Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 240/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott. Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Thomas Vignoli, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Piave,
n. 44, risulta elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE
E
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Dolei, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Catania, Piazza Trento, n. 2, risulta elettivamente domiciliata;
- RESISTENTE
Oggetto: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: all'udienza del 15.04.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05176201900000611000 del
04.06.2019.
A fondamento dell'opposizione parte attrice eccepiva la nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fatta via PEC, non risultando la stessa, dai registri, essere titolare di alcun indirizzo di posta elettronica certificata.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_1
ordinario e la tardività ed inammissibilità della domanda;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 15.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., si procedeva alla discussione della causa.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
L'eccezione risulta in parte fondata, posto che l'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, D.lgs.
546/1992, include l'iscrizione dell'ipoteca tra gli atti impugnabili dinanzi alle
Commissioni Tributarie. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione non possa che essere conformata ai principi generali che regolano il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, precisando che in ogni caso la giurisdizione deve essere declinata in funzione della natura dell'atto posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria. Dunque, nell'ipotesi in cui l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria e l'impugnazione sia stata proposta unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (Cass. Sez. Un., dell'11.07.2017, la n. 17111).
Inoltre, al radicamento della giurisdizione tributaria non osta neanche quanto previsto dall'art. 2, D.lgs. 546/1992, secondo il quale “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”; ciò in quanto deve escludersi che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, poiché riferibile ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
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Seguendo i principi delineati dalla Suprema Corte deve, pertanto, essere accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione in relazione alle pretese di natura tributaria, per le quali deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario. Al contrario, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione per quanto concerne le cartelle fondate su crediti di natura non tributaria, in relazione alle quali sussiste la giurisdizione ordinaria.
Inoltre, sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria. Ed infatti, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, D.P.R. n.
602/1973 non costituisce atto dell'esecuzione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione vera e propria. La Suprema Corte ha, infatti, escluso che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. possa essere proposto per denunciare vizi formali del provvedimento di iscrizione ipotecaria. Cionondimeno, la giurisprudenza ha chiarito come il giudizio possa essere qualificato quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria (Cass. Sez. Un., del 22.07.2015, la n. 15354).
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di tardività della domanda, muovendo la stessa dall'errata qualificazione della medesima in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Al contrario, come osservato, l'azione proposta dall'odierno ricorrente, deve essere qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa di parte resistente di eseguire l'iscrizione ipotecaria, sottratta in quanto tale all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi.
Venendo al merito della controversia, con riferimento alle cartelle relative alle entrate non tributarie, il ricorso deve essere rigettato.
Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, posto che la stessa era stata effettuata ad un indirizzo aziendale, non risultando il titolare di alcun indirizzo pec personale, risultante dai pubblici registri. Parte_1
L'art. 3 bis della legge n. 53/1994, dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere
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eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio per ogni singolo atto (Cass. Civ., sez. I, del 06.05.2024, la n. 12134).
Nel caso di specie, si ritiene che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stata notificata correttamente in data 04.06.2019, in conformità alla predetta normativa, all'indirizzo pec della ditta individuale , di cui era titolare alla Email_1
suddetta data il sig. , denominata “Comunione ereditaria eredi di Parte_1 Per_1
, , ”, così come risultante dalla
[...] Parte_1 Persona_2 Controparte_2
visura in atti. A conferma di ciò anche la ricevuta di avvenuta consegna.
A tal proposito, in aggiunta, si è di recente espressa la Suprema Corte affermando che:
“L'indirizzo risultante dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti), attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma della l. n. 53/94, art.
3-bis, comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (Cass. Civ., sez. I, del 22.01.2025, la n. 1615).
In definitiva, difetta la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in relazione alle cartelle di natura tributaria. Il ricorso deve invece essere rigettato in relazione alle cartelle aventi natura non tributaria.
La particolarità della vicenda e il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle n. 05120150008515042000 e n.
05120170006020984502;
b) Rigetta nel resto la domanda;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Grosseto il 15.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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