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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 476/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 476 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Giuseppe Diana), e il , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avvocato Consolato Caroleo).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 1660/2019 emessa il 16 dicembre 2019 (a definizione del proc. n. 4056/2024 R.G.) e mediante la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'appellante: quest'ultima – premettendo d'aver stipulato col un contratto d'appalto relativo ai "lavori di mitigazione Controparte_1 del rischio idrogeologico lungo il fosso I (Torre Canalello)” (contratto rispetto al quale CP_1
l'ente medesimo si sarebbe reso inadempiente) – chiedeva venisse I) accertata l'intervenuta risoluzione del contratto stesso a causa del grave inadempimento della stazione appaltante e II) pronunciata la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni inflitti.
2.2. La società – più precisamente – ha impugnato il rigetto (appunto sancito dal Tribunale) delle richieste risarcitorie (da mancato guadagno e da sospensione illegittima dei lavori), scaturito dal rilievo d'un difetto di prova circa i rispettivi elementi costitutivi: il primo giudice – infatti – ha limitato l'accoglimento della domanda ai soli interessi per ritardato pagamento del primo stadio d'avanzamento dei lavori espletati da Parte_1
3. L'appellato ha resistito all'iniziativa avversaria, sostenendo nel merito l'infondatezza dell'appello, e concludendo per la reiezione integrale dell'impugnazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 18 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. Nella resistenza del (il quale ha perorato l'ineccepibilità della statuizione, CP_1 chiedendone la conferma integrale), (di seguito, anche – previa Parte_1 Pt_1
rilevazione dell'avvenuta precisazione delle proprie domande (tempestivamente veicolata innanzitutto nella memoria ex art. 183, VI c., n. 1, c.p.c.) – invoca la riforma della decisione,
e il riconoscimento – in proprio favore – del risarcimento del danno, derivante a) dal mancato incameramento di tutto il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori, e b) dalla sospensione illegittima dei lavori stessi, con correlata improduttività delle risorse – umane e materiali – mobilitate per l'adempimento della commessa.
7. Il primo giudice ha respinto la rivendicazione (sostenendone l'assenza di prova), e ha accordato alla società i soli interessi relativi al tardivo pagamento – da parte comunale – della prima tranche di corrispettivo (inerente al primo stato d'avanzamento dei lavori).
8. L'assunto giudiziale – reso con riferimento alle doglianze attoree relative ai pregiudizi scaturenti dalle disposte sospensioni dei lavori – è condivisibile.
9. Come recentemente rammentato da Cass., Sez. I Civ., ord. n. 8675/2024, «In tema di appalto pubblico, la risoluzione del contratto per inadempimento, avendo natura di contratto
a esecuzione prolungata e non continuata o periodica, produce effetti retroattivi ex art. 1458
2 c.c., determinando una totale restitutio in integrum tra le parti. Ne consegue che gli articoli 24
e 25 del D.M. n. 145/2000, che disciplinano le sospensioni legittime e illegittime dei lavori e il relativo regime risarcitorio, trovano applicazione solo nel caso in cui l'appalto sia stato ultimato ed eseguito, ma non nell'ipotesi di risoluzione del contratto, poiché vengono meno tutti gli effetti negoziali, incluse le riserve iscritte dall'appaltatore. In caso di risoluzione,
l'appaltatore ha l'onere di provare specificamente i danni subiti, non potendosi fare riferimento ai criteri forfettari previsti per le sospensioni illegittime. Quanto al mancato utile dell'appaltatore, questo può essere liquidato in via equitativa applicando analogicamente il criterio del 10% previsto dall'art. 345 della legge n. 2248/1865 per il recesso della P.A., norma utilizzabile quale parametro per la determinazione del lucro cessante anche in caso di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione per inadempimento. Le spese generali di cantiere, pur essendo in linea di principio a carico dell'appaltatore in quanto già computate nel prezzo dell'opera ex art. 5 D.M. n. 145/2000, devono essere rimborsate dalla stazione appaltante solo ove questa, con il proprio comportamento, ne abbia determinato un aggravio, ma la relativa prova grava sull'appaltatore che ne chiede il ristoro».
10. La pronuncia è cristallina nell'escludere l'operatività dell'istituto della sospensione (ai fini risarcitori, invocati eventualmente – come nel caso di specie – dall'appaltatore), qualora – anche a seguito dell'inadempimento dell'appaltante – venga sancita (in questo caso giudizialmente: e la relativa statuizione – resa in primo grado – non è stata oggetto di gravame, né principale né incidentale) la risoluzione del contratto d'appalto.
11. Viene – allora – radicalmente meno la possibilità – per la società – d'agire ai fini dell'ottenimento del ristoro previsto per l'ipotesi di sospensione illegittima dei lavori, e – con essa – la plausibilità del relativo motivo d'impugnazione, tale rivendicazione essendo ammessa solamente nell'opposta ipotesi d'avvenuta ultimazione dell'appalto (ossia per il caso – speculare a quello in discussione – di conservazione del contratto, e sua esecuzione).
12. Ciò chiarito, giungendo – ora – alla disamina dell'ultimo profilo di doglianza (inerente al conseguimento del risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione dell'importo integrale di effettuazione dei lavori), lo stesso è accoglibile nei termini seguenti.
13. Come puntualizzato da Cass., Sez. I Civ., sent. n. 27690/2023 «Dall'entrata in vigore del
d.m. 29.5.1895, n. 257 (art. 20), e poi, in epoca recente, la normativa [d.p.r. 21.12.1999, n.
554, art. 34, comma 2, lett. b); d.m. 19.5.2000, n. 145, art. 25, comma 2, lett. a); d.p.r.
5.10.2010, n. 207, art. 32, comma 2, lett. b)] ha fornito analitica disciplina di determinazione di tale voce di spesa, prevedendo un ammontare percentuale rispetto al prezzo dell'appalto, inducendo una presunzione di danno, a tale titolo, per l'illegittimo protrarsi dei lavori. [...] Non
3 diversamente ha ragionato questa Corte nell'applicare l'art. 345 della l. n. 2248 del 1865, all.
F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente».
14. La stazione appaltante va – pertanto – condannata al pagamento, in favore della controparte, del risarcimento (calcolato appresso) da mancato guadagno nell'appalto, ricavabile secondo il criterio (del dieci percento) indicato sopra.
15. Ai fini della commisurazione concreta del dovuto, nondimeno, è necessario rimarcare come la circostanza del versamento a del primo stadio d'avanzamento dei lavori Pt_1
non precluda l'accoglimento (parziale) della rivendicazione della società, perché lo stesso versamento consiste in un'attribuzione pur sempre precaria, siccome potenzialmente destinata a essere travolta in sede d'eventuali restituzioni scaturenti dall'intervenuta declaratoria di risoluzione del contratto (dai notori effetti retroattivi, ripristinatori e caducatori).
16. Il fatto dell'incameramento – da parte di – dell'importo di 182.373,91 euro non Pt_1 va – quindi – ritenuto ostativo all'inclusione di quella stessa somma all'interno della base di calcolo cui applicare la percentuale (del 10%) sopramenzionata;
siffatto importo (sebbene frattanto acquisito dall'appaltatrice) potrebbe – a ben vedere – essere oggetto di richiesta restitutoria a iniziativa del , rientrando la sua riconsegna all'appaltante fra Controparte_1
gli effetti naturali della risoluzione contrattuale (pronunciata in primo grado): di talché la sua attribuzione a non può dirsi definitiva, ma va considerata – ai fini risarcitori qui Pt_1
d'interesse – cedevole e provvisoria.
17. Il mancato profitto – in ultima analisi – va calcolato sull'intero importo contrattuale (di
390.856,20 euro), e risulta conseguentemente corrispondere a 39.856,20 euro (dovuti oltre agli interessi nella misura legale, fino al soddisfo).
18. Il va – pertanto – condannato a pagare a l'importo appena calcolato, a CP_1 Pt_1
titolo di forfettario risarcimento del danno da risoluzione contrattuale (e mancato guadagno dell'appaltatrice).
19. Le spese di lite – calcolate sulla scorta del d.m. 55/2014 (come integrato e aggiornato) – risentono del valore della causa, della misura dell'accoglimento delle domande attoree, del comportamento processuale serbato, e sono calcolate come segue (tenuto conto sia del criterio del decisum anziché del disputatum sia della compensazione per due terzi in relazione alle competenze dell'appello, dato l'accoglimento d'una porzione circoscritta della sola domanda di risarcimento del danno da lucro cessante):
Primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
4 Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso spettante: € 2.540,00
Secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso spettante: € 2.540,00
Dovuto a seguito di compensazione per 2/3: € 847,00
Spettanze dovute per ambo i gradi: € 3.387,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1660/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, condanna l'appellato , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, al pagamento – in favore di in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore – della somma di 39.856,20 euro, oltre agli interessi nella misura legale, dal dovuto e fino al soddisfo;
- condanna – altresì – il , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle competenze processuali sostenute da in Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, e calcolate – per ambo i gradi di giudizio, e previa compensazione nella misura dei 2/3, quanto alla fase di gravame – nell'importo complessivamente pari a 3.387,00 euro: ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge, e con distrazione verso il procuratore della società, dichiaratosi antistatario in sede di comparsa conclusionale.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
5 Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 476 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Giuseppe Diana), e il , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avvocato Consolato Caroleo).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 1660/2019 emessa il 16 dicembre 2019 (a definizione del proc. n. 4056/2024 R.G.) e mediante la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'appellante: quest'ultima – premettendo d'aver stipulato col un contratto d'appalto relativo ai "lavori di mitigazione Controparte_1 del rischio idrogeologico lungo il fosso I (Torre Canalello)” (contratto rispetto al quale CP_1
l'ente medesimo si sarebbe reso inadempiente) – chiedeva venisse I) accertata l'intervenuta risoluzione del contratto stesso a causa del grave inadempimento della stazione appaltante e II) pronunciata la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni inflitti.
2.2. La società – più precisamente – ha impugnato il rigetto (appunto sancito dal Tribunale) delle richieste risarcitorie (da mancato guadagno e da sospensione illegittima dei lavori), scaturito dal rilievo d'un difetto di prova circa i rispettivi elementi costitutivi: il primo giudice – infatti – ha limitato l'accoglimento della domanda ai soli interessi per ritardato pagamento del primo stadio d'avanzamento dei lavori espletati da Parte_1
3. L'appellato ha resistito all'iniziativa avversaria, sostenendo nel merito l'infondatezza dell'appello, e concludendo per la reiezione integrale dell'impugnazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 18 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. Nella resistenza del (il quale ha perorato l'ineccepibilità della statuizione, CP_1 chiedendone la conferma integrale), (di seguito, anche – previa Parte_1 Pt_1
rilevazione dell'avvenuta precisazione delle proprie domande (tempestivamente veicolata innanzitutto nella memoria ex art. 183, VI c., n. 1, c.p.c.) – invoca la riforma della decisione,
e il riconoscimento – in proprio favore – del risarcimento del danno, derivante a) dal mancato incameramento di tutto il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori, e b) dalla sospensione illegittima dei lavori stessi, con correlata improduttività delle risorse – umane e materiali – mobilitate per l'adempimento della commessa.
7. Il primo giudice ha respinto la rivendicazione (sostenendone l'assenza di prova), e ha accordato alla società i soli interessi relativi al tardivo pagamento – da parte comunale – della prima tranche di corrispettivo (inerente al primo stato d'avanzamento dei lavori).
8. L'assunto giudiziale – reso con riferimento alle doglianze attoree relative ai pregiudizi scaturenti dalle disposte sospensioni dei lavori – è condivisibile.
9. Come recentemente rammentato da Cass., Sez. I Civ., ord. n. 8675/2024, «In tema di appalto pubblico, la risoluzione del contratto per inadempimento, avendo natura di contratto
a esecuzione prolungata e non continuata o periodica, produce effetti retroattivi ex art. 1458
2 c.c., determinando una totale restitutio in integrum tra le parti. Ne consegue che gli articoli 24
e 25 del D.M. n. 145/2000, che disciplinano le sospensioni legittime e illegittime dei lavori e il relativo regime risarcitorio, trovano applicazione solo nel caso in cui l'appalto sia stato ultimato ed eseguito, ma non nell'ipotesi di risoluzione del contratto, poiché vengono meno tutti gli effetti negoziali, incluse le riserve iscritte dall'appaltatore. In caso di risoluzione,
l'appaltatore ha l'onere di provare specificamente i danni subiti, non potendosi fare riferimento ai criteri forfettari previsti per le sospensioni illegittime. Quanto al mancato utile dell'appaltatore, questo può essere liquidato in via equitativa applicando analogicamente il criterio del 10% previsto dall'art. 345 della legge n. 2248/1865 per il recesso della P.A., norma utilizzabile quale parametro per la determinazione del lucro cessante anche in caso di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione per inadempimento. Le spese generali di cantiere, pur essendo in linea di principio a carico dell'appaltatore in quanto già computate nel prezzo dell'opera ex art. 5 D.M. n. 145/2000, devono essere rimborsate dalla stazione appaltante solo ove questa, con il proprio comportamento, ne abbia determinato un aggravio, ma la relativa prova grava sull'appaltatore che ne chiede il ristoro».
10. La pronuncia è cristallina nell'escludere l'operatività dell'istituto della sospensione (ai fini risarcitori, invocati eventualmente – come nel caso di specie – dall'appaltatore), qualora – anche a seguito dell'inadempimento dell'appaltante – venga sancita (in questo caso giudizialmente: e la relativa statuizione – resa in primo grado – non è stata oggetto di gravame, né principale né incidentale) la risoluzione del contratto d'appalto.
11. Viene – allora – radicalmente meno la possibilità – per la società – d'agire ai fini dell'ottenimento del ristoro previsto per l'ipotesi di sospensione illegittima dei lavori, e – con essa – la plausibilità del relativo motivo d'impugnazione, tale rivendicazione essendo ammessa solamente nell'opposta ipotesi d'avvenuta ultimazione dell'appalto (ossia per il caso – speculare a quello in discussione – di conservazione del contratto, e sua esecuzione).
12. Ciò chiarito, giungendo – ora – alla disamina dell'ultimo profilo di doglianza (inerente al conseguimento del risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione dell'importo integrale di effettuazione dei lavori), lo stesso è accoglibile nei termini seguenti.
13. Come puntualizzato da Cass., Sez. I Civ., sent. n. 27690/2023 «Dall'entrata in vigore del
d.m. 29.5.1895, n. 257 (art. 20), e poi, in epoca recente, la normativa [d.p.r. 21.12.1999, n.
554, art. 34, comma 2, lett. b); d.m. 19.5.2000, n. 145, art. 25, comma 2, lett. a); d.p.r.
5.10.2010, n. 207, art. 32, comma 2, lett. b)] ha fornito analitica disciplina di determinazione di tale voce di spesa, prevedendo un ammontare percentuale rispetto al prezzo dell'appalto, inducendo una presunzione di danno, a tale titolo, per l'illegittimo protrarsi dei lavori. [...] Non
3 diversamente ha ragionato questa Corte nell'applicare l'art. 345 della l. n. 2248 del 1865, all.
F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente».
14. La stazione appaltante va – pertanto – condannata al pagamento, in favore della controparte, del risarcimento (calcolato appresso) da mancato guadagno nell'appalto, ricavabile secondo il criterio (del dieci percento) indicato sopra.
15. Ai fini della commisurazione concreta del dovuto, nondimeno, è necessario rimarcare come la circostanza del versamento a del primo stadio d'avanzamento dei lavori Pt_1
non precluda l'accoglimento (parziale) della rivendicazione della società, perché lo stesso versamento consiste in un'attribuzione pur sempre precaria, siccome potenzialmente destinata a essere travolta in sede d'eventuali restituzioni scaturenti dall'intervenuta declaratoria di risoluzione del contratto (dai notori effetti retroattivi, ripristinatori e caducatori).
16. Il fatto dell'incameramento – da parte di – dell'importo di 182.373,91 euro non Pt_1 va – quindi – ritenuto ostativo all'inclusione di quella stessa somma all'interno della base di calcolo cui applicare la percentuale (del 10%) sopramenzionata;
siffatto importo (sebbene frattanto acquisito dall'appaltatrice) potrebbe – a ben vedere – essere oggetto di richiesta restitutoria a iniziativa del , rientrando la sua riconsegna all'appaltante fra Controparte_1
gli effetti naturali della risoluzione contrattuale (pronunciata in primo grado): di talché la sua attribuzione a non può dirsi definitiva, ma va considerata – ai fini risarcitori qui Pt_1
d'interesse – cedevole e provvisoria.
17. Il mancato profitto – in ultima analisi – va calcolato sull'intero importo contrattuale (di
390.856,20 euro), e risulta conseguentemente corrispondere a 39.856,20 euro (dovuti oltre agli interessi nella misura legale, fino al soddisfo).
18. Il va – pertanto – condannato a pagare a l'importo appena calcolato, a CP_1 Pt_1
titolo di forfettario risarcimento del danno da risoluzione contrattuale (e mancato guadagno dell'appaltatrice).
19. Le spese di lite – calcolate sulla scorta del d.m. 55/2014 (come integrato e aggiornato) – risentono del valore della causa, della misura dell'accoglimento delle domande attoree, del comportamento processuale serbato, e sono calcolate come segue (tenuto conto sia del criterio del decisum anziché del disputatum sia della compensazione per due terzi in relazione alle competenze dell'appello, dato l'accoglimento d'una porzione circoscritta della sola domanda di risarcimento del danno da lucro cessante):
Primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
4 Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso spettante: € 2.540,00
Secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso spettante: € 2.540,00
Dovuto a seguito di compensazione per 2/3: € 847,00
Spettanze dovute per ambo i gradi: € 3.387,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1660/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, condanna l'appellato , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, al pagamento – in favore di in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore – della somma di 39.856,20 euro, oltre agli interessi nella misura legale, dal dovuto e fino al soddisfo;
- condanna – altresì – il , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle competenze processuali sostenute da in Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, e calcolate – per ambo i gradi di giudizio, e previa compensazione nella misura dei 2/3, quanto alla fase di gravame – nell'importo complessivamente pari a 3.387,00 euro: ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge, e con distrazione verso il procuratore della società, dichiaratosi antistatario in sede di comparsa conclusionale.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
5 Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6