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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 504/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 3669/2025, discusso all'udienza collegiale del 21/10/2025 e promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA PISACANE, 1 81031 AVERSA (CE)
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. e CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Resistenti contumaci
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“chiede Che la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, quale Giudice del
[...] rinvio, fissata l'udienza di discussione ed adottati gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari, voglia: Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra
, respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità CP_1 della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. Parte_2
068 2015 0026439753, con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il CP_1 geom. alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da CP_1 Pt_1
[1] in forza della provvisoria esecutività della sentenza n.3254/2015 del Tribunale Pt_1 di Milano, nel dettaglio pari ad €.3.115,22 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2025, la
[...] ha riassunto, a seguito del Parte_1 rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 3669/2025, il giudizio promosso da nei confronti dell'odierna ricorrente in CP_1 riassunzione e di (già ) con il Controparte_2 CP_3 quale aveva opposto la cartella di pagamento n. 068 2015 0026439753 per la complessiva somma di Euro 18.766,87 avente ad oggetto contributi previdenziali oneri e sanzioni dovuti per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
A sostegno della domanda aveva esposto di essere un geometra CP_1 iscritto dal 2001 all'Albo professionale;
di avere sempre svolto attività come dipendente o come imprenditore edile titolare della ditta individuale DI di FRANCO ROSSI;
di aver iniziato nel 2009 una collaborazione con EDILOMNIA S.R.L., proseguita fino a tutto il 2014, in qualità di impiegato tecnico, versando i relativi contributi all' di aver rivestito anche la carica di consigliere dal CP_4
06.03.2009 al 25.06.2010 di EDILOMNIA S.R.L. della quale era anche socio;
che, con lettera dell'11.12.2013, la gli aveva comunicato l'obbligo di Parte_2 iscrizione sulla base dell'assunto che svolgesse attività tipiche della professione di geometra, incompatibili con la mera iscrizione all'Albo professionale;
che il 26.03.2015 gli era stata notificata la cartella esattoriale opposta relativa all'omesso pagamento dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; poiché riteneva insussistente l'obbligo contributivo aveva adito il TRIBUNALE di MILANO al fine di sentir annullare la cartella esattoriale impugnata.
Il TRIBUNALE, con sentenza n. 3254/2015 dichiarava la carenza di legittimazione passiva di in quanto mero agente della riscossione e, in Controparte_5 accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarava l'inesistenza del credito portato dalla cartella opposta.
In motivazione precisava che la materia era disciplinata dall'art. 22 della L. n. 773/82 come sostituito dall'art. 14 della L. n. 239/1990 e non dall'art. 5 dello Statuto della Pt_1
All'uopo richiamava la disposizione di cui all'art. 1, comma 763 della L. n. 296/2006, evidenziando che tale norma “non conferisce agli Enti previdenziali il potere di disciplinare ogni aspetto della gestione previdenziale di riferimento, ma esclusivamente di definire quegli aspetti a ricaduta economica idonei a garantirne l'equilibrio finanziario: “trattasi di questioni afferenti alla gestione operativa, alla
[2] definizione delle aliquote, alla modalità di riscossione e/o alla definizione dei periodi di anzianità e vecchiaia di riferimento”.
Ritenuta, pertanto, l'illegittimità della norma che introduce l'obbligatorietà della contribuzione anche per l'ipotesi di esercizio non continuativo della professione, non può che concludersi per la fondatezza della domanda attorea in quanto è pacifico che il ricorrente - per il periodo di riferimento lavoratore parasubordinato iscritto alla gestione - ha compiuto due soli atti professionali, uno per CP_4
l'anno 2009 e uno per l'anno 2010”.
In relazione alla carica di consigliere rivestita in EDILOMNIA S.R.L., il primo Giudice evidenziava “come non vi sia prova alcuna del fatto che l'opponente abbia compiuto atti propri del geometra professionista, in ragione del fatto che tali atti, eventualmente compiuti, rileverebbero solo ove continuativi, oltre al fatto che non vi è prova che l'opponente abbia percepito alcun compenso per la relativa attività”.
In ragione della soccombenza condannava a rifondere a Parte_2 CP_1
le spese di lite liquidate in Euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge e il
[...] ricorrente a corrispondere a le spese liquidate in Euro Controparte_5
800,00, oltre ad accessori.
Con sentenza n. 1049/2019 questa CORTE d'APPELLO, adita dalla CASSA respingeva il gravame proposto avverso la sentenza del TRIBUNALE e compensava le spese di lite del grado.
In particolare, venivano richiamati precedenti sfavorevoli agli assunti dell'appellante, nonché ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la motivazione resa con la sentenza n. 568/2018 con la quale era stato affermato che “Il dato normativo – come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass., 21-1-2013, n. 1305) “non offre
… spazio a dubbi sulla necessità dell'esercizio con continuità dell'attività libero professionale per l'iscrizione alla ”. Pt_1
Poiché i presupposti per l'iscrizione sono fissati da una norma di rango primario, deve conseguentemente ritenersi preclusa, sul punto, ogni potestà derogatoria da parte della regolamentazione secondaria della la quale, nella sua Pt_1 autonomia, si deve attenere ai principi imposti dalla legge.
Il D. Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (tra cui la ), ha attribuito ai Pt_2 soggetti trasformati un'autonomia organizzativa che, se può riguardare la gestione delle risorse economiche disponibili, non incide affatto né sulla natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni gestite, né sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (cfr. Corte cost. n. 248 del 1997 e n. 15 del 1999).
[3] In particolare, non ha attribuito agli enti il potere di incidere sulla disciplina normativa dei contributi e delle prestazioni, salvi i poteri di cui essi eventualmente già disponessero sulla base della normativa preesistente. Ciò trova conferma inequivoca nell'art. 3, comma 2, lett. b), che ha previsto l'approvazione ministeriale delle delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti (cfr. Cass. Sez. L. n. 17783 del 06/09/2005).
Ne consegue, pertanto, che la può pretendere la contribuzione in relazione a Pt_2 quei soli redditi che discendono dall'esercizio continuativo della professione di geometra …”.
Avverso tale sentenza, la ha adito la CORTE DI CASSAZIONE Pt_1 denunciando con un primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D. Lgs. n. 509/94, dell'art. 3, co. 12 della L. n.335/95, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 103/96, dell'art. 1, co. 763 del D. Lgs. n. 296/06, dell'art. 1, co. 488 della L. n. 147/13, dell'art. 1 della L. n. 37/67, degli artt. 10 e 22 della L. n.773/82, nonché dell'art.5 Statuto della approvato con D.M. 27.2.2003, oltreché Pt_1 dell'art. 38 della Cost., per avere la CORTE D'APPELLO ritenuto illegittimo l'art. 5 dello Statuto.
Con un secondo motivo deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del R.D. n. 274/29, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1 e ss. del D. Lgs. n. 509/94, nonché dell'art. 5 Statuto della per avere la CORTE d'APPELLO escluso che Pt_1 rientrassero nella nozione di attività professionale di geometra quelle svolte da
. CP_1
Con il terzo motivo di ricorso, la lamentava la violazione e/o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 1 ss. del D. Lgs. n.509/94, dell'art. 1 della L. n.37/67, dell'art. 10, ultimo comma e dell'art. 22 della L. n. 773/82, nonché dell'art. 5 Statuto della per avere la CORTE d'APPELLO dato rilevanza, mediante Pt_1 rinvio per relationem a un proprio precedente, alla produzione di reddito derivante dall'attività di geometra ai fini dell'iscrizione alla trascurando di Pt_1 considerare che la cartella aveva ad oggetto la contribuzione minima.
Con il quarto motivo di ricorso, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 Statuto della della delibera n. 2/03 approvata con D.M. Pt_1
24.3.2003 e di quella n. 123/09, approvata con D.M. 14.7.2009, nonché dell'art. 2697 c.c., per non avere la CORTE d'APPELLO dato rilevanza alle modalità di prova contraria previste dalle citate delibere a carico del professionista il quale, iscritto all'albo professionale, deduca di non dover essere iscritto alla per Pt_1 mancato svolgimento di attività di geometra.
La CORTE DI CASSAZIONE, ritenuti fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto, ha cassato la pronuncia impugnata e rinviato a questa CORTE D'APPELLO, affinché – in diversa composizione – disponga gli accertamenti di
[4] fatto in conformità ai principi enunciati, liquidando anche le spese della fase di legittimità.
Ha riassunto il giudizio la chiedendo alla CORTE, in adesione ai principi Pt_1 di diritto indicati con l'ordinanza di rinvio, di respingere le domande formulate da con il ricorso di I grado confermando la legittimità della cartella CP_1 di pagamento opposta n. 068 2015 0026439753 con condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e alla restituzione di quella versata in esecuzione della sentenza di I grado pari a complessivi Euro 3.115,22.
A supporto della propria impostazione difensiva la ha invocato, in diritto, Pt_1 le argomentazioni formulate dalla Suprema Corte, oltre che nel giudizio rescindente, in analoghe controversie, in forza delle quali "dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della Pt_1 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima" (così Cass. n. 28188/22) e che “l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante Pt_1 ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima” (così Cass. n. 4568/21).
In fatto rileva che dalla situazione storica anagrafica e contributiva del geom. emerge che il medesimo è iscritto all'Albo del Collegio Geometri della CP_1
Provincia di Milano dal 17.01.2002; che a seguito di controlli incrociati presso l' , le Banche dati dei Comuni e Camere di Commercio è Controparte_2 emerso che nel periodo in contestazione aveva compiuto atti professionali, ovvero pratiche FA, tipicamente riservate alla libera professione di geometra;
che inoltre in costanza di iscrizione all'Albo aveva assunto, le cariche di titolare della ditta individuale ( e quella di amministratore di Controparte_6 società avente ad oggetto attività indubbiamente e Controparte_7 tipicamente riservate e/o riconducibili alla professione e alle conoscenze tipiche del geometra.
Deduce inoltre che è pacifico che l'oggetto sociale dell'impresa individuale DI di presenta un evidente nesso oggettivo con l'attività CP_1 propria del geometra sulla base dell'elencazione delle attività esercitabili dal geometra di cui all'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929, nei termini individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sulla base di tali presupposti rileva che “è ragionevole ritenere che il geom. CP_1 in costanza di iscrizione all'albo, abbia esercitato all'interno ed in favore delle
[5] predette società, le mansioni tipiche (e riservate per legge ai) dei geometri, e quindi operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, operazioni catastali, stima, misura, progettazione, consulenza tecnica, etc. In definitiva sono documentati e incontestati i presupposti iscrittivi assunti dalla ”. Parte_3
Da ultimo, in ordine all'onere della prova, deduce che “quand'anche si assumesse la sussistenza delle condizioni sostanziali di esenzione dall'iscrizione alla Cassa, il geom. sarebbe comunque obbligato a versare la contribuzione minima alla CP_1
C.I.P.A.G. per non aver presentato - ritualmente e tempestivamente - le autocertificazioni all'uopo necessarie ex delibera 2/2003”.
A conforto di quanto dedotto, richiama l'ordinanza n. 6796/2025 del 14.03.2025 con cui la CORTE di CASSAZIONE ha ribadito che “in presenza di iscrizione all'albo, la prova dell'assenza di attività non è a carico della , tanto più in Pt_1 mancanza di autodichiarazione fatta alla stessa circa fatti eventualmente Pt_1 esonerativi dell'obbligo contributivo, circostanza questa che ha portata dirimente”.
Su tali presupposti rileva che ricorrono tutte le condizioni per dar corso all'iscrizione alla e alla richiesta contributiva per cui è causa con Pt_1 conseguente rigetto della domanda proposta dal ricorrente in primo grado.
All'udienza del 21.09.2025, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia di e di CP_1 Controparte_2
e, in accoglimento della richiesta della ricorrente in riassunzione,
[...] veniva disposto un rinvio al fine di consentire la produzione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di lite del I grado di giudizio.
All'udienza di discussione del 21.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________________
Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della CORTE di CASSAZIONE vincola il giudice del rinvio al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto;
di conseguenza questa CORTE, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dalla Suprema Corte, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione.
[6] Nel caso di specie, mediante l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte, ha affermato che “a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha Pt_1 affermato l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro Pt_1 che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L'attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è ovviamente diverso da quello condotto dalla Corte d'appello. In particolare, ai fini della saltuarietà possono rilevare anche pochi atti (nel caso di specie si discute di n.2 atti). Occorre altresì aggiungere che l'accertamento in fatto va compiuto pure con riguardo alla carica di titolare dell'impresa Edilrossi di CO Rossi, operante in ambito edile, laddove la Corte d'appello non si è pronunciata sulla circostanza che tale carica abbia comportato, anche se in forma occasione o saltuaria, lo svolgimento di prestazioni riconducibili a quella di geometra”.
All'applicazione del principio così enunciato, cui questo Collegio è vincolato, consegue il rigetto delle domande avanzate da con il ricorso CP_1 introduttivo.
È documentale e pacifico che è iscritto all'Albo Collegio Geometri CP_1 della Provincia di Milano dal 17.01.2002; che dal 30.12.2004 avendo autocertificato il non esercizio della professione, ha assunto la posizione di iscritto al “solo” Albo professionale (ovvero di geometra iscritto all'Albo senza oneri previdenziali); che tale status è perdurato sino al 01.01.2009 allorché la Pt_1 nel corso di controlli incrociati presso l' , le banche dati dei Controparte_2
Comuni e la Camera di Commercio ha accertato che il medesimo nel periodo dal 2009 al 2012 aveva svolto attività professionale, nello specifico pratiche FA (attività tipicamente riservata alla libera professione di geometra ex R.D. 274/1929); che nel contempo aveva accertato che nei medesimi anni aveva rivestito la carica di titolare della ditta individuale DI di , CP_1 nonché quella di Amministratore di società operanti nel Controparte_7 settore edilizio immobiliare come emerge dalle visure camerali in atti (rispettivamente Codice Ateco 43.39.01 lavori edili in genere su abitazioni civili e industriali e Codice Ateco 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali).
, dunque, nel periodo di imposta oggetto di causa ha CP_1 effettivamente utilizzato l'abilitazione professionale compiendo atti professionali, anche se in modo saltuario e occasionale e ha assunto, in costanza di iscrizione all'Albo, la titolarità della Controparte_8 nonché quella di Amministratore di società aventi ad oggetto Controparte_7
[7] attività indubbiamente e tipicamente riservate e/o riconducibili alla professione e alle conoscenze tipiche del geometra, omettendo tuttavia di versare la contribuzione minima (e più precisamente soggettivo minimo, integrativo minimo e al contributo di maternità).
Inoltre, egli non ha fornito mediante autocertificazione la prova contraria alla presunzione di esercizio della professione ex art. 5 dello Statuto, non avendo dimostrato che nella fattispecie concreta sussistevano le condizioni per l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla secondo quanto stabilito Pt_1 dalle delibere n. 2/03 e n. 123/09 in atti.
Per tali ragioni, deve essere respinta l'opposizione presentata con il ricorso introduttivo del giudizio avverso la cartella di pagamento n. 068 2015 0026439753.
La complessità delle questioni interpretative trattate, la non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia all'epoca dell'instaurazione della presente controversia (28.04.2015) conducono il Collegio a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite di tutti i precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e di quello di riassunzione.
Ne consegue che è meritevole di accoglimento la domanda con la quale la ricorrente in riassunzione ha chiesto la condanna di alla CP_1 restituzione della somma di Euro 3.115,22 corrisposta, come da documentazione agli atti, per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 3669/2025, rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 068 2015 0026439753 proposta da . CP_1
Compensa le spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del giudizio di riassunzione.
Condanna a restituire a CP_1 Parte_1 la somma di euro 3.115,22 percepita a titolo di spese
[...] processuali in esecuzione della sentenza n. 3254/2015 del TRIBUNALE di MILANO.
Milano, 21/10/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Susanna Mantovani Francesca Beoni
[8]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 3669/2025, discusso all'udienza collegiale del 21/10/2025 e promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA PISACANE, 1 81031 AVERSA (CE)
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. e CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Resistenti contumaci
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“chiede Che la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, quale Giudice del
[...] rinvio, fissata l'udienza di discussione ed adottati gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari, voglia: Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra
, respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità CP_1 della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. Parte_2
068 2015 0026439753, con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il CP_1 geom. alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da CP_1 Pt_1
[1] in forza della provvisoria esecutività della sentenza n.3254/2015 del Tribunale Pt_1 di Milano, nel dettaglio pari ad €.3.115,22 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2025, la
[...] ha riassunto, a seguito del Parte_1 rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 3669/2025, il giudizio promosso da nei confronti dell'odierna ricorrente in CP_1 riassunzione e di (già ) con il Controparte_2 CP_3 quale aveva opposto la cartella di pagamento n. 068 2015 0026439753 per la complessiva somma di Euro 18.766,87 avente ad oggetto contributi previdenziali oneri e sanzioni dovuti per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
A sostegno della domanda aveva esposto di essere un geometra CP_1 iscritto dal 2001 all'Albo professionale;
di avere sempre svolto attività come dipendente o come imprenditore edile titolare della ditta individuale DI di FRANCO ROSSI;
di aver iniziato nel 2009 una collaborazione con EDILOMNIA S.R.L., proseguita fino a tutto il 2014, in qualità di impiegato tecnico, versando i relativi contributi all' di aver rivestito anche la carica di consigliere dal CP_4
06.03.2009 al 25.06.2010 di EDILOMNIA S.R.L. della quale era anche socio;
che, con lettera dell'11.12.2013, la gli aveva comunicato l'obbligo di Parte_2 iscrizione sulla base dell'assunto che svolgesse attività tipiche della professione di geometra, incompatibili con la mera iscrizione all'Albo professionale;
che il 26.03.2015 gli era stata notificata la cartella esattoriale opposta relativa all'omesso pagamento dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; poiché riteneva insussistente l'obbligo contributivo aveva adito il TRIBUNALE di MILANO al fine di sentir annullare la cartella esattoriale impugnata.
Il TRIBUNALE, con sentenza n. 3254/2015 dichiarava la carenza di legittimazione passiva di in quanto mero agente della riscossione e, in Controparte_5 accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarava l'inesistenza del credito portato dalla cartella opposta.
In motivazione precisava che la materia era disciplinata dall'art. 22 della L. n. 773/82 come sostituito dall'art. 14 della L. n. 239/1990 e non dall'art. 5 dello Statuto della Pt_1
All'uopo richiamava la disposizione di cui all'art. 1, comma 763 della L. n. 296/2006, evidenziando che tale norma “non conferisce agli Enti previdenziali il potere di disciplinare ogni aspetto della gestione previdenziale di riferimento, ma esclusivamente di definire quegli aspetti a ricaduta economica idonei a garantirne l'equilibrio finanziario: “trattasi di questioni afferenti alla gestione operativa, alla
[2] definizione delle aliquote, alla modalità di riscossione e/o alla definizione dei periodi di anzianità e vecchiaia di riferimento”.
Ritenuta, pertanto, l'illegittimità della norma che introduce l'obbligatorietà della contribuzione anche per l'ipotesi di esercizio non continuativo della professione, non può che concludersi per la fondatezza della domanda attorea in quanto è pacifico che il ricorrente - per il periodo di riferimento lavoratore parasubordinato iscritto alla gestione - ha compiuto due soli atti professionali, uno per CP_4
l'anno 2009 e uno per l'anno 2010”.
In relazione alla carica di consigliere rivestita in EDILOMNIA S.R.L., il primo Giudice evidenziava “come non vi sia prova alcuna del fatto che l'opponente abbia compiuto atti propri del geometra professionista, in ragione del fatto che tali atti, eventualmente compiuti, rileverebbero solo ove continuativi, oltre al fatto che non vi è prova che l'opponente abbia percepito alcun compenso per la relativa attività”.
In ragione della soccombenza condannava a rifondere a Parte_2 CP_1
le spese di lite liquidate in Euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge e il
[...] ricorrente a corrispondere a le spese liquidate in Euro Controparte_5
800,00, oltre ad accessori.
Con sentenza n. 1049/2019 questa CORTE d'APPELLO, adita dalla CASSA respingeva il gravame proposto avverso la sentenza del TRIBUNALE e compensava le spese di lite del grado.
In particolare, venivano richiamati precedenti sfavorevoli agli assunti dell'appellante, nonché ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la motivazione resa con la sentenza n. 568/2018 con la quale era stato affermato che “Il dato normativo – come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass., 21-1-2013, n. 1305) “non offre
… spazio a dubbi sulla necessità dell'esercizio con continuità dell'attività libero professionale per l'iscrizione alla ”. Pt_1
Poiché i presupposti per l'iscrizione sono fissati da una norma di rango primario, deve conseguentemente ritenersi preclusa, sul punto, ogni potestà derogatoria da parte della regolamentazione secondaria della la quale, nella sua Pt_1 autonomia, si deve attenere ai principi imposti dalla legge.
Il D. Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (tra cui la ), ha attribuito ai Pt_2 soggetti trasformati un'autonomia organizzativa che, se può riguardare la gestione delle risorse economiche disponibili, non incide affatto né sulla natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni gestite, né sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (cfr. Corte cost. n. 248 del 1997 e n. 15 del 1999).
[3] In particolare, non ha attribuito agli enti il potere di incidere sulla disciplina normativa dei contributi e delle prestazioni, salvi i poteri di cui essi eventualmente già disponessero sulla base della normativa preesistente. Ciò trova conferma inequivoca nell'art. 3, comma 2, lett. b), che ha previsto l'approvazione ministeriale delle delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti (cfr. Cass. Sez. L. n. 17783 del 06/09/2005).
Ne consegue, pertanto, che la può pretendere la contribuzione in relazione a Pt_2 quei soli redditi che discendono dall'esercizio continuativo della professione di geometra …”.
Avverso tale sentenza, la ha adito la CORTE DI CASSAZIONE Pt_1 denunciando con un primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D. Lgs. n. 509/94, dell'art. 3, co. 12 della L. n.335/95, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 103/96, dell'art. 1, co. 763 del D. Lgs. n. 296/06, dell'art. 1, co. 488 della L. n. 147/13, dell'art. 1 della L. n. 37/67, degli artt. 10 e 22 della L. n.773/82, nonché dell'art.5 Statuto della approvato con D.M. 27.2.2003, oltreché Pt_1 dell'art. 38 della Cost., per avere la CORTE D'APPELLO ritenuto illegittimo l'art. 5 dello Statuto.
Con un secondo motivo deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del R.D. n. 274/29, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1 e ss. del D. Lgs. n. 509/94, nonché dell'art. 5 Statuto della per avere la CORTE d'APPELLO escluso che Pt_1 rientrassero nella nozione di attività professionale di geometra quelle svolte da
. CP_1
Con il terzo motivo di ricorso, la lamentava la violazione e/o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 1 ss. del D. Lgs. n.509/94, dell'art. 1 della L. n.37/67, dell'art. 10, ultimo comma e dell'art. 22 della L. n. 773/82, nonché dell'art. 5 Statuto della per avere la CORTE d'APPELLO dato rilevanza, mediante Pt_1 rinvio per relationem a un proprio precedente, alla produzione di reddito derivante dall'attività di geometra ai fini dell'iscrizione alla trascurando di Pt_1 considerare che la cartella aveva ad oggetto la contribuzione minima.
Con il quarto motivo di ricorso, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 Statuto della della delibera n. 2/03 approvata con D.M. Pt_1
24.3.2003 e di quella n. 123/09, approvata con D.M. 14.7.2009, nonché dell'art. 2697 c.c., per non avere la CORTE d'APPELLO dato rilevanza alle modalità di prova contraria previste dalle citate delibere a carico del professionista il quale, iscritto all'albo professionale, deduca di non dover essere iscritto alla per Pt_1 mancato svolgimento di attività di geometra.
La CORTE DI CASSAZIONE, ritenuti fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto, ha cassato la pronuncia impugnata e rinviato a questa CORTE D'APPELLO, affinché – in diversa composizione – disponga gli accertamenti di
[4] fatto in conformità ai principi enunciati, liquidando anche le spese della fase di legittimità.
Ha riassunto il giudizio la chiedendo alla CORTE, in adesione ai principi Pt_1 di diritto indicati con l'ordinanza di rinvio, di respingere le domande formulate da con il ricorso di I grado confermando la legittimità della cartella CP_1 di pagamento opposta n. 068 2015 0026439753 con condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e alla restituzione di quella versata in esecuzione della sentenza di I grado pari a complessivi Euro 3.115,22.
A supporto della propria impostazione difensiva la ha invocato, in diritto, Pt_1 le argomentazioni formulate dalla Suprema Corte, oltre che nel giudizio rescindente, in analoghe controversie, in forza delle quali "dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della Pt_1 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima" (così Cass. n. 28188/22) e che “l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante Pt_1 ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima” (così Cass. n. 4568/21).
In fatto rileva che dalla situazione storica anagrafica e contributiva del geom. emerge che il medesimo è iscritto all'Albo del Collegio Geometri della CP_1
Provincia di Milano dal 17.01.2002; che a seguito di controlli incrociati presso l' , le Banche dati dei Comuni e Camere di Commercio è Controparte_2 emerso che nel periodo in contestazione aveva compiuto atti professionali, ovvero pratiche FA, tipicamente riservate alla libera professione di geometra;
che inoltre in costanza di iscrizione all'Albo aveva assunto, le cariche di titolare della ditta individuale ( e quella di amministratore di Controparte_6 società avente ad oggetto attività indubbiamente e Controparte_7 tipicamente riservate e/o riconducibili alla professione e alle conoscenze tipiche del geometra.
Deduce inoltre che è pacifico che l'oggetto sociale dell'impresa individuale DI di presenta un evidente nesso oggettivo con l'attività CP_1 propria del geometra sulla base dell'elencazione delle attività esercitabili dal geometra di cui all'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929, nei termini individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sulla base di tali presupposti rileva che “è ragionevole ritenere che il geom. CP_1 in costanza di iscrizione all'albo, abbia esercitato all'interno ed in favore delle
[5] predette società, le mansioni tipiche (e riservate per legge ai) dei geometri, e quindi operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, operazioni catastali, stima, misura, progettazione, consulenza tecnica, etc. In definitiva sono documentati e incontestati i presupposti iscrittivi assunti dalla ”. Parte_3
Da ultimo, in ordine all'onere della prova, deduce che “quand'anche si assumesse la sussistenza delle condizioni sostanziali di esenzione dall'iscrizione alla Cassa, il geom. sarebbe comunque obbligato a versare la contribuzione minima alla CP_1
C.I.P.A.G. per non aver presentato - ritualmente e tempestivamente - le autocertificazioni all'uopo necessarie ex delibera 2/2003”.
A conforto di quanto dedotto, richiama l'ordinanza n. 6796/2025 del 14.03.2025 con cui la CORTE di CASSAZIONE ha ribadito che “in presenza di iscrizione all'albo, la prova dell'assenza di attività non è a carico della , tanto più in Pt_1 mancanza di autodichiarazione fatta alla stessa circa fatti eventualmente Pt_1 esonerativi dell'obbligo contributivo, circostanza questa che ha portata dirimente”.
Su tali presupposti rileva che ricorrono tutte le condizioni per dar corso all'iscrizione alla e alla richiesta contributiva per cui è causa con Pt_1 conseguente rigetto della domanda proposta dal ricorrente in primo grado.
All'udienza del 21.09.2025, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia di e di CP_1 Controparte_2
e, in accoglimento della richiesta della ricorrente in riassunzione,
[...] veniva disposto un rinvio al fine di consentire la produzione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di lite del I grado di giudizio.
All'udienza di discussione del 21.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della CORTE di CASSAZIONE vincola il giudice del rinvio al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto;
di conseguenza questa CORTE, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dalla Suprema Corte, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione.
[6] Nel caso di specie, mediante l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte, ha affermato che “a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha Pt_1 affermato l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro Pt_1 che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L'attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è ovviamente diverso da quello condotto dalla Corte d'appello. In particolare, ai fini della saltuarietà possono rilevare anche pochi atti (nel caso di specie si discute di n.2 atti). Occorre altresì aggiungere che l'accertamento in fatto va compiuto pure con riguardo alla carica di titolare dell'impresa Edilrossi di CO Rossi, operante in ambito edile, laddove la Corte d'appello non si è pronunciata sulla circostanza che tale carica abbia comportato, anche se in forma occasione o saltuaria, lo svolgimento di prestazioni riconducibili a quella di geometra”.
All'applicazione del principio così enunciato, cui questo Collegio è vincolato, consegue il rigetto delle domande avanzate da con il ricorso CP_1 introduttivo.
È documentale e pacifico che è iscritto all'Albo Collegio Geometri CP_1 della Provincia di Milano dal 17.01.2002; che dal 30.12.2004 avendo autocertificato il non esercizio della professione, ha assunto la posizione di iscritto al “solo” Albo professionale (ovvero di geometra iscritto all'Albo senza oneri previdenziali); che tale status è perdurato sino al 01.01.2009 allorché la Pt_1 nel corso di controlli incrociati presso l' , le banche dati dei Controparte_2
Comuni e la Camera di Commercio ha accertato che il medesimo nel periodo dal 2009 al 2012 aveva svolto attività professionale, nello specifico pratiche FA (attività tipicamente riservata alla libera professione di geometra ex R.D. 274/1929); che nel contempo aveva accertato che nei medesimi anni aveva rivestito la carica di titolare della ditta individuale DI di , CP_1 nonché quella di Amministratore di società operanti nel Controparte_7 settore edilizio immobiliare come emerge dalle visure camerali in atti (rispettivamente Codice Ateco 43.39.01 lavori edili in genere su abitazioni civili e industriali e Codice Ateco 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali).
, dunque, nel periodo di imposta oggetto di causa ha CP_1 effettivamente utilizzato l'abilitazione professionale compiendo atti professionali, anche se in modo saltuario e occasionale e ha assunto, in costanza di iscrizione all'Albo, la titolarità della Controparte_8 nonché quella di Amministratore di società aventi ad oggetto Controparte_7
[7] attività indubbiamente e tipicamente riservate e/o riconducibili alla professione e alle conoscenze tipiche del geometra, omettendo tuttavia di versare la contribuzione minima (e più precisamente soggettivo minimo, integrativo minimo e al contributo di maternità).
Inoltre, egli non ha fornito mediante autocertificazione la prova contraria alla presunzione di esercizio della professione ex art. 5 dello Statuto, non avendo dimostrato che nella fattispecie concreta sussistevano le condizioni per l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla secondo quanto stabilito Pt_1 dalle delibere n. 2/03 e n. 123/09 in atti.
Per tali ragioni, deve essere respinta l'opposizione presentata con il ricorso introduttivo del giudizio avverso la cartella di pagamento n. 068 2015 0026439753.
La complessità delle questioni interpretative trattate, la non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia all'epoca dell'instaurazione della presente controversia (28.04.2015) conducono il Collegio a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite di tutti i precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e di quello di riassunzione.
Ne consegue che è meritevole di accoglimento la domanda con la quale la ricorrente in riassunzione ha chiesto la condanna di alla CP_1 restituzione della somma di Euro 3.115,22 corrisposta, come da documentazione agli atti, per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 3669/2025, rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 068 2015 0026439753 proposta da . CP_1
Compensa le spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del giudizio di riassunzione.
Condanna a restituire a CP_1 Parte_1 la somma di euro 3.115,22 percepita a titolo di spese
[...] processuali in esecuzione della sentenza n. 3254/2015 del TRIBUNALE di MILANO.
Milano, 21/10/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Susanna Mantovani Francesca Beoni
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