Ordinanza collegiale 11 novembre 2011
Ordinanza collegiale 27 marzo 2012
Sentenza 19 settembre 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 27/03/2012, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03925/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3925 del 2000, proposto da RA CO e Eredi di RA AT, rappresentati e difesi dagli avv. AT Firrito e Ottavio Brocato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Del Castillo in Palermo, via Sferracavallo, 146/A.
contro
Comune di Cefalu', in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
per l'annullamento previa sospensione
dell’ordinanza n. 24 del 30.8.2000, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere e dei manufatti realizzati sul terreno distinto in catasto al fg. 33, part.lle 510 e 699, in assenza di titoli autorizzativi e dei n.o. della Sovrintendenza e del Genio Civile di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2012 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
- Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 2120 dell’11 novembre 2011, debitamente notificata alla Capitaneria di Porto di Palermo ma, allo stato, inadempiuta;
- rilevato che allo stato appare necessario reiterare la suddetta richiesta istruttoria, ai fini della valutazione della procedibilità e della fondatezza del gravame, anche a cagione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata;
- ritenuto necessario, pertanto, acquisire dalla competente amministrazione (la Capitaneria di Porto di Palermo) una dettagliata relazione sui fatti di causa con particolare riferimento all’esito della procedura avviata, con riferimento alle opere in questione, ai sensi dell’art. 55 del codice della navigazione;
- atteso che al predetto adempimento l'Amministrazione indicata dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che, in caso di reiterata inottemperanza, questo Tribunale si riserva di adottare nei confronti dell’Amministrazione intimata le opportune misure nelle sedi competenti;
- ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 25 luglio 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 25 luglio 2012.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alla Capitaneria di Porto di Palermo e alle parti costituite.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO