Sentenza 17 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 13669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13669 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
NA IA L I ITA L L O LICA B B E N 8 8 IO le Z . a N A p R e 1, IST 8 a 9 G RTE S PR1 3669 /03 m 1 E te - R 1 is 1 A - s 4 D l 2 E a T . e L N ifich SE 3 E 4 d T o R m A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Losavio Presidente R.G.N.9833/00 Consigliere 13901/00 Dott. Donato Plenteda Cron. 27617 Dott. Francesco M. Fioretti Consigliere Rep. Dott. Luigi Macioce Consigliere Ud. 20/03/03 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Comune di LO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 180, presso l'avv. Francesco Braschi, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Giorgio Pagliari;
ricorrente
contro
TI RT, MI ID e LI AN, elettivamente domiciliati in Roma, via del Vascello 6, presso l'avv. Pierluigi Rocchi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Danilo Giovannelli;
controricorrenti ricorrenti incidentali - 713 3 0 1 20 A avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 575/99 del 7/7-26/10/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/3/2003 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Uditi gli avv. Braschi e Rocchi, che hanno insistito per l'accoglimento delle richieste dei rispettivi rappresentati;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accogliemnto, per quanto di ragione, del ricorso principale, assorbito in parte quello incidentale, che 1 va rigettato nel resto;
La Corte, osserva quanto segue. Con ricorso notificato il 15/5/2000, il Comune di LO (PR) esponeva che il 5/3/1992, aveva stipulato con la snc Inertida una convenzione per la regolamentazione dell'attività estrattiva di ghiaia del fiume Enza. I titolari dell'impresa non avevano, però, rispettato gli accordi, cosicchè era stato redatto un primo verbale cui aveva fatto seguito un altro accertamento contenente l'indicazione più dettagliata delle infrazioni commesse, che avevano ! 2 + metri cubi di comportato l'escavazione di 7.847 ghiaia in più. I trasgressori avevano esposto le loro ragioni, ma il Sindaco aveva loro ugualmente ingiunto di pagare, assieme al coobbligato in solido, la complessiva sanzione di £. 196.175.000, calcolate attribuendo alla ghiaia un valore commerciale di £.
5.000 al metro cubo. Gli interessati avevano proposto opposizione, che stata parzialmente accolta dal Tribunale diera Parma con una sentenza che andava senz'altro cassata perché il giudice a quo non aveva fornito nessuna spiegazione sui motivi che 10 avevano indotto ad una simile decisione. TI RT, MI ID e LI AN resistevano controricorso, proponendo a loro con incidentale perché pur avendo dato volta ricorso atto che la contestazione era avvenuta mediante la notificazione di due distinti avvisi a distanza di quasi un anno, il Tribunale aveva ugualmente concluso per la tempestività della stessa, omettendo in prosieguo di pronunciarsi sulle obiezioni da essi svolte in ordine alla inattendibilità delle misurazioni eseguite dal tecnico comunale, alla legittimità dello scavo fino 3 al fondo della cassa di espansione, alla erronea quantificazione del prezzo della ghiaia ed alla conseguente violazione del loro diritto all'oblazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Riuniti innanzitutto i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, conviene preliminarmente ricordare che a norma dell'art. 26 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 17 del 18/7/1991, lo svolgimento di attività estrattiva in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, comporta compresa fra unl'applicazione di una sanzione minimo di due volte ad un massimo di cinque volte il valore commerciale del materiale escavato. Ciò posto e premesso, altresì, che in base alla cennata legge, il valore del materiale dev'essere determinato sulla base dei listini della locale camera di commercio, rimane unicamente da aggiungere che poiché la ghiaia dell'Enza non era contemplata dai mercuriali della CCIA di Parma, il Sindaco del Comune di LO ne ha fissato il valore in £.
5.000 al metro cubo, applicando poi la sanzione nella misura massima del quintuplo. Gli intimati hanno impugnato la relativa ordinanza, 4 lamentando (come risulta dalla sentenza gravata) 1'illegittimità, la tardività e 1'infondatezza della contestazione nonché l'eccessività della sanzione irrogata. A fronte di tali obiezioni e dell'altra (neppure menzionata dalla sentenza) di mancato esercizio del diritto all'oblazione a causa dell'erronea quantificazione del prezzo della ghiaia da parte del Comune che, dal canto suo, aveva insistito per l'integrale conferma dell'ingiunzione opposta, il giudice a quo si è limitato testualmente a scrivere che " a parte l'eccezione d'incompetenza-difetto di giurisdizione dell'A.G. ordinaria per la stipulazione fra le parti di una clausola compromissoria (art. 31 convenzione 5/3/92), la tardività della contestazione (nello stesso verbale n.9 si dà atto che i rilievi erano stati ultimati il 9/9/93 sebbene visto il complesso problema della misurazione degli inerti estratti, l'incertezza delle misurazioni (i mc 1808 escavati oltre il fondo cassa sono diventati nel 2° accertamento del geom. Riccardi mc 11190 in più vi sono stati addebitati mc 6278 scavati sopra il fondo cassa con evidente innalzamento della linea di campagna), ritiene il giudicante, in accoglimento dell'ultima 5 richiesta subordinata dei ricorrenti, di determinare il prezzo della ghiaia dell'Enza, siccome non contemplato nei mercuriali della CC di PR, in £.
2.500 al mc con sanzione nel minimo (raddoppio del costo) per cui la medesima resta fissata in complessive £. 39.235.000 (mc 7.847 X 5.000)" Una motivazione del genere non consente assolutamente di risalire all'iter logico seguito dal tribunale per arrivare а dimezzare il valore commerciale della ghiaia ed applicare la sanzione nel minimo. Il ricorso principale del Comune di M i cui tre motivi possono essere LO, congiuntamente trattati per via della loro intima connessione, dev'essere pertanto accolto al pari, del resto, di quello incidentale che risulta anch'esso fondato in quanto il giudice a quo ha completamente taciuto sulla fondatezza degli addebiti e sulla dedotta lesione del diritto all'oblazione, incorrendo così nel denunciato vizio di difetto di motivazione oltre che in quello di violazione di norme di diritto nella parte in cui ha (implicitamente) finito per ammettere la senza aver prima tempestività della contestazione 6 evidenziato la sussistenza dei presupposti а tal fine richiesti dalla legge. In accoglimento di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti, per un nuovo esame, al Tribunale di Parma in き persona di altro magistrato, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Parma in persona di altro magistrato. I L 9 L 8 Roma, il 20/3/2003 O 6 B e l . E a N n E I CONSIGH e , N p 1 O 8 I a Z 9 m 1 A e - R t 1 T s 1 i S I - s G 4 l IL PRESIDENTE3Ty, tesoro E 2 a R . e L A h c D i 3 f i E 2 T d . o N T E m S R E A IL CANCELLIERE rone) IL FUNZIONA (Dr. P er CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 17 SET. 2009 IL CANCELLIERE FUNZIONATO DI CANCE (Dk Fliggens Penc 7