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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27114/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPI MARTA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. BENASSI EDOARDO ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano Controparte_1
per chiederne la condanna alla restituzione di quanto incassato dalla Parte_1 convenuta a titolo di corrispettivo per la somministrazione di acqua, nell'importo di euro 4.891,85, in relazione ad un consumo anomalo e sproporzionato rispetto ai consumi medi addebitati all'attore. In subordine, l'attore ha domandato il medesimo importo a titolo di risarcimento del danno.
Il dato incontestato tra le parti è costituito dal fatto che i consumi sproporzionati rispetto all'uso dell'acqua da parte dell'attore e della sua famiglia nell'abitazione servita da sono stati causati da una perdita d'acqua situata in profondità nel terreno e Pt_1 quindi non visibile, ma rilevabile soltanto tramite il contatore.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito nell'importo di euro 3.602,41, individuato dal CTU come pagato in eccesso rispetto ai consumi medi effettivamente fruiti dall'abitazione dell'attore, motivando la decisione con la violazione da parte della somministrante dell'obbligo di segnalare i consumi anomali all'utente, che da parte sua non avrebbe potuto rilevarli, stante la natura occulta della perdita, non visibile in superficie.
propone appello criticando il provvedimento impugnato per aver accolto la Pt_1 domanda di ripetizione dell'indebito, avendo il Giudice ritenuto, invece, la sussistenza dei presupposti della diversa domanda di risarcimento del danno. Presupposti che non sussisterebbero comunque, in quanto non si potrebbe muovere alcun rimprovero alla somministrante per la mancata segnalazione dei consumi sproporzionati. Tale segnalazione sarebbe stata comunicata regolarmente e con diligenza, tenuto conto del fatto che essa non aveva la possibilità di accedere al misuratore dell'acqua, posto in terreno privato e intercluso da un cancello. Inoltre, l'appellante sostiene che mancherebbe nella CTU la quantificazione della somma spettante al CP_1 indipendentemente dal titolo di tale spettanza. replica che la giusta attribuzione alla somministrante della responsabilità per CP_1 la mancanza di diligente segnalazione della perdita costituisce adeguato presupposto giuridico per l'accoglimento sia della domanda di ripetizione, proposta già in primo grado in via principale, sia della subordinata domanda di risarcimento del danno, ugualmente proposta dall'attore davanti al Giudice di Pace. L'appellato sostiene che la responsabilità della somministrante, sia dipesa dalla seguente serie di circostanze, non contestate, ossia che la fattura di addebito dei consumi anomali, per l'importo di euro 4.918,85, copre un periodo di ben 645 giorni, dal marzo 2016 al dicembre 2017, senza una lettura intermedia e che è stata inviata a luglio 2018, quindi circa 7 mesi dopo la rilevazione dei consumi anomali, che non avrebbe provato l'effettiva interclusione del contatore e che comunque non ha neanche fatto richiesta di accedere all'area dove esso si trovava. Infine, il videnzia che dalla CTU risulta l'importo corrispondente CP_1 all'eccesso dei consumi rispetto a quelli medi, gli unici da lui dovuti. pagina 2 di 4 Il Tribunale, in primo luogo, osserva che, ove sussista la responsabilità da parte della somministrante nella mancata segnalazione dei consumi, questione di cui si tratterà più avanti, essa avrebbe potuto giustificare l'accoglimento della domanda subordinata di risarcimento del danno, così che nulla muterebbe rispetto al dispositivo della sentenza di primo grado, consistente nell'accogliere la domanda dell'attore per il medesimo importo, salvo qualificarla come di ripetizione dell'indebito. L'unica differenza, di cui l'appellante non si può dolere, consisterebbe nel fatto, a lei sfavorevole, della decorrenza degli interessi dal momento del pagamento in eccesso, come momento in cui si sarebbe verificato il danno, avendo invece la sentenza impugnata riconosciuto gli interessi solo dalla sua pubblicazione.
Secondo questo Giudice la qualificazione esatta della fattispecie è risarcitoria, in quanto la risorsa non fruita dall'utente a causa della perdita era tuttavia entrata nella sua sfera giuridica, poiché la perdita è avvenuta a valle del contatore. Si sarebbe trattato, invece di ripetizione dell'indebito nel caso che la somministrazione in eccesso non fosse stata neppure ricevuta dall'utente, e quindi sarebbe stato originariamente indebito il pagamento del corrispettivo della parte di prestazione non ricevuta.
Quanto sopra, comunque, non incide sul dispositivo della sentenza, per il motivo sopra enunciato.
Sulla attribuzione della responsabilità per la mancata tempestiva segnalazione della perdita, se essa, cioè sia da attribuire all'utente, gravato dall'onere, nel proprio interesse, di controllare anomalie nei consumi risultanti dal contatore, o, invece, sia da imputare alla somministrante, gravata da obblighi di diligenza derivanti dal rapporto contrattuale, il Tribunale osserva quanto segue.
La violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza da parte della somministrante, professionista, è stata di gravità tale da determinare la sostanziale esclusione di una corrispondente responsabilità in capo all'utente, che riceveva tale somministrazione non per fini professionali, ma per la sua abitazione estiva, tenuto conto che la perdita non era visibile, in quanto verificatasi in profondità nel terreno.
In particolare, si osserva che, quale che sia la normativa di settore in materia di somministrazione di risorse, è del tutto ingiustificabile la mancanza di letture per un periodo di 645 giorni, quello coperto dalla fattura anomala, e ancor di meno è giustificabile il ritardo di circa sette mesi dopo la rilevazione anomala, per l'invio della fattura, in cui, oltretutto, non era evidenziato il consumo anomalo.
Quanto all'aspetto della interclusione o meno del contatore, pur considerando tale dato indimostrato, non può essere giustificata la circostanza che la somministrante, nel periodo di mancata rilevazione delle letture, non abbia chiesto all'utente di accedervi, ciò che avrebbe potuto giustificarla in caso di risposta negativa da parte di quest'ultimo.
Tale circostanza, non allegata né provata da parte della appellante, deve considerarsi contraria non solo alla normativa di settore, ma, più in generale, all'obbligo di diligenza pagina 3 di 4 gravante sulla somministrante professionale, la quale, se non dotata di strumenti di telelettura, deve sollecitare l'utente perché le consenta l'accesso al misuratore o sollecitare l'autolettura ad opera dell'utente stesso.
Riconosciuta quindi la responsabilità della somministrante per la mancata segnalazione dei consumi anomali, questo Tribunale prende atto che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il CTU ha individuato la somministrazione in eccesso rispetto alla media dei consumi nel periodo di interesse e ha specificato che, ove si risolva la questione giuridica nel senso che il corrispettivo di essa non sia dovuto, deve essere sottratto dall'importo di euro 6.041,40, quello già detratto da , pari ad euro 1.316,44, Pt_1
e quello corrispondente al consumo medio quantificato in euro 938,85, così ottenendosi l'importo, in realtà un poco maggiore di quanto riconosciuto nella sentenza impugnata, di euro 3.786,11
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e quindi conferma la sentenza n. 3559/2023, emessa dal Giudice di Pace di Milano;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 2.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
accerta nei confronti della appellante la ricorrenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 115/02.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27114/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPI MARTA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. BENASSI EDOARDO ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano Controparte_1
per chiederne la condanna alla restituzione di quanto incassato dalla Parte_1 convenuta a titolo di corrispettivo per la somministrazione di acqua, nell'importo di euro 4.891,85, in relazione ad un consumo anomalo e sproporzionato rispetto ai consumi medi addebitati all'attore. In subordine, l'attore ha domandato il medesimo importo a titolo di risarcimento del danno.
Il dato incontestato tra le parti è costituito dal fatto che i consumi sproporzionati rispetto all'uso dell'acqua da parte dell'attore e della sua famiglia nell'abitazione servita da sono stati causati da una perdita d'acqua situata in profondità nel terreno e Pt_1 quindi non visibile, ma rilevabile soltanto tramite il contatore.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito nell'importo di euro 3.602,41, individuato dal CTU come pagato in eccesso rispetto ai consumi medi effettivamente fruiti dall'abitazione dell'attore, motivando la decisione con la violazione da parte della somministrante dell'obbligo di segnalare i consumi anomali all'utente, che da parte sua non avrebbe potuto rilevarli, stante la natura occulta della perdita, non visibile in superficie.
propone appello criticando il provvedimento impugnato per aver accolto la Pt_1 domanda di ripetizione dell'indebito, avendo il Giudice ritenuto, invece, la sussistenza dei presupposti della diversa domanda di risarcimento del danno. Presupposti che non sussisterebbero comunque, in quanto non si potrebbe muovere alcun rimprovero alla somministrante per la mancata segnalazione dei consumi sproporzionati. Tale segnalazione sarebbe stata comunicata regolarmente e con diligenza, tenuto conto del fatto che essa non aveva la possibilità di accedere al misuratore dell'acqua, posto in terreno privato e intercluso da un cancello. Inoltre, l'appellante sostiene che mancherebbe nella CTU la quantificazione della somma spettante al CP_1 indipendentemente dal titolo di tale spettanza. replica che la giusta attribuzione alla somministrante della responsabilità per CP_1 la mancanza di diligente segnalazione della perdita costituisce adeguato presupposto giuridico per l'accoglimento sia della domanda di ripetizione, proposta già in primo grado in via principale, sia della subordinata domanda di risarcimento del danno, ugualmente proposta dall'attore davanti al Giudice di Pace. L'appellato sostiene che la responsabilità della somministrante, sia dipesa dalla seguente serie di circostanze, non contestate, ossia che la fattura di addebito dei consumi anomali, per l'importo di euro 4.918,85, copre un periodo di ben 645 giorni, dal marzo 2016 al dicembre 2017, senza una lettura intermedia e che è stata inviata a luglio 2018, quindi circa 7 mesi dopo la rilevazione dei consumi anomali, che non avrebbe provato l'effettiva interclusione del contatore e che comunque non ha neanche fatto richiesta di accedere all'area dove esso si trovava. Infine, il videnzia che dalla CTU risulta l'importo corrispondente CP_1 all'eccesso dei consumi rispetto a quelli medi, gli unici da lui dovuti. pagina 2 di 4 Il Tribunale, in primo luogo, osserva che, ove sussista la responsabilità da parte della somministrante nella mancata segnalazione dei consumi, questione di cui si tratterà più avanti, essa avrebbe potuto giustificare l'accoglimento della domanda subordinata di risarcimento del danno, così che nulla muterebbe rispetto al dispositivo della sentenza di primo grado, consistente nell'accogliere la domanda dell'attore per il medesimo importo, salvo qualificarla come di ripetizione dell'indebito. L'unica differenza, di cui l'appellante non si può dolere, consisterebbe nel fatto, a lei sfavorevole, della decorrenza degli interessi dal momento del pagamento in eccesso, come momento in cui si sarebbe verificato il danno, avendo invece la sentenza impugnata riconosciuto gli interessi solo dalla sua pubblicazione.
Secondo questo Giudice la qualificazione esatta della fattispecie è risarcitoria, in quanto la risorsa non fruita dall'utente a causa della perdita era tuttavia entrata nella sua sfera giuridica, poiché la perdita è avvenuta a valle del contatore. Si sarebbe trattato, invece di ripetizione dell'indebito nel caso che la somministrazione in eccesso non fosse stata neppure ricevuta dall'utente, e quindi sarebbe stato originariamente indebito il pagamento del corrispettivo della parte di prestazione non ricevuta.
Quanto sopra, comunque, non incide sul dispositivo della sentenza, per il motivo sopra enunciato.
Sulla attribuzione della responsabilità per la mancata tempestiva segnalazione della perdita, se essa, cioè sia da attribuire all'utente, gravato dall'onere, nel proprio interesse, di controllare anomalie nei consumi risultanti dal contatore, o, invece, sia da imputare alla somministrante, gravata da obblighi di diligenza derivanti dal rapporto contrattuale, il Tribunale osserva quanto segue.
La violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza da parte della somministrante, professionista, è stata di gravità tale da determinare la sostanziale esclusione di una corrispondente responsabilità in capo all'utente, che riceveva tale somministrazione non per fini professionali, ma per la sua abitazione estiva, tenuto conto che la perdita non era visibile, in quanto verificatasi in profondità nel terreno.
In particolare, si osserva che, quale che sia la normativa di settore in materia di somministrazione di risorse, è del tutto ingiustificabile la mancanza di letture per un periodo di 645 giorni, quello coperto dalla fattura anomala, e ancor di meno è giustificabile il ritardo di circa sette mesi dopo la rilevazione anomala, per l'invio della fattura, in cui, oltretutto, non era evidenziato il consumo anomalo.
Quanto all'aspetto della interclusione o meno del contatore, pur considerando tale dato indimostrato, non può essere giustificata la circostanza che la somministrante, nel periodo di mancata rilevazione delle letture, non abbia chiesto all'utente di accedervi, ciò che avrebbe potuto giustificarla in caso di risposta negativa da parte di quest'ultimo.
Tale circostanza, non allegata né provata da parte della appellante, deve considerarsi contraria non solo alla normativa di settore, ma, più in generale, all'obbligo di diligenza pagina 3 di 4 gravante sulla somministrante professionale, la quale, se non dotata di strumenti di telelettura, deve sollecitare l'utente perché le consenta l'accesso al misuratore o sollecitare l'autolettura ad opera dell'utente stesso.
Riconosciuta quindi la responsabilità della somministrante per la mancata segnalazione dei consumi anomali, questo Tribunale prende atto che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il CTU ha individuato la somministrazione in eccesso rispetto alla media dei consumi nel periodo di interesse e ha specificato che, ove si risolva la questione giuridica nel senso che il corrispettivo di essa non sia dovuto, deve essere sottratto dall'importo di euro 6.041,40, quello già detratto da , pari ad euro 1.316,44, Pt_1
e quello corrispondente al consumo medio quantificato in euro 938,85, così ottenendosi l'importo, in realtà un poco maggiore di quanto riconosciuto nella sentenza impugnata, di euro 3.786,11
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e quindi conferma la sentenza n. 3559/2023, emessa dal Giudice di Pace di Milano;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 2.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
accerta nei confronti della appellante la ricorrenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 115/02.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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