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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7676 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7516/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 Avv. ROSSI GIANLUCA Presente Appellato/i
Controparte_1 Avv. MELCHIONNA PAOLO Avv. BECCHETTI SIMONE presente
IN PROPRIO E NQ RAPPRESENTANTE Controparte_2 CP_3 Avv. CACCIAPAGLIA MARIA presente
Controparte_4 Avv.
CP_5 Avv. BECCHETTI SIMONE Avv. MELCHIONNA PAOLO
***
L'avv. Rossi chiede termine per replicare alle deduzioni dell'avv. Cacciapaglia.
La corte ritenuto che la causa è matura per la decisione nonché per la necessità di definire i procedimenti iscritti nell'anno 2019 rigetta l'istanza di rinvio e invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente
dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7516 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. 33, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ) e (P.IVA: Controparte_1 C.F._2 CP_5 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n. 28, presso lo studio dell'avv. Paolo
Melchionna che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Simone Becchetti, giusta procura in atti pagina 2 di 13 - APPELLATI IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ) e (P.IVA: Controparte_2 C.F._3 CP_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso lo studio dell'avv. Maria
Cacciapaglia che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATI IN RIASSUNZIONE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 20810/2019, Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 29/10/2019 – resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 33527/2017, promosso da e dalla Controparte_1 Controparte_2 nei confronti della CP_4 Pt_1
§ 2. – I fatti di causa possono così riassumersi.
Con decreto ingiuntivo n. 6379/2017, il Tribunale di Roma ha ingiunto a Controparte_1 [...]
e alla di pagare, in solido tra loro, l'importo di € 87.547,20, oltre interessi Controparte_2 CP_4 ex D.Lgs. 231/02 e spese della procedura monitoria (pari a € 1.630,00 per compensi e € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge), in favore dell'avv. a titolo di compenso professionale Parte_1 per l'attività di assistenza e consulenza legale svolta da quest'ultima in forza del mandato professionale conferitole dai primi, in data 15/12/2015, avente ad oggetto “la complessa vicenda anche giudiziale in essere con la sig.ra nell'ottica di ricercare una soluzione negoziale e a porre in essere tutte le CP_6 attività che dovessero ritenersi utili per il perfezionamento e l'esecuzione dell'accordo”, attività che aveva condotto alla stipula di un atto di transazione tra i propri clienti e la loro madre Parte_2 in data 24/2/2016.
, e la hanno proposto opposizione avverso detto Controparte_1 Controparte_2 CP_4 decreto ingiuntivo, eccependo: 1) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del parere di congruità dei compensi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
2)
l'inadempimento dell'avv. sotto una pluralità di profili: a) per aver inserito, tra le condizioni Pt_1 dell'accordo transattivo, il trasferimento di un immobile che in realtà non poteva essere donato, dato che era di proprietà di una società (la e che era oggetto di prelazione da parte del conduttore CP_4 dello stesso;
b) per non aver preventivamente verificato se i promissari acquirenti ( e Persona_1
avrebbero effettivamente adempiuto i due contratti preliminari di compravendita Persona_2
pagina 3 di 13 sottoscritti con i in qualità di promittenti venditori;
c) per aver redatto una transazione CP_1 avente ad oggetto la rinuncia a un diritto indisponibile, quale il diritto all'assegno alimentare, come tale non negoziabile tra le parti;
3) l'errata applicazione da parte della ricorrente dei parametri di cui al
D.M. 55/2014.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese di lite.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi di diritto sopra articolati e dedotti, in riforma integrale della sentenza gravata: confermare il decreto ingiuntivo opposto n° 6379/2017; in ogni caso condannare i sig.ri , Controparte_2 CP_1
e in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'odierna appellante della
[...] CP_4 somma complessiva di € 60.000 oltre 15% per spese generali e oneri di legge;
in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che la non CP_4 abbia beneficiato degli effetti della transazione stipulata inter partes in data 24.2.2016, ridurre di 1/3 il compenso originariamente convenuto nel contratto professionale e per l'effetto condannare i sig.ri e , in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierna Controparte_2 Controparte_1 appellante della somma complessiva di € 40.000,00 oltre il 15% per spese generali e oneri di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio.”.
§ 5. – Gli appellati e la si sono costituiti con Controparte_1 Controparte_2 CP_4 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/2/2020, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello notificato per le ragioni esposte al punto A) del presente atto, da intendersi integralmente trascritte, vale a dire per l'inosservanza del rispetto dei termini di cui al disposto degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; b) in via principale, qualora non fosse accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per i motivi di cui al precedente punto a), rigettare l'appello proposto dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 20810/2019 del 29/10/2019, con la quale il Tribunale di
Roma, in accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 6379/2017 – R.G. n. 11592/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 17/03/2017, compensando tra le parti le spese di lite;
c) sempre in via principale e nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 20810/2019 del 29/10/2019, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati, ha dichiarato che nulla è dovuto dai
Signori e e dalla in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_4
pagina 4 di 13 rappresentante pro tempore, all'Avv. a titolo di compensi professionali per l'attività Parte_1 professionale svolta e descritta all'art. 1.1 (i) nella proposta di incarico di assistenza legale del
15/12/2015 e, per l'effetto, rigettare altresì la domanda, svolta in via del tutto subordinata, per la prima volta nell'atto di appello e quindi del tutto inammissibile, con la quale parte appellante ha chiesto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che non abbia CP_4 beneficiato degli effetti della transazione stipulata inter partes in data 24/02/2016, di ridurre di 1/3 il compenso originariamente convenuto nel contratto professionale, con condanna degli appellati al pagamento, in solido fra loro, della somma complessiva di € 40.000,00, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP di legge dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari”.
§ 6. – Con ordinanza dell'11/6/2025, attesa la avvenuta cancellazione della dal registro CP_4 delle imprese, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
§ 7. – Con ricorso depositato in data 17/6/2025, ha riassunto il giudizio nei Parte_1 confronti degli appellati e nonché nei confronti della e della Controparte_1 CP_2 CP_5
società beneficiarie della scissione totale della CP_3 CP_4
§ 8. – Gli appellati e la da un lato, e e la Controparte_2 CP_3 Controparte_1
dall'altro, si sono costituiti con due distinte comparse di costituzione e risposta in CP_5 riassunzione, depositate entrambe in data 27/11/2025, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma:1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello notificato, per le ragioni esposte al punto A) della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.02.2020, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, vale a dire per l'inosservanza del rispetto dei termini di cui al disposto degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; 2) in via principale, qualora non fosse accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per i motivi di cui al precedente punto 1), rigettare l'appello proposto dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 20810/2019 del 29/10/2019, con la quale il Tribunale di
Roma, in accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 6379/2017 – R.G. n. 11592/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 17/03/2017, compensando tra le parti le spese di lite;
3) sempre in via principale e nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 20810/2019 del 29/10/2019, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati, ha dichiarato che nulla è dovuto dai
Signori e e dalla in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_4
pagina 5 di 13 rappresentante pro tempore, all'Avv. a titolo di compensi professionali per l'attività Parte_1 professionale svolta e descritta all'art. 1.1 (i) nella proposta di incarico di assistenza legale del
15/12/2015 e, per l'effetto, rigettare altresì la domanda, svolta in via del tutto subordinata, per la prima volta nell'atto di appello e quindi del tutto inammissibile, con la quale parte appellante ha chiesto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che non abbia CP_4 beneficiato degli effetti della transazione stipulata inter partes in data 24/02/2016, di ridurre di 1/3 il compenso originariamente convenuto nel contratto professionale, con condanna degli appellati al pagamento, in solido fra loro, della somma complessiva di € 40.000,00, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge”, con distrazione delle spese di giudizio a favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
§ 9. — All'odierna udienza la Corte, dopo aver rigettato la richiesta di termine avanzata dal procuratore dell'appellante per replicare alle nuove deduzioni formulate dal procuratore dell'appellato, ritenendo la causa matura per la decisione e attesa la necessità di definire i procedimenti iscritti nell'anno 2019, ha invitato le parti presenti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.. I difensori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa degli appellati in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essa è ormai superata dall'esame del merito della controversia.
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che la (ulteriore) eccezione di inadempimento sollevata dalla difesa degli appellati e – concernente la negligenza Controparte_2 CP_3 dell'avv. per aver redatto un accordo transattivo contenente una promessa di donazione, figura Pt_1 giuridica affetta da nullità nel nostro ordinamento, esponendo così i propri clienti all'invalidità dell'atto negoziale predisposto – è inammissibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo nel giudizio di appello (v. pag. 39 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione dei predetti appellati), a differenza degli altri specifici inadempimenti che sono stati contestati alla con l'atto di citazione Pt_1 in opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, dato che l'eccezione di inadempimento – con indicazione delle specifiche circostanze che lo integrano – non è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. n. 19753/2025, secondo la quale:
“l'eccezione di inadempimento, avendo natura di eccezione in senso stretto (o in senso proprio) non pagina 6 di 13 è rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis”), essa non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, in forza del disposto di cui all'art. 345 co. 2 c.p.c..
§ 11. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 11.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.: insussistenza dei presupposti - vizio di sussunzione;
travisamento dei fatti, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. - omessa motivazione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “34. Considerata la piena consapevolezza della vicenda sostanziale da parte della opposta, ed alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi del tutto irrilevante che l'intenzione della società fosse quella di procedere ad una CP_4 transazione con la anche in presenza di vincoli giuridici che rendevano di fatto impossibile la CP_6 donazione dell'immobile. 35. La parte opposta aveva dunque il dovere di sconsigliare la conclusione di una transazione nella quale una delle parti essenziali fosse la donazione dell'immobile di cui all'art. 2
n. 9), giuridicamente difficile se non impossibile. E ciò proprio in considerazione del fatto che la piena consapevolezza in merito all'esistenza di un diritto di prelazione a favore di terzi e dei limiti previsti dallo statuto sociale della società rendevano improbabile, così come poi è successo, l'effettiva esecuzione dell'atto di transazione. 36. Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che la parte opposta abbia evidenziato le criticità e le questioni giuridiche che sconsigliavano la previsione della donazione di quell'immobile quale clausola della transazione. Al contrario di tale documentazione, complessivamente valutata, risulta che la parte opposta si sia sostanzialmente piegata ai voleri della probabilmente anche al fine sincero di determinare la cessazione del CP_4 lungo contenzioso tra le parti. 37. Né può ritenersi, come invece deduce parte opposta, che lo stato di impotenza finanziaria della rendesse sostanzialmente obbligata la scelta della donazione CP_4 dell'immobile. Ovvero che era indispensabile trovare una soluzione rapida, avuto riguardo alla natura provvisoriamente esecutiva delle statuizioni della sentenza di condanna nei confronti della CP_4
Trattandosi di una scelta giuridicamente erronea, per le ragioni già più volte esposte, essa infatti esponeva la società al rischio che poi si è puntualmente verificato. 38. La preso CP_4 CP_6 atto della impossibilità della donazione dell'immobile di proprietà della ha proceduto ad CP_4 instaurare un procedimento di pignoramento presso terzi, definito con ordinanza di assegnazione della somma dovuta dal conduttore a titolo di canone di locazione, per l'importo di euro 2.579,38 mensili, sino al soddisfacimento del credito già oggetto della sentenza 18.546/2016 di questo Tribunale. 39.
Dalla documentazione prodotta risulta che la parte opposta, successivamente alla conclusione della pagina 7 di 13 transazione, si sia in parte attivata proprio al fine di superare lo scoglio costituito dalla impossibilità di procedere alla donazione del bene immobile da parte della società facendo ricorso ad CP_4 una diversa figura giuridica (datio in solutum, cfr. i doc. da 12 a 15). 40. Ritiene il giudice che tale attività effettivamente poste in essere dalla parte opposta non valga a sanare il precedente inadempimento agli obblighi di informazione e dissuasione, così come già ricostruiti. 41. Piuttosto, tale attività si è resa necessaria proprio al fine di porre rimedio ad una situazione determinata dalla forte volontà della parte sostanziale di arrivare ad una rapida soluzione nonostante l'esistenza di questioni giuridiche ostative. 42. In buona sostanza, l'opera professionale prestata dalla parte opposta lungi dal risolvere il contenzioso tra le parti si è semplicemente limitata a spostarlo nel tempo, aggravando la posizione di con un ulteriore procedimento giudiziario, di natura esecutiva, CP_4 oltre alle relative spese. 43. Deve pertanto ritenersi che la parte opposta, nell'adempiere la propria prestazione di consulenza ed assistenza, sia venuta meno agli specifici doveri di diligenza previsti dall'art.1176 co.2 c.c. 44. Quanto agli altri inadempimenti prospettati dalle parti opponenti, il Giudice ritiene che non appaia sussistere alcun nesso causale tra le condotte ascritte a parte opposta ed il sostanziale “fallimento” della transazione conclusa tra le parti. Tale evento, con il conseguente pregiudizio per gli interessi delle parti opponenti, si è verificato quale conseguenza esclusiva della condotta sopra esaminata. 45. Per tutti questi motivi, il giudice ritiene che il grave inadempimento ai doveri di informazione e dissuasione imputabili alla parte opposta sia tale da integrare gli estremi dell'articolo 1460 c.c.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Il mandato professionale è stato conferito al fine di ricercare una soluzione negoziale tra le parti e la transazione stipulata il 24 febbraio 2016, diversamente da come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, non si collocava come punto di arrivo definitivo della complessa attività negoziale tra le parti, bensì come primo atto di un procedimento a formazione progressiva del consenso delle parti medesime teso a confluire, come è confluito, su una serie di atti e attività anch'esse prive del carattere della definitività nella struttura ipotizzata, in considerazione di eventuali aspetti di non fattibilità di singoli atti e/o di singole attività come originariamente previsti e programmati in transazione. Tale ultimo profilo è stato espressamente disciplinato nell'art. 7 della transazione: “le parti collaboreranno tra loro, con correttezza e buona fede, anche per il tramite dei loro professionisti, per la ricerca delle più idonee soluzioni anche tecniche volte a superare qualsiasi impedimento che possa costituire da ostacolo alla realizzazione dell'assetto degli interessi di cui al presente atto nonché degli obiettivi prefissati e delle obbligazioni assunte nel presente atto;
le parti pertanto si impegnano a evitare ogni tipo di contenzioso e a ricercare al proprio interno soluzioni negoziate”. (…) Dunque, il programma negoziale “aperto” e a pagina 8 di 13 formazione progressiva cristallizzato nella transazione ha consentito alle parti di accettarlo e condividerlo nella piena consapevolezza di possibili opportuni “aggiustamenti” nella fase esecutiva senza però pregiudicare la causa concreta dell'atto medesimo. (…) E così i fratelli , CP_1 CP_1
e , e la avevano posto in essere gli atti esecutivi/attuativi della transazione di cui ai CP_2 CP_4 punti da n° 1 a n° 5 con atto del Notaio del 18 maggio 2016 rep. 31014, racc. n. 18671 e gli Per_3 atti esecutivi/attuativi di cui ai punti n° 6 e 7 con atto del Notaio del 4 aprile 2017 rep. Per_4
77641 racc. n. 33819. L'ultimo atto esecutivo/attuativo della transazione, salvo ed impregiudicati quelli già eseguiti come sopra illustrati, riguardava l'adempimento dell'obbligazione esclusivamente riconducibile alla nei confronti della sig.ra E così successivamente alla CP_4 CP_6 sottoscrizione dell'accordo del 24.2.2016 con il e con il Notaio si è Parte_3 Per_3 affrontata la modalità tecnica in merito alla cessione da parte della alla sig.ra CP_4 CP_6 dell'immobile commerciale adibito a farmacia. (…) Rispetto alla dunque il Professionista CP_4
(odierna appellante), successivamente alla sottoscrizione della transazione, non ha agito per “porre rimedio” a una prestazione di consulenza ed assistenza profusa in sede di transazione in violazione dei doveri previsti dall'art. 1176, comma 2, c.c., ma ha dispiegato la propria attività, in ottemperanza ai precisi doveri sanciti dall'art. 1176, comma 2, c.c., coerentemente al programma negoziale “aperto” e a formazione progressiva cristallizzato nella transazione del 24 febbraio 2016. (…) La CP_4 tuttavia, ha deliberatamente omesso di porre in essere ogni soluzione tecnica proposta, come principale o come intermedia.”.
Il motivo di appello è fondato.
Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, non sussista l'inadempimento contestato all'avv. da parte degli odierni appellati e posto a Pt_1 fondamento della sentenza impugnata – consistente nel fatto di non aver dissuaso i propri clienti dal concludere una transazione che prevedeva la donazione di un immobile di proprietà della che, CP_4 tuttavia, non poteva essere donato a causa dell'esistenza di un diritto di prelazione a favore del conduttore del suddetto bene e dei limiti insiti nell'oggetto sociale della predetta società –, e ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, come correttamente osservato da parte appellante e dimostrato dalle missive prodotte (cfr. in particolare le due e-mail del 13/5/2016 allegate al fascicolo di primo grado della
, l'attuale appellante si era attivata al fine di superare gli (apparenti) ostacoli che impedivano il Pt_1 trasferimento dell'immobile di proprietà della in linea con quanto disposto dall'art. 7 della CP_4 transazione de qua (secondo cui: “…le parti collaboreranno tra loro, con correttezza e buona fede, anche per il tramite dei loro professionisti, per la ricerca delle più idonee soluzioni anche tecniche pagina 9 di 13 volte a superare qualsiasi impedimento che possa costituire da ostacolo alla realizzazione dell'assetto degli interessi di cui al presente atto nonché degli obiettivi prefissati e delle obbligazioni assunte nel presente atto…”: cfr. transazione allegata al fascicolo monitorio).
In secondo luogo, a ben vedere, non è corretto reputare che la donazione dell'immobile di proprietà della fosse difficile o impossibile. CP_4
Invero, occorre rammentare che, in base all'art. 38 della L. 392/78 – disciplinante il diritto di prelazione del conduttore di un immobile adibito ad uso commerciale –, tale diritto di prelazione sussiste solo nel caso in cui il locatore intenda trasferire la proprietà del bene a titolo oneroso (“nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario”; v. art. 38 co. 1 L. 392/78) e non quindi anche nel caso in cui voglia cederlo a titolo gratuito tramite una donazione.
Si deve altresì ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “la capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto” (cfr. Cass. Civ. n. 18449/2015).
Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, sebbene l'immobile per cui è causa fosse adibito a farmacia (e quindi ad uso commerciale), il citato art. 38 non avrebbe comunque trovato applicazione, considerata la natura necessariamente gratuita del contratto di donazione.
Né vi era alcun ostacolo, relativo all'oggetto sociale della che impedisse la stipula CP_4 dell'atto di liberalità, tenuto conto del menzionato principio giurisprudenziale e del fatto che non è stata data prova dell'esistenza di un divieto espresso alla conclusione di contratti di donazione da parte della risultante dall'oggetto sociale della predetta società (cfr. visura camerale della CP_4 CP_4 allegata sub doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte opponente, dalla quale emerge l'oggetto sociale della stessa).
Pertanto, attesa la giuridica realizzabilità della summenzionata donazione, non può rimproverarsi all'avv. di non averne sconsigliato la conclusione. Pt_1
Oltretutto, si deve anche tener conto che la gran parte delle prestazioni di cui dell'accordo transattivo, redatto tramite l'attività professionale di parte appellante, risultano essere state eseguite (v. doc. 5, 6, 16 e 17 del fascicolo di primo grado degli opponenti).
pagina 10 di 13 Infine, per completezza, è necessario evidenziare che non possono essere esaminati gli ulteriori inadempimenti eccepiti dagli opponenti con l'atto di citazione di primo grado, atteso che il Giudice di prime cure ha espressamente negato la rilevanza degli stessi (v. sentenza impugnata: “Quanto agli altri inadempimenti prospettati dalle parti opponenti, il Giudice ritiene che non appaia sussistere alcun nesso causale tra le condotte ascritte a parte opposta ed il sostanziale “fallimento” della transazione conclusa tra le parti. Tale evento, con il conseguente pregiudizio per gli interessi delle parti opponenti, si è verificato quale conseguenza esclusiva della condotta sopra esaminata.”), per cui, non essendo stato proposto appello incidentale condizionato da parte degli appellati sul punto, non può essere vagliata la correttezza o meno della statuizione de qua.
Parimenti non è stato oggetto di impugnazione incidentale il rigetto del motivo di opposizione relativo al quantum, avendo il giudice a quo disatteso la contestazione degli opponenti concernente la mancata applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
L'appellante ha pertanto diritto ad ottenere il compenso per l'attività professionale svolta in favore di e alla per quanto riconosciuto in sede Controparte_1 Controparte_2 CP_4 monitoria.
In definitiva, il primo motivo di appello formulato risulta fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello proposto dall'avv. deve essere Parte_1 accolto e, in riforma della sentenza impugnata, , , la e Controparte_2 Controparte_1 CP_3 la devono essere condannati in solido tra loro – la e la però, CP_5 CP_3 CP_5 esclusivamente nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto a seguito della scissione della in forza dell'art. 2506 quater co. 3 c.c. – a pagare in favore CP_4 dell'appellante la somma di € 87.547,20, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data di costituzione in mora (4/1/2017) sino all'effettivo soddisfo, così come indicato nel decreto ingiuntivo erroneamente revocato.
§ 12. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese dei due gradi sono poste a carico degli appellati soccombenti e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando i compensi minimi attesa la elementarità della fattispecie, nel seguente modo:
Primo grado pagina 11 di 13 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Totale compenso tabellare: € 7.052,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Totale compenso tabellare: € 7.160,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Roma n. 20810/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
, , in solido tra loro, e la e la in Controparte_2 Controparte_1 CP_3 CP_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a tali società assegnato o rimasto a seguito della scissione della ai sensi dell'art. CP_4
2506 quater co. 3 c.c., a pagare in favore di la somma di € 87.547,20, oltre Parte_1 interessi ex D.Lgs. 231/02 dal 4/1/2017 sino all'effettivo soddisfo;
2) DA , in solido tra loro, e la e la Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nei limiti del valore effettivo del CP_5 patrimonio netto a tali società assegnato o rimasto a seguito della scissione della ai CP_4 sensi dell'art. 2506 quater co. 3 c.c., a rifondere a le spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio, liquidate in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge, e le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00 per compensi ed €
1.165,50 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli pagina 12 di 13 Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
pagina 13 di 13
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 Avv. ROSSI GIANLUCA Presente Appellato/i
Controparte_1 Avv. MELCHIONNA PAOLO Avv. BECCHETTI SIMONE presente
IN PROPRIO E NQ RAPPRESENTANTE Controparte_2 CP_3 Avv. CACCIAPAGLIA MARIA presente
Controparte_4 Avv.
CP_5 Avv. BECCHETTI SIMONE Avv. MELCHIONNA PAOLO
***
L'avv. Rossi chiede termine per replicare alle deduzioni dell'avv. Cacciapaglia.
La corte ritenuto che la causa è matura per la decisione nonché per la necessità di definire i procedimenti iscritti nell'anno 2019 rigetta l'istanza di rinvio e invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente
dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7516 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. 33, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ) e (P.IVA: Controparte_1 C.F._2 CP_5 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n. 28, presso lo studio dell'avv. Paolo
Melchionna che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Simone Becchetti, giusta procura in atti pagina 2 di 13 - APPELLATI IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ) e (P.IVA: Controparte_2 C.F._3 CP_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso lo studio dell'avv. Maria
Cacciapaglia che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATI IN RIASSUNZIONE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 20810/2019, Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 29/10/2019 – resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 33527/2017, promosso da e dalla Controparte_1 Controparte_2 nei confronti della CP_4 Pt_1
§ 2. – I fatti di causa possono così riassumersi.
Con decreto ingiuntivo n. 6379/2017, il Tribunale di Roma ha ingiunto a Controparte_1 [...]
e alla di pagare, in solido tra loro, l'importo di € 87.547,20, oltre interessi Controparte_2 CP_4 ex D.Lgs. 231/02 e spese della procedura monitoria (pari a € 1.630,00 per compensi e € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge), in favore dell'avv. a titolo di compenso professionale Parte_1 per l'attività di assistenza e consulenza legale svolta da quest'ultima in forza del mandato professionale conferitole dai primi, in data 15/12/2015, avente ad oggetto “la complessa vicenda anche giudiziale in essere con la sig.ra nell'ottica di ricercare una soluzione negoziale e a porre in essere tutte le CP_6 attività che dovessero ritenersi utili per il perfezionamento e l'esecuzione dell'accordo”, attività che aveva condotto alla stipula di un atto di transazione tra i propri clienti e la loro madre Parte_2 in data 24/2/2016.
, e la hanno proposto opposizione avverso detto Controparte_1 Controparte_2 CP_4 decreto ingiuntivo, eccependo: 1) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del parere di congruità dei compensi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
2)
l'inadempimento dell'avv. sotto una pluralità di profili: a) per aver inserito, tra le condizioni Pt_1 dell'accordo transattivo, il trasferimento di un immobile che in realtà non poteva essere donato, dato che era di proprietà di una società (la e che era oggetto di prelazione da parte del conduttore CP_4 dello stesso;
b) per non aver preventivamente verificato se i promissari acquirenti ( e Persona_1
avrebbero effettivamente adempiuto i due contratti preliminari di compravendita Persona_2
pagina 3 di 13 sottoscritti con i in qualità di promittenti venditori;
c) per aver redatto una transazione CP_1 avente ad oggetto la rinuncia a un diritto indisponibile, quale il diritto all'assegno alimentare, come tale non negoziabile tra le parti;
3) l'errata applicazione da parte della ricorrente dei parametri di cui al
D.M. 55/2014.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese di lite.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi di diritto sopra articolati e dedotti, in riforma integrale della sentenza gravata: confermare il decreto ingiuntivo opposto n° 6379/2017; in ogni caso condannare i sig.ri , Controparte_2 CP_1
e in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'odierna appellante della
[...] CP_4 somma complessiva di € 60.000 oltre 15% per spese generali e oneri di legge;
in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che la non CP_4 abbia beneficiato degli effetti della transazione stipulata inter partes in data 24.2.2016, ridurre di 1/3 il compenso originariamente convenuto nel contratto professionale e per l'effetto condannare i sig.ri e , in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierna Controparte_2 Controparte_1 appellante della somma complessiva di € 40.000,00 oltre il 15% per spese generali e oneri di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio.”.
§ 5. – Gli appellati e la si sono costituiti con Controparte_1 Controparte_2 CP_4 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/2/2020, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello notificato per le ragioni esposte al punto A) del presente atto, da intendersi integralmente trascritte, vale a dire per l'inosservanza del rispetto dei termini di cui al disposto degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; b) in via principale, qualora non fosse accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per i motivi di cui al precedente punto a), rigettare l'appello proposto dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 20810/2019 del 29/10/2019, con la quale il Tribunale di
Roma, in accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 6379/2017 – R.G. n. 11592/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 17/03/2017, compensando tra le parti le spese di lite;
c) sempre in via principale e nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 20810/2019 del 29/10/2019, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati, ha dichiarato che nulla è dovuto dai
Signori e e dalla in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_4
pagina 4 di 13 rappresentante pro tempore, all'Avv. a titolo di compensi professionali per l'attività Parte_1 professionale svolta e descritta all'art. 1.1 (i) nella proposta di incarico di assistenza legale del
15/12/2015 e, per l'effetto, rigettare altresì la domanda, svolta in via del tutto subordinata, per la prima volta nell'atto di appello e quindi del tutto inammissibile, con la quale parte appellante ha chiesto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che non abbia CP_4 beneficiato degli effetti della transazione stipulata inter partes in data 24/02/2016, di ridurre di 1/3 il compenso originariamente convenuto nel contratto professionale, con condanna degli appellati al pagamento, in solido fra loro, della somma complessiva di € 40.000,00, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP di legge dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari”.
§ 6. – Con ordinanza dell'11/6/2025, attesa la avvenuta cancellazione della dal registro CP_4 delle imprese, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
§ 7. – Con ricorso depositato in data 17/6/2025, ha riassunto il giudizio nei Parte_1 confronti degli appellati e nonché nei confronti della e della Controparte_1 CP_2 CP_5
società beneficiarie della scissione totale della CP_3 CP_4
§ 8. – Gli appellati e la da un lato, e e la Controparte_2 CP_3 Controparte_1
dall'altro, si sono costituiti con due distinte comparse di costituzione e risposta in CP_5 riassunzione, depositate entrambe in data 27/11/2025, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma:1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello notificato, per le ragioni esposte al punto A) della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.02.2020, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, vale a dire per l'inosservanza del rispetto dei termini di cui al disposto degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; 2) in via principale, qualora non fosse accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per i motivi di cui al precedente punto 1), rigettare l'appello proposto dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 20810/2019 del 29/10/2019, con la quale il Tribunale di
Roma, in accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 6379/2017 – R.G. n. 11592/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 17/03/2017, compensando tra le parti le spese di lite;
3) sempre in via principale e nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 20810/2019 del 29/10/2019, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati, ha dichiarato che nulla è dovuto dai
Signori e e dalla in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_4
pagina 5 di 13 rappresentante pro tempore, all'Avv. a titolo di compensi professionali per l'attività Parte_1 professionale svolta e descritta all'art. 1.1 (i) nella proposta di incarico di assistenza legale del
15/12/2015 e, per l'effetto, rigettare altresì la domanda, svolta in via del tutto subordinata, per la prima volta nell'atto di appello e quindi del tutto inammissibile, con la quale parte appellante ha chiesto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che non abbia CP_4 beneficiato degli effetti della transazione stipulata inter partes in data 24/02/2016, di ridurre di 1/3 il compenso originariamente convenuto nel contratto professionale, con condanna degli appellati al pagamento, in solido fra loro, della somma complessiva di € 40.000,00, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge”, con distrazione delle spese di giudizio a favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
§ 9. — All'odierna udienza la Corte, dopo aver rigettato la richiesta di termine avanzata dal procuratore dell'appellante per replicare alle nuove deduzioni formulate dal procuratore dell'appellato, ritenendo la causa matura per la decisione e attesa la necessità di definire i procedimenti iscritti nell'anno 2019, ha invitato le parti presenti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.. I difensori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa degli appellati in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essa è ormai superata dall'esame del merito della controversia.
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che la (ulteriore) eccezione di inadempimento sollevata dalla difesa degli appellati e – concernente la negligenza Controparte_2 CP_3 dell'avv. per aver redatto un accordo transattivo contenente una promessa di donazione, figura Pt_1 giuridica affetta da nullità nel nostro ordinamento, esponendo così i propri clienti all'invalidità dell'atto negoziale predisposto – è inammissibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo nel giudizio di appello (v. pag. 39 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione dei predetti appellati), a differenza degli altri specifici inadempimenti che sono stati contestati alla con l'atto di citazione Pt_1 in opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, dato che l'eccezione di inadempimento – con indicazione delle specifiche circostanze che lo integrano – non è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. n. 19753/2025, secondo la quale:
“l'eccezione di inadempimento, avendo natura di eccezione in senso stretto (o in senso proprio) non pagina 6 di 13 è rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis”), essa non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, in forza del disposto di cui all'art. 345 co. 2 c.p.c..
§ 11. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 11.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.: insussistenza dei presupposti - vizio di sussunzione;
travisamento dei fatti, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. - omessa motivazione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “34. Considerata la piena consapevolezza della vicenda sostanziale da parte della opposta, ed alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi del tutto irrilevante che l'intenzione della società fosse quella di procedere ad una CP_4 transazione con la anche in presenza di vincoli giuridici che rendevano di fatto impossibile la CP_6 donazione dell'immobile. 35. La parte opposta aveva dunque il dovere di sconsigliare la conclusione di una transazione nella quale una delle parti essenziali fosse la donazione dell'immobile di cui all'art. 2
n. 9), giuridicamente difficile se non impossibile. E ciò proprio in considerazione del fatto che la piena consapevolezza in merito all'esistenza di un diritto di prelazione a favore di terzi e dei limiti previsti dallo statuto sociale della società rendevano improbabile, così come poi è successo, l'effettiva esecuzione dell'atto di transazione. 36. Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che la parte opposta abbia evidenziato le criticità e le questioni giuridiche che sconsigliavano la previsione della donazione di quell'immobile quale clausola della transazione. Al contrario di tale documentazione, complessivamente valutata, risulta che la parte opposta si sia sostanzialmente piegata ai voleri della probabilmente anche al fine sincero di determinare la cessazione del CP_4 lungo contenzioso tra le parti. 37. Né può ritenersi, come invece deduce parte opposta, che lo stato di impotenza finanziaria della rendesse sostanzialmente obbligata la scelta della donazione CP_4 dell'immobile. Ovvero che era indispensabile trovare una soluzione rapida, avuto riguardo alla natura provvisoriamente esecutiva delle statuizioni della sentenza di condanna nei confronti della CP_4
Trattandosi di una scelta giuridicamente erronea, per le ragioni già più volte esposte, essa infatti esponeva la società al rischio che poi si è puntualmente verificato. 38. La preso CP_4 CP_6 atto della impossibilità della donazione dell'immobile di proprietà della ha proceduto ad CP_4 instaurare un procedimento di pignoramento presso terzi, definito con ordinanza di assegnazione della somma dovuta dal conduttore a titolo di canone di locazione, per l'importo di euro 2.579,38 mensili, sino al soddisfacimento del credito già oggetto della sentenza 18.546/2016 di questo Tribunale. 39.
Dalla documentazione prodotta risulta che la parte opposta, successivamente alla conclusione della pagina 7 di 13 transazione, si sia in parte attivata proprio al fine di superare lo scoglio costituito dalla impossibilità di procedere alla donazione del bene immobile da parte della società facendo ricorso ad CP_4 una diversa figura giuridica (datio in solutum, cfr. i doc. da 12 a 15). 40. Ritiene il giudice che tale attività effettivamente poste in essere dalla parte opposta non valga a sanare il precedente inadempimento agli obblighi di informazione e dissuasione, così come già ricostruiti. 41. Piuttosto, tale attività si è resa necessaria proprio al fine di porre rimedio ad una situazione determinata dalla forte volontà della parte sostanziale di arrivare ad una rapida soluzione nonostante l'esistenza di questioni giuridiche ostative. 42. In buona sostanza, l'opera professionale prestata dalla parte opposta lungi dal risolvere il contenzioso tra le parti si è semplicemente limitata a spostarlo nel tempo, aggravando la posizione di con un ulteriore procedimento giudiziario, di natura esecutiva, CP_4 oltre alle relative spese. 43. Deve pertanto ritenersi che la parte opposta, nell'adempiere la propria prestazione di consulenza ed assistenza, sia venuta meno agli specifici doveri di diligenza previsti dall'art.1176 co.2 c.c. 44. Quanto agli altri inadempimenti prospettati dalle parti opponenti, il Giudice ritiene che non appaia sussistere alcun nesso causale tra le condotte ascritte a parte opposta ed il sostanziale “fallimento” della transazione conclusa tra le parti. Tale evento, con il conseguente pregiudizio per gli interessi delle parti opponenti, si è verificato quale conseguenza esclusiva della condotta sopra esaminata. 45. Per tutti questi motivi, il giudice ritiene che il grave inadempimento ai doveri di informazione e dissuasione imputabili alla parte opposta sia tale da integrare gli estremi dell'articolo 1460 c.c.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Il mandato professionale è stato conferito al fine di ricercare una soluzione negoziale tra le parti e la transazione stipulata il 24 febbraio 2016, diversamente da come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, non si collocava come punto di arrivo definitivo della complessa attività negoziale tra le parti, bensì come primo atto di un procedimento a formazione progressiva del consenso delle parti medesime teso a confluire, come è confluito, su una serie di atti e attività anch'esse prive del carattere della definitività nella struttura ipotizzata, in considerazione di eventuali aspetti di non fattibilità di singoli atti e/o di singole attività come originariamente previsti e programmati in transazione. Tale ultimo profilo è stato espressamente disciplinato nell'art. 7 della transazione: “le parti collaboreranno tra loro, con correttezza e buona fede, anche per il tramite dei loro professionisti, per la ricerca delle più idonee soluzioni anche tecniche volte a superare qualsiasi impedimento che possa costituire da ostacolo alla realizzazione dell'assetto degli interessi di cui al presente atto nonché degli obiettivi prefissati e delle obbligazioni assunte nel presente atto;
le parti pertanto si impegnano a evitare ogni tipo di contenzioso e a ricercare al proprio interno soluzioni negoziate”. (…) Dunque, il programma negoziale “aperto” e a pagina 8 di 13 formazione progressiva cristallizzato nella transazione ha consentito alle parti di accettarlo e condividerlo nella piena consapevolezza di possibili opportuni “aggiustamenti” nella fase esecutiva senza però pregiudicare la causa concreta dell'atto medesimo. (…) E così i fratelli , CP_1 CP_1
e , e la avevano posto in essere gli atti esecutivi/attuativi della transazione di cui ai CP_2 CP_4 punti da n° 1 a n° 5 con atto del Notaio del 18 maggio 2016 rep. 31014, racc. n. 18671 e gli Per_3 atti esecutivi/attuativi di cui ai punti n° 6 e 7 con atto del Notaio del 4 aprile 2017 rep. Per_4
77641 racc. n. 33819. L'ultimo atto esecutivo/attuativo della transazione, salvo ed impregiudicati quelli già eseguiti come sopra illustrati, riguardava l'adempimento dell'obbligazione esclusivamente riconducibile alla nei confronti della sig.ra E così successivamente alla CP_4 CP_6 sottoscrizione dell'accordo del 24.2.2016 con il e con il Notaio si è Parte_3 Per_3 affrontata la modalità tecnica in merito alla cessione da parte della alla sig.ra CP_4 CP_6 dell'immobile commerciale adibito a farmacia. (…) Rispetto alla dunque il Professionista CP_4
(odierna appellante), successivamente alla sottoscrizione della transazione, non ha agito per “porre rimedio” a una prestazione di consulenza ed assistenza profusa in sede di transazione in violazione dei doveri previsti dall'art. 1176, comma 2, c.c., ma ha dispiegato la propria attività, in ottemperanza ai precisi doveri sanciti dall'art. 1176, comma 2, c.c., coerentemente al programma negoziale “aperto” e a formazione progressiva cristallizzato nella transazione del 24 febbraio 2016. (…) La CP_4 tuttavia, ha deliberatamente omesso di porre in essere ogni soluzione tecnica proposta, come principale o come intermedia.”.
Il motivo di appello è fondato.
Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, non sussista l'inadempimento contestato all'avv. da parte degli odierni appellati e posto a Pt_1 fondamento della sentenza impugnata – consistente nel fatto di non aver dissuaso i propri clienti dal concludere una transazione che prevedeva la donazione di un immobile di proprietà della che, CP_4 tuttavia, non poteva essere donato a causa dell'esistenza di un diritto di prelazione a favore del conduttore del suddetto bene e dei limiti insiti nell'oggetto sociale della predetta società –, e ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, come correttamente osservato da parte appellante e dimostrato dalle missive prodotte (cfr. in particolare le due e-mail del 13/5/2016 allegate al fascicolo di primo grado della
, l'attuale appellante si era attivata al fine di superare gli (apparenti) ostacoli che impedivano il Pt_1 trasferimento dell'immobile di proprietà della in linea con quanto disposto dall'art. 7 della CP_4 transazione de qua (secondo cui: “…le parti collaboreranno tra loro, con correttezza e buona fede, anche per il tramite dei loro professionisti, per la ricerca delle più idonee soluzioni anche tecniche pagina 9 di 13 volte a superare qualsiasi impedimento che possa costituire da ostacolo alla realizzazione dell'assetto degli interessi di cui al presente atto nonché degli obiettivi prefissati e delle obbligazioni assunte nel presente atto…”: cfr. transazione allegata al fascicolo monitorio).
In secondo luogo, a ben vedere, non è corretto reputare che la donazione dell'immobile di proprietà della fosse difficile o impossibile. CP_4
Invero, occorre rammentare che, in base all'art. 38 della L. 392/78 – disciplinante il diritto di prelazione del conduttore di un immobile adibito ad uso commerciale –, tale diritto di prelazione sussiste solo nel caso in cui il locatore intenda trasferire la proprietà del bene a titolo oneroso (“nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario”; v. art. 38 co. 1 L. 392/78) e non quindi anche nel caso in cui voglia cederlo a titolo gratuito tramite una donazione.
Si deve altresì ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “la capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto” (cfr. Cass. Civ. n. 18449/2015).
Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, sebbene l'immobile per cui è causa fosse adibito a farmacia (e quindi ad uso commerciale), il citato art. 38 non avrebbe comunque trovato applicazione, considerata la natura necessariamente gratuita del contratto di donazione.
Né vi era alcun ostacolo, relativo all'oggetto sociale della che impedisse la stipula CP_4 dell'atto di liberalità, tenuto conto del menzionato principio giurisprudenziale e del fatto che non è stata data prova dell'esistenza di un divieto espresso alla conclusione di contratti di donazione da parte della risultante dall'oggetto sociale della predetta società (cfr. visura camerale della CP_4 CP_4 allegata sub doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte opponente, dalla quale emerge l'oggetto sociale della stessa).
Pertanto, attesa la giuridica realizzabilità della summenzionata donazione, non può rimproverarsi all'avv. di non averne sconsigliato la conclusione. Pt_1
Oltretutto, si deve anche tener conto che la gran parte delle prestazioni di cui dell'accordo transattivo, redatto tramite l'attività professionale di parte appellante, risultano essere state eseguite (v. doc. 5, 6, 16 e 17 del fascicolo di primo grado degli opponenti).
pagina 10 di 13 Infine, per completezza, è necessario evidenziare che non possono essere esaminati gli ulteriori inadempimenti eccepiti dagli opponenti con l'atto di citazione di primo grado, atteso che il Giudice di prime cure ha espressamente negato la rilevanza degli stessi (v. sentenza impugnata: “Quanto agli altri inadempimenti prospettati dalle parti opponenti, il Giudice ritiene che non appaia sussistere alcun nesso causale tra le condotte ascritte a parte opposta ed il sostanziale “fallimento” della transazione conclusa tra le parti. Tale evento, con il conseguente pregiudizio per gli interessi delle parti opponenti, si è verificato quale conseguenza esclusiva della condotta sopra esaminata.”), per cui, non essendo stato proposto appello incidentale condizionato da parte degli appellati sul punto, non può essere vagliata la correttezza o meno della statuizione de qua.
Parimenti non è stato oggetto di impugnazione incidentale il rigetto del motivo di opposizione relativo al quantum, avendo il giudice a quo disatteso la contestazione degli opponenti concernente la mancata applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
L'appellante ha pertanto diritto ad ottenere il compenso per l'attività professionale svolta in favore di e alla per quanto riconosciuto in sede Controparte_1 Controparte_2 CP_4 monitoria.
In definitiva, il primo motivo di appello formulato risulta fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello proposto dall'avv. deve essere Parte_1 accolto e, in riforma della sentenza impugnata, , , la e Controparte_2 Controparte_1 CP_3 la devono essere condannati in solido tra loro – la e la però, CP_5 CP_3 CP_5 esclusivamente nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto a seguito della scissione della in forza dell'art. 2506 quater co. 3 c.c. – a pagare in favore CP_4 dell'appellante la somma di € 87.547,20, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data di costituzione in mora (4/1/2017) sino all'effettivo soddisfo, così come indicato nel decreto ingiuntivo erroneamente revocato.
§ 12. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese dei due gradi sono poste a carico degli appellati soccombenti e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando i compensi minimi attesa la elementarità della fattispecie, nel seguente modo:
Primo grado pagina 11 di 13 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Totale compenso tabellare: € 7.052,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Totale compenso tabellare: € 7.160,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Roma n. 20810/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
, , in solido tra loro, e la e la in Controparte_2 Controparte_1 CP_3 CP_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a tali società assegnato o rimasto a seguito della scissione della ai sensi dell'art. CP_4
2506 quater co. 3 c.c., a pagare in favore di la somma di € 87.547,20, oltre Parte_1 interessi ex D.Lgs. 231/02 dal 4/1/2017 sino all'effettivo soddisfo;
2) DA , in solido tra loro, e la e la Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nei limiti del valore effettivo del CP_5 patrimonio netto a tali società assegnato o rimasto a seguito della scissione della ai CP_4 sensi dell'art. 2506 quater co. 3 c.c., a rifondere a le spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio, liquidate in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge, e le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00 per compensi ed €
1.165,50 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli pagina 12 di 13 Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
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