Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 618 del 28.02.2024 Oggetto: ricalcolo pensione (Tabella C d.p.r. n. 488/68)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Putignano Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 4.07.2023, -premesso di essere titolare di pensione cat. Parte_1
VOART con decorrenza da luglio 2011 e di aver lavorato quale dipendente nel settore privato dal
1961 al 1970- chiedeva la riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della Tabella
C d.p.r. n. 488/68 per i contributi antecedenti all'anno 1968 relativi al settore privato, ritenendo che la retribuzione settimanale accreditabile per gli anni in questione dovesse essere pari a € 9,96 (£
19.300), con conseguente diritto ad un rateo di pensione pari, alla decorrenza originaria, a € 825,38
CP_ in luogo di € 791,23 erogati dall' . Chiedeva la condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda, CP_1
stante la violazione del bis in idem rispetto ad analogo contenzioso definito con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1949/2020; eccepiva, inoltre, la decadenza dall'azione giudiziale e la prescrizione del diritto. Nel merito contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.
1
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola in quanto il Tribunale Parte_1 aveva omesso di considerare che era notorio il fatto che l' non avesse dato applicazione alla CP_1
Tabella C del d.p.r. n. 488/68, come doveva evincersi dal fatto che solo con la circolare n. 124/2006 erano state date disposizioni agli Uffici per procedere all'applicazione di tale Tabella. Ha reiterato le medesime conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' , reiterando le eccezioni di decadenza e prescrizione e, nel merito, CP_1
gli argomenti già proposti nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 14.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere parzialmente accolta l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/70, reiterata dall' nel proprio atto di appello, su cui il Tribunale CP_1
non si è pronunciato.
Invero, l'eccezione è fondata con riferimento ai ratei di pensione maturati in epoca precedente ai tre anni decorrenti dalla data di deposito del ricorso giudiziale di primo grado (4.07.2023) e, dunque, da epoca precedente il 4.07.2020.
In proposito giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass. n. 17430/2021) che -affrontando il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo- ha optato (con motivazioni che in questa sede si condividono) per la natura c.d. "mobile" della decadenza, che riguarda, cioè, soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).
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2 Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante lamenta che la retribuzione settimanale utilizzata ai fini del calcolo della pensione, con riferimento ai periodi di lavoro dipendente anteriori al 1968 -per i quali non si poteva disporre degli effettivi valori retributivi ma unicamente degli importi contributivi rappresentati dalle cosiddette “marche”- sia stata determinata in maniera errata per difetto, in ragione della mancata applicazione della tabella C allegata al DPR n. 488/68.
Sull'argomento si è già pronunciata questa Corte (v. sentenza n. 499/2024) con motivazione che si richiama nella presente decisione, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, deve evidenziarsi che la Tabelle C di cui si discute, indicando valori di retribuzione settimanali corrispondenti a quelli correnti nel 1968 e negli anni immediatamente precedenti (come risulta dal raffronto tra l'importo delle marche settimanali e le correlative retribuzioni), ha consentito a coloro che andavano in pensione dal 1968 di recuperare la svalutazione monetaria avvenuta negli anni antecedenti.
Nella predetta Tabella C il valore retributivo da attribuire alle marche settimanali precedentemente in uso a scopo previdenziale è stabilito in misura diversa a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza dei lavoratori. Pertanto, ai fini dell'esatta applicazione della Tabella C, occorre essere a conoscenza della qualifica che all'epoca il lavoratore interessato rivestiva.
Nel caso di specie non è stato allegato dall'appellante, né è stato comunque provato, l'inquadramento che egli aveva nel periodo di lavoro dipendente, essendosi egli limitato a chiedere l'applicazione della retribuzione che, nella Tabella, corrisponde alle marche settimanali previste per la categoria degli
“operai comuni” del valore di lire 21.
Nella documentazione in atti non emergono elementi di riscontro della correttezza di tale richiesta, ovvero del fatto che il ricorrente negli anni in questione avesse lavorato come operaio comune, piuttosto che come apprendista (a cui corrisponde una marca e una retribuzione inferiore), nessuna indicazione essendo contenuta a tal proposito nell'estratto conto previdenziale, che per gli anni di lavoro dal 1961 al 1970 riporta solo la dicitura generica “lavoro dipendente” (periodo peraltro interrotto dal servizio militare dal 3.06.1966 al 4.08.1967).
Pertanto non vi sono indici sufficienti a far ritenere che la liquidazione della pensione, così come in concreto operata dall' , sia di entità inferiore a quella spettante, né elementi sufficienti per CP_1
disporre un ricalcolo.
Giova rammentare che nell'ipotesi in cui il debitore abbia eseguito la prestazione e il creditore abbia lamentato un parziale o inesatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria, che il creditore-
3 ricorrente è tenuto ad allegare, supportandoli in via documentale, idonei indici sintomatici dell'asserita insufficienza del pagamento già effettuato.
Ed invero, il criterio di riparto dell'onere della prova espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
13533/2001, pur ponendo a carico del debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia dell'adempimento, impone comunque al creditore di allegare gli elementi di fatto utili a dimostrare l'incompletezza o inadeguatezza della prestazione del debitore. Tanto è stato precisato da Cass. n. 3579/04 che, proprio in una causa in materia previdenziale, ha chiarito “che le Sezioni
Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre
"l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni. [….]”.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che, sebbene l'onere della prova dell'esatto adempimento gravi sul debitore, l'assolvimento di tale onere sia possibile solo allorché il creditore abbia allegato in maniera ragionata e tecnicamente adeguata gli indici sintomatici dell'insufficiente liquidazione pecuniaria, con riferimento alla specifica causale dedotta in giudizio e allo specifico criterio di calcolo di cui si lamenta l'errata applicazione.
Diversamente opinando le doglianze sulle difformità quantitative tra la prestazione pecuniaria ritenuta dovuta e quella effettivamente eseguita resterebbero oggetto di mere ipotesi o di affermazioni generiche, introduttive di azioni esplorative, in contrasto con il generale principio processualistico per cui per proporre un giudizio occorre avere un interesse giuridicamente rilevante (v. art.100 c.p.c.).
Ne deriva che, per i motivi fin qui espressi, i calcoli dell'appellante sono inidonei ad evidenziare un credito differenziale e quindi non giustificano l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, su tali premesse, sarebbe anch'essa meramente esplorativa.
Per tutto quanto detto l'appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'11.03.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 28.02.2024 n. 618/2024 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti
4 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 14.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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