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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2518 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Morcavallo
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Maurizio Riommi
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 26 aprile 2023 esponeva: Controparte_1
che era dipendente dell' (d'ora in avanti, Azienda Parte_1
o Ospedale), con contratto di lavoro subordinato e mansioni di collaboratore sanitario professionale infermiere;
che aveva svolto un orario di lavoro articolato su turni distribuiti su tre diverse articolazioni di orario
(denominati “H24”) e precisamente dalle ore 6:40 alle ore 13:45, dalle ore 13:10 alle ore 20:15 e dalle ore
19:40 alle ore 7:15, ripartiti su orario settimanale;
che non aveva fruito del servizio di mensa o sostitutivo a spese dell'azienda nel periodo tra l'11 maggio 2014
e il 31 gennaio 2023 per un totale di n. 1758 giorni, nei quali aveva lavorato per oltre sei ore;
che aveva diritto, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile a opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare,
il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al riconoscimento in Parte_1
favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere,
- condannare, conseguentemente, l' a Parte_1
risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari n.
1.758 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 maggio 2014 al 31 gennaio 2023, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €.4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €.7.260,54, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di febbraio 2023 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla , nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1
4. Con sentenza del 12 marzo 2024 l'adito Tribunale così statuiva:
<
medesima per i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere nel periodo 11
maggio 2014 – 31 gennaio 2023 e, per l'effetto, condanna l' resistente, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente, che liquida nell'importo di €.7.260,54, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come per legge>>.
5. Rilevava il primo giudice:
5.1 <<va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione, avendo parte ricorrente prodotto una diffida,
trasmessa via pec alla parte datoriale in data 10 maggio 2019, con cui è stato rivendicato il diritto al buono pasto per il periodo pregresso, così interrompendo in corso della prescrizione>>;
5.2 <<l'ambito del presente accertamento è fissato dal deposito ricorso, non potendosi, fuori dalle ipotesi previste dalla legge, disporre un accertamento pro futuro, o pronunciare una condanna per un periodo successivo all'introduzione del giudizio>>;
5.3 <<la normativa che regola la fattispecie controversa è, tuttora, il ccnl sanità sottoscritto 20 settembre
2001, il cui art. 29 stabilisce che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del
DPR 384/1990”>>;
<
quale ha disposto che “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le
aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del
20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è
monetizzabile”>>;
<
Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, a norma del quale “Le disposizioni contenute nei precedenti
CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, Pt_1
in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”, che non contempla previsioni in ordine alla disciplina del servizio mensa>>; < resistente abbia ritenuto di organizzare e regolamentare il servizio mensa e il Pt_1
buono pasto sostitutivo, con disposizione del direttore generale n. 27/DG del 17 novembre 2011,
circoscrivendo tuttavia il riconoscimento del diritto alla fruizione del buono pasto solo per i dipendenti che svolgono attività in turni continuativi antimeridiani superiori a 8 ore>>;
<
ticket sostitutivo del pasto – analogamente a quanto avvenuto per il personale dipendente dell'azienda ospedaliera resistente che prestino attività su turni non in orario antimeridiano, o notturni, o su turni di durata inferiore alle 8 ore – possono essere riaffermate e condivise le diffuse argomentazioni e conclusioni del Supremo Collegio, che dirimono tutti i profili rilevanti nel caso concreto: orbene, questa Corte, nella
recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale
era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività
lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il
c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario
che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in
ogni caso erronea sarebbe la conclusione – cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di
riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro
oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione
del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione
dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del
dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando
l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è
condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo
che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo
non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di
lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla
fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n.
5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario
di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale
consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed,
in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto
delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione
del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l.
richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione
del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente
espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece,
previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022
– si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del
Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di
precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in
cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche
pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l' restringere il campo degli Pt_1
aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29
c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra
indicati”;
<
l' resistente abbia ritenuto di istituire e organizzare il servizio mensa e il buono sostitutivo del pasto Pt_1
sia illegittima la violazione della previsione negoziale dell'art. 29, che lo contempla per il personale che svolga una prestazione eccedente le sei ore lavorative, come nel caso di parte ricorrente. Invero, l'adozione unilaterale di una disposizione organizzativa da parte del direttore sanitario in materia demandata ex lege alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 è radicalmente nulla per violazione del disposto generale dell'art. 2 della medesima fonte legislativa>>;
5.4 <<va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione, avendo parte ricorrente prodotto una diffida,
2016-2018, che riguarda l'orario di lavoro e al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno
30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 ( . Pt_2
La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”.
Secondo quanto ritenuto dalla parte datoriale, la disposizione pattizia ha espressamente escluso dall'applicazione della disciplina relativa alla pausa durante l'orario di lavoro, funzionale al recupero delle energie e alla fruizione del pasto, il personale operante con distribuzione oraria del lavoro su turni, in quanto lo svolgimento della prestazione in turno comporta, per definizione e per correlazione con l'esigenza di garanzia della continuità della prestazione del servizio, che:
- il segmento orario in cui è allocato il turno non è suscettibile di frazionamento con interruzione del corso dell'orario di lavoro;
- per l'intero orario di durata del turno, il personale in servizio deve permanere nel luogo di svolgimento della prestazione;
- conseguentemente, in caso di durata del turno superiore alle sei ore, la pausa per il recupero delle energie si svolge all'interno dell'orario di lavoro;
- la pausa è allocata, nell'ambito del periodo di durata del turno, in modo elastico, anche in relazione alle evenienze specifiche di ciascuna giornata di lavoro, e la relativa fruizione deve essere postergata nel caso di esigenze contingenti e, a fortiori, di emergenze;
- la pausa è dunque fruita all'interno del reparto di svolgimento della prestazione o nelle immediate adiacenze;
- la pausa è computata, sia pure quale intervallo non lavorato, nell'orario di lavoro ai fini retributivi e non si svolge, invece, mediante l'interposizione di una cesura nel corso dell'orario di lavoro;
- per ovvio corollario, non è concepibile l'utilizzo della pausa per lo spostamento in mensa o in punto di ristoro, sia perché ciò comporterebbe l'allontanamento del lavoratore in turno dal reparto in cui opera, sia perché la consumazione del pasto in mensa o in punto di ristoro esterno ha luogo necessariamente fuori dall'orario di lavoro, mentre la pausa del turnista è computata nell'orario di lavoro;
- per ulteriore conseguenza, l'eventuale utilizzazione della pausa per la consumazione del pasto ha luogo non in mensa, ma nel reparto o nelle sue immediate adiacenze, mentre al turnista non è consentito di spostarsi in mensa (né tantomeno in punto di ristoro esterno) per l'intera durata del turno>>;
5.5 <<l'esegesi patrocinata dal datore di lavoro non può essere condivisa.
Giova, infatti, osservare che onde dissipare i dubbi interpretativi nascenti dalla disciplina contrattuale della pausa mensa/modalità sostitutiva di tutto il personale dipendente del comparto sanità e della diversa pausa per il recupero delle energie psico-fisiche del solo personale non turnista, l' ha ritenuto, di recente, di Pt_3
fornire le seguenti precisazioni ermeneutiche:
“La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non, "nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3). Lo stesso articolo prevede espressamente che “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive…” (comma 1) e che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende…" (comma 1).
Il riconoscimento della pausa pasto, fruibile presso la mensa di servizio o attraverso modalità sostitutive, è
dunque rimesso all'autonomia gestionale dell'Azienda. E qualora si opti per il relativo riconoscimento, esso si estrinseca solitamente in un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della sopra citata normativa contrattuale, della legislazione vigente - ivi incluso il D.Lgs
66/2003 -, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate dal nuovo CCNL.
Dalla suddetta pausa pasto si distingue la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all'art. 43
comma 4 del CCNL 2019-2021 che, come ivi espressamente previsto, è un diritto riconosciuto negozialmente al solo personale “non in turno” la cui “prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore”. Tale pausa deve avere la durata di almeno 30 minuti e può eventualmente coincidere, per il personale non turnante, con la pausa pasto. A tal proposito si evidenzia che mentre la pausa pasto, come sopra illustrato, può essere collocata prima o dopo le sei ore di servizio, la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche riconosciuto al personale non turnante può essere collocata solo dopo un servizio eccedente le sei ore (si tenga anche presente, per inciso che la durata di questa pausa è di almeno 30 minuti mentre quella della pausa pasto è al massimo di 30 minuti)” (cfr. all. n. 3 della memoria di costituzione).
In altri termini, secondo la stessa per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni la CP_3
previsione invocata dall'azienda resistente non attiene e non disciplina la pausa pranzo, sì da non assumere alcuna rilevanza in ordine al tema controverso.
Ne consegue che anche per il personale turnista il diritto alla pausa pasto non sia revocabile in dubbio, perché
stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro, dall'art ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa permane il diritto al buono pasto sostitutivo>>.
6. Con ricorso del 10 settembre 2024 l' interponeva appello. Pt_1
L'appellata resisteva.
7. Con il primo motivo, l'Ospedale si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Assume la parte che la diffida del 10 maggio 2029 <
alla fruizione del servizio di mensa pro futuro e, quanto al pregresso, è priva dei requisiti idonei al conseguimento dell'effetto interruttivo, mancando il riferimento alla quantificazione della pretesa creditoria>>.
8. Con il secondo motivo l'appellante deduce che <<il tribunale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, ha erroneamente trascurato che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa è prevista per i soli lavoratori non turnisti che operino con orario giornaliero scisso in due segmenti separati da un intervallo,
collocato fuori dall'orario di lavoro, ed è invece incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno e non prevista con riferimento alla prestazione non in turno ma ad orario ininterrotto>>;
9. Con il terzo motivo, l' censura l'impugnata sentenza per non aver considerato che essa < Pt_1
affatto il servizio di mensa in via generalizzata, ma, in aderenza alle indicazioni dell'amministrazione regionale, sin dal 2011 ne limitò l'istituzione ai dipendenti in servizio per oltre otto ore nel corso della giornata lavorativa.
L'istituzione del servizio con l'individuazione delle limitazioni indicate corrisponde all'esercizio del potere di autonomia gestionale che le disposizioni contrattuali collettive del 2001 e del 2009, già richiamate,
attribuiscono in subiecta materia alle aziende e agli enti del comparto, sì da configurare detta istituzione -e a fortiori l'istituzione con limitazioni nel quadro delle risorse gestionali, organizzative e finanziarie- come un potere discrezionale>>. 10. Con il quarto motivo, l'appellante denuncia <<l'erronea attribuzione del diritto alla mensa tanto in orario diurno, quanto in orario notturno>>, poiché <<è da escludersi la sussistenza del diritto alla fruizione del servizio di mensa da parte del personale operante in turno notturno>>.
11. Con il quinto motivo, l' deduce che sia pure in via di estremo subordine, aveva chiesto con la Pt_1
memoria di costituzione in giudizio, che il tribunale, nella quantificazione del risarcimento, tenesse conto del fatto che <
dal computo dell'orario di lavoro ed utile invece per lo spostamento e la permanenza nei locali della mensa
(o in punto di ristoro esterno), avrebbe comportato che detto arco temporale non avrebbe dovuto essere riguardato dal versamento della retribuzione>>.
L'appellante, pertanto, lamenta che, al riguardo, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
11. Il primo motivo è infondato.
La diffida invita dalla contiene la richiesta del riconoscimento del diritto alla mensa nonché “di tutti CP_1
i buoni pasto non usufruiti a titolo di risarcimento del danno da configurarsi in un valore pari a quello dei buoni pasto non erogati negli anni precedenti”.
Dunque, la diffida, a differenza di quanto opinato dall'appellante riguardava anche la richiesta di risarcimento per i buoni pasto non fruiti.
La mancata quantificazione dell'importo spettante non è circostanza che privi la diffida dell'efficacia di valida costituzione in mora.
Senza contare che il richiamo del valore corrispondente a quello dei buoni pasto rende chiaro, per relationem,
l'importo preteso per ogni giorno non fruito.
Ad abundantiam, la Corte rileva che il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive (Cass. 20250/2024). Ne consegue che alla data di instaurazione del presente giudizio (2023), la prescrizione (decennale) non si era, per certo verificata, atteso che la pretesa attorea decorreva dal 2014.
12. I restanti motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Cass. 24271/2024 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività
lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"; che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro”.
Il diritto alla fruizione del ticket mensa va riconosciuto anche per il turno notturno come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore nel periodo (Cass. cit.).
Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché
avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro.
L'obiezione dell' è, dunque, giuridicamente inconsistente. Pt_1
13. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, dall'
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
del lavoro di Roma in data 12 marzio 2024
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31 luglio 2009, sicché
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2518 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Morcavallo
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Maurizio Riommi
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 26 aprile 2023 esponeva: Controparte_1
che era dipendente dell' (d'ora in avanti, Azienda Parte_1
o Ospedale), con contratto di lavoro subordinato e mansioni di collaboratore sanitario professionale infermiere;
che aveva svolto un orario di lavoro articolato su turni distribuiti su tre diverse articolazioni di orario
(denominati “H24”) e precisamente dalle ore 6:40 alle ore 13:45, dalle ore 13:10 alle ore 20:15 e dalle ore
19:40 alle ore 7:15, ripartiti su orario settimanale;
che non aveva fruito del servizio di mensa o sostitutivo a spese dell'azienda nel periodo tra l'11 maggio 2014
e il 31 gennaio 2023 per un totale di n. 1758 giorni, nei quali aveva lavorato per oltre sei ore;
che aveva diritto, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile a opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare,
il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al riconoscimento in Parte_1
favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere,
- condannare, conseguentemente, l' a Parte_1
risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari n.
1.758 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 maggio 2014 al 31 gennaio 2023, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €.4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €.7.260,54, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di febbraio 2023 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla , nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1
4. Con sentenza del 12 marzo 2024 l'adito Tribunale così statuiva:
<
medesima per i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere nel periodo 11
maggio 2014 – 31 gennaio 2023 e, per l'effetto, condanna l' resistente, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente, che liquida nell'importo di €.7.260,54, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come per legge>>.
5. Rilevava il primo giudice:
5.1 <<va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione, avendo parte ricorrente prodotto una diffida,
trasmessa via pec alla parte datoriale in data 10 maggio 2019, con cui è stato rivendicato il diritto al buono pasto per il periodo pregresso, così interrompendo in corso della prescrizione>>;
5.2 <<l'ambito del presente accertamento è fissato dal deposito ricorso, non potendosi, fuori dalle ipotesi previste dalla legge, disporre un accertamento pro futuro, o pronunciare una condanna per un periodo successivo all'introduzione del giudizio>>;
5.3 <<la normativa che regola la fattispecie controversa è, tuttora, il ccnl sanità sottoscritto 20 settembre
2001, il cui art. 29 stabilisce che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del
DPR 384/1990”>>;
<
quale ha disposto che “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le
aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del
20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è
monetizzabile”>>;
<
Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, a norma del quale “Le disposizioni contenute nei precedenti
CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, Pt_1
in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”, che non contempla previsioni in ordine alla disciplina del servizio mensa>>; < resistente abbia ritenuto di organizzare e regolamentare il servizio mensa e il Pt_1
buono pasto sostitutivo, con disposizione del direttore generale n. 27/DG del 17 novembre 2011,
circoscrivendo tuttavia il riconoscimento del diritto alla fruizione del buono pasto solo per i dipendenti che svolgono attività in turni continuativi antimeridiani superiori a 8 ore>>;
<
ticket sostitutivo del pasto – analogamente a quanto avvenuto per il personale dipendente dell'azienda ospedaliera resistente che prestino attività su turni non in orario antimeridiano, o notturni, o su turni di durata inferiore alle 8 ore – possono essere riaffermate e condivise le diffuse argomentazioni e conclusioni del Supremo Collegio, che dirimono tutti i profili rilevanti nel caso concreto: orbene, questa Corte, nella
recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale
era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività
lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il
c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario
che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in
ogni caso erronea sarebbe la conclusione – cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di
riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro
oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione
del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione
dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del
dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando
l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è
condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo
che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo
non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di
lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla
fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n.
5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario
di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale
consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed,
in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto
delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione
del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l.
richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione
del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente
espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece,
previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022
– si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del
Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di
precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in
cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche
pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l' restringere il campo degli Pt_1
aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29
c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra
indicati”;
<
l' resistente abbia ritenuto di istituire e organizzare il servizio mensa e il buono sostitutivo del pasto Pt_1
sia illegittima la violazione della previsione negoziale dell'art. 29, che lo contempla per il personale che svolga una prestazione eccedente le sei ore lavorative, come nel caso di parte ricorrente. Invero, l'adozione unilaterale di una disposizione organizzativa da parte del direttore sanitario in materia demandata ex lege alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 è radicalmente nulla per violazione del disposto generale dell'art. 2 della medesima fonte legislativa>>;
5.4 <<va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione, avendo parte ricorrente prodotto una diffida,
2016-2018, che riguarda l'orario di lavoro e al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno
30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 ( . Pt_2
La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”.
Secondo quanto ritenuto dalla parte datoriale, la disposizione pattizia ha espressamente escluso dall'applicazione della disciplina relativa alla pausa durante l'orario di lavoro, funzionale al recupero delle energie e alla fruizione del pasto, il personale operante con distribuzione oraria del lavoro su turni, in quanto lo svolgimento della prestazione in turno comporta, per definizione e per correlazione con l'esigenza di garanzia della continuità della prestazione del servizio, che:
- il segmento orario in cui è allocato il turno non è suscettibile di frazionamento con interruzione del corso dell'orario di lavoro;
- per l'intero orario di durata del turno, il personale in servizio deve permanere nel luogo di svolgimento della prestazione;
- conseguentemente, in caso di durata del turno superiore alle sei ore, la pausa per il recupero delle energie si svolge all'interno dell'orario di lavoro;
- la pausa è allocata, nell'ambito del periodo di durata del turno, in modo elastico, anche in relazione alle evenienze specifiche di ciascuna giornata di lavoro, e la relativa fruizione deve essere postergata nel caso di esigenze contingenti e, a fortiori, di emergenze;
- la pausa è dunque fruita all'interno del reparto di svolgimento della prestazione o nelle immediate adiacenze;
- la pausa è computata, sia pure quale intervallo non lavorato, nell'orario di lavoro ai fini retributivi e non si svolge, invece, mediante l'interposizione di una cesura nel corso dell'orario di lavoro;
- per ovvio corollario, non è concepibile l'utilizzo della pausa per lo spostamento in mensa o in punto di ristoro, sia perché ciò comporterebbe l'allontanamento del lavoratore in turno dal reparto in cui opera, sia perché la consumazione del pasto in mensa o in punto di ristoro esterno ha luogo necessariamente fuori dall'orario di lavoro, mentre la pausa del turnista è computata nell'orario di lavoro;
- per ulteriore conseguenza, l'eventuale utilizzazione della pausa per la consumazione del pasto ha luogo non in mensa, ma nel reparto o nelle sue immediate adiacenze, mentre al turnista non è consentito di spostarsi in mensa (né tantomeno in punto di ristoro esterno) per l'intera durata del turno>>;
5.5 <<l'esegesi patrocinata dal datore di lavoro non può essere condivisa.
Giova, infatti, osservare che onde dissipare i dubbi interpretativi nascenti dalla disciplina contrattuale della pausa mensa/modalità sostitutiva di tutto il personale dipendente del comparto sanità e della diversa pausa per il recupero delle energie psico-fisiche del solo personale non turnista, l' ha ritenuto, di recente, di Pt_3
fornire le seguenti precisazioni ermeneutiche:
“La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non, "nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3). Lo stesso articolo prevede espressamente che “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive…” (comma 1) e che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende…" (comma 1).
Il riconoscimento della pausa pasto, fruibile presso la mensa di servizio o attraverso modalità sostitutive, è
dunque rimesso all'autonomia gestionale dell'Azienda. E qualora si opti per il relativo riconoscimento, esso si estrinseca solitamente in un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della sopra citata normativa contrattuale, della legislazione vigente - ivi incluso il D.Lgs
66/2003 -, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate dal nuovo CCNL.
Dalla suddetta pausa pasto si distingue la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all'art. 43
comma 4 del CCNL 2019-2021 che, come ivi espressamente previsto, è un diritto riconosciuto negozialmente al solo personale “non in turno” la cui “prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore”. Tale pausa deve avere la durata di almeno 30 minuti e può eventualmente coincidere, per il personale non turnante, con la pausa pasto. A tal proposito si evidenzia che mentre la pausa pasto, come sopra illustrato, può essere collocata prima o dopo le sei ore di servizio, la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche riconosciuto al personale non turnante può essere collocata solo dopo un servizio eccedente le sei ore (si tenga anche presente, per inciso che la durata di questa pausa è di almeno 30 minuti mentre quella della pausa pasto è al massimo di 30 minuti)” (cfr. all. n. 3 della memoria di costituzione).
In altri termini, secondo la stessa per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni la CP_3
previsione invocata dall'azienda resistente non attiene e non disciplina la pausa pranzo, sì da non assumere alcuna rilevanza in ordine al tema controverso.
Ne consegue che anche per il personale turnista il diritto alla pausa pasto non sia revocabile in dubbio, perché
stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro, dall'art ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa permane il diritto al buono pasto sostitutivo>>.
6. Con ricorso del 10 settembre 2024 l' interponeva appello. Pt_1
L'appellata resisteva.
7. Con il primo motivo, l'Ospedale si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Assume la parte che la diffida del 10 maggio 2029 <
alla fruizione del servizio di mensa pro futuro e, quanto al pregresso, è priva dei requisiti idonei al conseguimento dell'effetto interruttivo, mancando il riferimento alla quantificazione della pretesa creditoria>>.
8. Con il secondo motivo l'appellante deduce che <<il tribunale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, ha erroneamente trascurato che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa è prevista per i soli lavoratori non turnisti che operino con orario giornaliero scisso in due segmenti separati da un intervallo,
collocato fuori dall'orario di lavoro, ed è invece incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno e non prevista con riferimento alla prestazione non in turno ma ad orario ininterrotto>>;
9. Con il terzo motivo, l' censura l'impugnata sentenza per non aver considerato che essa < Pt_1
affatto il servizio di mensa in via generalizzata, ma, in aderenza alle indicazioni dell'amministrazione regionale, sin dal 2011 ne limitò l'istituzione ai dipendenti in servizio per oltre otto ore nel corso della giornata lavorativa.
L'istituzione del servizio con l'individuazione delle limitazioni indicate corrisponde all'esercizio del potere di autonomia gestionale che le disposizioni contrattuali collettive del 2001 e del 2009, già richiamate,
attribuiscono in subiecta materia alle aziende e agli enti del comparto, sì da configurare detta istituzione -e a fortiori l'istituzione con limitazioni nel quadro delle risorse gestionali, organizzative e finanziarie- come un potere discrezionale>>. 10. Con il quarto motivo, l'appellante denuncia <<l'erronea attribuzione del diritto alla mensa tanto in orario diurno, quanto in orario notturno>>, poiché <<è da escludersi la sussistenza del diritto alla fruizione del servizio di mensa da parte del personale operante in turno notturno>>.
11. Con il quinto motivo, l' deduce che sia pure in via di estremo subordine, aveva chiesto con la Pt_1
memoria di costituzione in giudizio, che il tribunale, nella quantificazione del risarcimento, tenesse conto del fatto che <
dal computo dell'orario di lavoro ed utile invece per lo spostamento e la permanenza nei locali della mensa
(o in punto di ristoro esterno), avrebbe comportato che detto arco temporale non avrebbe dovuto essere riguardato dal versamento della retribuzione>>.
L'appellante, pertanto, lamenta che, al riguardo, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
11. Il primo motivo è infondato.
La diffida invita dalla contiene la richiesta del riconoscimento del diritto alla mensa nonché “di tutti CP_1
i buoni pasto non usufruiti a titolo di risarcimento del danno da configurarsi in un valore pari a quello dei buoni pasto non erogati negli anni precedenti”.
Dunque, la diffida, a differenza di quanto opinato dall'appellante riguardava anche la richiesta di risarcimento per i buoni pasto non fruiti.
La mancata quantificazione dell'importo spettante non è circostanza che privi la diffida dell'efficacia di valida costituzione in mora.
Senza contare che il richiamo del valore corrispondente a quello dei buoni pasto rende chiaro, per relationem,
l'importo preteso per ogni giorno non fruito.
Ad abundantiam, la Corte rileva che il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive (Cass. 20250/2024). Ne consegue che alla data di instaurazione del presente giudizio (2023), la prescrizione (decennale) non si era, per certo verificata, atteso che la pretesa attorea decorreva dal 2014.
12. I restanti motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Cass. 24271/2024 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività
lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"; che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro”.
Il diritto alla fruizione del ticket mensa va riconosciuto anche per il turno notturno come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore nel periodo (Cass. cit.).
Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché
avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro.
L'obiezione dell' è, dunque, giuridicamente inconsistente. Pt_1
13. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, dall'
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
del lavoro di Roma in data 12 marzio 2024
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31 luglio 2009, sicché