Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1967, n. 27
Articolo 2
Versione
11 marzo 1967
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n. 309 , per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, e' aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso e per opere accessorie.
Entrata in vigore il 11 marzo 1967