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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 783/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 89/2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1
Confessore ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/B; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Ferro e Salvatore Lincon Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Università n. 16; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, adiva il Tribunale, in funzione di Controparte_1 giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) per le causali di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto del concludente all'erogazione dei buoni-pasto, ovvero ad altra modalità sostituiva, per ogni turno lavorativo che ecceda le 6 ore;
2) ritenere e dichiarare che l'istante, per i titoli e le causali di cui in narrativa, è ancora creditore, nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per il periodo a partire dal 19.10.2021, della somma complessiva di € 2.651,46, ovvero nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda, il tutto entro il valore di € 5000,00”. Il ricorrente deduceva di essere infermiere presso l'Ospedale Belcolle di , U.O. di Urologia, con orario di servizio Pt_1 Part 7.00-14.00, 14.00-21.00 e 21.00-7.00; che l veva istituito il servizio di mensa, aperto tutti i giorni fino alle ore 15.00/15.30, ad eccezione dei festivi;
che i dipendenti turnisti durante il turno serale e quello festivo non godevano del diritto di accedere alla mensa né di modalità sostitutive;
che durante i turni antimeridiani e pomeridiani, per esigenze di servizio, svolgevano turni eccedenti le sei ore, senza avere la possibilità di recarsi in mensa;
che in data 19.10.2021 il ricorrente trasmetteva all'Azienda lettera via PEC con la quale chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso e nei limiti della prescrizione, il diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni per aver dovuto provvedere a proprie spese ai pasti nei giorni con turni di lavoro eccedenti le sei ore. In diritto, rilevata la propria impossibilità ad accedere al servizio pasto nel turno serale per chiusura della mensa e nei turni antimeridiano e pomeridiano per comprovate esigenze di servizio, nonché l'assenza di modalità sostitutive, deduceva il proprio diritto a fruire dei buoni pasto ai sensi dell'art. 29 CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7.4.1999, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009 e dell'art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018, letti in combinato disposto con l'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003. Si costitutiva in giudizio l formulando le seguenti conclusioni: “1. In via Parte_3 preliminare: dichiarare la nullità del ricorso per difetto di allegazione e prova;
2. Nel merito: sulla scorta di tutto quanto qui dedotto, eccepito e dimostrato, rigettare integralmente il Part ricorso proposto dal sig. contro la in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
3. In via istruttoria: rigettare tutte le istanze in tal senso formulate giacché irrilevanti e/o inammissibili, per tutto quanto sopra dedotto;
4. con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite”. L deduceva di aver approvato con delibera n. 342 del 22.3.2000 il Pt_1
Regolamento del servizio mensa, prevedendo nel medesimo: a) l'apertura della mensa dal lunedì al sabato dalle 12.30 alle 15.00, con copertura dei turni diurni, b) la possibilità di asporto del pasto previa prenotazione con consegna di un buono-mensa per la domenica ed i giorni festivi, c) il diritto al cestino sostitutivo del pasto per i lavoratori che prolungassero l'orario pomeridiano in orario notturno;
che, pertanto, il ricorrente aveva sempre avuto garantita la possibilità di consumare il pasto presso la mensa oppure con modalità sostitutive;
che il ricorrente non svolgeva il proprio turno da solo, nulla ostando al fatto che, superate le sei ore di lavoro continuativo, il medesimo potesse recarsi a mensa durante il turno diurno;
che, per i turni festivi e notturni, il Regolamento prevedeva la possibilità di prenotare il pasto presso “punti di prenotazione” o il diritto al cestino sostitutivo del pasto;
che il Regolamento riconosceva il diritto ai buoni-pasto solo per i dipendenti non impiegati presso i presidi ospedalieri;
che il ricorrente, in ogni caso, non aveva attivato la procedura per l'erogazione dei buoni pasto prevista dall'art. 13 del Regolamento;
che il medesimo, come risultante dal report e dai cartellini marcatempo, aveva talvolta consumato i pasti impropriamente presso la mensa, consumando il pasto prima dell'inizio del turno pomeridiano, sicché detti giorni non potevano essere conteggiati tra quelli per i quali era stata avanzata domanda giudiziale. Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma, ritenuto che “i lavoratori in turno, in ragione della particolare articolazione dell'orario di lavoro resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sono impossibilitati a svolgere la pausa dopo sei ore lavorative consecutive, con conseguente impossibilità di fruire della mensa” avevano diritto al buono-pasto sostitutivo. Valutato che “Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente svolga turni che si articolano su più di sei ore lavorative consecutive” ne accertava il diritto
“all'erogazione del buono pasto per ogni turno di lavoro”, condannando la , Parte_4 sua datrice di lavoro, alla corresponsione in favore dell di “€ 2.651,46 a titolo di CP_1 risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni di turno nel periodo 19.10.2016-19.10.2021 (data quest'ultima di ricezione da parte dell della PEC di messa in mora)”. Pt_1
Con ricorso depositato in data 7.4.2023, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Viterbo. Si è costituito opponendosi all'avverso gravame, in quanto Controparte_1 infondato.
Invero, con il proprio atto di appello, l censura Parte_1 la sentenza indicata in oggetto per:
1. non aver preso in considerazione o, comunque, non essersi pronunciata sulla preliminare eccezione di nullità del ricorso formulata in sede di costituzione di primo grado. L'appellante sostiene che “In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il Tribunale abbia sul punto deciso in maniera implicita, rigettando la predetta eccezione, non può non rilevarsi come la sentenza impugnata difetti del tutto di una adeguata motivazione al riguardo … Più correttamente affrontando la questione relativa alla mancata allegazione da parte del Sig. della domanda da questi svolta il Giudice di prime cure avrebbe CP_1 potuto e dovuto rigettare in limine litis la domanda avversaria per difetto assoluto di prova”;
2. “avere il Tribunale aderito ad un orientamento giurisprudenziale del tutto errato, del quale si auspica l'inversione”. Asserisce, al riguardo, l'appellante che “il Tribunale avrebbe dovuto decidere la controversia tenendo a mente il fatto che non ogni pausa concessa al lavoratore è finalizzata alla consumazione di un pasto e che il diritto alla mensa può essere riconosciuto al lavoratore non ogniqualvolta svolga un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, ma esclusivamente in presenza di specifiche condizioni lavorative, concretamente individuate a livello aziendale … Ipotizzare – come sembra fare il Tribunale nella sentenza impugnata – che ogni qualvolta il dipendente abbia diritto di fruire di una pausa, automaticamente tale pausa debba essere volta a consentirgli di mangiare (e, dunque, comporti il suo diritto, se non lo fa, ad ottenere il buono pasto) è del tutto irragionevole e in aperto contrasto con la ratio sottesa al citato art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003”;
3. aver erroneamente ritenuto che il Regolamento aziendale non prendeva in considerazione il personale turnista, atteso che quest'ultimo rientrava nella platea dei lavoratori che potevano fruire del servizio mensa o del cestino sostitutivo ai sensi del detto Regolamento. Dice l'appellante: “diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, nella previsione regolamentare sopra citata e, in particolare, nell'art. 5 del Regolamento del servizio mensa (doc. n. 3 fascicolo di parte del giudizio di primo grado), non v'è alcuna esclusione – né implicita, né tanto meno esplicita – dell'applicazione del servizio in contestazione al personale turnista. Sul punto l , in sede di costituzione di primo grado, aveva specificamente Pt_1 Part chiarito che, diversamente da come rappresentato in ricorso, la ha sempre garantito al dipendente la possibilità di consumare il pasto a mensa oppure con modalità sostitutive. Ed infatti: • L'orario della mensa, dal lunedì al sabato, è dalle 12,30 alle 15 e copre, quindi, i turni diurni (turni che terminando alle 14 ben consentono di fruire della mensa). Per la domenica ed i giorni festivi è prevista la possibilità di asporto del pasto previa prenotazione (come da art. 7 citato Regolamento), al momento della cui effettuazione viene consegnato al dipendente un buono-mensa. • La fruizione del servizio mensa è consentita ai dipendenti che si trovano a svolgere il proprio lavoro nelle modalità più dettagliatamente declinate dall'art. 5 del citato Regolamento. In particolare, è dirimente precisare che in aggiunta al richiamato art. 5 (in calce al Regolamento e scritto a mano, come pure riconosciuto dal Tribunale) è stabilito che: “… chi prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno ha diritto al “cestino” sostitutivo del pasto ...”. D'altra parte, che il diritto in parola sia inteso in senso indubbiamente estensivo nei confronti dei lavoratori turnisti è circostanza che, non solo, come già detto, non è negata dal Regolamento appena citato, ma è addirittura chiarita dall'orientamento applicativo reso dall'ARAN in data 11.9.2018”; 4. “Errata interpretazione e conseguente violazione e/o falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure dei principi di cui all'art. 2697 c.c. e all'art. 116 c.p.c., che regolano l'onere della prova a carico delle parti e l'assunzione della prova nel giudizio civile, per avere dichiarato l'impossibilità del Sig. di usufruire nei turni CP_1 diurno, pomeridiano e notturno del servizio mensa … Era, infatti, come detto, l'originario ricorrente a dover dimostrare di non avere davvero e concretamente potuto recarsi a mensa o ricevere il cestino sostitutivo, circostanze entrambe che, alla luce delle deduzioni sopra richiamate, sono risultate del tutto sconfessate. Ed infatti: - partendo dal presupposto per cui il Regolamento aziendale riconosce la fruibilità del servizio mensa e del cestino sostitutivo anche ai lavoratori turnisti;
- ritenendo pacifico che la mensa era aperta tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 15/15.30 e il Sig. vi si poteva, dunque, recare sia prima che dopo il proprio CP_1 turno (tanto che alle volte lo ha fatto); - considerato che nessuno ha mai impedito di fruire dell'uno o dell'altro servizio al Sig. né v'è alcuna prova al riguardo); il CP_1
Tribunale sarebbe dovuto giungere alla conclusione di ritenere perfettamente fruibile da parte dell'originario ricorrente il servizio mensa o il cestino sostitutivo;
conseguentemente, avrebbe dovuto negare al Sig. l diritto ai buoni pasto nel CP_1 periodo in contestazione”;
5. per palese contraddittorietà, avendo “il Tribunale, da una parte, dichiarato l'impossibilità del Sig. di usufruire della mensa in tutti i turni lavorati (diurno, CP_1 pomeridiano e notturno) ed avere, dall'altra, riconosciuto l'avvenuta fruizione del predetto servizio da parte dell'originario ricorrente per ben 45 volte nel corso del periodo in contestazione (ottobre 2016-ottobre 2021”.
L'appello è infondato. Infondato è il primo motivo di gravame perché la sollevata eccezione di nullità del ricorso, sebbene non sia stata esplicitamente trattata dal Tribunale certamente lo stesso ne ha implicitamente ritenuto la infondatezza (e correttamente secondo il Collegio), benché non espressamente trattata, dichiarando l'accoglimento dello stesso e senza che l'assenza di motivazione espressa, al riguardo. possa inficiare la validità della pronuncia giudiziale impugnata. Infondati sono anche gli altri motivi di appello, come già evidenziato da questa Corte con sentenza n. 741/2024, secondo cui “per le ragioni esposte in identica fattispecie da questa Corte di Appello nella sentenza n. 947/2023, ragioni cui il Collegio intende dare continuità e che richiama anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
8. Infatti, secondo la detta pronuncia, “I motivi d'appello, che possono essere unitariamente trattati perché strettamente connessi, sono infondati.
3.1.Sul primo motivo d'appello si osserva che non può trovare accoglimento l'affermazione che i ricorrenti non abbiano provato che durante il turno notturno fruiscono di una pausa. L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. 7 La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte. Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato “6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. 8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso 8 l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla , in quanto relativa al diverso comparto REGIONI ed 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto Controparte_7 CP_8
[...] 9 di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell' ). La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso. Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
3.2.Il secondo motivo d'appello è parimenti infondato perché il giudice di primo grado non ha arbitrariamente esteso l'applicazione delle circolari in precedenza richiamate a casi in essi non previsti -come dedotto dall' appellante-, bensì ne ha tenuto conto esclusivamente per l'importo del buono pasto di € 7,00 nelle stesse previsto e della quota a carico del dipendente di € 1,03. Solo a tali limitati fini è stata utilizzata dal giudice di prime cure la documentazione aziendale prodotta. Né l' appellante ha chiarito perché, nei casi di cui alle circolari, i dipendenti avessero diritto di fruire di un buono pasto di € 7,00 e, nel caso degli odierni appellati, invece, di un buono pasto di € 5,16. Parte_2 CP_6 CP_6 10 3.3.Anche il terzo motivo d'appello non merita accoglimento. Sull'importo del buono pasto vale quanto già esposto in relazione al secondo motivo d'appello: l' afferma che il valore del buono pasto sarebbe pari ad € 5,16, di cui € 4,13 a carico dell'Amministrazione ed il residuo a carico del dipendente, ma non chiarisce il perché, nei casi di cui alle due circolari, l'importo del buono pasto è indicato in € 7,00, di cui a carico del dipendente € 1,03, né chiarisce per quali motivi i dipendenti destinatari delle circolari predette avessero diritto ad un buono di importo più elevato rispetto a quello affermato nel presente giudizio. Anche il Regolamento attuativo dell'articolo 49 del CCNL 2002 – 2005 del comparto Università (doc. 1 del fascicolo di primo grado dei ricorrenti), seppure afferente ad un diverso comparto pubblico, conferma l'importo di € 7,00 del buono pasto applicato nella pubblica amministrazione. Nell'odierno grado di giudizio, a fronte dello specifico motivo d'appello proposto dall' , gli appellati hanno prodotto la copia di un buono pasto con scadenza al 31 dicembre 2021, erogato dall' odierna appellante, che reca l'importo di € 7,00. Questa Corte ritiene ammissibile il documento ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., perché decisivo per l'accertamento dell'importo del buono pasto. Riguardo all'ammissibilità della nuova produzione, si richiama la consolidata giurisprudenza che afferma che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. 33393/2019). La nuova produzione reca la certezza che l'importo del buono pasto erogato dall' appellante è pari a € 7,00, come già indicato nelle circolari n. 0017763 del 23 maggio 2008 e n. 0017780 del 19 maggio 2014 prese a riferimento dalla sentenza impugnata per la suddetta quantificazione…”. Peraltro, Cass. n. 15629/2021 ha specificato nella parte motivazionale che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"(Cass. n. 5547 del 2021)”; Detta Cass. n. 5547/2021 ha, altresì, precisato che “Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI”. L'appello va quindi respinto. Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 147/2022 a carico dell appellante. Pt_1
Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 14.1.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Roberto Bonanni Il Presidente
Dr. Alberto Celeste