Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di BU ZI in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1172/2024 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rossi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore convenuto contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 10.7.2024, ha esposto di essere stato
1
ha esposto, inoltre che, dal gennaio 1999, gli è stata liquidata la pensione n. 402076 dalla competente sede di BU ZI (doc. n. 1). CP_1
Il ricorrente, lamentando che l' convenuto, nell'individuare la base CP_1
pensionabile su cui calcolare sia la pensione liquidata esclusivamente coi criteri del fondo elettrici, sia il tetto teorico AGO di abbattimento previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 546/1992, abbia errato, poiché ha adottato una base pensionabile più ristretta del dovuto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria meglio vista così giudìcare: 1) DISAPPLICATE le circolari in materia, con particolare riguardo alle circolari 41/97, 94/97, 190/97 200/98,
RILIQUIDARE la pensione all'origine del ricorrente Parte_1
secondo i criteri visti in narrativa e per l'effetto a) riliquidare la pensione virtuale inserendo nella base pensionabile post 1997 tutte le voci e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile elettrici b) riliquidare il tetto ago da utilizzare per il raffronto con la pensione virtuale tutte le voci per tutto il periodo di riferimento e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile elettrici 2) così riliquidata la pensione all'origine, condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente i ratei CP_1
di pensione futuri conformemente a tale riliquidazione 3) condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente la differenza tra ratei dovuti e ratei CP_1
effettivamente percepiti oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo nei limiti della decadenza triennale a ritroso. Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
L' convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato CP_1
contumace.
2 All'esito dell'udienza, svoltasi con collegamento da remoto, parte ricorrente ha discusso la causa, che è stata decisa con separato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562/1996, così prevede: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
La pensione degli ex elettrici si calcola seguendo un sistema trifasico:
1) dapprima si calcola la pensione esclusivamente secondo le norme del fondo elettrici – c.d. “pensione virtuale” o “a calcolo”.
2) successivamente si calcolano due pensioni teoriche a) la prima pari all'88% di una ipotetica pensione liquidata secondo i criteri di cui alla legge
335/95 – c.d. “tetto fondo” b) la seconda pari all'80% di una ipotetica pensione liquidata secondo i criteri dell'AGO – c.d. “tetto AGO”.
Si confrontano quindi i due tetti e si individua il maggiore tra essi.
3) infine, si confronta la pensione virtuale con il maggiore tra i due tetti di cui al punto che precede e si verifica se la pensione virtuale supera il maggiore tra i due tetti.
Le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della stessa. La retribuzione pensionabile cui applicare la percentuale dell'88% deve essere calcolata secondo le norme
3 in vigore nel Fondo Elettrici, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive (lettera b). Parte ricorrente contesta l'interpretazione della lettera a) effettuata dall' secondo cui l'80% della retribuzione CP_1
pensionabile va determinata secondo le norme AGO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive (come previsto, per l'appunto, per la disciplina AGO), ma solo le più ristrette voci retributive previste nella base del Fondo Elettrici (doc. n. 3).
Invero, questa lettura interpretativa è stata superata dalla Corte di
Cassazione con una prima sentenza (n. 1444/2008), che l'ha ritenuta infondata “giacché il tenore letterale della disposizione non autorizza tale limitazione, dal momento che la lettera a) nel fare riferimento 'alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti' ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”. Tale orientamento è stato poi ribadito dalla Suprema
Corte con le successive sentenze nn. 12624/2014 e 4888/2017.
Secondo quest'ultima, in particolare, “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal “fondo elettrici” presso l' , l'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella CP_1
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta per cento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto per cento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art.1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina
4 generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.
Tali orientamenti del giudice di legittimità sono stati pacificamente adottati anche dalla giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Tribunale di Milano nn. 2136/2022 e 219/2021; Corte d'appello di Torino n. 238/2022).
Si richiama anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 796/2024 che così si esprime: “E' controversa, invece, l'interpretazione della lettera a) della disposizione citata, in quanto l' sostiene che l'80% della retribuzione pensionabile CP_1
deve essere determinata secondo le norme AGO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive (come è previsto per la disciplina AGO), bensì solo quelle (più ristrette) previste nella 'base' del “Fondo Telefonici”.
[Il pensionato] sostiene, al contrario, che l' assume una base di CP_1
calcolo errata (e inferiore) per computare il tetto di parametrazione ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 658/96 ovvero la retribuzione imponibile pensionabile prevista dal regime del “Fondo Telefonici” (c.d. imponibile fondo ex art. 9 della legge n. 1450/56) sino al 31/12/96, anziché esclusivamente e senza alcuno spartiacque temporale, quella (superiore) prevista nell'assicurazione generale obbligatoria (c.d. imponibile AGO ex art. 12 della legge n. 153/69): “In altre parole, l' effettua detto CP_1
calcolo utilizzando, come retribuzione di riferimento, quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo TELEFONICI sino al
31 dicembre 1996 anziché il decisamente più ampio imponibile ago per tutto il periodo di riferimento, ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di telecom s.p.a. ….” questo metodo “palesa due criticità:
1) la reiterazione dell'Istituto nell'utilizzare, quale base retributiva imponibile per il calcolo del tetto ex lett. a), anche l'imponibile fondo anziché, secundum legem, soltanto l'imponibile AGO;
2) la mancata
5 inclusione, nella cennata base retributiva imponibile ai fini del calcolo del noto tetto, delle retribuzioni relative al calcolo delle quote pensionistiche C
e D, afferenti a diversi archi temporali della vita lavorativa del pensionato,
e quindi da considerare ex lege in seno all'imponibile AGO (che copre la retribuzione lorda percetta dal lavoratore per l'intera durata del rapporto con il proprio ex datore di lavoro)” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c. pag. 29 e seg.). L'assunto attoreo è fondato. Al riguardo, il Collegio riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la motivazione del precedente di questo Ufficio, già sopra richiamato, che ha deciso una controversia del tutto analoga alla presente, concernendo la riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n.
562/96, che, come il disposto di cui si discute in questo giudizio, recita:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”). Nello specifico, la Corte di Appello di Milano ha così argomentato la decisione: “In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l' , l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella CP_1
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta
6 percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n.
335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass. 272-
2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624; Cass. 8363/2018)”.
Ritenendo, dunque, condivisibili e applicabili al caso di specie i principi espressi, il ricorso deve ritenersi fondato.
L' convenuto non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna CP_1
prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente ad una diversa interpretazione della normativa, nonché ad eventuali profili di carenza di legittimazione ad agire e decadenza di parte ricorrente.
Va dichiarato, pertanto, il diritto del ricorrente a ottenere la riliquidazione della pensione nei termini richiesti, inserendo nella base pensionabile
AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento (l'intera vita lavorativa del pensionato istante), prendendo come parametro per il calcolo del tetto la base pensionabile
AGO ottenuta sommando le competenze correnti con le voci altre competenze, con riferimento al criterio dell'omnicomprensività.
Conseguentemente, l' deve essere condannato a rideterminare il CP_1
trattamento pensionistico secondo quanto sopra esposto.
L' deve poi essere condannato a corrispondere al ricorrente le CP_1
differenze tra la pensione come riliquidata e quella percepita, maggiorate di interessi dai singoli ratei al saldo, nonché a corrispondere allo stesso il trattamento pensionistico percipiendo nella misura riliquidata.
7
Per questi motivi
, il ricorso va accolto.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
l' convenuto contumace è tenuto al rimborso delle spese di lite CP_1
sostenute dal ricorrente come liquidate nel dispositivo, unitamente al rimborso del contributo unificato per € 43,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, nella contumacia dell' : CP_1
- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione sin dalla decorrenza del mese di gennaio 1999 prendendo a riferimento per il raffronto di detta pensione, così come calcolata secondo i criteri di cui al
Fondo Elettrici, il limite più favorevole dell'80% della base pensionabile come previsto dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 562/1996, comprendendo in essa tutte le voci retributive previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e, per l'effetto,
- condanna l' a pagare, in favore del ricorrente, le differenze di CP_1
trattamento di pensione dalle scadenze sopra indicate in poi, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1
lite che si liquidano in complessivi euro 1.750,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
BU ZI, 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
8