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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/09/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 1764/2025 V.G. promosso da
, rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Francesca Ravenni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Nello Salvi n. 7, Colle di Val d'Elsa (SI)
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Michele Meschino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Strada di Castellina in Chianti n. 28, Siena (SI)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di trasferire la propria residenza, fermo comunque
l'obbligo di preventiva comunicazione;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere da pretendere e/o volere reciprocamente tra loro, rinunciando espressamente e reciprocamente ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento. I coniugi dichiarano, altresì, di aver definito ogni loro rapporto di ordine economico e patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.
3) i figli presteranno la collocazione preferenziale presso la madre nella abitazione di questa posta in Colle di Val D'Elsa (SI), Via Umbria n.7 e comunque e , essendo maggiorenni autosufficienti, Per_1 Per_2 potranno collocare la propria abitazione dove vorranno e parimenti potranno recarsi dal padre quando lo vorranno;
4) entrambi i genitori cureranno che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, fornendogli cura, educazione ed istruzione e favorendo la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) il Sig. corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento dei figli CP_1
e anch'essi maggiorenni, ma senza occupazione lavorativa Per_3 Per_4 stabile, la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese, mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N. e sportive – ludiche sostenute per gli stessi;
queste ultime saranno preventivamente concordate. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e durerà fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
l'importo sarà corrisposto entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese mediante accredito sulla Postepay Evolution con iban
2 n.[...] accesa presso filiale di Controparte_2
Colle di Val D'Elsa (SI) intestata alla Sig.ra Parte_1
6) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla reciproca divisione dei regali di nozze e dei beni mobili acquistati in costanza matrimonio;
7) I coniugi si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto
e/o dei documenti equipollenti.
8) Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate fra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 12/09/1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val
d'Elsa (SI) per l'anno 1998, atto n. 35, parte II, serie A e che si sono separati consensuale con decreto del Tribunale Ordinario di Siena del
14/05/2019; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli , , e , tutti maggiorenni e i primi due Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti mentre le condizioni pattuite nell'interesse di e non contrastano con il Per_3 Per_4 loro interesse;
3 rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
12/09/1998 dai coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
Val d'Elsa (SI) e , nato il [...] a [...], atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val
d'Elsa (SI) per l'anno 1998, atto n. 35, parte II, serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Colle di Val d'Elsa
(SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 12/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
4 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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