Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2124 /2024
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2124 dell'anno 2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da
, parte ricorrente, difesa ed assistita dall'Avv. ROMEO FEDERICA e TI NI Parte_1
E
RO CI, parte resistente, difesa ed assistita dall'Avv. ALI' FEDERICA
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni chiedendo: “all'On. Tribunale di Savona di modificare il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Sentenza del 13/12/2022 – Tribunale di Savona R.g. 2740/2021
– Giudice Relatore Dott.ssa Passalalpi) contratto tra la SI.ra ed il SI. CI LE Parte_1
nei seguenti termini:
1) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento paritario Persona_1 Persona_2
degli stessi presso la madre ed il padre. I SI.RR e CI RO si accordano Parte_1
affinché entrambi i figli abbiano la propria residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre e la madre terranno e per 15 (quindici) giorni al mese così suddivisi: Per_1 Per_2
dal giorno 01 al giorno 15 di ciascun mese con il padre (il giorno 15 di ciascun mese i bambini saranno condotti dal padre presso la residenza anagrafica della madre alle ore 21:00, durante il periodo di frequenza scolastica, o alle ore 23, durante il periodo di non frequenza scolastica). Durante il periodo di collocamento presso il padre, la madre avrà facoltà di visita dei bambini il mercoledì, di ciascuna settimana, dall'uscita da scuola, durante il periodo di frequenza scolastica, o dalle ore 13:00, durante il periodo di non frequenza scolastica, con riaccompagnamento presso la residenza anagrafica del padre alle ore 21:00, durante il
dal giorno 15 al giorno 30 di ciascun mese con la madre (il giorno 30 di ciascun mese i bambini saranno condotti dalla madre presso la residenza anagrafica del padre alle ore 21:00, durante il periodo di frequenza scolastica, o alle ore 23, durante il periodo di non frequenza scolastica). Durante il periodo di collocamento presso la madre, il padre avrà facoltà di visita dei bambini il mercoledì, di ciascuna settimana, dall'uscita da scuola, durante il periodo di frequenza scolastica, o dalle ore 13:00, durante il periodo di non frequenza scolastica, con riaccompagnamento presso la residenza anagrafica della madre alle ore 21:00, durante il periodo di frequenza scolastica, o alle ore 23, durante il periodo di non frequenza scolastica, salvo diverso accordo dei genitori;
Nei mesi che lo prevedono, i bambini trascorreranno il giorno 31, alternativamente un mese con il padre ed uno con la madre;
La turnazione di cui sopra varrà salvo diverso accordo tra i genitori.
3) I SI.RR e CI LE provvederanno al mantenimento diretto dei figli e Parte_1 Per_1
Per_
rispettivamente nei periodi in cui gli stessi saranno collocati presso la loro residenza;
Per_ 4) Salvo diverso accordo dei genitori durante le feste di natale e trascorreranno ogni anno dal Per_1
24/12, ore 9:30, alle ore 11:00 del 25/12 con uno dei genitori e dal 25/12, ore 11:00, al 26/12, ore 12:00, con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza. Inoltre, salvo diverso accordo dei genitori, ogni anno Per_
e trascorreranno dal 31/12, ore 9:30, alle ore 11:00 del 01/01 con uno dei genitori e dal 01/01, Per_1
ore 11:00, al 02/01, ore 12:00, con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza. Salvo diverso accordo Per_ dei genitori e altresì, trascorreranno dal giorno di Pasqua, ore 9:30, al giorno di Pasquetta, Per_1
ore 11:00, con uno dei genitori e dal giorno di Pasquetta (lunedì), ore 09:30, al martedì con accompagnamento a scuola al mattino. Salvo diverso accordo dei genitori, i SI.RR e CI Pt_1
Per_ trascorreranno con i figli, alternativamente, il giorno del compleanno di e con facoltà dell'altro Per_1
genitore di festeggiare i figli il giorno antecedente ovvero successivo rispetto a quello di nascita. Ciascun genitore ogni anno dovrà comunicare entro il 30 maggio il proprio piano ferie con i figli all'altro genitore
(ciascun genitore potrà trascorrere con i figli ulteriori 10 (dieci) giorni, consecutivi o non consecutivi, di ferie all'anno). Eventuali week end o gite dei figli con un genitore dovranno essere comunicate all'altro genitore con almeno dieci giorni di preavviso. In caso di ferie dei genitori con i rispettivi compagni, l'altro genitore dovrà essere preavvisato con almeno 10 giorni di anticipo e avrà facoltà di richiedere, con l'obbligo dell'altro genitore di rispettare tale scelta, che i figli rimangano con sé o siano affidati a soggetti terzi;
Per_ 5) e nei periodi di collocamento presso ciascun genitore dovranno avere con sé il documento Per_1 di riconoscimento ed il codice fiscale;
6) Restituzione della casa coniugale, sita in Casanova Lerrone – Frazione Degna nr. 25, al SI. CI
LE, salvo i beni personali, compresi gli arredi, di proprietà della SI.ra la quale entro Pt_1
quindici giorni dalla comunicazione ai difensori del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio dovrà provvedere al ritiro dei propri beni previo inventario dei beni;
Per_ 7) Le spese scolastiche (libri scolastici e materiale di cancelleria) di e saranno, sino al diploma Per_1
di ciascun figlio, a carico al 100% del SI. CI LE. I genitori dovranno, invece, concordare, preventivamente, le spese mensa, i pomeriggi integrativi dei figli e qualsiasi altra spesa scolastica diversa da quelle a carico esclusivo del SI. CI, con costi al 50% tra gli stessi. In caso di mancato accordo, tali spese saranno sostenute al 100% dal genitore che le avrà autorizzate;
8) Le spese straordinarie mediche documentate/scolastiche documentate/ sportive documentate / ricreative documentate (le spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Savona, il quale si applicherà al caso di specie, salvo quanto espressamente previsto al punto
7 e salvo risulti incompatibile con il regime di mantenimento diretto della prole quindi: per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale.
Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una
''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dalla minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).
Infine, la vita della minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così
l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa,
n. 278, del 2011; n. 243, del 2011)), tutte previamente concordate, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, nella quota del 50% ( i genitori dovranno versare ciascuno la propria quota di spese straordinarie senza che nessuno dei due debba provvedere ad anticipare la quota di spettanza dell'altro genitore. A tal fine i genitori si impegnano a concordare entro il 30 di ogni mese le spese straordinarie dei figli). In caso di mancato accordo tra i genitori sulle spese straordinarie il costo sarà sostenuto integralmente dal genitore che le avrà autorizzate;
9) I genitori concordano di percepire al 50% l'assegno unico universale in favore dei figli;
10) La SI.ra ed il SI. CI si impegnano, dopo la stima economica del bene ad opera di ciascuna Pt_1
delle parti, a mettere in vendita l'immobile in comproprietà sito in San Giacomo di Roburent - via Tetti e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 11, mapp. 471, sub. 15, cat. A/2, classe 1, consistenza
2,5 vani ed a ripartire il prezzo con corresponsione del 70% in favore della SI.ra e del 30% in Pt_1
favore del SI. CI. Le parti concordano che ciascuno di esse provvederà al ritiro dei beni, posti all'interno dell'immobile, di sua proprietà;
11) Le parti acconsentono a rimettere la querela ed accettare la remissione della querela (Tribunale di Savona
– R.G.N.R. 169/2023 – R.G. G.I.P. n. 203/2023) entro l'udienza già fissata del 27/09/2024 o altra eventuale udienza di rinvio, senza pagamento di alcuna somma di denaro;
12) Le parti concordano che, a tacitazione di ogni reciproca pretesa, la SI.ra versi al SI. CI Pt_1
l'importo di Euro 2.000,00 (duemila//00) entro sette giorni dalla corresponsione della propria quota, così come indicata al punto 10, del prezzo di vendita dell'immobile sito in San Giacomo di Roburent - Via Tetti e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 11, mapp. 471, sub. 15, cat. A/2, classe 1, consistenza
2,5 vani;
13) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Con integrale compensazione delle spese e competenze di causa”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo