dichiarata infine l'infondatezza del terzo motivo del ricorso principale per cassazione – ritenuto assorbito dalla decisione di rinvio e concernente la nullità della CTU disposta nel giudizio d'appello per carenza di prova.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, “in tema di contratti bancari, in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (v. in particolare Corte Appello Campobasso, 181/2024; Corte Appello Bari, 1172/2022; Corte Appello Ancona, 1363/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di precisare che Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022 (Rv. 666249 - 01).
A tali principi si è conformato il CTU nell'integrazione peritale resa nel presente giudizio di rinvio, avendo precisato che “A differenza delle precedenti ricostruzioni – ossia quella del primo grado di giudizio e quella del primo richiamo innanzi a codesta On.le Corte – il presente lavoro prende le mosse dal quarto trimestre 1989 e si conclude nel quarto trimestre 1996, ciò in quanto il primo estratto conto che inaugura una serie senza soluzioni di continuità – fatta eccezione per il II trimestre 1993 alla cui mancanza si può ovviare con un movimento di raccordo anche in considerazione del fatto che il periodo esula da quello ultradecennale – è quello con inizio il 1.10.1989.
In conclusione, aderendo integralmente al metodo di calcolo utilizzato dal consulente d'ufficio, si ricava che il totale a credito del correntista corrisponde a € 38.184,64, determinato come segue: “dal IV trimestre 1989 alla chiusura del rapporto (11.12.1996) secondo i criteri già indicati nelle precedenti C.T.U. risulta a credito del correntista per L. 357.961.815 pari a € 184.871,85. A questo saldo, includente solamente le partite in linea di capitale, va algebricamente sommato il saldo netto degli interessi ricalcolati – ossia gli interessi debitori ricalcolati al netto di quelli creditori ricalcolati
– che risulta pari a: L. 50.094.466 pari a € 25.871,63 (interessi debitori netti ricalcolati dal IV trim. 1989 alla chiusura del rapporto). Pertanto, il saldo di c/c netto creditore ricalcolato per il periodo suddetto, è pari a: L. (357.961.815 – 50.094.466) = L. 307.867.349 (pari a € 158.483,76 a credito del correntista). Da questo saldo vanno detratte le rimesse solutorie determinate per il periodo in € 120.299,12 (vedasi bozza della relazione di C.T.U. inviata alle parti il 21.10.2024, pag. 8). Il totale risultante a credito del correntista è pari a € (158.483,76 – 120.299,12) = € 38.184,64” (cfr. risposta del CTU alle osservazioni delle parti).
Parte Per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado, va condannata al versamento di detta ultima somma alla , oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo. Controparte_3
Parte Parimenti, va ordinato alla di restituire alla la somma Controparte_3 eventualmente da quest'ultima pagatale in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto versamento e fino a quella della effettiva restituzione.
Va infine accolta la domanda, già oggetto di ricorso incidentale per cassazione e dichiarata assorbita dalla sentenza di rinvio, con cui la ha lamentato la mancata liquidazione degli interessi CP_1 legali, dalla costituzione in mora fino al soddisfo, da parte della sentenza n. 264/2018 di questa Corte, Parte sulle somme a essa dovute dalla
Quanto alle spese, va tenuto conto del principio di diritto per il quale “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. Civ. SS. UU., 32906/2022).
Ciò posto, la necessaria valutazione unitaria dell'esito della lite, che si è conclusa con l'accoglimento della domanda proposta dalla sia pure in misura ridotta per l'accoglimento parziale CP_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito (circostanza che non implica soccombenza reciproca - Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), comporta la totale soccombenza del per tutti i gradi del giudizio, da liquidarsi nella misura indicata in Parte_1 dispositivo, in relazione allo scaglione corrispondente al valore del diritto accertato, pari a € 38.184,64, con applicazione delle tariffe medie, tento conto del grado di complessità della causa.
Segnatamente:
per il primo grado, le spese restano liquidate nella misura già fissata nella predetta sentenza;
per il secondo grado, vanno riconosciuti, a titolo di onorari, € 9.991,00 (di cui di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 3.470,00 per la fase decisoria)
per il giudizio di cassazione, vanno riconosciuti, a titolo di onorari, € 5.513,00 (di cui di cui
€ 2.336,00 per la fase di studio, € 1.969,00 per la fase introduttiva, € 1,208,00 per la fase decisoria)
per il presente giudizio di rinvio, vanno riconosciuti, a titolo di onorari, € 9.991,00 (di cui di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 3.470,00 per la fase decisoria).
Parte Le spese relative alla CTU vanno poste interamente a carico del parte sostanzialmente soccombente, salva la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del CTU.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza n. 264/2018 di questa Corte, emessa nel giudizio iscritto al n. 637/2009 R.G., sull'appello principale proposto dalla società
nonché su quello incidentale proposto dalla Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 385/2008 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 8 luglio
[...]
2008 nel giudizio iscritto al n. 344/2002 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata Controparte_2
al pagamento, in favore della società oggi in
[...] CP_1 Controparte_1 liquidazione, della somma di € 38.184,64, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) Ordina alla oggi in liquidazione, di restituire alla Controparte_1 [...] la somma eventualmente da quest'ultima pagatale in eccedenza in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto versamento e fino a quella della effettiva restituzione;
3) Condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
oggi in liquidazione, le spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida:
[...]
nella misura già liquidata dalla sentenza di primo grado, per il giudizio di primo grado;
in € 9.991,00, per il giudizio di secondo grado;
in € 5,513,00, per il giudizio in cassazione;
in € 9.991,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per tutti i gradi.
Con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone interamente a carico della le spese relative alle CTU, già Parte_1 liquidate per i precedenti gradi e nella misura indicata in separato decreto, per quello di rinvio.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)