TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Carano Marcello - Ricorrente - Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Certomà Andriulli Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.2.2024 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque la ricorrente di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e CP_1
sanitari.
Superata l'eccezione di difetto anagrafico avendo la ricorrente un' età anagrafica certamente superiore al limite minimo disposto dalla norma per accedere al beneficio, nonché l'eccezione di difetto contributivo avendo maturato ben oltre 20 anni di contributi, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dell'80% a decorrere dalla domanda.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, essendo stata comprovata la sussistenza di tutti i requisiti ivi compreso quello di invalidità in misura non inferiore all'80% e non essendovi alcuna contestazione, da parte dell' convenuto. CP_1
L' , pertanto, va condannato al pagamento dei relativi importi, oltre a rivalutazione e CP_1
interessi legali ex art. 16, co. 6, L.30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con la decorrenza e nella misura di legge, ossia dalla prima finestra utile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto – dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 dal 16.6.2023 - condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza dalla prima finestra utile e nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 20.01.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Carano Marcello - Ricorrente - Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Certomà Andriulli Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.2.2024 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque la ricorrente di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e CP_1
sanitari.
Superata l'eccezione di difetto anagrafico avendo la ricorrente un' età anagrafica certamente superiore al limite minimo disposto dalla norma per accedere al beneficio, nonché l'eccezione di difetto contributivo avendo maturato ben oltre 20 anni di contributi, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dell'80% a decorrere dalla domanda.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, essendo stata comprovata la sussistenza di tutti i requisiti ivi compreso quello di invalidità in misura non inferiore all'80% e non essendovi alcuna contestazione, da parte dell' convenuto. CP_1
L' , pertanto, va condannato al pagamento dei relativi importi, oltre a rivalutazione e CP_1
interessi legali ex art. 16, co. 6, L.30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con la decorrenza e nella misura di legge, ossia dalla prima finestra utile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto – dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 dal 16.6.2023 - condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza dalla prima finestra utile e nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 20.01.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)