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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1572/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1572/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...] – RJ (Brasile) e ivi residente in Parte_1
Travessa Santa Rosa do Viterbo, n. 24, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli: , nato il Controparte_1 Persona_1
19.08.2007 a Niterói – RJ (Brasile) e ivi residente in [...]do Viterbo, n. 24; Per_2
, nata il [...] a [...] – RJ (Brasile) e ivi residente in [...]Parte_1 do Viterbo, n. 24; , nata il [...] a [...] – RJ (Brasile) e ivi Parte_2 residente in [...]do Viterbo, n. 24;
, nata il [...] a [...]é do Rio Preto – SP (Brasile) e residente Persona_3
a São Paulo – SP (Brasile) in Rua Ministro Luiz Gallotti, n. 470, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad sulla figlia CP_2 Persona_4
nata l'[...] a [...] – SP (Brasile) e ivi residente in [...], n.
[...]
470;
nata il [...] a [...]é do Rio Preto – SP (Brasile) e residente a [...]Persona_5
– SP (Brasile) in Rua Verbo Divino, n. 106, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sul figlio Persona_6 Persona_7 nato il [...] a [...] – SP (Brasile) e ivi residente in [...], n. 1061; 9;
nato il [...] a [...] – RJ (Brasile) e ivi residente in [...]Persona_8
Rosa do Viterbo, n. 24, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli nato il [...] a [...] Controparte_3 Persona_9
1 N. R.G. 1572/2023
– RJ (Brasile) e ivi residente in [...]do Viterbo, n. 24 e nata Persona_10 il 05.02.2022 a Niterói – RJ (Brasile) e ivi residente in [...]do Viterbo, n. 24;
nata il [...] a [...]é do Rio Preto – SP (Brasile) e ivi residente in Persona_11
Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, n. 1776.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: C.F._1
– fax 0697999266 - PEC ), come da procure
[...] Email_1 notarili conferite su foglio separato e allegato al ricorso, autenticate, tradotte e apostillate ed elettivamente domiciliati presso lo studio del l'avvocato, sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25.
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_4 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], in data [...], figlio di e Persona_12 Persona_13 [...]
(doc. 1). L'avo italiano era emigrato successivamente in Brasile, ove aveva sposato Persona_14
Dall'unione coniugale era nato, in data 17.08.1920, in Brasile, (doc. Persona_15 Persona_16
2). Il cittadino non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 23).
In particolare, precisavano che con riferimento alla discendenza egli aveva sposato Persona_16
(docc. 1-24). Dall'anzidetta unione matrimoniale erano nati, in Brasile: Persona_17
in data 07.12.1946 (doc. 3), in data 31.08.1954 (doc. 6) e Persona_18 Persona_19
in data 07.03.1957 (doc. 16). Parte_3
Con riferimento alla discendenza di ella si era unita in matrimonio con Persona_18 [...]
(docc. 1-24) e dal matrimonio era nata, in Brasile, in data 28.03.1970, Per_20 Persona_21
, (doc. 4), la quale a sua volta si era sposata con (docc. 1-24) ed
[...] Persona_22
2 N. R.G. 1572/2023
aveva generato, in Brasile, l'odierna ricorrente nata in data [...] (doc. Persona_11
5).
Con riferimento ad egli, dall'unione con (docc. Persona_19 Persona_23
1-24), aveva generato, in Brasile, gli odierni ricorrenti: nata il [...] Parte_1
(doc. 7), la quale a sua volta aveva contratto matrimonio con (doc. 8), Controparte_1 assumendo il nome di . Dalla predetta unione erano nati, in Brasile: Pt_1 Parte_1
il 19.10.1986 (doc. 12); , il 19.08.2007 (doc. 9); Persona_8 Persona_1
, il 30.09.2013 (doc. 10); , il 26.02.2016 Persona_24 Parte_2 Per_1
(doc. 11). Tutti odierni ricorrenti, per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale.
Ulteriormente, aveva sposato (doc. 13). Da tale unione erano nati, Persona_8 CP_3 in Brasile, gli odierni ricorrenti: il 26.09.2020 (doc. 14) e Persona_9 Persona_10
il 05.02.2022 (doc. 15);
[...]
Con riferimento alla discendenza egli aveva sposato Parte_3 Persona_25
(docc. 1-24). Dalla predetta unione erano nata, in Brasile, l'odierna ricorrente: Persona_3 il 21.09.1983 (doc. 17), la quale, a sua volta, aveva sposato assumendo il nome di CP_2
(doc. 18). Dall'anzidetta unione erano nate, in data 11.11.2021, in Persona_3
Brasile, le odierne ricorrenti: (doc. 19) e, in data 30.06.1987, Persona_4 Persona_5
(doc. 20). Quest'ultima aveva sposato (doc. 21) e da tale unione era
[...] Persona_6 nato, in Brasile, il 17.06.2017, l'odierno ricorrente (doc. 22). Persona_7
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , poiché non costituitosi, nonostante la regolarità delle notificazioni, era Controparte_4 dichiarato contumace.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11 luglio 2024, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv.
Florio Ombretta, per delega dell'avv. Pinelli Giuseppe, mentre per il resistente, malgrado la regolarità della notifica, nessuno compariva, per cui se ne dichiarava la contumacia. Il difensore precisava le conclusioni come da atto introduttivo e discuteva la causa insistendo nel ricorso e in particolare nella richiesta di condanna del resistente al pagamento delle spese legali.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
Con decreto del 20/07/2024, il giudice, letto il provvedimento del Presidente di Sezione del
3 N. R.G. 1572/2023
17/07/2024 con cui, a seguito del rifiuto, da parte dell' , a registrare i Parte_4 provvedimenti emessi all'esito dei ricorsi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui non erano presenti i codici fiscali rilasciati dalla stessa o dalle Ambasciate o dai consolati Pt_4 italiani, si chiedeva che, prima della definizione dei procedimenti in materia, venisse prodotta la documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale e rilevato che, nel procedimento, non era stato prodotto il certificato di attribuzione del codice fiscale dei ricorrenti;
visti gli artt. 125, 163 e
167 c.p.c.; disponeva la rimessione della causa sul ruolo e fissava per la prosecuzione l'udienza del
06/02/2025, invitando i ricorrenti a produrre la documentazione richiesta e assegnando termine fino al giorno antecedente all'udienza.
In data 21.01.2025, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., letta l'istanza per la sostituzione dell'udienza, del 06/02/2025, con il deposito di note scritte o per il suo svolgimento con modalità telematiche, si accoglieva detta istanza e si assegnava termine fino alla data dell'udienza per il deposito delle note.
In data 08/03/2025, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, lo scrivente giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte, lette quelle depositate, riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di
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uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai
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successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che, dall'esame della documentazione prodotta, la difesa, ha dedotto genericamente che:
“(…) Gli odierni ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, inoltravano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai competenti Consolati italiani in Brasile di San Paolo e Rio de Janiero, non avendo ricevuto ancora alcun riscontro o convocazione” (doc.
24); ciò che si evince d'allegato richiamato è, per taluni dei ricorrenti, delle chiamate WhatsApp, senza risposta, effettuate in uscita al Consolato italiano (RJ), tuttavia, i tentativi di chiamata sono sprovvisti dell'annualità di riferimento, né quest'ultima è ricavabile dal giorno della settimana in cui sono state estratte le schermate allegate in atti.
Ebbene, il difetto di date ultime a cui ascrivere le chiamate impedisce di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via amministrativa quanto richiesto in via giudiziale. Oltretutto, i ricorrenti, sono rimasti fermi alla superata modalità di richiesta di acquisto della cittadinaza ius sanguinis, per il tramite di una chiamata WhatsApp, senza tentare di intraprendere la nuova procedura amministrativa in uso ormai dal 29 novembre del 2022, come riportato sul sito dello stesso Riguardo ciò, la difesa ha allegato due comunicazioni Parte_5
dell'autorità consolare risalenti al 14.07.2022 e al 22.04.2022, dunque obsolete (docc. 25-26).
Per altri ricorrenti, vengono allegate delle copie di e-mail di risposta da parte del Parte_6
in cui i ricorrenti venivano resi edotti di essere stati inseriti nella lista di attesa del 2022,
[...] dopodiché, i ricorrenti non fornivano aggiornamenti in merito alla propria situazione e adivano la via giudiziale anticipatamente, senza attendere il decorso dei 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dalla normativa vigente.
Si ribadisce che, per la materia che qui ci occupa, ovverosia azioni di accertamento, volte ad eliminare N. R.G. 1572/2023
una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità. Tale interesse deve essere concreto ed attuale. Nel caso de quo difetta l'attualità dell'interesse al momento della proposizione dell'azione, limitandosi parte attrice ad invocare un diritto astratto e privo di ricadute immediatamente rilevanti.
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001). Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto, né espresso, né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi
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di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato brasiliano, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Le allegazioni di parte si rifanno essenzialmente a documentazione risalente al 2022, senza integrazioni recenti afferenti a nuovi tentativi di accessi. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
La condotta tenuta dai discendenti di cui sopra, non è sufficiente a provare l'invio della richiesta, né un conseguente rifiuto, né un'irragionevole ritardo, da parte dell'autorità amministrativa. Si evidenzia, che tali condizioni si configurano come necessarie al fine di tentare l'accesso alla via giudiziaria, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ex Legge n. 91 del 05.02.1992.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la domanda, nel caso di specie, è stata omessa. Di fatto, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; essa rappresenta una condizione dell'azione. La stessa non può esaurirsi in considerazioni stentate o comportamenti supposti.
In definitiva, l'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_4 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_4 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre
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iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 05.04.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://consriodejaneiro.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/prenotazione- cittadinanza-iure-sanguinis-e-figli-diretti/
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1572/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...] – RJ (Brasile) e ivi residente in Parte_1
Travessa Santa Rosa do Viterbo, n. 24, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli: , nato il Controparte_1 Persona_1
19.08.2007 a Niterói – RJ (Brasile) e ivi residente in [...]do Viterbo, n. 24; Per_2
, nata il [...] a [...] – RJ (Brasile) e ivi residente in [...]Parte_1 do Viterbo, n. 24; , nata il [...] a [...] – RJ (Brasile) e ivi Parte_2 residente in [...]do Viterbo, n. 24;
, nata il [...] a [...]é do Rio Preto – SP (Brasile) e residente Persona_3
a São Paulo – SP (Brasile) in Rua Ministro Luiz Gallotti, n. 470, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad sulla figlia CP_2 Persona_4
nata l'[...] a [...] – SP (Brasile) e ivi residente in [...], n.
[...]
470;
nata il [...] a [...]é do Rio Preto – SP (Brasile) e residente a [...]Persona_5
– SP (Brasile) in Rua Verbo Divino, n. 106, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sul figlio Persona_6 Persona_7 nato il [...] a [...] – SP (Brasile) e ivi residente in [...], n. 1061; 9;
nato il [...] a [...] – RJ (Brasile) e ivi residente in [...]Persona_8
Rosa do Viterbo, n. 24, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli nato il [...] a [...] Controparte_3 Persona_9
1 N. R.G. 1572/2023
– RJ (Brasile) e ivi residente in [...]do Viterbo, n. 24 e nata Persona_10 il 05.02.2022 a Niterói – RJ (Brasile) e ivi residente in [...]do Viterbo, n. 24;
nata il [...] a [...]é do Rio Preto – SP (Brasile) e ivi residente in Persona_11
Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, n. 1776.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: C.F._1
– fax 0697999266 - PEC ), come da procure
[...] Email_1 notarili conferite su foglio separato e allegato al ricorso, autenticate, tradotte e apostillate ed elettivamente domiciliati presso lo studio del l'avvocato, sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25.
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_4 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], in data [...], figlio di e Persona_12 Persona_13 [...]
(doc. 1). L'avo italiano era emigrato successivamente in Brasile, ove aveva sposato Persona_14
Dall'unione coniugale era nato, in data 17.08.1920, in Brasile, (doc. Persona_15 Persona_16
2). Il cittadino non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 23).
In particolare, precisavano che con riferimento alla discendenza egli aveva sposato Persona_16
(docc. 1-24). Dall'anzidetta unione matrimoniale erano nati, in Brasile: Persona_17
in data 07.12.1946 (doc. 3), in data 31.08.1954 (doc. 6) e Persona_18 Persona_19
in data 07.03.1957 (doc. 16). Parte_3
Con riferimento alla discendenza di ella si era unita in matrimonio con Persona_18 [...]
(docc. 1-24) e dal matrimonio era nata, in Brasile, in data 28.03.1970, Per_20 Persona_21
, (doc. 4), la quale a sua volta si era sposata con (docc. 1-24) ed
[...] Persona_22
2 N. R.G. 1572/2023
aveva generato, in Brasile, l'odierna ricorrente nata in data [...] (doc. Persona_11
5).
Con riferimento ad egli, dall'unione con (docc. Persona_19 Persona_23
1-24), aveva generato, in Brasile, gli odierni ricorrenti: nata il [...] Parte_1
(doc. 7), la quale a sua volta aveva contratto matrimonio con (doc. 8), Controparte_1 assumendo il nome di . Dalla predetta unione erano nati, in Brasile: Pt_1 Parte_1
il 19.10.1986 (doc. 12); , il 19.08.2007 (doc. 9); Persona_8 Persona_1
, il 30.09.2013 (doc. 10); , il 26.02.2016 Persona_24 Parte_2 Per_1
(doc. 11). Tutti odierni ricorrenti, per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale.
Ulteriormente, aveva sposato (doc. 13). Da tale unione erano nati, Persona_8 CP_3 in Brasile, gli odierni ricorrenti: il 26.09.2020 (doc. 14) e Persona_9 Persona_10
il 05.02.2022 (doc. 15);
[...]
Con riferimento alla discendenza egli aveva sposato Parte_3 Persona_25
(docc. 1-24). Dalla predetta unione erano nata, in Brasile, l'odierna ricorrente: Persona_3 il 21.09.1983 (doc. 17), la quale, a sua volta, aveva sposato assumendo il nome di CP_2
(doc. 18). Dall'anzidetta unione erano nate, in data 11.11.2021, in Persona_3
Brasile, le odierne ricorrenti: (doc. 19) e, in data 30.06.1987, Persona_4 Persona_5
(doc. 20). Quest'ultima aveva sposato (doc. 21) e da tale unione era
[...] Persona_6 nato, in Brasile, il 17.06.2017, l'odierno ricorrente (doc. 22). Persona_7
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , poiché non costituitosi, nonostante la regolarità delle notificazioni, era Controparte_4 dichiarato contumace.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11 luglio 2024, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv.
Florio Ombretta, per delega dell'avv. Pinelli Giuseppe, mentre per il resistente, malgrado la regolarità della notifica, nessuno compariva, per cui se ne dichiarava la contumacia. Il difensore precisava le conclusioni come da atto introduttivo e discuteva la causa insistendo nel ricorso e in particolare nella richiesta di condanna del resistente al pagamento delle spese legali.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
Con decreto del 20/07/2024, il giudice, letto il provvedimento del Presidente di Sezione del
3 N. R.G. 1572/2023
17/07/2024 con cui, a seguito del rifiuto, da parte dell' , a registrare i Parte_4 provvedimenti emessi all'esito dei ricorsi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui non erano presenti i codici fiscali rilasciati dalla stessa o dalle Ambasciate o dai consolati Pt_4 italiani, si chiedeva che, prima della definizione dei procedimenti in materia, venisse prodotta la documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale e rilevato che, nel procedimento, non era stato prodotto il certificato di attribuzione del codice fiscale dei ricorrenti;
visti gli artt. 125, 163 e
167 c.p.c.; disponeva la rimessione della causa sul ruolo e fissava per la prosecuzione l'udienza del
06/02/2025, invitando i ricorrenti a produrre la documentazione richiesta e assegnando termine fino al giorno antecedente all'udienza.
In data 21.01.2025, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., letta l'istanza per la sostituzione dell'udienza, del 06/02/2025, con il deposito di note scritte o per il suo svolgimento con modalità telematiche, si accoglieva detta istanza e si assegnava termine fino alla data dell'udienza per il deposito delle note.
In data 08/03/2025, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, lo scrivente giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte, lette quelle depositate, riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di
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uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai
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successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che, dall'esame della documentazione prodotta, la difesa, ha dedotto genericamente che:
“(…) Gli odierni ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, inoltravano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai competenti Consolati italiani in Brasile di San Paolo e Rio de Janiero, non avendo ricevuto ancora alcun riscontro o convocazione” (doc.
24); ciò che si evince d'allegato richiamato è, per taluni dei ricorrenti, delle chiamate WhatsApp, senza risposta, effettuate in uscita al Consolato italiano (RJ), tuttavia, i tentativi di chiamata sono sprovvisti dell'annualità di riferimento, né quest'ultima è ricavabile dal giorno della settimana in cui sono state estratte le schermate allegate in atti.
Ebbene, il difetto di date ultime a cui ascrivere le chiamate impedisce di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via amministrativa quanto richiesto in via giudiziale. Oltretutto, i ricorrenti, sono rimasti fermi alla superata modalità di richiesta di acquisto della cittadinaza ius sanguinis, per il tramite di una chiamata WhatsApp, senza tentare di intraprendere la nuova procedura amministrativa in uso ormai dal 29 novembre del 2022, come riportato sul sito dello stesso Riguardo ciò, la difesa ha allegato due comunicazioni Parte_5
dell'autorità consolare risalenti al 14.07.2022 e al 22.04.2022, dunque obsolete (docc. 25-26).
Per altri ricorrenti, vengono allegate delle copie di e-mail di risposta da parte del Parte_6
in cui i ricorrenti venivano resi edotti di essere stati inseriti nella lista di attesa del 2022,
[...] dopodiché, i ricorrenti non fornivano aggiornamenti in merito alla propria situazione e adivano la via giudiziale anticipatamente, senza attendere il decorso dei 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dalla normativa vigente.
Si ribadisce che, per la materia che qui ci occupa, ovverosia azioni di accertamento, volte ad eliminare N. R.G. 1572/2023
una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità. Tale interesse deve essere concreto ed attuale. Nel caso de quo difetta l'attualità dell'interesse al momento della proposizione dell'azione, limitandosi parte attrice ad invocare un diritto astratto e privo di ricadute immediatamente rilevanti.
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001). Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto, né espresso, né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi
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di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato brasiliano, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Le allegazioni di parte si rifanno essenzialmente a documentazione risalente al 2022, senza integrazioni recenti afferenti a nuovi tentativi di accessi. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
La condotta tenuta dai discendenti di cui sopra, non è sufficiente a provare l'invio della richiesta, né un conseguente rifiuto, né un'irragionevole ritardo, da parte dell'autorità amministrativa. Si evidenzia, che tali condizioni si configurano come necessarie al fine di tentare l'accesso alla via giudiziaria, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ex Legge n. 91 del 05.02.1992.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la domanda, nel caso di specie, è stata omessa. Di fatto, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; essa rappresenta una condizione dell'azione. La stessa non può esaurirsi in considerazioni stentate o comportamenti supposti.
In definitiva, l'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_4 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_4 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre
8 N. R.G. 1572/2023
iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 05.04.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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