TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ROSSI PIEREDOARDO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO CONCORDATARIO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 Parte_3
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in ALBA il 30/09/2012 tra-
[...]
scritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 39 parte II, Serie A, dell'anno 2012, dal matrimonio sono nati i ( 27.3.2013) e (23.10.2016); erano addivneuti a Persona_1 Per_2
1 separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cuneo in data 13.4.23; non avendo ripre- so la convivenza per il tempo di legge ed essendo impossibile ricostituire la comunione mate- riale e spirituale era loro intenzione addivenire alla dichiarazione della cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni condivise che di seguito si trascrivono.
“i coniugi vivranno separati;
i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori ed Per_3 Per_2
avranno domicilio prevalente presso la madre nella loro attuale abitazione sita in Cuneo, Corso
Nizza 18; - i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale i minori si trovano al momento in cui esse debbono essere adottate, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno concordate tra i genitori;
- il Dr. verserà alla Dr. , a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 Pt_2
due figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 750,00 (settecentocinquanta) ciascuno;
- Il Dr. verserà altresì alla Dr. , a titolo di contributo per le spese straor- Pt_1 Pt_2
dinarie ed obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche, l'ulteriore importo mensile di euro
300,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
- Le spese straordinarie non obbligatorie (vacanze, attività di natura ludica e sportiva, parascolastica, etc.) saranno subordinate al consenso di entrambi i co- niugi e ripartite al 50% tra di essi;
- Il Dr. verserà inoltre alla Dr. l'ulteriore im- Pt_1 Pt_2
porto mensile di euro 900,00 quale contributo alle spese del canone di locazione della casa familia- re, che viene assegnata alla moglie con tutto l'arredo, ed a tutte le conseguenti correlate spese fun- zionali;
- i proventi della Polizza “Providence Life” del tipo Compass Regular Saving Plan intesta- ta al Dr. (numero polizza PLR403315) con scadenza 1 marzo 2028, verranno equamente Pt_1 condivisi al 50% tra le parti alla naturale data di scadenza della stessa;
- il 50% dei proventi del contro trading “StoneX” n. S5T97628 intestato al Dr. verrà corrisposto alla Dr. Pt_1 Pt_2 nel momento in cui la stessa ne farà richiesta al Dr. . - il Dr. potrà incontrare e te- Pt_1 Pt_1
nere con sé i figli nei fine settimana a settimane alterne;
- Il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
- I giorni di Natale e Pasqua verranno tra- scorsi dai figli alternativamente con il padre o con la madre, oppure, qualora tra i genitori si rag- giungesse un diverso accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; - In considerazione del fatto che, per ragioni lavorati- ve, il Dr. potrà trovarsi spesso all'estero, le parti si danno reciprocamente il consenso ad Pt_1 apportare eventuali modifiche, anche temporanee, al predetto regime di visita padre/figli, sempre nel pieno ed esclusivo rispetto dell'interesse della prole. - le parti dichiarano di aver regolato, con il presente atto, ogni questione di natura economica e pertanto dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsivoglia ulteriore richiesta, quali a titolo esemplificativo richieste di rim- borso, di restituzione, di divisione di beni”.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien-
2 za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
le parti hanno anche formulato condizioni quanto ai loro rapporti patrimoniali di cui si prende atto di- chiarando altresì di aver definito ogni altra questione”.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Alba in data
30.9.2012 tra
, n. il 20/11/1976 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 12/11/1976 a ROMA (RM), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso come trascritte in parte motiva e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc,
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Alba ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ROSSI PIEREDOARDO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO CONCORDATARIO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 Parte_3
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in ALBA il 30/09/2012 tra-
[...]
scritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 39 parte II, Serie A, dell'anno 2012, dal matrimonio sono nati i ( 27.3.2013) e (23.10.2016); erano addivneuti a Persona_1 Per_2
1 separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cuneo in data 13.4.23; non avendo ripre- so la convivenza per il tempo di legge ed essendo impossibile ricostituire la comunione mate- riale e spirituale era loro intenzione addivenire alla dichiarazione della cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni condivise che di seguito si trascrivono.
“i coniugi vivranno separati;
i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori ed Per_3 Per_2
avranno domicilio prevalente presso la madre nella loro attuale abitazione sita in Cuneo, Corso
Nizza 18; - i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale i minori si trovano al momento in cui esse debbono essere adottate, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno concordate tra i genitori;
- il Dr. verserà alla Dr. , a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 Pt_2
due figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 750,00 (settecentocinquanta) ciascuno;
- Il Dr. verserà altresì alla Dr. , a titolo di contributo per le spese straor- Pt_1 Pt_2
dinarie ed obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche, l'ulteriore importo mensile di euro
300,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
- Le spese straordinarie non obbligatorie (vacanze, attività di natura ludica e sportiva, parascolastica, etc.) saranno subordinate al consenso di entrambi i co- niugi e ripartite al 50% tra di essi;
- Il Dr. verserà inoltre alla Dr. l'ulteriore im- Pt_1 Pt_2
porto mensile di euro 900,00 quale contributo alle spese del canone di locazione della casa familia- re, che viene assegnata alla moglie con tutto l'arredo, ed a tutte le conseguenti correlate spese fun- zionali;
- i proventi della Polizza “Providence Life” del tipo Compass Regular Saving Plan intesta- ta al Dr. (numero polizza PLR403315) con scadenza 1 marzo 2028, verranno equamente Pt_1 condivisi al 50% tra le parti alla naturale data di scadenza della stessa;
- il 50% dei proventi del contro trading “StoneX” n. S5T97628 intestato al Dr. verrà corrisposto alla Dr. Pt_1 Pt_2 nel momento in cui la stessa ne farà richiesta al Dr. . - il Dr. potrà incontrare e te- Pt_1 Pt_1
nere con sé i figli nei fine settimana a settimane alterne;
- Il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
- I giorni di Natale e Pasqua verranno tra- scorsi dai figli alternativamente con il padre o con la madre, oppure, qualora tra i genitori si rag- giungesse un diverso accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; - In considerazione del fatto che, per ragioni lavorati- ve, il Dr. potrà trovarsi spesso all'estero, le parti si danno reciprocamente il consenso ad Pt_1 apportare eventuali modifiche, anche temporanee, al predetto regime di visita padre/figli, sempre nel pieno ed esclusivo rispetto dell'interesse della prole. - le parti dichiarano di aver regolato, con il presente atto, ogni questione di natura economica e pertanto dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsivoglia ulteriore richiesta, quali a titolo esemplificativo richieste di rim- borso, di restituzione, di divisione di beni”.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien-
2 za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
le parti hanno anche formulato condizioni quanto ai loro rapporti patrimoniali di cui si prende atto di- chiarando altresì di aver definito ogni altra questione”.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Alba in data
30.9.2012 tra
, n. il 20/11/1976 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 12/11/1976 a ROMA (RM), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso come trascritte in parte motiva e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc,
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Alba ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3