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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ragusa, nelle persone dei magistrati dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIGONA Parte_1 C.F._1
VALERIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
ROSA VALENTINA
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/05/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la separazione Parte_1
giudiziale da , con cui ha contratto matrimonio il 23.10.2010 in Polonia, Controparte_1
con addebito allo stesso, deducendo: che dal matrimonio sono nate le figlie Persona_1
(23.07.2002) e (07.01.2015); che l'unione matrimoniale sarebbe naufragata a causa del Per_2
carattere violento e minaccioso del marito;
di svolgere attività lavorativa come magazziniera (e successivamente dichiarando di avere perduto tale lavoro e di sostenersi grazie all'aiuto di familiari). La ricorrente ha dunque domandato l'affidamento condiviso delle figlie, con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre non collocatario, a carico del quale porre €
500,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando le avverse deduzioni in ordine all'addebito e anzi imputando la cessazione dell'unione al repentino mutamento di carattere della moglie, asseritamente disinteressatasi ai bisogni familiari e alla quale ha dunque domandato di addebitare la separazione, deducendo: di essere bracciante agricolo con contratto stagionale;
di essere disponibile a contribuire al mantenimento delle minori con l'importo di € 250,00 complessivi.
Con ordinanza del 22.4.2021 il Presidente del Tribunale ha, tra le altre cose, determinato in
€ 400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascuna figlia) il contributo di mantenimento a carico del padre.
Con memoria integrativa del 22.6.2021 la ricorrente ha altresì domandato porsi a carico del marito un assegno di mantenimento per sé.
Il P.M. ha apposto il proprio visto il 4.6.2024.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali e testimoniali e, fatte precisare le conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, viene decisa come di seguito.
*****
Sulle reciproche domande di addebito.
Venendo all'esame delle reciproche istanze di addebito, va osservato che la pronuncia di addebito della separazione postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un pagina 2 di 6 comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Ciò posto, va anzitutto certamente rigettata la domanda di addebito spiegata dal resistente,
in quanto gli assunti su cui la stessa si fondava, contestati dalla ricorrente, sono rimasti del tutto sguarniti di prova.
La speculare domanda spiegata dalla ricorrente è invece meritevole di accoglimento.E infatti, la ricorrente ha dedotto e provato il verificarsi di alcuni episodi gravi, da cui è scaturita la progressiva frattura dei rapporti tra i coniugi.
In particolare, escussa all'udienza del 29.11.2023, la figlia delle parti, ha confermato le Per_1
seguenti circostanze: di avere spesso visto il padre in preda all'alcool spingere o lanciare oggetti contro sua madre;
che, in particolare, circa sei sette anni prima ella vide il padre spingere la madre e, in quella circostanza, cercò di farlo smettere, ma lui cominciò a spingerla forte fino alla sua stanza, al punto da provocarle lividi sul braccio;
che durante nelle festività natalizie del 2018 il padre si allontanò da casa per lungo tempo, facendo rientro ubriaco;
che in quel periodo (2018 -
2019) capitò spesse volte che suo padre non tornasse a casa o tornasse nel pieno cuore della notte ubriaco;
che, nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2019, a seguito di atteggiamenti aggressivi e violenti di suo padre, ella chiese a sua madre di allontanarsi da casa perché si sentiva in forte pericolo per la vita sua, di sua madre e di sua sorella e che quella notte esse dormirono in macchina;
che, dopo diverse chiamate di suo padre, che chiese loro di tornare per chiarire, esse facevano rientro a casa alle 7 del mattino, ma il padre si mostrava violento, avendo bevuto molto, e iniziava ad urlare, spingere lei e sua madre, distruggendo tutto ciò che incontrava e, quando vide che stava provando a registrare la scena, lui prese il suo cellulare, calpestandolo e inveendo contro di lei, che era terrorizzata per questo comportamento e cominciò a piangere;
che, dunque, il padre concesse alla moglie e alle figlie due ore di tempo per fare i bagagli e andare via di casa.
Dal canto proprio, il resistente ha contestato solo genericamente le avverse deduzioni, all'uopo invocando non meglio precisate e non provate condotte di tradimento imputabili alla ricorrente.
pagina 3 di 6 Ora, in materia di separazione dei coniugi, le violenze fisiche e morali, anche se queste si concretano in un unico episodio, giustificano la declaratoria di addebitabilità all'autore. Anzi, in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr.
Cassazione civile , sez. I , 24/10/2022 , n. 31351 per cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”).
Ne deriva, in considerazione delle prove offerte dalla ricorrente in ordine al carattere violento delle condotte del resistente nei confronti della moglie, la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente.
Sull'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
La ricorrente, solo in sede di memoria integrativa, ha domandato un assegno di mantenimento in proprio favore, da porsi a carico del marito.
In particolare, la ricorrente, ancora quarantaduenne (con ogni conseguenza in ordine alla capacità
lavorativa generica), che comunque ha dichiarato di provvedere da sola, o, al più, con l'aiuto di parenti, al mantenimento delle figlie e al pagamento di oneri abitativi, in ragione del perdurante inadempimento del marito, ha inizialmente dichiarato di lavorare come magazziniera, poi ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire reddito di cittadinanza e, infine, di avere aperto partita iva nel 2023 – per lo svolgimento di non meglio precisata attività libero professionale.
Dal canto proprio, il resistente ha dichiarato di essere bracciante agricolo a chiamata e giardiniere ed emerge dagli atti (cfr. dichiarazione di terzo resa dall'INPS) che lo stesso sia stato parimenti titolare di reddito di cittadinanza.
Ritiene pertanto il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, atteso che, mentre nulla è stato dedotto in ordine al tenore di vita matrimoniale, emerge dagli atti una sostanziale equiparabilità tra i redditi delle parti.
pagina 4 di 6 Sulle figlie e Persona_1 Per_2
Con riguardo, infine, alle figlie e , in assenza di ulteriori deduzioni e Persona_1 Per_2
considerato che è rimasto incontestato che il padre abbia visto le figlie con discontinuità, omettendo peraltro di contribuire al loro mantenimento, vanno confermati i provvedimenti presidenziali (con riguardo alla sola minorenne per i profili dell'affidamento condiviso, Per_2
collocamento presso la madre e diritto di visita del padre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
17,00 alle ore 21,00; a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 17,00 alle 21,00).
Il contributo di mantenimento nei confronti delle figlie va parimenti confermato nella misura disposta dal Presidente del Tribunale (e, dunque, € 200,00 mensili per ciascuna figlia), non avendo il padre, che ha chiesto di contribuire in minor misura, ottemperato all'ordine di esibizione reddituale disposto dal Giudice Relatore.
***
Ogni altra domanda si intende assorbita e/o rigettata.
Le spese di lite, da liquidarsi in favore dell'Erario senza alcuna dimidiazione, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, seguono la maggior soccombenza del resistente (al quale è stata addebitata la separazione e che è stato onerato della contribuzione nei confronti delle figlie in misura superiore a quella per la quale si era reso disponibile), e si intendono compensate tra le parti per 1/3, essendo stata rigettata la domanda di assegno in proprio favore spiegata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.2383 /2020 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio in PI (Polonia) il 23/10/2010 con atto di matrimonio n.
[...]
2604142/0/AM/2010/934366, con addebito a;
Controparte_1
pagina 5 di 6 2) affida la figlia minore a entrambi i genitori, collocandola presso la madre, con Per_2
diritto/dovere del padre di vederla e averla con sé nei modi e nei termini riportati in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , entro e non Persona_1 Per_2
oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento,00, ossia euro duecento,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai,
oltre al 50 % delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico per le figlie, che sarà
percepito integralmente dalla madre;
4) rigetta e/o dichiara assorbita ogni altra domanda;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, Controparte_1
liquidate in €. 2.150,00 per compensi professionali, oltre spese vive, generali, IVA e CPA,
come per legge.
6) Compensa le spese per il resto
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
16.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ragusa, nelle persone dei magistrati dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIGONA Parte_1 C.F._1
VALERIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
ROSA VALENTINA
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/05/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la separazione Parte_1
giudiziale da , con cui ha contratto matrimonio il 23.10.2010 in Polonia, Controparte_1
con addebito allo stesso, deducendo: che dal matrimonio sono nate le figlie Persona_1
(23.07.2002) e (07.01.2015); che l'unione matrimoniale sarebbe naufragata a causa del Per_2
carattere violento e minaccioso del marito;
di svolgere attività lavorativa come magazziniera (e successivamente dichiarando di avere perduto tale lavoro e di sostenersi grazie all'aiuto di familiari). La ricorrente ha dunque domandato l'affidamento condiviso delle figlie, con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre non collocatario, a carico del quale porre €
500,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando le avverse deduzioni in ordine all'addebito e anzi imputando la cessazione dell'unione al repentino mutamento di carattere della moglie, asseritamente disinteressatasi ai bisogni familiari e alla quale ha dunque domandato di addebitare la separazione, deducendo: di essere bracciante agricolo con contratto stagionale;
di essere disponibile a contribuire al mantenimento delle minori con l'importo di € 250,00 complessivi.
Con ordinanza del 22.4.2021 il Presidente del Tribunale ha, tra le altre cose, determinato in
€ 400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascuna figlia) il contributo di mantenimento a carico del padre.
Con memoria integrativa del 22.6.2021 la ricorrente ha altresì domandato porsi a carico del marito un assegno di mantenimento per sé.
Il P.M. ha apposto il proprio visto il 4.6.2024.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali e testimoniali e, fatte precisare le conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, viene decisa come di seguito.
*****
Sulle reciproche domande di addebito.
Venendo all'esame delle reciproche istanze di addebito, va osservato che la pronuncia di addebito della separazione postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un pagina 2 di 6 comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Ciò posto, va anzitutto certamente rigettata la domanda di addebito spiegata dal resistente,
in quanto gli assunti su cui la stessa si fondava, contestati dalla ricorrente, sono rimasti del tutto sguarniti di prova.
La speculare domanda spiegata dalla ricorrente è invece meritevole di accoglimento.E infatti, la ricorrente ha dedotto e provato il verificarsi di alcuni episodi gravi, da cui è scaturita la progressiva frattura dei rapporti tra i coniugi.
In particolare, escussa all'udienza del 29.11.2023, la figlia delle parti, ha confermato le Per_1
seguenti circostanze: di avere spesso visto il padre in preda all'alcool spingere o lanciare oggetti contro sua madre;
che, in particolare, circa sei sette anni prima ella vide il padre spingere la madre e, in quella circostanza, cercò di farlo smettere, ma lui cominciò a spingerla forte fino alla sua stanza, al punto da provocarle lividi sul braccio;
che durante nelle festività natalizie del 2018 il padre si allontanò da casa per lungo tempo, facendo rientro ubriaco;
che in quel periodo (2018 -
2019) capitò spesse volte che suo padre non tornasse a casa o tornasse nel pieno cuore della notte ubriaco;
che, nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2019, a seguito di atteggiamenti aggressivi e violenti di suo padre, ella chiese a sua madre di allontanarsi da casa perché si sentiva in forte pericolo per la vita sua, di sua madre e di sua sorella e che quella notte esse dormirono in macchina;
che, dopo diverse chiamate di suo padre, che chiese loro di tornare per chiarire, esse facevano rientro a casa alle 7 del mattino, ma il padre si mostrava violento, avendo bevuto molto, e iniziava ad urlare, spingere lei e sua madre, distruggendo tutto ciò che incontrava e, quando vide che stava provando a registrare la scena, lui prese il suo cellulare, calpestandolo e inveendo contro di lei, che era terrorizzata per questo comportamento e cominciò a piangere;
che, dunque, il padre concesse alla moglie e alle figlie due ore di tempo per fare i bagagli e andare via di casa.
Dal canto proprio, il resistente ha contestato solo genericamente le avverse deduzioni, all'uopo invocando non meglio precisate e non provate condotte di tradimento imputabili alla ricorrente.
pagina 3 di 6 Ora, in materia di separazione dei coniugi, le violenze fisiche e morali, anche se queste si concretano in un unico episodio, giustificano la declaratoria di addebitabilità all'autore. Anzi, in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr.
Cassazione civile , sez. I , 24/10/2022 , n. 31351 per cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”).
Ne deriva, in considerazione delle prove offerte dalla ricorrente in ordine al carattere violento delle condotte del resistente nei confronti della moglie, la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente.
Sull'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
La ricorrente, solo in sede di memoria integrativa, ha domandato un assegno di mantenimento in proprio favore, da porsi a carico del marito.
In particolare, la ricorrente, ancora quarantaduenne (con ogni conseguenza in ordine alla capacità
lavorativa generica), che comunque ha dichiarato di provvedere da sola, o, al più, con l'aiuto di parenti, al mantenimento delle figlie e al pagamento di oneri abitativi, in ragione del perdurante inadempimento del marito, ha inizialmente dichiarato di lavorare come magazziniera, poi ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire reddito di cittadinanza e, infine, di avere aperto partita iva nel 2023 – per lo svolgimento di non meglio precisata attività libero professionale.
Dal canto proprio, il resistente ha dichiarato di essere bracciante agricolo a chiamata e giardiniere ed emerge dagli atti (cfr. dichiarazione di terzo resa dall'INPS) che lo stesso sia stato parimenti titolare di reddito di cittadinanza.
Ritiene pertanto il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, atteso che, mentre nulla è stato dedotto in ordine al tenore di vita matrimoniale, emerge dagli atti una sostanziale equiparabilità tra i redditi delle parti.
pagina 4 di 6 Sulle figlie e Persona_1 Per_2
Con riguardo, infine, alle figlie e , in assenza di ulteriori deduzioni e Persona_1 Per_2
considerato che è rimasto incontestato che il padre abbia visto le figlie con discontinuità, omettendo peraltro di contribuire al loro mantenimento, vanno confermati i provvedimenti presidenziali (con riguardo alla sola minorenne per i profili dell'affidamento condiviso, Per_2
collocamento presso la madre e diritto di visita del padre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
17,00 alle ore 21,00; a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 17,00 alle 21,00).
Il contributo di mantenimento nei confronti delle figlie va parimenti confermato nella misura disposta dal Presidente del Tribunale (e, dunque, € 200,00 mensili per ciascuna figlia), non avendo il padre, che ha chiesto di contribuire in minor misura, ottemperato all'ordine di esibizione reddituale disposto dal Giudice Relatore.
***
Ogni altra domanda si intende assorbita e/o rigettata.
Le spese di lite, da liquidarsi in favore dell'Erario senza alcuna dimidiazione, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, seguono la maggior soccombenza del resistente (al quale è stata addebitata la separazione e che è stato onerato della contribuzione nei confronti delle figlie in misura superiore a quella per la quale si era reso disponibile), e si intendono compensate tra le parti per 1/3, essendo stata rigettata la domanda di assegno in proprio favore spiegata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.2383 /2020 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio in PI (Polonia) il 23/10/2010 con atto di matrimonio n.
[...]
2604142/0/AM/2010/934366, con addebito a;
Controparte_1
pagina 5 di 6 2) affida la figlia minore a entrambi i genitori, collocandola presso la madre, con Per_2
diritto/dovere del padre di vederla e averla con sé nei modi e nei termini riportati in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , entro e non Persona_1 Per_2
oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento,00, ossia euro duecento,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai,
oltre al 50 % delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico per le figlie, che sarà
percepito integralmente dalla madre;
4) rigetta e/o dichiara assorbita ogni altra domanda;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, Controparte_1
liquidate in €. 2.150,00 per compensi professionali, oltre spese vive, generali, IVA e CPA,
come per legge.
6) Compensa le spese per il resto
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
16.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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