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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.506/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.628/2024 pubblicata in data 11/07/2024 promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da:
Parte_1
C.P..
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Parma
Borgo G. Tommasini n.9 presso e nello studio dell' avv. Marina Mora che la rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Parma Borgo del Parmigianino n.4 presso e nello studio dell' avv. Francesca Carli che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo
Ablondi come da procura in atti
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo ex art. 1 commi 58 e ss della legge n.92/2012
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 3 luglio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro accertava l'illegittimità del provvedimento di esclusione di e Controparte_1 condannava la società Parte_1 all'immediato ripristino del rapporto associativo e del
[...] rapporto di lavoro e al pagamento del risarcimento del danno.
2 Proponeva reclamo e Parte_1 Parte_1 in CP chiedendo la totale riforma della sentenza. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
Con atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritto dalle parti e dai loro difensori entrambe le parti dichiaravano “di abbandonare il presente giudizio e di rinunciare agli atti di esso, chiedendo che, per l'effetto, la causa sia, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, cancellata dal ruolo.”
La causa veniva decisa all' udienza del 3 luglio 2025.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la regolarità della rinuncia agli atti deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di reclamo.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate come chiesto concordemente dalle parti.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 506/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di reclamo
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 3 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.506/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.628/2024 pubblicata in data 11/07/2024 promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da:
Parte_1
C.P..
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Parma
Borgo G. Tommasini n.9 presso e nello studio dell' avv. Marina Mora che la rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Parma Borgo del Parmigianino n.4 presso e nello studio dell' avv. Francesca Carli che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo
Ablondi come da procura in atti
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo ex art. 1 commi 58 e ss della legge n.92/2012
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 3 luglio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro accertava l'illegittimità del provvedimento di esclusione di e Controparte_1 condannava la società Parte_1 all'immediato ripristino del rapporto associativo e del
[...] rapporto di lavoro e al pagamento del risarcimento del danno.
2 Proponeva reclamo e Parte_1 Parte_1 in CP chiedendo la totale riforma della sentenza. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
Con atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritto dalle parti e dai loro difensori entrambe le parti dichiaravano “di abbandonare il presente giudizio e di rinunciare agli atti di esso, chiedendo che, per l'effetto, la causa sia, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, cancellata dal ruolo.”
La causa veniva decisa all' udienza del 3 luglio 2025.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la regolarità della rinuncia agli atti deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di reclamo.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate come chiesto concordemente dalle parti.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 506/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di reclamo
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 3 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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