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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 88/2020 vertente
TRA
, C.F.: , e , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Belvedere Marittimo (CS), via G. C.F._2
Fiorillo, n. 75/bis, presso lo studio dell'avv. Daniela Tribuzio, che li rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione.
OPPONENTI
e
(già , C.F. , P. Iva Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Reggio Calabria, via Pasquale Andiloro n. 6/N, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fedele, che la rappresentata e difende in virtù di procura stesa in calce al decreto ingiuntivo opposto.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'atto di opposizione. L'opposizione è fondata e va accolta.
pagina 1 di 6 Con la presente azione giudiziaria, la parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2019, emesso e depositato in data 7.10.2019 nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 1476/2019, con il quale il tribunale di Paola aveva ingiunto a , quale debitore principale, e ad quale Parte_1 Parte_2 coobbligata, di pagare in favore di la somma di € 6.167,10, oltre Controparte_1 interessi legali dal 4.10.2019 al soddisfo e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione, la parte attrice ha lamentato la illegittimità della somma ingiunta per nullità della clausola contrattuale che prevede l'applicazione di interessi usurari nonché la illegittimità di due polizze assicurative mai pattuite, in forza delle quali la banca avrebbe indebitamente trattenuto somme dalla rata n. 48 alla rata n. 84; assume la parte opponente, in particolare, di aver stipulato con l'istituto di credito opposto contratto di finanziamento per un importo complessivo di € 9.848,00, di cui €
8.000,00 sarebbero stati effettivamente erogati dalla banca ed € 1.848,00 sarebbero stati da essa trattenuti per la stipula delle due assicurazioni, e di aver già restituito la maggiore somma di € 8.952,09, sicché alcun ulteriore importo sarebbe dovuto.
Costituitosi in giudizio, l'istituto di credito ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo la legittimità tanto dei tassi di interesse applicati quanto delle due polizze assicurative, specificando che l'importo di € 1.848,00 sarebbe stato incassato a titolo di premi assicurativi relativi all'adesione alle polizze, sottoscritte dagli attori separatamente rispetto al contratto di finanziamento.
Secondo l'assunto di parte opposta, il corrispettivo delle due polizze assicurative sottoscritte dagli opponenti non potrebbe essere incluso nei costi del finanziamento poiché le due polizze non sarebbero in alcun modo collegate all'operazione di finanziamento, non essendo i rischi da esse assicurati diretti a garantire il rimborso totale o parziale del credito e non essendo comunque obbligatorie per ottenerlo;
dunque, l'esclusione dei costi assicurativi dal computo del calcolo del TEG determinerebbe il mancato superamento della soglia usura.
L'opposizione va accolta, risultando fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1815 c.c. da parte dell'istituto di credito opposto, per aver applicato all'operazione finanziaria erogata in favore degli opponenti tassi di interesse in misura superiore al tasso soglia.
Com'è noto, invero, l'art. 644 c.p., che disciplina il reato di usura, prevede che sia la legge a stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 3); per la determinazione del tasso di interesse usurario deve tenersi conto delle commissioni,
pagina 2 di 6 delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (comma 5).
Ebbene, la legge n. 108/1996 (c.d. legge antiusura) all'art. 2 stabilisce che il Ministro del tesoro, sentiti la BA d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;
i valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale (comma 1). Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del primo comma, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (comma 4).
Dunque, perché le commissioni, le remunerazioni a qualunque titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, possano essere incluse nel calcolo del TEG ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi applicati, occorre che vi sia un collegamento tra tali costi e l'erogazione del credito.
In ambito civile, la sanzione in caso di violazione della normativa antiusura è rappresentata dalla conversione del mutuo a tassi usurari in mutuo gratuito: invero, l'art. 1815 c.c. stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti.
Ciò posto, nel caso di specie risulta agli atti che , quale obbligato Parte_1 principale, e , quale coobbligata, in data 27.1.2014 hanno stipulato con la Parte_2 banca contratto di finanziamento per prestito personale n. CP_1
CO000013354742QA per complessivi € 9.848,00, di cui € 8.000,00, quale l'importo richiesto, ed € 1.848,00, quale totale dei premi assicurativi relativi alla polizza n.
CL/11/054 “Lifestyle” e alla polizza n. 30488Q “Medical Protection” (v. contratto di finanziamento contenuto nel fascicolo monitorio di parte opposta, allegato agli atti del presente giudizio).
Per come risulta documentalmente, al contratto di credito veniva applicato un TAN fisso del 14,65% nonché un TAEG del 16,46%, calcolato escludendo i premi relativi alle coperture assicurative facoltative, e del 25,48%, calcolato includendo i premi pagina 3 di 6 assicurativi. In particolare, il TAEG risulta calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese: commissione finanziaria pari a € 120,00; imposta di bollo applicata al contratto pari a € 16,00; spese di incasso e gestione pratica pari a € 1,00/mese; spese di invio di ciascuna comunicazione di Trasparenza, pari a € 0,56.
Mentre, con riferimento al TAEG inclusivo dei premi assicurativi, l'indicatore comprende anche i premi coperture assicurative facoltative pari a € 1.848,00.
Il totale dell'importo dovuto veniva, dunque, stabilito in € 16.108,95, comprensivo del capitale preso in prestito maggiorato degli interessi e dei costi connessi al credito, da restituirsi in n. 84 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 190,40.
Per quanto attiene specificamente alla voce “costi connessi” – computati nell'importo totale dovuto dai consumatori alla banca – in essi, tra gli altri, risultano espressamente ricomprese anche le coperture assicurative facoltative finanziate, ossia la polizza
“Lifestyle” e la polizza “Medical Protection”, a cui risulta che gli attori abbiano aderito
(v. par.
3.1. di cui al contratto di finanziamento, nonché moduli di adesione ai programmi assicurativi, tutti allegati al fascicolo di parte opposta).
Dunque, per come emerge dallo stesso contenuto contrattuale, le coperture assicurative sottoscritte dagli odierni opponenti risultano collegate all'erogazione del credito in quanto rientranti nei “costi connessi” al contratto di finanziamento e risultano sottoscritte lo stesso giorno della stipulazione del contratto di finanziamento, ossia il
27.1.2024; tale dichiarata connessione giustifica la loro inclusione nel calcolo del TEG ai fini dell'accertamento della usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca.
La circostanza per la quale la banca ha computato i costi delle coperture assicurative nel calcolo del TEG trova conferma anche nella CTU a firma della dott.ssa Persona_1
la quale ha accertato che l'istituto di credito ha applicato un TEG pari al
[...]
25,36%, calcolato considerando l'importo finanziato, comprensivo del credito richiesto pari ad € 8.000,00, dell'assicurazione pari ad € 1.848,00 e della commissione finanziaria pari ad € 120,00, nonché i costi del credito, ad esclusione delle spese relative ad imposte e tasse (v. p. 15 della CTU).
Dunque, considerato che alla data di stipula del contratto (27.1.2014), il tasso soglia di riferimento era quello del I trimestre 2014, pari al 18,99%, “è evidente il superamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipula del contratto” (v. p. 16 della CTU).
Così appurata l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca, il consulente ha dunque proceduto ad azzerare tutti gli interessi calcolati nel piano di ammortamento pagina 4 di 6 iniziale con tasso usurario, risultati pari a € 6.025,54, nonché ad azzerare gli interessi relativi ai periodi in cui il TEG trimestrale superava il tasso soglia;
in tal caso, l'importo degli interessi addebitati calcolati con un tasso usuraio sono risultati pari a € 267,23.
Dunque, avendo accertato, alla luce della certificazione ex art. 50 T.U.L.B. rilasciata dalla che gli opponenti hanno corrisposto alla banca l'importo di € CP_1
8.820,40 a fronte di un totale di € 15.993,54 (di cui € 9.968,00 a titolo di capitale finanziato ed € 6.025,54 a titolo di interessi) ed epurati gli interessi poiché usurari, il
CTU ha calcolato in € 1.147,60 l'importo residuo che gli odierni opponenti debitori devono corrispondere all'istituto di credito opposto, a cui andranno sommati gli interessi moratori e le eventuali spese aggiuntive (v. p. 24 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Per tali ragioni, accertata l'usurarietà dei tassi di interesse applicati da CP_1 al contratto di finanziamento per cui è causa, va dichiarata la nullità delle clausole
[...] contrattuali apposte in violazione della normativa antiusura e disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2019 del 7.10.2019 emesso dal Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento R.G. n. 1476/2019 nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Gli opponenti vanno, quindi, condannati al pagamento in favore della parte
[...] opposta dell'importo di € 1.147,60, oltre interessi legali dal 04.10.2019 sino al soddisfo.
2. Sulle spese di lite.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità della rispettiva clausola contrattuale, revoca il decreto ingiuntivo n. 450/2019 del
7.10.2019, emesso dal Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento R.G. n. 1476/2019 nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento, in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pagina 5 di 6 pro tempore, la somma di € 1.147,60, oltre interessi legali dal 04.10.2019 sino al soddisfo;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU.
Così deciso in Paola, 08.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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