CA
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 100 R.G.A. 2025, promossa in grado di appello D A e entrambe n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avvocato SPOTORNO Persona_1
CLAUDIA
- Appellante - C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO SALVATORE CP_1
- Appellato - All'udienza del 12/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 4672/2024 del 18.11.2024 il Tribunale di Palermo, facendo proprie le conclusioni rassegnate dai CC nominati nel corso del giudizio, ha respinto la domanda proposta da (e coltivata, dopo Persona_1 il suo decesso, da nella qualità di erede) diretta ad ottenere il Parte_1 riconoscimento della natura professionale della malattia polmonare a suo dire contratta a causa dell'attività lavorativa svolta su navi di diverse società marittime dal 1967 al 2009, della quale l' aveva escluso l'eziologia lavorativa, nonché la CP_1 condanna dell'Istituto alla corresponsione delle indennità di legge. Osservava il Tribunale che, sebbene il ricorrente avesse lavorato su vari natanti costruiti prima degli anni 90, e quindi verosimilmente costruiti utilizzando amianto come materiale coibentante, tuttavia doveva escludersi che lo stesso fosse stato esposto al fattore di rischio, esposizione cui erano soggetti soltanto i lavoratori addetti alla manipolazione o lavorazione dell'amianto oppure coloro che
1 ne potessero aver subito un'esposizione indiretta a causa della propria compresenza negli stessi ambienti durante le suddette attività, dalle quali si sprigionavano polveri la cui inalazione costituiva causa delle malattie asbesto-correlate; situazione questa che non poteva dirsi riscontrata in capo al , che aveva sempre svolto Pt_2 mansioni di comando della nave che ne richiedevano la continua presenza in plancia;
per quanto atteneva inoltre la prospettata contaminazione da IPA (idrocarburi policiclici aromatici), sebbene il avesse lavorato anche su navi Pt_2 petroliere, tuttavia, anche in questo caso il suo ruolo era tale da doverne escludere la verosimile esposizione a tali sostanze. Soggiungeva inoltre il primo giudice che da nessun accertamento strumentale agli atti era emersa la sussistenza di segni indicativi di affezioni asbesto-correlabili e che anche le indagini spirometriche avevano rivelato un danno di tipo ostruttivo e non invece di tipo restrittivo, tipico delle suddette affezioni, determinanti fibrosi e dunque compromissione della elasticità polmonare;
sicché la broncopatia ostruttiva da cui lo stesso risultava affetto doveva piuttosto ricondursi alla sua pacifica condizione di tabagista per molti anni. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 rispettivamente vedova e figlia di Persona_1
Ha resistito al gravame l' , costituendosi con memoria depositata il CP_1
1.04.2025. Senza il compimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 12.06.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce alla presente sentenza. MOTIVI In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello spiegato in questo grado del giudizio da la quale non si era costituita Parte_2 nel giudizio di primo grado, proseguito, a seguito del decesso di Per_1
nella qualità di erede, dalla sola
[...] Parte_1
Non avendo la stessa partecipato al giudizio di primo grado, la sua costituzione in questo grado del giudizio va, piuttosto, qualificata alla stregua di intervento adesivo, come tale inammissibile, alla stregua del principio consolidato per cui “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un
2 pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse” (v. di recente Cass. n. 32887 del 08/11/2022), atteso che, diversamente opinando, verrebbe minato il principio del doppio grado di giudizio. Venendo alle ragioni dell'appello proposto da esse consistono Parte_1 fondamentalmente in censure avverso le conclusioni raggiunte dalla CTU, recepita dal primo giudice: in particolare si duole l'appellante che, pur rilevando la sicura presenza sia di amianto che di IPA a bordo delle navi frequentate per lavoro dal
, il Tribunale abbia poi escluso l'esposizione del lavoratore ai predetti Pt_2 fattori di rischio in ragione delle mansioni dallo stesso esercitate, violando il principio di presunzione legale di origine professionale tra la malattia contratta e il rischio ambientale comprovato. Soggiunge che essendo la BPCO (sofferta dal
) una malattia multifattoriale, il primo giudice ne avrebbe dovuto Pt_2 riconoscere l'eziologia professionale quantomeno concausale in sinergia col fumo di sigarette. L'appello non può essere accolto. Con l'atto di appello non si contesta la tipologia di mansioni che sono state esercitate dal nel corso della sua carriera (ufficiale di coperta e Pt_2 comandante), con esclusione di altre che l'avrebbero potuto mettere a contatto con le fibre di amianto (quali quelle svolte da ufficiali di macchina, motoristi, ingrassatori, giovanotti di macchina, fuochisti, elettricisti); né si contesta la circostanza che le stesse ne abbiano comportato la continua presenza in plancia, con conseguente esclusione di una sua significativa e continuativa presenza in altri ambienti delle navi (sala macchine), all'interno dei quali avrebbe potuto essere esposto al suddetto fattore di rischio. Deduce, piuttosto, l'appellante che il CTU nominato in primo grado avrebbe sottovalutato l'esposizione diffusa ai fattori di rischio (amianto ed IPA) cui era soggetto tutto l'equipaggio delle navi sulle quali aveva prestato servizio il;
Pt_2 deduzione, questa, che risulta tuttavia essere stata già ampiamente esaminata e valutata dal giudice di prime cure, con considerazioni che qui di seguito si riportano e rispetto alle quali l'appellante non muove specifiche e pertinenti censure:
<Alla presenza oggettiva di amianto, tuttavia, non generalmente è correlata una oggettiva esposizione alle fibre aerodisperse dello stesso: la potenziale esposizione dei lavoratori alla contaminazione da polveri di amianto aerodisperse era infatti correlata alle attività di manipolazione che di tali materiali essi facevano, o alla esposizione indiretta dovuta alla propria compresenza negli stessi ambienti durante attività di manipolazione eseguite da altri: ufficiali di macchina, motoristi, ingrassatori oltre a giovanotti di macchina, fuochisti ed elettricisti operavano infatti spesso contemporaneamente in tali locali angusti e ristretti occupandosi, secondo il proprio
3 ruolo, del controllo dell'apparato motore, della manutenzione e della riparazione dei motori principali, degli eventuali gruppi elettrogeni presenti, degli impianti di riduzione, del sistema di lubrificazione e di raffreddamento, oltre ad effettuare turni di guardia. E' possibile dunque affermare che all'interno dei locali macchina dei natanti si facesse largo utilizzo di materiali in amianto, in special modo come coibente degli impianti, presente in forma di cordoncini e materassini isolanti, utili come elementi di guarnizione e di coibentazione delle superfici calde, le quali coibentazioni venivano sostituite periodicamente per la continua usura delle stesse, e durante le manutenzioni periodiche degli impianti stessi: tali manipolazioni avvenivano senza alcuna particolare cautela e/o protezione data l'assoluta sottovalutazione della possibile esposizione a fibre disperse di amianto e alla continua necessità di operarvi per motivi di avaria e/o usura. Va quindi considerato che il ricorrente, sebbene svolgesse i propri compiti a bordo di natanti caratterizzati, come descritto, dalla presenza di materiali contenenti fibre di amianto, svolgeva tuttavia compiti e ruoli che ordinariamente non lo portavano a suddette manipolazioni e conseguenti esposizioni alle fibre aerodisperse essendo egli associato al comando della nave e quindi presente prettamente in “plancia” piuttosto che in “coperta”>>. Tali considerazioni vanno condivise sia per il difetto della benché minima allegazione e prova dell'espletamento di mansioni, da parte del , che ne Pt_2 comportassero l'adibizione a lavori di manipolazione di parti di navi contenenti amianto ovvero la presenza negli ambienti ove si svolgevano tali attività, sia per la mancanza di prova della presenza di fibre aerodisperse negli ambienti di lavoro delle stesse navi, diversi da quello ove avvenivano le suddette lavorazioni. Ed infatti, nella valutazione concernente la possibile cessione di fibre aerodisperse, ciò che deve essere considerato è “l'amianto liberabile” ossia quella quota parte di amianto che dà luogo a fibre o a polveri a seguito di sollecitazioni meccaniche;
circostanza altamente probabile nel locale macchina ma, di contro, poco probabile nei locali di coperta dove gli eventuali materiali coibentanti erano confinati dietro pannelli di rivestimento, idonei ad escludere o quanto meno a ridurre considerevolmente il rischio di rilascio di fibre a seguito di azioni meccaniche dirette. A fronte della descritta indagine peritale, analiticamente condotta non su dati ipotetici ma su elementi di fatto certi (struttura di allestimento delle navi, funzionamento delle stesse, analisi dei materiali usati, condizioni degli impianti durante la navigazione), l'appellante tende ad affermare un generalizzato rischio di esposizione “nell'ambiente nave” senza però indicare (né men che meno dimostrare) fatti e circostanze (es: degrado o danneggiamento dei sistemi di protezione) che avrebbero potuto giustificare il paventato rischio.
4 Nulla, inoltre, deduce l'appellante quanto alla rilevata incompatibilità della tipologia del deficit respiratorio accertato dagli esami spirometrici rispetto alle patologie asbesto-correlate (così, in merito, si è espresso il CTU di primo grado: “è appena il caso di sottolineare come le indagini spirometriche agli atti, concludano per un danno di tipo ostruttivo, quando, invece, nel caso di affezioni asbesto-correlate, il danno, come noto , risulta essere di tipo restrittivo, trattandosi di malattie determinanti “fibrosi” e, dunque, compromissione della “elasticità” polmonare”) ed alla loro riconducibilità, invece, alla risalente storia di tabagismo, non contestata;
né all'assenza, negli esiti delle indagini strumentali, di segni rivelatori di lesioni asbesto correlate. Anche quanto al pericolo di dispersione di IPA, l'appellante si è limitato a dedurre che, secondo i DVR dei menzionati natanti, agli elementi nocivi (gas da idrocarburi) sarebbero stati sottoposti tutti i membri dell'equipaggio. Orbene, l'unico DVR prodotto in atti, quello della Elbana di Navigazione S.p.A., armatore della Motonave Chimichiera “Etrusco” (sulla quale il ha Pt_2 prestato attività di lavoro negli anni 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008 e 2009, come da certificato curriculare in atti), con riferimento ai rischi da inalazione di gas o vapori pericolosi da idrocarburi, ne circoscrive la platea dei lavoratori ad esso interessati al “personale di bordo coinvolto nell'operazione di rifornimento” o “nelle operazioni del carico”; mansioni nelle quali non è stato neppure allegato che il venisse coinvolto. Pt_2
L'appellante, dunque, nel censurare le conclusioni cui sono pervenuti i CC (tecnico e medico legale) nominati nel giudizio di primo grado, non ha ancorato tali contestazioni a dati oggettivi o comunque desumibili da elementi documentali o da altre evidenze probatorie acquisite al giudizio, in grado di inficiare o mettere in dubbio l'esattezza degli accertamenti effettuati dagli ausiliari del giudice, limitandosi a contestare genericamente la non corrispondenza dell'accertamento peritale con la documentazione in atti, invero insufficiente ad attestare il nesso eziologico che, con motivazione convincente e condivisibile, i CC hanno escluso. La sentenza gravata va pertanto confermata. Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003, giusta dichiarazione resa dall'appellante e dall'interveniente.
5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 4672/2024 resa il 18.11.2024 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Così deciso in Palermo in data 12.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
6