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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta con il N.461/2021 R.G. promossa da da
(c.f. ,), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Belpasso presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Sava che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania presso l'ufficio dell'avvocatura dell , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo CP_1
Vagliasindi giusta procura generale alle liti in atti appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato all' il 23.1.2015, intimava il CP_1 Parte_1
pagamento delle differenze sui ratei di pensione di invalidità relativi al periodo dall'11.6.2011 al 30.10.2015 pari ad € 7.484,94. Avverso il successivo atto di pignoramento l' proponeva opposizione. Sospesa la procedura esecutiva ed CP_1
introdotto il giudizio di merito, il denunziava l'illegittimità delle ritenute Irpef Pt_1
operate nella liquidazione degli arretrati del proprio trattamento pensionistico;
che i ratei arretrati erano soggetti al criterio della tassazione separata di cui all'art. 21, comma 4, del TUIR n.917/86; che nella fattispecie i ratei di pensione rientravano nella
“no tax area” in quanto le deduzioni operate anno per anno erano superiori all'imposta stessa. Sulla base di tali motivazioni chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Si costituiva l' che evidenziava, tra l'altro, che il lavoratore era stato pagato a CP_1
dicembre 2015 al netto delle ritenute fiscali, effettuate dall'Istituto quale sostituto d'imposta, nella misura di € 5.278,81.
Il Tribunale, richiamando precedenti della Corte di Cassazione, affermava che sugli arretrati della pensione di invalidità è applicato il regime di tassazione separata ed è seguito il principio di “cassa” e non quello di competenza, con l'effetto che sugli assegni arretrati vengono applicate le tasse vigenti nel periodo di imposta in cui si è verificato il pagamento. Inoltre, il decidente rilevava che sebbene la parte avesse sostenuto di essere esente d'imposta negli anni in cui era stato eseguito il pagamento, non aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi relativi a detti anni, per cui l'onere della prova ricadente sul ricorrente, tenuto a dimostrare il presupposto del diritto all'intera prestazione, non era stato adempiuto. Non essendovi peraltro contestazioni specifiche sulle modalità di calcolo delle ritenute, il decidente rigettava la richiesta formulata dal ricorrente di ammissione di CTU in quanto avente funzione esplorativa.
Avverso la sentenza n. 176/2021 depositata il 15.01.2021 il ha proposto Pt_1
appello al quale ha resistito l' appellato. CP_1
Disposta ed espletata CTU contabile, la causa è stata posta in decisione in data
20.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda anche in considerazione del fatto che egli non aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni ai quali si riferisce il pagamento degli arretrati, e necessarie ai fini della dimostrazione dell'esenzione fiscale cui avrebbe avuto diritto.
Deduce di aver depositato in corso di causa una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e che tale deposito non è stato contestato da controparte. Peraltro - aggiunge- anche qualora detta documentazione fosse mancata, comunque il Pt_1
avrebbe avuto diritto a fruire delle detrazioni di cui all'art. 21 comma 4 TUIR.
2. Con altro motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui riconosce legittimamente operate le trattenute Irpef sugli arretrati. Sostiene che in virtù dell'art. 21, comma 4, del TUIR, sulle prestazioni arretrate e successivamente corrisposte
(pensione, nella fattispecie) è prevista una detrazione dell'imposta per un importo pari a quello delle detrazioni non fruite. Per il pensionato, il complessivo importo di tali detrazioni per ciascun anno ammonta a € 8.174,00.
1.2. Poiché il percepiva annualmente una pensione inferiore a € 8.174,00, Pt_1
ovvero alle detrazioni di legge calcolate cumulativamente, l' non poteva operare CP_1
ritenute Irpef sugli arretrati.
1.3 Ai fini del calcolo della riduzione dell'imposta richiesta, l'appellante rinvia agli atti di primo grado evidenziando che la quantificazione era stata effettuata dal proprio consulente fiscale in seno all'atto di precetto;
ovvero chiede l'ammissione di una consulenza contabile come già fatto nel precedente grado.
2. In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di applicazione delle detrazioni sugli arretrati, l'appellante solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 D.L. n.463/1983 e 49 comma 2 e 17 comma 1 lett. b) TUIR, laddove impediscono al contribuente di fruire della riduzione di imposta in misura pari al complessivo importo delle detrazioni di cui non ha potuto beneficiare per la mancata percezione delle prestazioni. In questi termini interpretate le disposizioni vigenti, si violano i principi di capacità contributiva e proporzionalità del sistema tributario di cui agli artt. 53, 3 e 38 Cost. in quanto il contribuente, che percepisce il reddito in un momento successivo alla maturazione del relativo credito, si vedrebbe assoggettato, senza le detrazioni, ad un'aliquota di imposta maggiore.
Inoltre, poiché in pendenza del contenzioso volto al riconoscimento delle detrazioni di legge erano maturate varie annualità della prestazione, con conseguente aumento degli arretrati, la mancata applicazione delle suddette detrazioni comporterebbe una violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in quanto la durata del processo si rivelerebbe pregiudizievole per il contribuente.
3. I motivi di appello sono fondati per quanto di ragione.
Risulta dagli atti di causa che l' con la comunicazione del 28.9.2015 ha CP_1
notiziato il della liquidazione dell'assegno di invalidità, con decorrenza Pt_1 dall'1.6.2015. Vi si specifica che le somme corrisposte sono calcolate al netto delle ritenute di legge e che per la determinazione dell'imposta netta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione, per coniuge a carico, per figlio maggiore di anni 3
(in tal caso nella percentuale del 100%).
Nel presente grado è stata disposta CTU al fine di verificare la correttezza delle trattenute IRPEF operate nella misura di € 5.278,81, tenuto conto delle detrazioni riconosciute dallo stesso ente nella richiamata comunicazione e alla luce della documentazione in atti.
Il CTU ha desunto dalla certificazione dei redditi, prodotta dallo stesso ricorrente, che le trattenute per cui è causa pari a € 5.278,81 riguardano solo gli arretrati relativi alle annualità 2011/2014, con esclusione del 2015, per il quale le detrazioni operate hanno determinato un azzeramento dell'imposta.
Tanto premesso il ctu ha accertato: a) che nell'anno 2011 il ha percepito un Pt_1 reddito di € 2.712,00 e ha fruito delle detrazioni pari a € 624,91; nel 2015 ha percepito un reddito di € 6.828,00 oltre ai ratei arretrati relativi alle precedenti annualità pari a €
22.951,83, sui quali sono state calcolate le detrazioni per € 1.501,28 applicando il criterio della tassazione per cassa;
b) che in relazione al reddito relativo all'anno 2015, le detrazioni sono state superiori rispetto all'imposta da applicare a titolo di ritenuta e quindi dette ritenute non sono state effettuate;
c) le ritenute Irpef, pertanto, hanno riguardato i ratei arretrati per le annualità 2011/2014; d) poiché per l'anno 2011 le detrazioni erano state conteggiate, le detrazioni rimanenti da calcolare riguardavano gli anni 2012/2014. Dette detrazioni sono pari a € 532,13; e) che, conseguentemente le ritenute eseguite dall' nella misura di € 5.278,81 devono ritenersi errate e devono CP_1 essere decurtate della somma di € 532,13; f) che le ritenute Irpef corrette ammontano e
€ 4.746,68, sicchè risulta una differenza a credito del pari a € 532,13. Pt_1
3.1 Le argomentazioni seguite dal CTU appaiono corrette dal punto di vista logico e giuridico e conformi ai principi della tassazione “separata” e per “cassa” seguiti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tassazione di emolumenti arretrati.
Specificamente, in relazione alle somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il “principio di cassa” (cfr. Cass. sez. L., sent.
24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n 5468), in virtù del quale tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento (anno 2015 nella fattispecie). Al contempo detti emolumenti sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir e l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono.
Nel caso in esame poi la tassazione degli importi è stata operata dal sostituto applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto degli artt. 21, comma 3, e 11 TUIR.
La ratio del regime della tassazione separata va ravvisata -come ha sottolineato la
Cassazione (Cass. 10887/2019) che ha recepito le indicazioni dell'Agenzia delle
Entrate con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997- “nella volontà di
“attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa”, in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva”.
4. In conclusione la sentenza appellata va riformata con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione promossa dall' e dichiarando illegittime le ritenute operate CP_1 dall' sugli arretrati spettanti all'appellante nella misura di € 5.278,81; CP_1 conseguentemente dovrà dichiararsi dovuta all'appellante la somma di € 532,13 a titolo di differenze per indebite ritenute.
5. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore distrattario dell'appellante, che ne ha fatto richiesta.
Pone a carico dell' appellato le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dall' e, per l'effetto dichiara CP_1
l'illegittimità delle ritenute operate dall'Istituto sugli arretrati spettanti a Pt_1 nella misura di € 5.278,81;
[...] condanna l' al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
532,13 per le causali indicate in motivazione;
condanna l'ente appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1.330,00 quanto al primo grado e in € 1.458,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
pone a carico dell'Istituto appellato le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta con il N.461/2021 R.G. promossa da da
(c.f. ,), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Belpasso presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Sava che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania presso l'ufficio dell'avvocatura dell , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo CP_1
Vagliasindi giusta procura generale alle liti in atti appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato all' il 23.1.2015, intimava il CP_1 Parte_1
pagamento delle differenze sui ratei di pensione di invalidità relativi al periodo dall'11.6.2011 al 30.10.2015 pari ad € 7.484,94. Avverso il successivo atto di pignoramento l' proponeva opposizione. Sospesa la procedura esecutiva ed CP_1
introdotto il giudizio di merito, il denunziava l'illegittimità delle ritenute Irpef Pt_1
operate nella liquidazione degli arretrati del proprio trattamento pensionistico;
che i ratei arretrati erano soggetti al criterio della tassazione separata di cui all'art. 21, comma 4, del TUIR n.917/86; che nella fattispecie i ratei di pensione rientravano nella
“no tax area” in quanto le deduzioni operate anno per anno erano superiori all'imposta stessa. Sulla base di tali motivazioni chiedeva il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Si costituiva l' che evidenziava, tra l'altro, che il lavoratore era stato pagato a CP_1
dicembre 2015 al netto delle ritenute fiscali, effettuate dall'Istituto quale sostituto d'imposta, nella misura di € 5.278,81.
Il Tribunale, richiamando precedenti della Corte di Cassazione, affermava che sugli arretrati della pensione di invalidità è applicato il regime di tassazione separata ed è seguito il principio di “cassa” e non quello di competenza, con l'effetto che sugli assegni arretrati vengono applicate le tasse vigenti nel periodo di imposta in cui si è verificato il pagamento. Inoltre, il decidente rilevava che sebbene la parte avesse sostenuto di essere esente d'imposta negli anni in cui era stato eseguito il pagamento, non aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi relativi a detti anni, per cui l'onere della prova ricadente sul ricorrente, tenuto a dimostrare il presupposto del diritto all'intera prestazione, non era stato adempiuto. Non essendovi peraltro contestazioni specifiche sulle modalità di calcolo delle ritenute, il decidente rigettava la richiesta formulata dal ricorrente di ammissione di CTU in quanto avente funzione esplorativa.
Avverso la sentenza n. 176/2021 depositata il 15.01.2021 il ha proposto Pt_1
appello al quale ha resistito l' appellato. CP_1
Disposta ed espletata CTU contabile, la causa è stata posta in decisione in data
20.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda anche in considerazione del fatto che egli non aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni ai quali si riferisce il pagamento degli arretrati, e necessarie ai fini della dimostrazione dell'esenzione fiscale cui avrebbe avuto diritto.
Deduce di aver depositato in corso di causa una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e che tale deposito non è stato contestato da controparte. Peraltro - aggiunge- anche qualora detta documentazione fosse mancata, comunque il Pt_1
avrebbe avuto diritto a fruire delle detrazioni di cui all'art. 21 comma 4 TUIR.
2. Con altro motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui riconosce legittimamente operate le trattenute Irpef sugli arretrati. Sostiene che in virtù dell'art. 21, comma 4, del TUIR, sulle prestazioni arretrate e successivamente corrisposte
(pensione, nella fattispecie) è prevista una detrazione dell'imposta per un importo pari a quello delle detrazioni non fruite. Per il pensionato, il complessivo importo di tali detrazioni per ciascun anno ammonta a € 8.174,00.
1.2. Poiché il percepiva annualmente una pensione inferiore a € 8.174,00, Pt_1
ovvero alle detrazioni di legge calcolate cumulativamente, l' non poteva operare CP_1
ritenute Irpef sugli arretrati.
1.3 Ai fini del calcolo della riduzione dell'imposta richiesta, l'appellante rinvia agli atti di primo grado evidenziando che la quantificazione era stata effettuata dal proprio consulente fiscale in seno all'atto di precetto;
ovvero chiede l'ammissione di una consulenza contabile come già fatto nel precedente grado.
2. In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di applicazione delle detrazioni sugli arretrati, l'appellante solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 D.L. n.463/1983 e 49 comma 2 e 17 comma 1 lett. b) TUIR, laddove impediscono al contribuente di fruire della riduzione di imposta in misura pari al complessivo importo delle detrazioni di cui non ha potuto beneficiare per la mancata percezione delle prestazioni. In questi termini interpretate le disposizioni vigenti, si violano i principi di capacità contributiva e proporzionalità del sistema tributario di cui agli artt. 53, 3 e 38 Cost. in quanto il contribuente, che percepisce il reddito in un momento successivo alla maturazione del relativo credito, si vedrebbe assoggettato, senza le detrazioni, ad un'aliquota di imposta maggiore.
Inoltre, poiché in pendenza del contenzioso volto al riconoscimento delle detrazioni di legge erano maturate varie annualità della prestazione, con conseguente aumento degli arretrati, la mancata applicazione delle suddette detrazioni comporterebbe una violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in quanto la durata del processo si rivelerebbe pregiudizievole per il contribuente.
3. I motivi di appello sono fondati per quanto di ragione.
Risulta dagli atti di causa che l' con la comunicazione del 28.9.2015 ha CP_1
notiziato il della liquidazione dell'assegno di invalidità, con decorrenza Pt_1 dall'1.6.2015. Vi si specifica che le somme corrisposte sono calcolate al netto delle ritenute di legge e che per la determinazione dell'imposta netta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione, per coniuge a carico, per figlio maggiore di anni 3
(in tal caso nella percentuale del 100%).
Nel presente grado è stata disposta CTU al fine di verificare la correttezza delle trattenute IRPEF operate nella misura di € 5.278,81, tenuto conto delle detrazioni riconosciute dallo stesso ente nella richiamata comunicazione e alla luce della documentazione in atti.
Il CTU ha desunto dalla certificazione dei redditi, prodotta dallo stesso ricorrente, che le trattenute per cui è causa pari a € 5.278,81 riguardano solo gli arretrati relativi alle annualità 2011/2014, con esclusione del 2015, per il quale le detrazioni operate hanno determinato un azzeramento dell'imposta.
Tanto premesso il ctu ha accertato: a) che nell'anno 2011 il ha percepito un Pt_1 reddito di € 2.712,00 e ha fruito delle detrazioni pari a € 624,91; nel 2015 ha percepito un reddito di € 6.828,00 oltre ai ratei arretrati relativi alle precedenti annualità pari a €
22.951,83, sui quali sono state calcolate le detrazioni per € 1.501,28 applicando il criterio della tassazione per cassa;
b) che in relazione al reddito relativo all'anno 2015, le detrazioni sono state superiori rispetto all'imposta da applicare a titolo di ritenuta e quindi dette ritenute non sono state effettuate;
c) le ritenute Irpef, pertanto, hanno riguardato i ratei arretrati per le annualità 2011/2014; d) poiché per l'anno 2011 le detrazioni erano state conteggiate, le detrazioni rimanenti da calcolare riguardavano gli anni 2012/2014. Dette detrazioni sono pari a € 532,13; e) che, conseguentemente le ritenute eseguite dall' nella misura di € 5.278,81 devono ritenersi errate e devono CP_1 essere decurtate della somma di € 532,13; f) che le ritenute Irpef corrette ammontano e
€ 4.746,68, sicchè risulta una differenza a credito del pari a € 532,13. Pt_1
3.1 Le argomentazioni seguite dal CTU appaiono corrette dal punto di vista logico e giuridico e conformi ai principi della tassazione “separata” e per “cassa” seguiti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tassazione di emolumenti arretrati.
Specificamente, in relazione alle somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il “principio di cassa” (cfr. Cass. sez. L., sent.
24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n 5468), in virtù del quale tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento (anno 2015 nella fattispecie). Al contempo detti emolumenti sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir e l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono.
Nel caso in esame poi la tassazione degli importi è stata operata dal sostituto applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto degli artt. 21, comma 3, e 11 TUIR.
La ratio del regime della tassazione separata va ravvisata -come ha sottolineato la
Cassazione (Cass. 10887/2019) che ha recepito le indicazioni dell'Agenzia delle
Entrate con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997- “nella volontà di
“attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa”, in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva”.
4. In conclusione la sentenza appellata va riformata con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione promossa dall' e dichiarando illegittime le ritenute operate CP_1 dall' sugli arretrati spettanti all'appellante nella misura di € 5.278,81; CP_1 conseguentemente dovrà dichiararsi dovuta all'appellante la somma di € 532,13 a titolo di differenze per indebite ritenute.
5. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore distrattario dell'appellante, che ne ha fatto richiesta.
Pone a carico dell' appellato le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dall' e, per l'effetto dichiara CP_1
l'illegittimità delle ritenute operate dall'Istituto sugli arretrati spettanti a Pt_1 nella misura di € 5.278,81;
[...] condanna l' al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
532,13 per le causali indicate in motivazione;
condanna l'ente appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1.330,00 quanto al primo grado e in € 1.458,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
pone a carico dell'Istituto appellato le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Marcella Celesti