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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Carla Beltramino Presidente rel.
Dott.ssa Roberta Collidà ConIGliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 323/2024 promossa in appello da
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 44, presso lo studio dell'Avv. Antonio Novelli del Foro di Milano che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Novi Controparte_1
Ligure (AL), Corso Marenco n. 6/A/3, presso lo studio dell'Avv. Rosamaria Carfora del Foro di
Alessandria e del Dr. Abocado Francesco Andronico del Foro di Alessandria che la rappresentano e difendono per procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 184/2024 pubblicata il 15/02/2024, nel procedimento numero R.G. 650/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, pagina 1 di 5 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 184/2024 del Tribunale di Alessandria, anche in considerazione del fatto che alla scorsa udienza l'appellata ha dichiarato di lavorare con un contratto a tempo indeterminato:
Nel merito
- accertare e disporre che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della SInora e che, quindi, le parti, in ragione della loro Controparte_1 autosufficienza economica, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di contributo economico e, per l'effetto, rigettare la domanda di versamento mensile di un assegno divorzile di euro 200,00 in favore dell'appellata. In via istruttoria
- ammettersi la rilevanza della documentazione prodotta con le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. debitamente e regolarmente depositate dall'appellante in seno al giudizio di prime cure. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e con compensi e spese del CTU, Dott. , da porre definitamente a carico della SInora Persona_1
.”. Controparte_1
Per l'appellata,
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello respingere l'impugnazione ex adverso proposta e, per l'effetto, Voglia confermare integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Alessandria n 184/2024 , emessa il 13 febbraio 2024, a definizione del giudizio di divorzio n 650/2022, pubblicata il 15 febbraio 2024, con condanna del IG. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio, nell'atto del 14/08/2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il IGnor e la IGnora contraevano matrimonio in data 26.9.1993; Parte_1 CP_1 dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (il 13.7.1995) e (il 23.10.1999), Per_2 Persona_3 entrambe ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In data 24.3.2014 il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni di separazione concordate fra i coniugi. Con ricorso depositato il 7.3.2022 il IG. hiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio;
la IG.ra si costituiva chiedendo le fosse riconosciuto un assegno CP_1 divorzile di euro 200,00, o altra somma meglio ritenuta.
Pronunciata sentenza parziale in punto status, con la sentenza definitiva qui impugnata il primo giudice poneva a carico del IGnor l'obbligo di corrispondere alla IGnora a titolo di Pt_1 CP_1 assegno divorzile, la somma di Euro 200,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a decorrere dal mese di giugno del 2022; condannava altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte, e poneva a suo carico il compenso già liquidato al CTU nominato, Dott.
. Persona_1
Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello il IGnor che deduceva: Pt_1 che il Tribunale avesse contraddittoriamente riconosciuto l'assegno a favore dell'ex coniuge, nonostante la donna avesse sempre prestato attività lavorativa, sia nel corso del matrimonio, durato oltre vent'anni, che nel lasso di tempo dalla separazione alla pronuncia del divorzio, e fosse dunque stata acclarata la condizione di autosufficienza economica della richiedente;
che a tale conclusione il giudice era giunto “in ragione di un'errata e forzata interpretazione di quanto emerso in sede istruttoria”, che in realtà nulla aveva accertato in merito ai presupposti dell'assegno; in pagina 2 di 5 occasione dell'interrogatorio formale, il i era limitato a dichiarare che le figlie (all'epoca di Pt_1
19 e di 15 anni) dopo la separazione avevano continuato a vivere con la madre e da ciò si era dedotto che la madre si fosse fatta carico in via prevalente della gestione delle medesime;
le deposizioni delle testi indicate dalla richiedente (ovvero la sorella e la madre della nulla aggiungevano su CP_1 tale aspetto, ed anzi nei confronti della madre della convenuta era sorto il dubbio circa la sussistenza della capacità a testimoniare;
nessuna prova era stata offerta sulla circostanza che la IG.ra CP_1 avesse sacrificato o rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali, avendo ella sempre svolto attività lavorativa;
che non fossero stati tenuti in considerazione gli oneri economici gravanti sul IG. che aveva Pt_1 una nuova compagna e doveva provvedere al figlio nato dall'unione, e stava ancora facendo fronte al
“debito residuato alle parti a seguito della vendita giudiziaria della casa coniugale”; ciò comprovava che nel corso della vita matrimoniale fossero stati “accumulati solo debiti” e che il marito non si fosse avvantaggiato in alcun modo di supposti contributi della ex coniuge al suo patrimonio personale, o a quello familiare;
che la situazione economica del IG. non era migliore di quella della IG.ra Pt_1 CP_1 godendo egli - detratte le somme per pignoramenti subiti e cessioni del quinto – di un reddito netto mensile di euro 1.400,00; chiedeva quindi che nulla fosse riconosciuto all'appellata per il titolo vantato.
Si costituiva in giudizio la IGnora che eccepiva che il gravame fosse del tutto generico, CP_1 non individuando i capi specifici della sentenza oggetto dell'impugnazione; assumeva che la circostanza che ella prestasse ed avesse prestato attività lavorativa in passato era inconferente, essendo stata tale decisione assunta in quanto il marito non riusciva a far fronte ai debiti contratti con il suo locale pizzeria, attività ove anche lei – nel corso del matrimonio - forniva un aiuto quando smontava dal proprio lavoro;
il locale rimaneva aperto circa un anno, e successivamente il marito era rimasto senza lavoro per lungo tempo, contando sul reddito della moglie, riuscendo infine a farsi assumere dalla Imerys Minerali srl;
ella aveva quindi concorso, nei periodi di maggiore difficoltà, tanto al benessere economico della famiglia che a quello del coniuge, trovandosi poi – dopo la separazione ed a fronte dell'inadempimento del IG. gli obblighi assunti nel verbale di separazione – “senza Pt_1 casa e con due figlie cui provvedere”; l'appellante infatti non aveva più onorato né i ratei del mutuo sulla casa coniugale, né l'assegno di mantenimento per le due figlie, l'immobile era andato all'asta ed ella aveva dovuto far fronte ad un canone di locazione, alle necessità quotidiane delle due figlie, ai loro studi e al loro inserimento nel mondo del lavoro, seppure priva di ogni forma di risparmio (poiché non aveva potuto contare sul ricavato delle vendita della casa coniugale).
Ella, costretta a lavori defatiganti, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa del 50%, come accertato dalla CTU svolta in primo grado, che aveva accertato a suo carico più patologie invalidanti.
***
L'appello si pone ai limiti della stessa ammissibilità, ed è comunque infondato nel merito. Il primo giudice ha riconosciuto l'assegno divorzile sul preliminare rilievo che sussistesse un
“IGnificativo divario” fra i redditi delle parti;
ha poi osservato: che la moglie, nel periodo di circa dieci anni tra la separazione e il divorzio, si era fatta ancora prevalentemente carico della gestione delle due figlie;
che la stessa, oltre ad occuparsi prevalentemente della gestione delle figlie e a prestare attività lavorativa nel tempo residuo, ha coadiuvato il marito nella sua attività, seppure per un periodo di tempo limitato;
che la CTU espletata aveva accertato la diminuzione della capacità lavorativa della moglie, nella misura del 50%; che il matrimonio era durato oltre vent'anni.
pagina 3 di 5 Il divario reddituale è documentale;
emerge infatti dall'ultima CU depositata dalla IG.ra CP_1
(CU 2024) che ella abbia percepito una somma annua lorda di euro 21.943, mentre la CU del IG. ello stesso periodo riporta un reddito lordo annuo di euro 44.136. Tale disparità è destinata Pt_1 ad ampliarsi, essendo altresì provato che la capacità lavorativa e reddituale della richiedente sia già oggi pesantemente compromessa, con una situazione sanitaria destinata ad aggravarsi con l'avanzare degli anni. La IG.ra (cl. 1973) svolge infatti attività manuali e defatiganti (attività come CP_1
OSS o come addetta alle pulizie), ed è stata alle dipendenze, nel corso del tempo, di varie cooperative, senza alcuna certezza di stabilità (cfr. doc. 1, allegato alla memoria della convenuta di primo grado 13.2.2023, relativo alla “lista movimenti” della lavoratrice). La CTU espletata in primo grado sulle condizioni della appellata ha quindi acclarato che è affetta da diversi quadri patologici, ovvero: patologia degenerativa osteo – artro legamentosa delle spalle;
spondilodiscoartrosi del rachide;
gammapatia monoclonale;
nella valutazione d'insieme, tali patologie comportano la riduzione della capacità lavorativa generica del 50%; si osserva peraltro che – tenuto conto delle mansioni svolte dalla perizianda – la riduzione della capacità lavorativa “specifica” si deve probabilmente ritenere ben più elevata.
Nella valutazione di tale disparità il Tribunale ha espressamente tenuto conto “anche dei debiti del marito e delle sue spese fisse, anche in relazione al suo nuovo nucleo familiare”, e nel censurare tale argomentazione l'impugnante si è limitato alla critica del rilievo, senza offrire alcun “contenuto alternativo”, che il giudice avrebbe potuto trarre dagli atti e dalle prove offerte dalla parte;
in primo grado, infatti, nessuna prova è stata fornita dal sulle causali dei finanziamenti contratti, né Pt_1 sulla circostanza che la nuova compagna, madre del figlio di secondo letto, non possa concorrere al mantenimento del minore;
quanto al debito per il mutuo già contratto sulla casa coniugale, si osserva che il perdurare di esso si deve all'inadempimento delle condizioni di separazione che il Pt_1 aveva convenuto con la CP_1
Nelle condizioni di separazione consensuale dell'anno 2014 i coniugi convenivano infatti che la casa coniugale sarebbe stata messa in vendita, e con il ricavato sarebbe stato estinto il mutuo, e il residuo sarebbe stato diviso fra i coniugi;
la IG.ra per consentire la vendita, era costretta a reperire CP_1 un'immobile in locazione;
sin tanto che l'immobile non fosse stato venduto, il marito si impegnava a versare il rateo di mutuo, e la moglie a concorrere con 100 euro, rinunciando al contributo di mantenimento per le figlie;
quando la casa fosse stata venduta ed i debiti pagati, il marito avrebbe dovuto versare per il mantenimento delle figlie 400 € mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. E' stato provato in primo grado (non avendo il a fronte dell'eccezione di inadempimento, Pt_1 provveduto ad assolvere l'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni) che l'impugnante non provvedeva a pagare il mutuo, e neppure il contributo di mantenimento per le due figlie, a cui la madre aveva rinunciato a condizione che fosse onorato il mutuo;
la casa era quindi venduta all'asta, rimanendo tutt'ora un credito dell'ente mutuante, a cui il ta facendo fronte. Pt_1 E' stato altresì provato il contributo dato dall'ex coniuge al patrimonio comune familiare;
come riferito dallo stesso IG. la IG.ra nel corso della convivenza svolgeva non solo attività Pt_1 CP_1 lavorativa come OSS, ma lavorava in orario serale anche nella attività di pizzeria aperta dal marito;
la circostanza non solo è stata riferita dalla teste IG.ra , ma ammessa dallo stesso Testimone_1 in occasione dell'interpello reso all'udienza del 18.4.2023 (cfr. verbale: “A richiesta dei Pt_1 difensori, il Giudice procede all'interrogatorio formale del SI. il quale, sul cap. 4, Parte_1 dichiara: “la SI.ra effettivamente mi aiutava in pizzeria (Pizzeria “Da Controparte_1 Luca”), ma lavorava anche all'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure. Mi dava una mano a servire la clientela. Faceva una buona farinata. Mi ha aiutato in pizzeria per circa un anno, tutto il tempo in cui sono stato aperto. Veniva qualche sera a darmi una mano, ma non tutte le sere. Veniva alla sera, quando smontava dal suo lavoro. Il locale chiudeva all'incirca tra le 21:30 e le 22:00, essendo una pizzeria da asporto”).
pagina 4 di 5 Chiusa l'attività di pizzeria (dal certificato CCIAA di tale attività, doc. 2 parte prodotto con CP_1 memoria 13.2.2023, emerge che l'attività fu aperta il 17.11.1995 e chiusa il 31.10.1996), la IG.ra ha riferito che per molti anni il coniuge non era riuscito a reperire altra attività lavorativa, e CP_1 che la famiglia si fosse mantenuta con i proventi del lavoro della moglie;
tale circostanza, non contestata specificamente dal IG. è riscontrata da quanto emerge dalle CU del medesimo, Pt_1 che riportano quale data di assunzione da parte dell'attuale datore di lavoro quella del 31.3.2008. Il contributo agli oneri familiari della IG.ra si è esplicato anche nel mantenimento delle due CP_1 figlie, a cui ha assolto in via esclusiva sia nel corso della vita matrimoniale (dopo la chiusura della pizzeria del coniuge) sia successivamente alla separazione, allorquando il si rendeva Pt_1 inadempiente;
la LI , come dichiarato dallo stesso appellante nel corso dell'interpello, “ha Per_2 vissuto con la mamma fino al 2017, circa maggio/giugno”, mentre la LI “ ha vissuto con Per_3 la mamma, fino ad agosto del 2022”.
In definitiva, quindi, l'assegno riconosciuto dal primo giudice assolve correttamente sia alla funzione perequativa- compensativa, sia alla funzione assistenziale, tenuto conto della compromissione della capacità lavorativa della richiedente.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e devono essere integralmente poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, avuto riferimento alle cause d'appello di natura contenziosa, per lo scaglione di valore individuato a mente dell'art. 13 c.p.c. (cause relative a prestazioni alimentari), ovvero per lo scaglione di valore compreso fra euro 1.101 ed euro 5.200, corrispondente all'importo di euro 4.800, dato dalla moltiplicazione dell'assegno riconosciuto per 2 anni, nei valori medi, e pertanto in euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva, euro
851 per la fase decisionale, non essendo stata svolta istruttoria, per complessivi euro 1.923,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa di legge. Deve infine darsi atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante IG. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, Sezione Famiglia e Minori Rigetta l'appello proposto dal IG. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. Parte_1
184/2024 del 15.2.2024; dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore dell'appellata IG.ra , spese che liquida in complessivi euro 1.923,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge;
dà atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'impugnante IG.
Pt_1
Così deciso in Torino in data 10.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Carla Beltramino
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Carla Beltramino Presidente rel.
Dott.ssa Roberta Collidà ConIGliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 323/2024 promossa in appello da
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 44, presso lo studio dell'Avv. Antonio Novelli del Foro di Milano che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Novi Controparte_1
Ligure (AL), Corso Marenco n. 6/A/3, presso lo studio dell'Avv. Rosamaria Carfora del Foro di
Alessandria e del Dr. Abocado Francesco Andronico del Foro di Alessandria che la rappresentano e difendono per procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 184/2024 pubblicata il 15/02/2024, nel procedimento numero R.G. 650/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, pagina 1 di 5 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 184/2024 del Tribunale di Alessandria, anche in considerazione del fatto che alla scorsa udienza l'appellata ha dichiarato di lavorare con un contratto a tempo indeterminato:
Nel merito
- accertare e disporre che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della SInora e che, quindi, le parti, in ragione della loro Controparte_1 autosufficienza economica, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di contributo economico e, per l'effetto, rigettare la domanda di versamento mensile di un assegno divorzile di euro 200,00 in favore dell'appellata. In via istruttoria
- ammettersi la rilevanza della documentazione prodotta con le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. debitamente e regolarmente depositate dall'appellante in seno al giudizio di prime cure. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e con compensi e spese del CTU, Dott. , da porre definitamente a carico della SInora Persona_1
.”. Controparte_1
Per l'appellata,
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello respingere l'impugnazione ex adverso proposta e, per l'effetto, Voglia confermare integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Alessandria n 184/2024 , emessa il 13 febbraio 2024, a definizione del giudizio di divorzio n 650/2022, pubblicata il 15 febbraio 2024, con condanna del IG. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio, nell'atto del 14/08/2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il IGnor e la IGnora contraevano matrimonio in data 26.9.1993; Parte_1 CP_1 dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (il 13.7.1995) e (il 23.10.1999), Per_2 Persona_3 entrambe ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In data 24.3.2014 il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni di separazione concordate fra i coniugi. Con ricorso depositato il 7.3.2022 il IG. hiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio;
la IG.ra si costituiva chiedendo le fosse riconosciuto un assegno CP_1 divorzile di euro 200,00, o altra somma meglio ritenuta.
Pronunciata sentenza parziale in punto status, con la sentenza definitiva qui impugnata il primo giudice poneva a carico del IGnor l'obbligo di corrispondere alla IGnora a titolo di Pt_1 CP_1 assegno divorzile, la somma di Euro 200,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a decorrere dal mese di giugno del 2022; condannava altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte, e poneva a suo carico il compenso già liquidato al CTU nominato, Dott.
. Persona_1
Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello il IGnor che deduceva: Pt_1 che il Tribunale avesse contraddittoriamente riconosciuto l'assegno a favore dell'ex coniuge, nonostante la donna avesse sempre prestato attività lavorativa, sia nel corso del matrimonio, durato oltre vent'anni, che nel lasso di tempo dalla separazione alla pronuncia del divorzio, e fosse dunque stata acclarata la condizione di autosufficienza economica della richiedente;
che a tale conclusione il giudice era giunto “in ragione di un'errata e forzata interpretazione di quanto emerso in sede istruttoria”, che in realtà nulla aveva accertato in merito ai presupposti dell'assegno; in pagina 2 di 5 occasione dell'interrogatorio formale, il i era limitato a dichiarare che le figlie (all'epoca di Pt_1
19 e di 15 anni) dopo la separazione avevano continuato a vivere con la madre e da ciò si era dedotto che la madre si fosse fatta carico in via prevalente della gestione delle medesime;
le deposizioni delle testi indicate dalla richiedente (ovvero la sorella e la madre della nulla aggiungevano su CP_1 tale aspetto, ed anzi nei confronti della madre della convenuta era sorto il dubbio circa la sussistenza della capacità a testimoniare;
nessuna prova era stata offerta sulla circostanza che la IG.ra CP_1 avesse sacrificato o rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali, avendo ella sempre svolto attività lavorativa;
che non fossero stati tenuti in considerazione gli oneri economici gravanti sul IG. che aveva Pt_1 una nuova compagna e doveva provvedere al figlio nato dall'unione, e stava ancora facendo fronte al
“debito residuato alle parti a seguito della vendita giudiziaria della casa coniugale”; ciò comprovava che nel corso della vita matrimoniale fossero stati “accumulati solo debiti” e che il marito non si fosse avvantaggiato in alcun modo di supposti contributi della ex coniuge al suo patrimonio personale, o a quello familiare;
che la situazione economica del IG. non era migliore di quella della IG.ra Pt_1 CP_1 godendo egli - detratte le somme per pignoramenti subiti e cessioni del quinto – di un reddito netto mensile di euro 1.400,00; chiedeva quindi che nulla fosse riconosciuto all'appellata per il titolo vantato.
Si costituiva in giudizio la IGnora che eccepiva che il gravame fosse del tutto generico, CP_1 non individuando i capi specifici della sentenza oggetto dell'impugnazione; assumeva che la circostanza che ella prestasse ed avesse prestato attività lavorativa in passato era inconferente, essendo stata tale decisione assunta in quanto il marito non riusciva a far fronte ai debiti contratti con il suo locale pizzeria, attività ove anche lei – nel corso del matrimonio - forniva un aiuto quando smontava dal proprio lavoro;
il locale rimaneva aperto circa un anno, e successivamente il marito era rimasto senza lavoro per lungo tempo, contando sul reddito della moglie, riuscendo infine a farsi assumere dalla Imerys Minerali srl;
ella aveva quindi concorso, nei periodi di maggiore difficoltà, tanto al benessere economico della famiglia che a quello del coniuge, trovandosi poi – dopo la separazione ed a fronte dell'inadempimento del IG. gli obblighi assunti nel verbale di separazione – “senza Pt_1 casa e con due figlie cui provvedere”; l'appellante infatti non aveva più onorato né i ratei del mutuo sulla casa coniugale, né l'assegno di mantenimento per le due figlie, l'immobile era andato all'asta ed ella aveva dovuto far fronte ad un canone di locazione, alle necessità quotidiane delle due figlie, ai loro studi e al loro inserimento nel mondo del lavoro, seppure priva di ogni forma di risparmio (poiché non aveva potuto contare sul ricavato delle vendita della casa coniugale).
Ella, costretta a lavori defatiganti, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa del 50%, come accertato dalla CTU svolta in primo grado, che aveva accertato a suo carico più patologie invalidanti.
***
L'appello si pone ai limiti della stessa ammissibilità, ed è comunque infondato nel merito. Il primo giudice ha riconosciuto l'assegno divorzile sul preliminare rilievo che sussistesse un
“IGnificativo divario” fra i redditi delle parti;
ha poi osservato: che la moglie, nel periodo di circa dieci anni tra la separazione e il divorzio, si era fatta ancora prevalentemente carico della gestione delle due figlie;
che la stessa, oltre ad occuparsi prevalentemente della gestione delle figlie e a prestare attività lavorativa nel tempo residuo, ha coadiuvato il marito nella sua attività, seppure per un periodo di tempo limitato;
che la CTU espletata aveva accertato la diminuzione della capacità lavorativa della moglie, nella misura del 50%; che il matrimonio era durato oltre vent'anni.
pagina 3 di 5 Il divario reddituale è documentale;
emerge infatti dall'ultima CU depositata dalla IG.ra CP_1
(CU 2024) che ella abbia percepito una somma annua lorda di euro 21.943, mentre la CU del IG. ello stesso periodo riporta un reddito lordo annuo di euro 44.136. Tale disparità è destinata Pt_1 ad ampliarsi, essendo altresì provato che la capacità lavorativa e reddituale della richiedente sia già oggi pesantemente compromessa, con una situazione sanitaria destinata ad aggravarsi con l'avanzare degli anni. La IG.ra (cl. 1973) svolge infatti attività manuali e defatiganti (attività come CP_1
OSS o come addetta alle pulizie), ed è stata alle dipendenze, nel corso del tempo, di varie cooperative, senza alcuna certezza di stabilità (cfr. doc. 1, allegato alla memoria della convenuta di primo grado 13.2.2023, relativo alla “lista movimenti” della lavoratrice). La CTU espletata in primo grado sulle condizioni della appellata ha quindi acclarato che è affetta da diversi quadri patologici, ovvero: patologia degenerativa osteo – artro legamentosa delle spalle;
spondilodiscoartrosi del rachide;
gammapatia monoclonale;
nella valutazione d'insieme, tali patologie comportano la riduzione della capacità lavorativa generica del 50%; si osserva peraltro che – tenuto conto delle mansioni svolte dalla perizianda – la riduzione della capacità lavorativa “specifica” si deve probabilmente ritenere ben più elevata.
Nella valutazione di tale disparità il Tribunale ha espressamente tenuto conto “anche dei debiti del marito e delle sue spese fisse, anche in relazione al suo nuovo nucleo familiare”, e nel censurare tale argomentazione l'impugnante si è limitato alla critica del rilievo, senza offrire alcun “contenuto alternativo”, che il giudice avrebbe potuto trarre dagli atti e dalle prove offerte dalla parte;
in primo grado, infatti, nessuna prova è stata fornita dal sulle causali dei finanziamenti contratti, né Pt_1 sulla circostanza che la nuova compagna, madre del figlio di secondo letto, non possa concorrere al mantenimento del minore;
quanto al debito per il mutuo già contratto sulla casa coniugale, si osserva che il perdurare di esso si deve all'inadempimento delle condizioni di separazione che il Pt_1 aveva convenuto con la CP_1
Nelle condizioni di separazione consensuale dell'anno 2014 i coniugi convenivano infatti che la casa coniugale sarebbe stata messa in vendita, e con il ricavato sarebbe stato estinto il mutuo, e il residuo sarebbe stato diviso fra i coniugi;
la IG.ra per consentire la vendita, era costretta a reperire CP_1 un'immobile in locazione;
sin tanto che l'immobile non fosse stato venduto, il marito si impegnava a versare il rateo di mutuo, e la moglie a concorrere con 100 euro, rinunciando al contributo di mantenimento per le figlie;
quando la casa fosse stata venduta ed i debiti pagati, il marito avrebbe dovuto versare per il mantenimento delle figlie 400 € mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. E' stato provato in primo grado (non avendo il a fronte dell'eccezione di inadempimento, Pt_1 provveduto ad assolvere l'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni) che l'impugnante non provvedeva a pagare il mutuo, e neppure il contributo di mantenimento per le due figlie, a cui la madre aveva rinunciato a condizione che fosse onorato il mutuo;
la casa era quindi venduta all'asta, rimanendo tutt'ora un credito dell'ente mutuante, a cui il ta facendo fronte. Pt_1 E' stato altresì provato il contributo dato dall'ex coniuge al patrimonio comune familiare;
come riferito dallo stesso IG. la IG.ra nel corso della convivenza svolgeva non solo attività Pt_1 CP_1 lavorativa come OSS, ma lavorava in orario serale anche nella attività di pizzeria aperta dal marito;
la circostanza non solo è stata riferita dalla teste IG.ra , ma ammessa dallo stesso Testimone_1 in occasione dell'interpello reso all'udienza del 18.4.2023 (cfr. verbale: “A richiesta dei Pt_1 difensori, il Giudice procede all'interrogatorio formale del SI. il quale, sul cap. 4, Parte_1 dichiara: “la SI.ra effettivamente mi aiutava in pizzeria (Pizzeria “Da Controparte_1 Luca”), ma lavorava anche all'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure. Mi dava una mano a servire la clientela. Faceva una buona farinata. Mi ha aiutato in pizzeria per circa un anno, tutto il tempo in cui sono stato aperto. Veniva qualche sera a darmi una mano, ma non tutte le sere. Veniva alla sera, quando smontava dal suo lavoro. Il locale chiudeva all'incirca tra le 21:30 e le 22:00, essendo una pizzeria da asporto”).
pagina 4 di 5 Chiusa l'attività di pizzeria (dal certificato CCIAA di tale attività, doc. 2 parte prodotto con CP_1 memoria 13.2.2023, emerge che l'attività fu aperta il 17.11.1995 e chiusa il 31.10.1996), la IG.ra ha riferito che per molti anni il coniuge non era riuscito a reperire altra attività lavorativa, e CP_1 che la famiglia si fosse mantenuta con i proventi del lavoro della moglie;
tale circostanza, non contestata specificamente dal IG. è riscontrata da quanto emerge dalle CU del medesimo, Pt_1 che riportano quale data di assunzione da parte dell'attuale datore di lavoro quella del 31.3.2008. Il contributo agli oneri familiari della IG.ra si è esplicato anche nel mantenimento delle due CP_1 figlie, a cui ha assolto in via esclusiva sia nel corso della vita matrimoniale (dopo la chiusura della pizzeria del coniuge) sia successivamente alla separazione, allorquando il si rendeva Pt_1 inadempiente;
la LI , come dichiarato dallo stesso appellante nel corso dell'interpello, “ha Per_2 vissuto con la mamma fino al 2017, circa maggio/giugno”, mentre la LI “ ha vissuto con Per_3 la mamma, fino ad agosto del 2022”.
In definitiva, quindi, l'assegno riconosciuto dal primo giudice assolve correttamente sia alla funzione perequativa- compensativa, sia alla funzione assistenziale, tenuto conto della compromissione della capacità lavorativa della richiedente.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e devono essere integralmente poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, avuto riferimento alle cause d'appello di natura contenziosa, per lo scaglione di valore individuato a mente dell'art. 13 c.p.c. (cause relative a prestazioni alimentari), ovvero per lo scaglione di valore compreso fra euro 1.101 ed euro 5.200, corrispondente all'importo di euro 4.800, dato dalla moltiplicazione dell'assegno riconosciuto per 2 anni, nei valori medi, e pertanto in euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva, euro
851 per la fase decisionale, non essendo stata svolta istruttoria, per complessivi euro 1.923,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa di legge. Deve infine darsi atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante IG. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, Sezione Famiglia e Minori Rigetta l'appello proposto dal IG. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. Parte_1
184/2024 del 15.2.2024; dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore dell'appellata IG.ra , spese che liquida in complessivi euro 1.923,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge;
dà atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'impugnante IG.
Pt_1
Così deciso in Torino in data 10.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Carla Beltramino
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