Articolo 1 della Legge 7 gennaio 2008, n. 15
Articolo 2
Versione
6 febbraio 2008
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2008
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