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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2422/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Carlo Torre 2/C 82100 Parte_1
Benevento presso lo studio dell'avv. MESSINA NORA e dell'avv. Alessia
Zacchia che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO PEMPORE, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte della Maddalena 55 rappresentato e difeso dal dott. V. Romano giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/3/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.5.24 parte ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente -senza soluzione di continuità dal 1 settembre 2005 (a.s.
2005-2006) (cfr. all. 2, certificato di servizio) quale docente laureato negli Istituti
1 di Istruzione secondaria di secondo grado quale docente laureato prima negli
Istituti di Istruzione secondaria di primo grado e poi dal 1 settembre 2007 transitata nei ruolo di secondo grado (per la classe di lingua e cultura straniera, già 46/a), attualmente in servizio presso l'ISS Don Peppino Diana di Morcone
(BN);
-che in precedenza al passaggio di ruolo aveva svolto servizi cd. pre-ruolo
(presso scuole secondarie statali) per diversi anni scolatici, questi ultimi riconosciuti in sede di cd. ricostruzione con decreto (all. 1 decreto di ricostruzione carriera);
-che in particolare l'Amministrazione datrice, con il detto decreto dell'8 marzo
2007 del Dirigente scolastico , ha espressamente Controparte_2
riconosciuto per anzianità 15 compiuti di anni scolastici di servizio pre-ruolo;
- che alla stregua della normativa legislativa, anche eurounitaria, e contrattuale, sommando gli anni scolastici di pre-ruolo riconosciuti ai fini della determinazione della giusta retribuzione economica (cd., nella vulgata, progressione economica), il ricorrente alla data del 1 settembre 2018 ha iniziato il suo 28° anno di servizio;
- che nel periodo di lavoro espletato dal 1 settembre 2018 al 31 dicembre 2022, già maturato in precedenza il diritto ad essere retribuita in riferimento alla fascia stipendiale da 27 anni di anzianità, Le è stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella stabilita, per la maturata anzianità dal 28° anno di servizio in poi, dal CCNL normativo-economico del 19 aprile 2018 (all. 3) triennio 2016-
2018 ed aggiornata dal CCNL economico del 6 dicembre 2022 e confermata dal
CCNL normativo 18 gennaio 2024 (che riguardano il triennio 2019-2021, all. 4 e
5) -come risulta dai cedolini stipendiali da giugno 2019 a dicembre 2022, che riportano la retribuzione corrisposta in relazione alla classe/fascia 21 invece che alla maturata classe/fascia 28 (all. 6 cedolini).
2 Ha concluso chiedendo di “a) accertare che nel periodo dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2022 la ricorrente ha svolto servizio nella fascia dal 28° anno di anzianità e quindi: -condannare il , in Controparte_3
persona del p.t., a pagare alla ricorrente per il periodo di lavoro dal 1 CP_4
giugno 2019 al 31 dicembre 2022, a titolo di differenze retributive, la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'Amministrazione dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli Enti fiscali e previdenziali) di euro 8.072,40 , di cui: • euro 7.947,70 quali differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL 19 aprile 2018 per il periodo di lavoro dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2022, con interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo;
• euro 124,70, quale differenza per differenza RPD per il detto periodo, con interessi e differenza di rivalutazione, se superiore, dalla scadenza di ogni singolo rateo;
b) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e CP_1
competenze di giudizio, con attribuzione del compenso ai sottoscritti avvocato che ne dichiarano anticipazione.”.
Regolarmente convenuto in giudizio, Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
[...]
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio è pervenuto alla ricorrente nuovo decreto di riallineamento n 4817 dell'11 ottobre 2024 del Dirigente scolastico del ISS don Peppino Diana, pertanto l'udienza è stata rinviata in attesa dell'effettivo pagamento delle somme dipendenti dal detto decreto.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente evidenzia che detto nuovo decreto non riconosce la anzianità di servizio effettiva per l'anno 2013 e, conseguentemente, prevede l'ingresso nella fascia stipendiale ed accessoria
3 (RPD) da 28 solo dal 1 settembre 2019 invece che dal 1 settembre 2018, fatto costitutivo posto a fondamento della domanda (cfr. pag. 5 e passim ricorso), negando così le differenze retributive ed accessorie dal 1 giugno 2019 al 31 agosto 2019.
Pertanto la ricorrente ha interesse all'espresso accertamento e declaratoria che con il 31 agosto 2018 ha compiuto 27 anni di servizio e dunque dal 1 settembre
2018 è nello svolgimento del 28° anno di servizio rilevante ai fini contrattuali, residuando ancora un credito per differenze stipendiali nei confronti del
Contr resistente a copertura delle tre mensilità – giugno, luglio e agosto 2019 di cui al ricorso – non riconosciute e non pagate da parte resistente pari a 516,00.
2.
Parte ricorrente rivendica il passaggio di classe stipendiale, in virtù dell'anzianità di servizio maturata. Contro Sul punto , sostiene il che non avrebbe diritto al passaggio a tale classe stipendiale, per effetto del Decreto Legge del 31/05/2010 - N. 78 art.9 che, al comma 23 che recita “23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14 “(15) . comma modificato dall'articolo 1 della Legge
30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione. A norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, le disposizioni recate dal presente comma, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. Per l'applicazione per l'anno
2014, vedi l'articolo 1, comma 4, del D.L. 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 2014, n. 41.
La disciplina della progressione stipendiale trova la sua regolamentazione nel
CCNL 19 aprile 2018, che all'art. 2 prevede: “1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la
4 parte economica;
e all'art. 35 “1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2.Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.
L'art. 2 del CCNL del 4/8/2011 stabilisce che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A”, e la allegata tabella A1 prevede le seguenti POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE dall'01.09.2010 sono i seguenti: da 0 a 8 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22 da 9 a 14 21.454,06 21.454,06 23.444,75 24.062,51 da 15 a 20 23.332,06 23.332,06 25.623,29 26.407,69 da 21 a 27 25.154,66 26.049,63 27.738,87 29.394,95 da 28 a 34 26.952,89 27.832,86 29.814,05 31.352,07 da 35 28.291,99 29.187,49 31.352,07 32.912,17
Detta disposizione normativa, dunque, non appare modificata dal Decreto Legge del 31/05/2010 n.78 (così come da successivo art.1 co.1 lett. b) del DPR
n.122\2013 che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per le annualità precedenti.
Trattasi, infatti, di disposizioni eccezionali e quindi di stretta interpretazione letterale in aderenza con la finalità normativa che, nella specie, era di
“Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”. (art.9 co.1 D.L.
n.78\2010).
Ne consegue che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi aspetti economici, nel senso che il blocco dettato da esigenze di contenimento della
5 spesa deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
In altre parole, pur non potendo godere i pubblici dipendenti degli incrementi economici per tali anni, ciò non deve influire sulla progressione economica successiva, non potendo incidere sulla fascia stipendiale superiore d'inquadramento.
Sul punto e in questi sensi, è recentemente intervenuta anche la Suprema Corte con ordinanza 16133\2024.
Appare, dunque, evidente che la parte ricorrente, alla data del 31.8.18 aveva maturato 27 anni di servizio, con diritto dal 1.9.18 al passaggio nella successiva classe stipendiale e godimento dello stipendio tabellare ivi previsto.
3.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna del
[...]
, al pagamento della residua somma lorda di Controparte_3
€516,00 come da conteggi di parte che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, quale differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL del 6 dicembre 2022 per le mensilità maturate da giugno ad agosto 2019 con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato al soddisfo.
4.
Per il principio della soccombenza Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente
[...]
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della somma lorda di Controparte_1
€516,00 in favore di parte ricorrente quale differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL del 6 dicembre 2022 per le mensilità di giugno, luglio e agosto 2019 con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato al soddisfo. condanna al pagamento Controparte_1
in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi €
321,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U., IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 28/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
7
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2422/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Carlo Torre 2/C 82100 Parte_1
Benevento presso lo studio dell'avv. MESSINA NORA e dell'avv. Alessia
Zacchia che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO PEMPORE, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte della Maddalena 55 rappresentato e difeso dal dott. V. Romano giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/3/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.5.24 parte ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente -senza soluzione di continuità dal 1 settembre 2005 (a.s.
2005-2006) (cfr. all. 2, certificato di servizio) quale docente laureato negli Istituti
1 di Istruzione secondaria di secondo grado quale docente laureato prima negli
Istituti di Istruzione secondaria di primo grado e poi dal 1 settembre 2007 transitata nei ruolo di secondo grado (per la classe di lingua e cultura straniera, già 46/a), attualmente in servizio presso l'ISS Don Peppino Diana di Morcone
(BN);
-che in precedenza al passaggio di ruolo aveva svolto servizi cd. pre-ruolo
(presso scuole secondarie statali) per diversi anni scolatici, questi ultimi riconosciuti in sede di cd. ricostruzione con decreto (all. 1 decreto di ricostruzione carriera);
-che in particolare l'Amministrazione datrice, con il detto decreto dell'8 marzo
2007 del Dirigente scolastico , ha espressamente Controparte_2
riconosciuto per anzianità 15 compiuti di anni scolastici di servizio pre-ruolo;
- che alla stregua della normativa legislativa, anche eurounitaria, e contrattuale, sommando gli anni scolastici di pre-ruolo riconosciuti ai fini della determinazione della giusta retribuzione economica (cd., nella vulgata, progressione economica), il ricorrente alla data del 1 settembre 2018 ha iniziato il suo 28° anno di servizio;
- che nel periodo di lavoro espletato dal 1 settembre 2018 al 31 dicembre 2022, già maturato in precedenza il diritto ad essere retribuita in riferimento alla fascia stipendiale da 27 anni di anzianità, Le è stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella stabilita, per la maturata anzianità dal 28° anno di servizio in poi, dal CCNL normativo-economico del 19 aprile 2018 (all. 3) triennio 2016-
2018 ed aggiornata dal CCNL economico del 6 dicembre 2022 e confermata dal
CCNL normativo 18 gennaio 2024 (che riguardano il triennio 2019-2021, all. 4 e
5) -come risulta dai cedolini stipendiali da giugno 2019 a dicembre 2022, che riportano la retribuzione corrisposta in relazione alla classe/fascia 21 invece che alla maturata classe/fascia 28 (all. 6 cedolini).
2 Ha concluso chiedendo di “a) accertare che nel periodo dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2022 la ricorrente ha svolto servizio nella fascia dal 28° anno di anzianità e quindi: -condannare il , in Controparte_3
persona del p.t., a pagare alla ricorrente per il periodo di lavoro dal 1 CP_4
giugno 2019 al 31 dicembre 2022, a titolo di differenze retributive, la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'Amministrazione dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli Enti fiscali e previdenziali) di euro 8.072,40 , di cui: • euro 7.947,70 quali differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL 19 aprile 2018 per il periodo di lavoro dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2022, con interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo;
• euro 124,70, quale differenza per differenza RPD per il detto periodo, con interessi e differenza di rivalutazione, se superiore, dalla scadenza di ogni singolo rateo;
b) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e CP_1
competenze di giudizio, con attribuzione del compenso ai sottoscritti avvocato che ne dichiarano anticipazione.”.
Regolarmente convenuto in giudizio, Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
[...]
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio è pervenuto alla ricorrente nuovo decreto di riallineamento n 4817 dell'11 ottobre 2024 del Dirigente scolastico del ISS don Peppino Diana, pertanto l'udienza è stata rinviata in attesa dell'effettivo pagamento delle somme dipendenti dal detto decreto.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente evidenzia che detto nuovo decreto non riconosce la anzianità di servizio effettiva per l'anno 2013 e, conseguentemente, prevede l'ingresso nella fascia stipendiale ed accessoria
3 (RPD) da 28 solo dal 1 settembre 2019 invece che dal 1 settembre 2018, fatto costitutivo posto a fondamento della domanda (cfr. pag. 5 e passim ricorso), negando così le differenze retributive ed accessorie dal 1 giugno 2019 al 31 agosto 2019.
Pertanto la ricorrente ha interesse all'espresso accertamento e declaratoria che con il 31 agosto 2018 ha compiuto 27 anni di servizio e dunque dal 1 settembre
2018 è nello svolgimento del 28° anno di servizio rilevante ai fini contrattuali, residuando ancora un credito per differenze stipendiali nei confronti del
Contr resistente a copertura delle tre mensilità – giugno, luglio e agosto 2019 di cui al ricorso – non riconosciute e non pagate da parte resistente pari a 516,00.
2.
Parte ricorrente rivendica il passaggio di classe stipendiale, in virtù dell'anzianità di servizio maturata. Contro Sul punto , sostiene il che non avrebbe diritto al passaggio a tale classe stipendiale, per effetto del Decreto Legge del 31/05/2010 - N. 78 art.9 che, al comma 23 che recita “23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14 “(15) . comma modificato dall'articolo 1 della Legge
30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione. A norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, le disposizioni recate dal presente comma, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. Per l'applicazione per l'anno
2014, vedi l'articolo 1, comma 4, del D.L. 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 2014, n. 41.
La disciplina della progressione stipendiale trova la sua regolamentazione nel
CCNL 19 aprile 2018, che all'art. 2 prevede: “1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la
4 parte economica;
e all'art. 35 “1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2.Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.
L'art. 2 del CCNL del 4/8/2011 stabilisce che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A”, e la allegata tabella A1 prevede le seguenti POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE dall'01.09.2010 sono i seguenti: da 0 a 8 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22 da 9 a 14 21.454,06 21.454,06 23.444,75 24.062,51 da 15 a 20 23.332,06 23.332,06 25.623,29 26.407,69 da 21 a 27 25.154,66 26.049,63 27.738,87 29.394,95 da 28 a 34 26.952,89 27.832,86 29.814,05 31.352,07 da 35 28.291,99 29.187,49 31.352,07 32.912,17
Detta disposizione normativa, dunque, non appare modificata dal Decreto Legge del 31/05/2010 n.78 (così come da successivo art.1 co.1 lett. b) del DPR
n.122\2013 che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per le annualità precedenti.
Trattasi, infatti, di disposizioni eccezionali e quindi di stretta interpretazione letterale in aderenza con la finalità normativa che, nella specie, era di
“Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”. (art.9 co.1 D.L.
n.78\2010).
Ne consegue che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi aspetti economici, nel senso che il blocco dettato da esigenze di contenimento della
5 spesa deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
In altre parole, pur non potendo godere i pubblici dipendenti degli incrementi economici per tali anni, ciò non deve influire sulla progressione economica successiva, non potendo incidere sulla fascia stipendiale superiore d'inquadramento.
Sul punto e in questi sensi, è recentemente intervenuta anche la Suprema Corte con ordinanza 16133\2024.
Appare, dunque, evidente che la parte ricorrente, alla data del 31.8.18 aveva maturato 27 anni di servizio, con diritto dal 1.9.18 al passaggio nella successiva classe stipendiale e godimento dello stipendio tabellare ivi previsto.
3.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna del
[...]
, al pagamento della residua somma lorda di Controparte_3
€516,00 come da conteggi di parte che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, quale differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL del 6 dicembre 2022 per le mensilità maturate da giugno ad agosto 2019 con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato al soddisfo.
4.
Per il principio della soccombenza Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente
[...]
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della somma lorda di Controparte_1
€516,00 in favore di parte ricorrente quale differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL del 6 dicembre 2022 per le mensilità di giugno, luglio e agosto 2019 con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato al soddisfo. condanna al pagamento Controparte_1
in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi €
321,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U., IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 28/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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