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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 11/06/2025 RISERVATA
Ex art. 127 c.p.c.
N. R.G.1216/2021
Il giudice Anna Maria Mancini lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate da RO CONTE;
lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate da
[...]
(già ) ; OP CP_1
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 22:40 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 11/06/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1216/2021 R.G. decisa all'udienza del
11/06/2025 ex art. 281 sexies c.p.c. vertente
T R A
RO CONTE elettivamente domiciliata in Napoli via G. Rossini n. 5 presso e nello studio dell'avv. TRIPANI NICOLA dal quale è rappresentata e difesa unitamente con l'avv. GIUSEPPE GRECO
Opponente
E
in persona del legale rappresentate pro-tempore, OP elettivamente domiciliata in Vicolo San Bernardino 5/A Verona presso e nello studio dell'avv. ROSSI MARCO
Opposta
OGGETTO: contratto di finanziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
e i verbali di causa, le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 07/07/2021, l'opponente sig.ra SA ON proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 235/2021 di data 18/05/2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 699/2021 R.G. su conforme richiesta della società con il quale le era stato OP
ingiunto, a titolo di coobbligata, il pagamento di € 6.162,74 per sorte capitale, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria, per saldo debitorio del contratto di finanziamento per prestito personale n. 065455485002 concluso con la NC Nazionale del Lavoro S.p.a..
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Napoli;
la decadenza dall'azione del creditore per violazione dell'art. 1957 cod.civ. nella sua qualità di fideiussore;
la prescrizione del credito ingiunto;
la carenza di legittimazione ad agire del concessionario;
la infondatezza della pretesa creditoria e l'applicazione di un tasso di interesse applicato superiore al tasso soglia.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. Pregiudizialmente, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di L'Aquila in favore del Tribunale di Napoli e, in conseguenza di ciò, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 235/2021 del 3 – 18/5/2021,
R.G.699/2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila, Dott. Riviezzo, notificato all'opponente in data 1/06/2021;
II. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di cui al paragrafo precedente, Per tutto quanto sopra esposto, accertare
e dichiarare la decadenza dell'azione del creditore per violazione dell'art. 1957 c.c.;
III. accertare e dichiarare le prescrizione del credito vantato nei confronti dell'odierna opponente;
IV. Essendo la presente opposizione di pronta soluzione, non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
V. Nella denegata e non creduto ipotesi in cui l'On.Le Giudicante dovesse ritenere non prescritto/decaduto il credito per cui è lite, dichiarare improcedibile la domanda dell'opposta per mancato esperimento del preventivo ed obbligatorio tentativo di mediazione;
VI. nel merito, annullare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di titolarità e/o legittimazione ad agire della concessionaria;
VII. per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare infondato, inesistente e non comprovato il credito per cui è lite, avendo l'opponente pagato tutto quanto dovuto, con seguente rigetto di tutte le domande formulate dall'opposta;
VIII. accertare e dichiarare il superamento del limite legale minimo in tema di applicazione degli interessi moratori, con restituzione delle somme a tale titolo versate;
IX. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere fondato il decreto ingiuntivo, Voglia ridurre la somma ingiunta in quanto non conforme a quanto effettivamente spettante alla CA , riconoscendo come dovuta la somma CP_1
che emergerà dalle risultanze istruttorie;
X. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
La società opposta si costituiva ritualmente in giudizio OP
per affermare in rito la competenza territoriale del Tribunale di L'Aquila e nel merito la propria legittimazione ad agire, la qualità di coobbligata della sig.ra SA ON intestataria del rapporto di finanziamento, la non prescrizione del credito e la non usurarietà degli interessi applicati.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedere i termini per il tentativo di mediazione;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti OP
della somma di € 6.172,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che
dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i
Cont successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo
soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di OP
, della suddetta somma;
[...] 4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio,
oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, espletato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. con la concessione del termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di L' Aquila per essere competente il Tribunale di Napoli in quanto luogo di residenza dell'opponente e per essere stato stipulato in Napoli il contratto di finanziamento. A fondamento della eccezione l'opponente, premesso che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed emesso anche nei confronti del coobbligato , ha citato Parte_1
l'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 20720/2016 che ha statuito: “Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente opposto e solo uno, o alcuni, di essi eccepiscano l'incompetenza territoriale del giudice a pronunciarlo, rende tale eccezione rilevante soltanto per chi
l'ha formulata, restando invece escluso - salvo il caso di tempestivo rilievo d'ufficio di quell'incompetenza, se ne sussista il potere in capo al giudice, anche per gli altri litisconsorti - che, pur riunite le opposizioni autonomamente proposte, possa dichiararsi l'incompetenza e la conseguente caducazione del decreto suddetto anche riguardo ai coobbligati non eccipienti”.
Ebbene nella fattispecie in esame (diversa da quella presa in esame dalla citata ordinanza di Cassazione) oggetto della domanda è l'accertamento del rapporto di condebito (contratto di finanziamento) cioè la contitolarità passiva del rapporto tra i due coobbligati e per cui la causa è stata correttamente Parte_1 CP_3
incardinata avanti al Tribunale di L' Aquila in base al luogo di residenza del condebitore ingiunto sig. ex art. 18 c.p.c. e ciò in applicazione dell'art. Parte_1
33 c.p.c. che consente la deroga alla competenza territoriale in favore del giudice del luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti per permettere la realizzazione del simultaneus processus tra più cause intercorrenti tra soggetti differenti connesse per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono.
In altri termini, l'opposta ai sensi dell' art. 33 c.p.c., ha correttamente esercitato la facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei debitori ex art. 18 c.p.c. affinché venissero deciso in un unico processo le cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo.
In forza dei principi richiamati la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di L' Aquila è risultata infondata.
Nel merito, occorre puntualizzare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione piena, sull'intera situazione giuridica controversa;
esso tende a verificare, al momento della decisione e non solo della domanda, la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Al riguardo si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione ( art. 645 c.p.c) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare
(tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del
11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n.
9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Mentre il debitore ha l'onere di dedurre e di provare eventuali fatti estintivi e/o modificativi dell' obbligazione dedotta in giudizio.
Premesso quanto sopra riportato, va rilevato che parte opposta, come suo onere ha provato il titolo posto a fondamento della pretesa ingiunta: il contratto di finanziamento per prestito personale n. 065455485002 intestato ad entrambi i debitori sottoscritto come cointestataria dalla sig.ra SA ON che, contrariamente a quanto dalla medesima asserita, risulta essere coobbligata come debitrice principale e non come garante-fideiussore. Di conseguenza, la disciplina relativa alla fideiussione, in particolare l' eccepita decadenza ex art. 1957 cod.civ. è inapplicabile al caso di specie.
L'opponente, dall'altro canto, ad estinzione della pretesa creditoria ha eccepito l'intervenuta prescrizione. Detta eccezione è risultata infondata.
Difatti, le risultanze istruttorie hanno dimostrato che la prescrizione decennale, il cui termine è iniziato a decorrere dal 07/04/2008, ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento, è stato interrotto dall' avvenuta comunicazione di avvenuta cessione del credito inviata da NC IF PA (a cui la NC Nazionale del Lavoro
s.p.a. aveva ceduto il credito de quo ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1991) al sig.
avvenuta in data 16/02/2018. Trova in questo caso applicazione l'art. Parte_1
1310, comma 1°, cod. civ. in virtù del quale l'atto interruttivo del corso della prescrizione compiuto contro uno dei coobbligati solidali è idoneo ad interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri coobbligati. Parimenti infondata è risultata l' eccezione di carenza di legittimazione ad agire della società opposta cessionaria del credito. Ebbene la OP
cessionaria ha dimostrato che il credito ingiunto è stato incluso nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale.
Difatti, risultano allegati in atti: il verbale di assemblea e conferimento di ramo d'azienda, l'elenco omissato dei crediti ceduti annesso all'atto di cessione e l'elenco omissato dei crediti conferiti annesso all'atto di conferimento e l'avviso G.U. parte II
n° 13 del 31/01/2017; la comunicazione stragiudiziale al ceduto con Parte_1
cui è stata data adeguata notizia della cessione.
In relazione al quantum, l'eccezione dell'applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia è risultata infondata per genericità non avendo parte opponente assolto all'onere probatorio su di essa gravante come delineato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite ossia che il debitore che intende provare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato nonché gli elementi contenuti nello specifico decreto ministeriale di riferimento per il calcolo del cd. 'tasso soglia' (v. sentenza Cass. civ. Sez. Unite n. 19587/2020).
Ciò posto l'opposizione è risultata infondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022 per la semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l' opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 235/2021 di data 18/05/2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 699/2021 R.G;
- condanna l' opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini