TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9056 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della
Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 16105/2024 su ATP n. 15295/2023
R.G.L. promossa
DA
Il sig. nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
in qualità di coniuge superstite che agisce in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato il [...] a Persona_1
PO (C.F. , nata il [...] C.F._2 Parte_2
in PO, (C.F. ) tutti unici eredi di nata a C.F._3 Persona_2
Napoli il 22.11.1977 ed ivi deceduta in data 09.06.2025 elettivamente dom.ti in Napoli alla Via Milano n. 57 presso lo studio dell'Avv. Lilia Malandrino come in atti;
- Ricorrenti -
CONTRO
, (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 05.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.07.2024, la ricorrente sig.ra , a seguito di Persona_2 contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex Legge n.18/80).
In data 09.06.2025 la ricorrente decedeva, pertanto, in data 01.07.2025 si costituivano il sig. in qualità di coniuge superstite che agiva in proprio e nella qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_1 [...]
tutti unici eredi dell' originaria ricorrente. Parte_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del CP_1
c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU.
Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo giudizio Persona_3 ritenendo che: la sig. ra di anni 54 all'epoca della domanda Persona_2 amministrativa risultava affetta dalle seguenti fondamentali infermità: Esiti di isterectomia con annessiectomia bilaterale e omentectomia per neoplasia ovarica, pre
e post-intervento trattata in chemioterapia codice 9325 delle tabelle ministeriali, valutazione fissa 100%; Sindrome depressiva reattiva. Oggetto del ricorso è la richiesta di riconoscimento della indennità di accompagnamento. A tal proposito si evidenzia che la relazione oncologica allegata e datata 17.3.2023 attesta indice di 60%, Per_4 quindi una valutazione che certifica un conservato livello di auto-sufficienza: per tale incontestabile elemento non ricorrono gli elementi sanitari al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai periodi di chemioterapia per i quali si potrebbe ipotizzare il riconoscimento di una temporanea indennità di accompagnamento, si evidenzia che gli stessi sono precedenti alla domanda amministrativa.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu ritenendole palesemente errate ed ingiuste.
Parte ricorrente riteneva che le considerazioni medico-legali a cui era giunto il primo
Ctu non apparivano condivisibili laddove era stato negato il diritto all'indennità di accompagnamento alla ricorrente già riconosciuta ai fini della legge 104/92 soggetto portatore di handicap con carattere di permanenza in condizione di gravità ex art 3 co.
3., diritto negato dal ctu anche per i periodi di chemioterapia sulla infondata asserzione che la ricorrente aveva concluso i cicli di chemioterapia prima della domanda di invalidità. Eccepiva parte ricorrente che, in realtà, la domanda di invalidità era stata presentata in data 28.12.2022 quando la ricorrente era in pieno trattamento chemioterapico (dal 23/12/2022 al 13.01.2023) poi seguito da trattamento terapia di mantenimento con bevacizumab 15mg/kg dl, q21. Appare di tutta evidenza che la ricorrente era stata sottoposta a trattamenti fortemente invalidanti e debilitanti che certamente comportavano la necessità di assoluta assistenza per lo svolgimento degli atti quotidiani e delle attività strumentali della vita quotidiana.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. il Persona_5 quale, fissava la visita medica per il giorno 07.07.2025, ma in data 01.07.2025 veniva reso edotto del decesso della ricorrente e della costituzione in giudizio degli eredi, per cui, in data 02.07.2025 veniva autorizzato dal Giudice ad effettuare la CTU sulla base della documentazione in atti e dalla nuova documentazione regolarmene autorizzata.
Pertanto, il dott. n questa sede, approfondiva le indagini giungendo alla Per_5 conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che la de cuius fosse meritevole di riconoscimento della totale e permanente Persona_2
inabilità sin dalla data della domanda amministrativa ed inoltre anche della indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2024 fino alla data del decesso 09.06.2025.
E ciò a cagione dell' ingravescente peggioramento clinico funzionale delle condizioni di salute della donna a partire da Gennaio 2024 che comportavano, a giudizio del tecnico, che, la patologia neoplastica trattata con chemioterapia era da valutare con il codice “9325” e quindi in misura del 100% sin dalla data della domanda amministrativa.
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, valutato ed analizzato tutti i documenti sanitari e consulenze che cristallizzavano chiaramente le gravi patologie da cui era affetta parte ricorrente anche di formazione successiva (ricovero Ospedale Gemelli del 22.07.2024, visita ginecologica oncologica Gemelli del 18.12.2024, visita day hospital oncologico Gemelli del
24.12.2024, visita pre ginecologica 24.12.2024 ) e che hanno poi condotto alla morte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere al sig. CP_2 Parte_1
,in qualità di coniuge superstite che agisce in proprio e nella qualità di
[...] esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
, il riconoscimento della indennità di accompagnamento dal mese di Parte_2 gennaio 2024 fino alla data del decesso 09.06.2025.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al riconoscimento, in favore CP_2
del sig. , in qualità di coniuge superstite che agisce in proprio e nella Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
, dell'indennità di accompagnamento spettante alla de Parte_2 cuius, dal mese di gennaio 2024 fino alla data del decesso Persona_2
09.06.2025.
b) condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2
oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2 liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 05.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della
Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 16105/2024 su ATP n. 15295/2023
R.G.L. promossa
DA
Il sig. nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
in qualità di coniuge superstite che agisce in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato il [...] a Persona_1
PO (C.F. , nata il [...] C.F._2 Parte_2
in PO, (C.F. ) tutti unici eredi di nata a C.F._3 Persona_2
Napoli il 22.11.1977 ed ivi deceduta in data 09.06.2025 elettivamente dom.ti in Napoli alla Via Milano n. 57 presso lo studio dell'Avv. Lilia Malandrino come in atti;
- Ricorrenti -
CONTRO
, (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 05.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.07.2024, la ricorrente sig.ra , a seguito di Persona_2 contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex Legge n.18/80).
In data 09.06.2025 la ricorrente decedeva, pertanto, in data 01.07.2025 si costituivano il sig. in qualità di coniuge superstite che agiva in proprio e nella qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_1 [...]
tutti unici eredi dell' originaria ricorrente. Parte_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del CP_1
c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU.
Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo giudizio Persona_3 ritenendo che: la sig. ra di anni 54 all'epoca della domanda Persona_2 amministrativa risultava affetta dalle seguenti fondamentali infermità: Esiti di isterectomia con annessiectomia bilaterale e omentectomia per neoplasia ovarica, pre
e post-intervento trattata in chemioterapia codice 9325 delle tabelle ministeriali, valutazione fissa 100%; Sindrome depressiva reattiva. Oggetto del ricorso è la richiesta di riconoscimento della indennità di accompagnamento. A tal proposito si evidenzia che la relazione oncologica allegata e datata 17.3.2023 attesta indice di 60%, Per_4 quindi una valutazione che certifica un conservato livello di auto-sufficienza: per tale incontestabile elemento non ricorrono gli elementi sanitari al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai periodi di chemioterapia per i quali si potrebbe ipotizzare il riconoscimento di una temporanea indennità di accompagnamento, si evidenzia che gli stessi sono precedenti alla domanda amministrativa.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu ritenendole palesemente errate ed ingiuste.
Parte ricorrente riteneva che le considerazioni medico-legali a cui era giunto il primo
Ctu non apparivano condivisibili laddove era stato negato il diritto all'indennità di accompagnamento alla ricorrente già riconosciuta ai fini della legge 104/92 soggetto portatore di handicap con carattere di permanenza in condizione di gravità ex art 3 co.
3., diritto negato dal ctu anche per i periodi di chemioterapia sulla infondata asserzione che la ricorrente aveva concluso i cicli di chemioterapia prima della domanda di invalidità. Eccepiva parte ricorrente che, in realtà, la domanda di invalidità era stata presentata in data 28.12.2022 quando la ricorrente era in pieno trattamento chemioterapico (dal 23/12/2022 al 13.01.2023) poi seguito da trattamento terapia di mantenimento con bevacizumab 15mg/kg dl, q21. Appare di tutta evidenza che la ricorrente era stata sottoposta a trattamenti fortemente invalidanti e debilitanti che certamente comportavano la necessità di assoluta assistenza per lo svolgimento degli atti quotidiani e delle attività strumentali della vita quotidiana.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. il Persona_5 quale, fissava la visita medica per il giorno 07.07.2025, ma in data 01.07.2025 veniva reso edotto del decesso della ricorrente e della costituzione in giudizio degli eredi, per cui, in data 02.07.2025 veniva autorizzato dal Giudice ad effettuare la CTU sulla base della documentazione in atti e dalla nuova documentazione regolarmene autorizzata.
Pertanto, il dott. n questa sede, approfondiva le indagini giungendo alla Per_5 conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che la de cuius fosse meritevole di riconoscimento della totale e permanente Persona_2
inabilità sin dalla data della domanda amministrativa ed inoltre anche della indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2024 fino alla data del decesso 09.06.2025.
E ciò a cagione dell' ingravescente peggioramento clinico funzionale delle condizioni di salute della donna a partire da Gennaio 2024 che comportavano, a giudizio del tecnico, che, la patologia neoplastica trattata con chemioterapia era da valutare con il codice “9325” e quindi in misura del 100% sin dalla data della domanda amministrativa.
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, valutato ed analizzato tutti i documenti sanitari e consulenze che cristallizzavano chiaramente le gravi patologie da cui era affetta parte ricorrente anche di formazione successiva (ricovero Ospedale Gemelli del 22.07.2024, visita ginecologica oncologica Gemelli del 18.12.2024, visita day hospital oncologico Gemelli del
24.12.2024, visita pre ginecologica 24.12.2024 ) e che hanno poi condotto alla morte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere al sig. CP_2 Parte_1
,in qualità di coniuge superstite che agisce in proprio e nella qualità di
[...] esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
, il riconoscimento della indennità di accompagnamento dal mese di Parte_2 gennaio 2024 fino alla data del decesso 09.06.2025.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al riconoscimento, in favore CP_2
del sig. , in qualità di coniuge superstite che agisce in proprio e nella Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
, dell'indennità di accompagnamento spettante alla de Parte_2 cuius, dal mese di gennaio 2024 fino alla data del decesso Persona_2
09.06.2025.
b) condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2
oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2 liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 05.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.