Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4227 / 2023 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Katia Pinto,
delibato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da , proprietario di una Parte_1
masseria ubicata a cavallo tra il territorio di Maglie (LE) e quello di Scorrano (LE), in
Contrada Gallipoli (in N.C.E.U. Maglie al fg. 22 p.lla 182, in N.C.E.U. Scorrano al fg.
2 p.lla 188; in N.C.T. Scorrano fg 2 p.lle 35, 36, 37, 72, 73, 187, in N.C.T. Maglie fg.
22 p.lle 28, 29, 33, 61, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 121, 122, 123, 124, 125,
179, 183, 193), e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.12.2024:
O S S E R V A.
Con ricorso depositato il 13.6.2023 , rappresentando di dimorare Parte_1
stabilmente nell'immobile suindicato e di avervi anche esercitato l'attività ricettiva di
B&B, nonché di avere accusato pregiudizio alla salute dalle immissioni acustiche superiori alla normale tollerabilità provenienti dal vicino impianto adibito all'attività di
“tiro a piattello” in uso alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAV
SCORRANO, anche rilevate stragiudizialmente da un Ingegnere iscritto all'Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ed anche nel contraddittorio della resistente e dell' , ha adito il Tribunale di Controparte_1
Lecce al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “A) IN VIA
PRINCIPALE: inibire all'associazione sportiva dilettantistica TAV Scorrano corrente in
Scorrano – LE (CF ) l'attività di sparo presso l'impianto in Scorrano alla P.IVA_1
contrada Nacrilli, subordinandone la ripresa alla preventiva adozione di misure stabili e
Acustica, nonché quindi all'accertamento in contraddittorio tra le parti di tale contenimento delle immissioni acustiche, mediante misurazioni fonometriche a mezzo di Tecnici competenti di rispettiva fiducia da tenersi presso il punto della proprietà del ricorrente più vicino al campo di tiro e presso le porzioni residenziali e relative pertinenze, a fronte di un'attività di sparo consistente nello svolgimento di una gara ufficiale calendarizzata o che, comunque, impegni tutte le postazioni di tiro con spari singoli e doppi in sequenza ravvicinata, sì da ricreare le condizioni di normale svolgimento dell'attività ludico-sportiva. B) In via subordinata: Disporre l'automatico divieto dell'attività di sparo dell'associazione sportiva dilettantistica TAV Scorrano presso
l'impianto in Scorrano alla contrada Nacrilli, qualora l'associazione medesima non dimostri di avere assolto alle attività – adozione di misure di contenimento ed accertamento in contraddittorio della consequenziale tollerabilità delle immissioni - di cui al capo A) delle presenti conclusioni entro mesi 1 uno dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale, nelle more potendosi tenere l'attività di sparo esclusivamente negli orari dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.30 alle 18.30”.
Con memoria depositata in data 03.7.2023 si è costituita in giudizio l'Associazione evocata al fine di eccepire l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione dell'esatta azione di merito e per l'assenza di periculum in mora, in ogni caso contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione.
Dopo alcuni rinvii volti a favorire la definitiva soluzione della complessa lite, con ordinanza del 10.10.2023 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'esistenza delle immissioni lamentate, affidando l'incarico all'ing.
[...]
CP_2
All'esito del deposito dell'elaborato e dei chiarimenti richiesti il 16.11.2024, concesso il termine per note con cui il ricorrente ha riformulato le conclusioni originarie (“- chiediamo che il Sig. Giudice in accoglimento del ricorso, ove non ritenga necessario ascoltare gli informatori che abbiamo indicato e che sono a disposizione, voglia inibire urgentemente l'attività di sparo presso la TAV Scorrano perché fonte di accertate immissioni acustiche intollerabili, le quali come pure è dimostrato minacciano di pregiudizio grave ed irreparabile i diritti del ricorrente e soprattutto la sua salute (alleghiamo ove occorra i certificati medici successivi a quelli
2 già depositati); - per una tutela piena ed anche effettiva, chiediamo al Sig. Giudice: a) che
l'ordine inibitorio sia conoscibile per coloro i quali frequentano l'asd TAV Scorrano, mediante affissione dell'ordine stesso, anche per estratto o comunque con le modalità ritenute idonee dal
Sig. Giudice, all'ingresso del complesso e della sala bar;
b) che il provvedimento giudiziale sia comunicato, anche per estratto o comunque con le modalità ritenute idonee dal Sig. Giudice, ai
Carabinieri della Stazione di Scorrano con richiesta di vigilanza e controllo finalizzati a verificare e ad assicurare la cessazione dell'attività di sparo e la presenza dell'informativa ai frequentatori dell'impianto; - chiediamo che il Sig. Giudice con l'auspicato provvedimento inibitorio dia atto: che l'accertamento peritale dell'Ausiliario ha altresì lasciato emergere come
l'impianto di tiro a volo presenta plurime difformità urbanistico-edilizie, tra cui il c.d. percorso caccia;
che, ancor prima, il procedimento ed i provvedimenti amministrativi cui l'impianto e
l'attività si riconducono (progetto presentato da TAV e concessione in sanatoria del 2002, agibilità del 2006), scartano dalle norme in materia sotto più profili, tra cui quello della mancata dichiarazione - richiesta dal DM 18.3.1996 - ed istruttoria in merito alla possibile presenza di n. 100 spettatori presso l'impianto e nonostante la presenza di una tribuna idonea ad ospitare 110 persone, circostanza quest'ultima che reclama la disapplicazione da parte del ei provvedimenti amministrativi presupposti tra cui la concessione edilizia del 2002 ed il CP_3
certificato di agibilità del 2006 - chiediamo che la possibilità di riprendere l'attività di sparo venga esplicitamente subordinata dal Sig. Giudice alla completa regolarizzazione dell'attività e dell'impianto di tiro a volo innanzi ad Enti ed Autorità competenti, ma in ogni caso venga subordinata all'adozione da parte di TAV Scorrano di tutte le misure ed accorgimenti tecnici presso l'impianto per contenere le emissioni acustiche e, quindi, al successivo accertamento del contenimento delle immissioni acustiche presso la dimora del ricorrente al di sotto della soglia c.d. della normale tollerabilità, come da Perizia e Relazione a carico di TAV Scorrano ed a cura di
Tecnico laureato iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici competenti in acustica, da individuarsi dietro indicazione del Presidente del Tribunale di Lecce”), all'udienza del 17.12.2024 il
Tribunale ha riservato il procedimento per la decisione.
Ritiene il decidente che il ricorso meriti accoglimento.
L'art. 700 c.p.c. accorda tutela a chi ha “…fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”.
3 All'esito dell'espletamento della consulenza - nello stesso senso di quanto verificato anche prima dell'introduzione del presente procedimento nel contraddittorio degli odierni contendenti e dell'amministrazione comunale di Scorrano - è stato accertato che l'esercizio dell'impianto sportivo da parte della Associazione Sportiva
Dilettantistica Tav Scorrano genera immissioni nocive per la salute del ricorrente, allo stato ineliminabili.
Premesso che dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo nessun dubbio residua sulla natura dell'azione di merito che il intende esercitare ex artt. 844 – 2043 Pt_1
c.c. al fine di conseguire la tutela del suo diritto alla salute (ad ogni modo chiarita nella memoria depositata il 23.7.2023), sussiste il fumus del diritto invocato.
E' noto che l'art. 844 c.c. prevede che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Nonostante le evoluzioni della normativa speciale in tema di emissioni acustiche, la
Suprema Corte ha recentemente ribadito, sulla scia delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale del 24/03/2011 n.103 (“…è consolidato il principio che differenzia - quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione - la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l'una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini;
l'altra diretta - con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. - alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte;
…”), che: “In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del
2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non
4 censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art.
4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004).”, Cassazione civile sez. III, 10/01/2025,
n.631.
Ad ogni buon conto, costituisce orientamento granitico della Corte di Cassazione, attualmente vigente, che:
- l'accertato superamento dei parametri imposti normativamente determina l'illiceità civile dell'immissione: “In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico.”, Cassazione civile sez. II, 26/02/2024, n.5074;
- nell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 844 c.c., le esigenze della produzione sono sempre recessive rispetto alla tutela del diritto alla salute, escludendo quindi qualsiasi contemperamento: “L'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita;
ne deriva l'esclusione, in tale evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso.”, Cassazione civile sez. II, 14/11/2024, n.29393;
- qualora sia accertata l'illiceità delle immissioni, deve escludersi il ricorso al criterio del preuso: “In materia di immissioni dannose, il criterio del preuso ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e
5 secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità”, Cassazione civile sez. II, 14/07/2023, n.20276;
- la tutela prevista dall'art. 844 c.c. concerne anche i fondi rustici “…senza che rilevi, ai fini dell'apprezzamento della tollerabilità delle immissioni sonore, come l'immobile sia accatastato, atteso che anche un fabbricato rurale può essere adibito ad uso abitativo di chi coltiva il fondo e, pur se destinato esclusivamente a lavorazioni agrarie, resta imprescindibile
l'esigenza di tutela delle persone che in esso svolgono le suddette attività”, Cassazione civile sez.
II, 02/08/2016, n.16074.
Venendo al caso di specie, nel corso del procedimento è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con cui è stato conferito all'ing. l'incarico di: “1) CP_2
Descriva il Consulente la conformazione del complesso immobiliare in proprietà del ricorrente, nonché la fruibilità delle diverse parti di esso, edificate e non;
2) Verifichi la legittimità dell'impianto sportivo esercitato dalla resistente, ed in particolare
l'osservanza delle prescrizioni vigenti per contenere l'impatto acustico dell'attività esercitata;
3) Previa individuazione dei parametri vigenti nella locale zona agricola per le immissioni rumorose, nonché acquisizione della normativa vigente circa orari in cui l'attività di cui innanzi può essere espletata, proceda alla misurazione delle immissioni emesse nel corso dell'esercizio dell'attività sportiva, avendo cura:
- di procedere ad una preliminare misurazione del rumore di fondo presso la zona abitabile dell'immobile del ricorrente nelle diverse ore del giorno;
- di effettuare le misurazioni nelle zone di cui innanzi, sia all'interno, con infissi aperti e con infissi chiusi, che all'esterno dell'abitazione, durante lo svolgimento delle attività di sparo che impegnino tutte le postazioni di tiro fruibili;
- di evidenziare ogni circostanza che possa interferire con il livello delle emissioni di cui innanzi o con la percezione di esse;
4) Individui gli accorgimenti tecnici occorrenti al fine di contenerne l'eventuale superamento dei limiti vigenti;
…”.
Chiarito che nessuna inutilizzabilità di essa deriverebbe dall'eventuale superamento del mandato ricevuto (Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, n.5658: “Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti
6 gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti”), osserva viceversa il decidente che proprio nell'adempimento di esso ed in risposta ai quesiti sub 1 e 2) il professionista ha sia descritto la conformazione del complesso immobiliare di proprietà del ricorrente, che verificato la legittimità dell'impianto utilizzato dalla resistente.
Quanto al primo ha riferito che: “Il complesso immobiliare di proprietà di è Parte_1
posto a circa 2,5 km ad Ovest di Scorrano, in un'area a destinazione prevalentemente agricola.
(…) E' composto da un fabbricato principale denominato Masseria ad uso residenziale, Parte_2
da una piccola abitazione posta a circa 40 metri dalla masseria e dai terreni agricoli circostanti estesi mq circa 86.412. La masseria e la maggior parte dei terreni (mq 61.671) sono posti in agro di Maglie, mentre l'abitazione e la restante parte dei terreni (mq 24.741) in agro di
Scorrano. L'area in cui è posto il complesso è tipizzata sullo strumento urbanistico sia di Maglie che di Scorrano come Zona agricola. (…) La masseria è arretrata di circa m. 100 rispetto alla strada vicinale e si raggiunge percorrendo una stradina privata. Gli edifici che la compongono si sviluppano solo al piano terra e sono disposti a U intorno ad un ampio cortile interno (foto 30,
31, 32, 33, 34), chiusa sul lato a S con un muro di cinta. (…) Nella masseria sono posti n. 7 vani uso letto ognuno dei quali è dotato di un bagno;
(…) La maggior parte complesso è di antica costruzione (lati a O ed a N); la parte posta ad E è stato realizzato ultimamente. (…)
L'abitazione posta nel comune di Scorrano (foto 47, 48) è arretrata rispetto alla strada vicinale circa 20 metri, ed è composta da un vano soggiorno cucina, un vano letto, un disimpegno ed un bagno (foto 49, 50). Le pareti esterne sono rivestite esternamente di lastre di pietra calcarea e sono di spess. circa cm 48; la copertura è a tetto a due falde con struttura in legno e strato di canne interposto, completato superiormente con uno strato isolante in sughero, con le onduline in resina e con tegole in coppi. I serramenti sono in legno di spess. circa mm. 50 e vetri doppi mm
5+5, (…) L'interno dell'abitazione è completo di arredi, elettrodomestici e suppellettili come si può evincere dalle foto allegate…”.
Quanto al secondo il Consulente ha dapprima descritto la struttura dell'impianto:
“L'impianto sportivo per la pratica del tiro a volo, gestito dall'Associazione Sportiva
Dilettantistica T.A.V. Scorrano, è posto ad O di Scorrano in località Nacrilli, a circa 2 km dal
7 centro abitato, in un'area a destinazione prevalentemente agricola. (…) Il lotto ha forma di un pentagono irregolare, ha una superficie complessiva di mq 34.930 ed è recintato lungo i confini con un muro di tufo di altezza circa m. 2,50. (…) Il poligono è provvisto di un ampio parcheggio di circa 1.500 mq posto a S in prossimità del cancello di ingresso (foto 1, 2); nella zona posta a sinistra di chi accede al poligono sono ubicati un edificio destinato a casa del custode e separato da questo un fabbricato destinato a servizi per il poligono (foto 2); centralmente ed a N del parcheggio è posta l'area destinata al tiro al piattello con 2 impianti per la fossa olimpica (foto 3,
4); nell'area posta a destra di chi entra è sistemata una tribuna (foto 10) e un locale con i servizi igienici (foto 22, 23); oltre la tribuna è posto il campo di tiro per il percorso caccia (foto 9, 11) e, più a N di questo, in prossimità del confine E, è ubicato un piccolo fabbricato destinato a deposito (foto 24). (…) Ogni campo di tiro è costituito da una tettoia latero-cementizia di forma rettangolare allungata, di dimensioni in pianta circa m. 4,00 x m. 19,80, sorretta da 6 pilastri in cemento armato, allineati lungo l'asse centrale e posti ad interasse circa m. 3,90 (foto 3, 5).
Sotto la tettoia è posta la pedana con 5 postazioni di sparo. I tiri vengono effettuati da ogni postazione nel quadrante N, in un'area a ventaglio con un angolo di circa 100° compresa tra
NO e NE. (…) A N della gradinata è posta una tettoia in metallo, di forma rettangolare di dimensioni in pianta circa m. 4,00 x m. 20,00, sorretta da pilastrini in acciaio posti lungo l'asse centrale ad interasse circa m. 3,45 (foto 8, 9, 11). Sotto la pensilina è posta la pedana con 5 postazioni di tiro per il percorso caccia”.
Quindi, nell'adempimento del mandato ricevuto, ha precisato che: “L'impianto sportivo
è stato autorizzato con Concessione Edilizia in Sanatoria n. 169/02 rilasciata il 30/07/2002; questa riguarda le “opere eseguite in questo Comune al foglio 3 particella 56 relative ad attrezzature sportive: Casa del custode, locale adibito a bar – armeria – segreteria – ricezione – wc, due fosse olimpiche di tiro a piattello, bagni per il pubblico, gradinata scoperta, vano deposito con cantinola. (…) Non risultano autorizzati: - il campo di tiro percorso caccia e la relativa tettoia in acciaio con le postazioni di tiro (foto 8, 9); - la tettoia di dimensioni circa m. 7,30 x m.
7,30 con pilastri in muratura e copertura in legno e tegole posta tra la sala riunioni ed i campi di tiro a volo fossa olimpica;
- il terrapieno di altezza circa m. 3,50 posto lungo il confine a N per circa m. 140,00 ed E per circa m. 60,00 (foto 11, 12, 25, 28); - il terrapieno posto tra l'area delle fosse olimpiche e quella per il percorso caccia di altezza circa m. 3,50 e lunghezza circa m.
30,00 (foto 8)”.
Inoltre il professionista ha riferito che:
8 - ai fini dell'apertura o gestione di campi di tiro o poligoni privati occorre la licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza prescritta dall'art. 57 T.U.L.P.S., nonché la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 18/03/1996 per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, dei quali l'impianto esercitato dalla TAV è privo;
- la relazione datata 07.02.2006 di “previsione di impatto acustico” redatta dall'arch.
in osservanza della L. 447/95, depositata nel fascicolo presso l' Persona_1 CP_4
del , è del tutto priva di una valutazione delle emissioni acustiche Controparte_5
del poligono in prossimità della sorgente, prescritta dalla legislazione citata;
inoltre riporta che il numero massimo di tiratori possibili nell'impianto è dieci, mentre all'attualità le postazioni di tiro sono quindici (di cui dieci nelle due fosse olimpiche e cinque nel percorso caccia), ma soprattutto attesta che “..nel raggio di circa un chilometro all'intorno dell'impianto (come mostra l'allegata planimetria in scala 1/5000) non vi sono nuclei abitati, né ricettori acusticamente sensibili, né qualsivoglia altro potenziale ricettore che potrebbe ricevere disturbo acustico”, mentre gli edifici di proprietà di erano Parte_1
già all'epoca ubicati a circa m. 500 di distanza, e sono separati dall'impianto da un muro di cinta del poligono di altezza circa m. 2,50 e da un suolo interposto privo di alberature;
- il parere favorevole di FITAV del 09.02.1995 concerne la regolarità tecnico funzionale dell'impianto avendo riguardo alle norme inerenti lo svolgimento della disciplina sportiva, “…condizione necessaria per la formazione di validi risultati sportivi delle gare che ivi si svolgono” (cfr. comunicazione FITAV del 06.03.2024), ma non quelle di competenza
Comunale e/o dell'Autorità di pubblica sicurezza, né tantomeno riguardanti l'impatto acustico del complesso;
- presso l'impianto sportivo non risultano adottate opere finalizzate al contenimento del rumore: i terrapieni posti sul confine a N ed a E sono stati realizzati principalmente per evitare la caduta dei pallini di piombo nelle proprietà adiacenti, e non esercitano un'efficace barriera acustica;
la barriera con le rotoballe di fieno è di brevissima estensione, è bassa ed è posta in una posizione del confine tale da non sortire alcun effetto di mitigazione del rumore alla proprietà del ricorrente.
Orbene, premesso che l'inquinamento acustico lamentato è prodotto dagli spari provenienti dall'impianto sportivo per il tiro a volo gestito dall'associazione resistente,
9 che ovviamente sono direttamente proporzionali al minore o maggiore utilizzo di tutte le postazioni di tiro fino alle 15 disponibili, all'esito dei n. 19 rilievi fonometrici eseguiti il 27.01.2024, il 18.3.2024, il 06.5.2024 ed il 30.5.2024 (le ultime due senza preavviso) nella proprietà del ricorrente, all'esterno ed all'interno di essa, con finestre aperte e chiuse (ovvero in tutte le posizioni in cui le facoltà di godimento del proprietario possono essere esplicate, non potendo esse tollerare limitazioni), sempre in presenza di condizioni metereologiche favorevoli, pure riscontrate dai CCTTPP, in diversi orari della giornata e per un tempo congruo (per i tempi di valutazione del rumore per intervalli tra 2 e 21 minuti;
per i tempi di valutazione del rumore di fondo da un minimo di 2 ad un massimo di 25 minuti) e senza che fossero in corso eventi sportivi particolari, applicando il criterio differenziale previsto dall'art. 6 co. 2
D.P.C.M. 01/03/1991, dall'art. 2 co. 3 lett. b) L. 447/1995 e dall'art. 4 D.P.C.M.
14/11/1997, richiamato dalla Legge Regionale n. 3/2002 prevalente sulla normativa nazionale (T.A.R. Puglia I Sez. di Lecce sentenza n. 1663/2011), e l'incremento di 3dB previsto dal punto 9 dell'Allegato B al D.M. 16/03/1998 per la componente impulsiva dello sparo tranne che nelle misurazioni eseguite all'interno a finestre chiuse, è emerso che il rumore provocato dagli spari è risultato pari od inferiore alla soglia di tollerabilità prevista solo in quattro occasioni (nn. 5, 6, 11 e 12), inerenti misurazioni eseguite dopo preavviso, all'interno dell'abitazione, a finestre chiuse e con l'utilizzo di massimo due delle tre postazioni di tiro esistenti, escluso il percorso caccia.
Nelle altre quindici occasioni, e soprattutto nella n. 16 compiuta effettivamente a sorpresa (“Alla conclusione dell'indagine fonometrica, quando il sottoscritto aveva lasciato il poligono ed era giunto nella proprietà per rimuovere il fonometro, dopo un breve periodo Pt_1
di fermo dell'attività agonistica, al poligono hanno ricominciato a sparare;
pertanto è stato possibile effettuare le misurazioni fonometriche senza preavviso dei gestori, dei tiratori e delle parti”), è stato registrato il superamento della soglia di minimo 7,50dB, fino a giungere ad un massimo di 16,50dB - quest'ultima proprio nell'evento n. 16 avvenuto del tutto senza preavviso nelle condizioni innanzi descritte -, e più gravemente quando viene utilizzato il percorso caccia.
Il Consulente ha anche chiarito che è proprio presso la dependance in uso al Pt_1
che il rumore viene avvertito rispetto al resto del complesso, e maggiormente quando il
10 vento proviene da E (levante) e da SE (scirocco), e che è inoltre aggravato dalla circostanza che presso il percorso caccia i tiratori utilizzano cartucce contenenti gr. 28 di pallini di piombo anzicché 24, con conseguente generazione di maggiore rumore.
Così ricostruite le risultanze dell'esauriente indagine scrupolosamente compiuta dall'ing. sussiste il fumus del diritto vantato da , sia ex art. 844 CP_2 Parte_1
c.c. che ex art. 2043 c.c..
Sebbene residui la contestazione della resistente circa l'inidoneità del riferimento metrologico utilizzato dal CTU (Raccomandazione ISO 1996 versione del 1971), e non quella UNI ISO 1996-1 del 2016, confutata dal Consulente con esauriente giustificazione che qui si abbia per richiamata ed integralmente condivisa, dirimente appare la considerazione che nella sua rielaborazione degli esiti dei rilievi fonometrici il
CTP di parte resistente ing. ha omesso di applicare l'incremento di decibel Per_2
prescritto per la presenza delle componenti impulsive, in tal guisa ottenendo il risultato del mantenimento del rumore al di sotto della soglia normativa;
senza poi trascurare che l'accertamento della nocività delle immissioni acustiche dell'impianto era già stato compiuto stragiudizialmente dall'ing. , tecnico competente in materia di Persona_3
acustica ambientale iscritto all'Albo dei Tecnici Competenti in Acustica, sia nel 2021, all'esito della riunione del 26.5.2021 tra le parti ed i funzionari dell'Amministrazione comunale di Scorrano, che nel 2023.
Peraltro la spiccata nocività dell'esposizione del ricorrente emerge dalla sua continuità, poiché dalla lettura dell'all. 4 alla comparsa di costituzione della resistente emerge che l'impianto è aperto tutti i giorni della settimana, domenica compreso, tutti i giorni dell'anno, non solo di pomeriggio ma anche in mattinata (“”PS. TRANNE IN ALCUNI
GIORNI DELL'ANNO IN CUI SI SVOLGONO (9/10), SI SPARA Persona_4
ANCHE IN MATTINATA DALLE ORE 9.30/10), come peraltro verificato nel corso dei rilievi, e che “i tiratori sparano ogni 10/12 secondi uno dall'altro. Nel tempo di circa 2 minuti (120 secondi) possono essere sparati quindi 10/12 colpi di fucile.”.
Né al fine di dimostrare l'eccezionalità degli eventi in corso al tempo delle misurazioni, da chiunque ed in ogni tempo eseguite, è stato prodotto dall'Associazione resistente,
11 onerata ex art. 2697 c.c., il Registro Presenze della , onde verificare la CP_6
frequenza - se quotidiana o settimanale - dell'utilizzo dell'impianto, e soprattutto la consistenza numerica dei periodici accessi degli associati, che da 22 di cui alla dichiarazione del 02.3.1995 in atti (all. 6 memoria costituzione resistente), nel 2023 ammontano a 233 (cfr. elenco prodotto).
Né infine la pretesa del ricorrente potrebbe essere paralizzata da una valutazione circa la “priorità” dell'uso da parte della resistente, essendo già stato evidenziato che trattasi di criterio residuale, subvalente in caso di accertato superamento del limite normativo, come nel caso di specie, e di conseguente presunzione d'illiceità dell'emissione
(Cassazione civile 5074/24 cit.), e comunque in difetto di allegazione dell'effettività e consistenza dell'attività sportiva espletata dall'epoca della costituzione dell'associazione nel 1988 all'attualità.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva di al presente ricorso ed all'azione, Parte_1
risultando il medesimo risiedere nell'immobile di cui si discute dal 15.02.2008 (cfr. certificato del 12.6.2023), ed in particolare in una dependance di esso visibilmente arredata ed in uso nelle foto in atti.
Assodata poi l'irrilevanza dell'assenza nelle pratiche edilizie del complesso immobiliare a lui in uso della Valutazione Previsionale di Clima Acustico prescritta dall'art. 8 co. 3
L. 447/95 solo per i “…nuovi insediamenti residenziali” (“3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: … e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2”), così come di eventuali illegittimità urbanistiche di talune porzioni dell'edificio, o dell'eventuale destinazione del medesimo a residenza o ad attività ricettiva - venendo in questo caso in rilievo non già la lesione del patrimonio del ricorrente, ma quella della sua salute -, l'ingravescenza della patologia dallo stesso accusata è documentata dalle certificazioni mediche in atti, datate 29.12.2022,
04.4.2023, 01.6.2023, 28.7.2023, 24.11.2023, 20.3.2024 e 15.7.2024, in cui lo specialista in Neurologia della Fondazione Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli” di Roma, all'esito di altrettante visite e di un accertamento di pregnanza sufficiente per l'attuale fase cautelare, ha attestato che “… attualmente il paziente presenta un quadro di Depressione Maggiore associata ad Ansia generalizzata con ideazione anti-
12 conservativa associata a rischio di imminente pericolo di vita ed a rischio di ripercussioni negative sulle predette patologie (ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale). Al momento, il paziente necessita tuttora di un trattamento psicofarmacologico e di un ulteriore prolungato periodo di riposo di 4 mesi, con allontanamento dalla propria abitazione, ubicata nelle vicinanze del predetto impianto sportivo di Tiro a Volo”.
Né può dubitarsi della sussistenza delle ragioni d'urgenza in ragione del tempo trascorso dall'insorgenza della patologia, considerato che risulta ampiamente documentato che la proposizione del presente ricorso è stata preceduta da un'intensa trattativa stragiudiziale che ha coinvolto oltre agli odierni contendenti anche il
, l' e la (doc. 5 e ss. all. ricorso), e Controparte_5 CP_7 Controparte_8
che la lunga istruttoria del presente procedimento è stata avviata sull'accordo dei procuratori delle parti al fine di tentare la definitiva soluzione della controversia;
né può poi valere ad insinuare dubbi sull'effettività del pregiudizio la considerazione che il sia l'unico individuo ad accusare risentimento dall'attività sportiva svolta dalla Pt_1
resistente, dal momento che la sua permanenza sui luoghi determinata dalla residenza e dalle esigenze di manutenzione del complesso diversificano quantitativamente la sua esposizione alle immissioni rispetto a quella degli avventori dell'attività ricettiva, che dalla lettura delle recensioni in atti appaiono apprezzare la comodità della sistemazione per raggiungere le opposte sponde del territorio salentino, piuttosto che i servizi di cui abbiano fruito trattenendosi in struttura.
Tanto premesso in punto di fumus e di periculum, ai fini della selezione del rimedio cautelare più idoneo ad anticipare gli effetti della decisione del merito, valuta il decidente che, nonostante il Consulente abbia individuato una serie di accorgimenti da adottare presso l'impianto della resistente per il contenimento del rumore
(interventi insonorizzanti sugli elementi costruttivi delle postazioni di tiro, realizzazione di una barriera acustica di altezza circa 5 – 6 m. lungo il confine O del poligono, aumento dell'altezza dei terrapieni posti lungo il confine a N e quello posto ad E, utilizzo di un solo campo di tiro per volta e divieto di utilizzo di cartucce con 28 grammi di pallini), subordinandone la progettazione alla verifica dell'effettiva efficacia mediante simulazione con software di modellazione acustica, nell'integrazione
13 depositata il 13.12.2024 ha chiarito che “I software di modellazione acustica in commercio sono stati concepiti e risultano affidabili per studi previsionali in piccole aree urbane edificate e con recettori posti a distanze limitate. Nel caso in questione, per la distanza e le condizioni aleatorie prima esposte, possono essere d'aiuto per meglio calibrare le migliorie da apportare, ma non sono idonei a dare una valutazione complessiva ed esaustiva per l'ottenimento della normale tollerabilità nella proprietà in tutte le condizioni” (altresì confutando motivatamente Pt_1
le asserzioni del CTP di parte resistente che viceversa ventilavano l'esistenza e la disponibilità di software idonei, che tuttavia di fatto avrebbero ipotizzato un minimo contenimento del rumore, non già la sua riduzione entro i limiti di liceità); e rispondendo infine al quesito “…se l'adozione congiunta di tutti gli accorgimenti segnalati, previa opportuna calibrazione dei medesimi a mezzo della simulazione con software di modellazione acustica suggerita, possa ridurre le emissioni riconducendole nell'alveo della normale tollerabilità”, ha concluso che “in conseguenza della particolarità delle emissioni di rumore e dei luoghi, preso atto delle osservazioni dei CTP alla presente in bozza, il sottoscritto ritiene che la realizzazione delle opere indicate nella consulenza possa essere idonea a mitigare il rumore nella proprietà ma che non si possa a priori con certezza stabilire se è possibile ricondurre Pt_1
le immissioni nell'alveo della normale tollerabilità”.
Alla stregua di siffatte conclusioni, valutato che anche negli eventi in cui si è fatto uso di una sola postazione di tiro (nn. 3, 5, 9, 11) è stato registrato il superamento del limite di tollerabilità, e che, stante la consistenza di esso, il risultato del contenimento non può essere assicurato nemmeno dall'adozione congiunta di tutti gli accorgimenti suggeriti dal Consulente, implicanti peraltro un impegno economico non indifferente,
s'impone, sospettando altresì l'irregolarità dell'attività sportiva compiuta, l'integrale sospensione delle attività di tiro nell'impianto in oggetto, nelle more della definitiva decisione della proponenda causa di merito, o comunque della regolarizzazione dell'attività al fine di renderla compatibile con la tutela della pubblica e privata salute,
e conforme alle disposizioni vigenti.
In tal senso il ricorso va accolto, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento (liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 avendo riguardo a tutte le fasi dei procedimenti cautelari di complessità media) e di quelle occorse per la consulenza espletata, separatamente liquidate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.
ACCOGLIE
Il ricorso proposto da , e per l'effetto Parte_1
ORDINA
All'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAV SCORRANO
l'immediata sospensione dell'attività sportiva di “tiro a volo” esercitata presso l'impianto ubicato in Scorrano (LE), in località Nacrilli, all'esito della comunicazione del presente provvedimento.
CONDANNA
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAV SCORRANO al pagamento in favore di delle spese di lite sostenute per il presente Parte_1
procedimento, che liquida ex D.M. 55/14 in € 6.637,00, oltre € 259,00 per spese, spese generali, IVA e CAP come per legge.
PONE
A carico esclusivo dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAV
SCORRANO le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
ORDINA
All'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAV SCORRANO la pubblicazione di estratto della presente decisione sul sito dell'Associazione e l'affissione di estratto presso l'ingresso del complesso.
MANDA
Alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, oltre che per la trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale di Scorrano ed a quella di Maglie, nonché al
Comando dei Carabinieri competenti per territorio, affinché vigilino sull'osservanza della disposta sospensione.
Lecce, 29.3.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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