Art. 1045. Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) da un generale di ((corpo d'armata o di)) divisione ((del ruolo normale)) dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque ((generali di brigata o)) colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) ;
e) da un ((generale di brigata o)) colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo ((tecnico)) ;
e-bis) da un ((generale di brigata o)) colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) da un generale di ((corpo d'armata o di)) divisione ((del ruolo normale)) dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque ((generali di brigata o)) colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) ;
e) da un ((generale di brigata o)) colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo ((tecnico)) ;
e-bis) da un ((generale di brigata o)) colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.