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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10567/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10567/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...], C. F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Mirra, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con sentenza ex art 445 bis c.p.c emessa dall'intestato Tribunale, nell'ambito del giudizio di opposizione iscritto al N. R.G. 1711/2022 aveva visto riconosciuti i presupposti sanitari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal mese di agosto 2023, ma che l' non CP_1 aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta nei termini di legge.
Pertanto, dedotto il possesso dei requisiti socio – economici necessari per beneficiare della relativa prestazione, essendo disoccupata e non percettrice di alcun reddito, chiedeva condannare l' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta sin dal giorno della maturazione del diritto, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' , come risulta dalla documentazione CP_1 prodotta.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata dall' (modello TE08 del 22/04/2024 e CP_1 cedolino e cedolino del 9.09.2024) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. CP_ Non risultano, invece, versati integralmente gli interessi legali pur se l' li riconosce come dovuti.
Invero dall'esame del cedolino di pensione risulta che l' ha versato il minore importo di € 4,49 CP_1 per interessi, mentre alla data del 9.09.2024 di pagamento della prestazione l'importo complessivo del pagamento doveva essere di €. 4.762,52 a titolo di arretrati di assegno di cui €. 62,31 per interessi, come da conteggi in atti, calcolati a partire dal 120° giorno successivo al riconoscimento/maturazione del diritto (01 agosto 2023), e quindi da dicembre 2023. CP_ Pertanto, l' va condannato al pagamento degli interessi legali per l'importo complessivo, di €.
57,82, come differenza tra quanto dovuto e quanto già percepito a tale titolo.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nella fattispecie in esame, stante il pagamento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso ma contestualmente alla notifica, sussistono giusti motivi per la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti con condanna dell' al pagamento del residuo che liquida come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della prestazione richiesta;
CP_ b) condanna l' al pagamento degli interessi legali nella misura di €. 57,82;
c) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento del residuo che CP_1 liquida in complessivi € 600,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 26.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10567/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...], C. F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Mirra, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con sentenza ex art 445 bis c.p.c emessa dall'intestato Tribunale, nell'ambito del giudizio di opposizione iscritto al N. R.G. 1711/2022 aveva visto riconosciuti i presupposti sanitari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal mese di agosto 2023, ma che l' non CP_1 aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta nei termini di legge.
Pertanto, dedotto il possesso dei requisiti socio – economici necessari per beneficiare della relativa prestazione, essendo disoccupata e non percettrice di alcun reddito, chiedeva condannare l' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta sin dal giorno della maturazione del diritto, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' , come risulta dalla documentazione CP_1 prodotta.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata dall' (modello TE08 del 22/04/2024 e CP_1 cedolino e cedolino del 9.09.2024) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. CP_ Non risultano, invece, versati integralmente gli interessi legali pur se l' li riconosce come dovuti.
Invero dall'esame del cedolino di pensione risulta che l' ha versato il minore importo di € 4,49 CP_1 per interessi, mentre alla data del 9.09.2024 di pagamento della prestazione l'importo complessivo del pagamento doveva essere di €. 4.762,52 a titolo di arretrati di assegno di cui €. 62,31 per interessi, come da conteggi in atti, calcolati a partire dal 120° giorno successivo al riconoscimento/maturazione del diritto (01 agosto 2023), e quindi da dicembre 2023. CP_ Pertanto, l' va condannato al pagamento degli interessi legali per l'importo complessivo, di €.
57,82, come differenza tra quanto dovuto e quanto già percepito a tale titolo.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nella fattispecie in esame, stante il pagamento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso ma contestualmente alla notifica, sussistono giusti motivi per la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti con condanna dell' al pagamento del residuo che liquida come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della prestazione richiesta;
CP_ b) condanna l' al pagamento degli interessi legali nella misura di €. 57,82;
c) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento del residuo che CP_1 liquida in complessivi € 600,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 26.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano