TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/11/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1231 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
IC RI
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO Contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni concernenti il regime di affidamento e di frequentazione della prole
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE RICORRENTE: come in note scritte autorizzate, depositate dalla ricorrente in data 06.10.2025
1 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Dalla relazione sentimentale intercorsa tra e nascevano, Controparte_1 Parte_1 rispettivamente in data 10.09.2009 e in data 10.05.2013, i due figli e . Per_1 Per_2
A gennaio 2018 depositava ricorso ex art. 337 bis e segg.ti c.c. rappresentando il Parte_1 verificarsi di gravi episodi posti in essere dall'ex compagno, anche in danno dei figli, che hanno, peraltro, determinato la condanna di per il reato di maltrattamenti con sentenza del Controparte_1
GIP di Modena del 29.09.2020, irrevocabile il 26.02.2021.
Apertosi il procedimento iscritto al n. 60/2018 R.G., il Tribunale di Modena, con decreto del
01.03.2018 disponeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, l'attuazione di incontri protetti padre/figli tramite il Servizio Sociale del Comune di Modena e la corresponsione di un contributo al mantenimento di e a carico di di € 300,00 (euro 150 per ciascun Per_1 Per_2 Controparte_1 figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente i genitori e depositavano ricorso di modifica congiunto, cui ha Pt_1 CP_1 fatto seguito il decreto del Tribunale di Modena n. 4641 del 23.12.2022 nel quale è previsto che, dopo un “periodo di prova” di due mesi (sostanzialmente alle condizioni di cui al decreto del 01.03.2018),
l'affido dei minori divenga condiviso ad entrambi i genitori e le frequentazioni tra i minori ed il padre siano regolamentate secondo un preciso calendario, fermo l'obbligo del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento dei minori, la somma di euro 300 mensili (euro 150 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 16.03.2025, ha richiesto la modifica di detto decreto e, Parte_1 quindi, del regime concernente la regolamentazione della responsabilità genitoriale e la frequentazione padre/figli, lamentando che, dopo il “periodo di prova” di cui al decreto del
23.12.2022, ha posto in essere una serie di gravi comportamenti, stigmatizzati sia Controparte_1 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, sia dal Tribunale penale di Modena e dal Giudice
Tutelare, nonché dal Servizio Sociale del Comune di Modena e dalla curatrice speciale Avv. Maria
VI TI, nominata dal Tribunale per i Minorenni. Per tali ragioni la ricorrente ha richiesto l'affidamento super-esclusivo a sé dei figli, il collocamento prevalente degli stessi presso di sé, con previsione che il padre possa frequentare i figli in forma protetta, secondo i tempi e le modalità ritenute più adeguate alla tutela del benessere dei minori stessi dal Servizio Sociale del Comune di
Modena.
2 A sostegno delle proprie richieste di modifica delle condizioni in essere, la ricorrente lamenta, in particolare, comportamenti minacciosi - in parte, concretamente attuati (danneggiamento dell'auto) -
e violenti (strattonamenti), posti in essere da nei propri confronti e dei quali egli rendeva CP_1 partecipi anche i figli. Tali condotte hanno, peraltro, portato alla condanna di in sede CP_1 penale per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.
Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace.
Con decreto del 24.03.2025, emesso inaudita altera parte, è stato disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre. Tale provvedimento è stato confermato, all'esito dell'udienza, con decreto del 30.04.2025, con il quale è stato richiesto, altresì, l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti per regolamentare gli incontri protetti tra i figli minori e il padre.
A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 20.06.2025 è stata disposta l'audizione dei due minori, e . All'esito dell'udienza del 09.07.2025, nel corso della Per_1 Per_2 quale sono stati sentiti i minori, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
§
Occorre premettere che, al fine di ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare facenti stato tra le parti è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze di entità, qualitativa e/o quantitativa, non marginale che rendano non più equilibrato l'assetto vigente.
È questo, in sintesi, il significato dell'inciso “qualora sopravvengano giustificati motivi” con cui si apre l'art. 473-bis 29 c.p.c., coerente con il disposto degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
L'istante deve dunque allegare, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi, identificare con precisione le modifiche intervenute e la loro non marginale entità, come detto, qualitativa e/o quantitativa.
Ciò premesso, si osserva come, nel caso di specie, risultino compiutamente dimostrati numerosi e gravi comportamenti minacciosi, molesti, vessatori e violenti posti in essere da ai Controparte_1 danni di , nonché atteggiamenti inadeguati e pregiudizievoli tenuti dallo stesso nei Parte_2 confronti dei figli.
Quanto sopra è documentalmente provato non solo dalla sentenza di condanna per stalking del
19.09.2024, ma anche dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni n. cronol. 408/2024 del
3 25/01/2024, dalle relazioni dei Servizi Sociali e della Curatrice Speciale dei minori, Avv. Maria
VI TI, in atti, e trova piena conferma anche nelle dichiarazioni rese dai minori all'udienza del
09.07.2025.
A fronte della sopra descritta situazione, si impone, pertanto, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, una parziale modifica del decreto n. 4641 del 23.12.2022, con specifico riferimento al regime di affidamento dei minori ed alle frequentazioni degli stessi con il padre, come indicato in dispositivo.
In ragione dei maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre e dei compiti domestici e di cura ad ella affidati in via esclusiva va previsto, come richiesto, che l'assegno unico venga percepito interamente da . Parte_1
Devono essere poste a carico di le spese del presente giudizio stante la sua Controparte_1 soccombenza e posto che la causa si è resa necessaria per un suo comportamento colpevole.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 3.562,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile medio, ritenendo svolte le fasi studio, introduttiva e decisionale e liquidando valori prossimi ai medi tariffari.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto di questo Tribunale n. 4641 del 23.12.2022, RG n. 7793/2022:
- dispone l'affidamento dei minori e in via super-esclusiva alla madre, prevedendo Per_1 Per_2 che la stessa, ex art. 337 quater c.c., possa da sola decidere anche in relazione alle questioni fondamentali della vita dei minori - quali la salute, l'istruzione e le attività extrascolastiche - tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi;
- dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, cui si conferma il mandato in tal senso, regolamentino gli incontri in forma protetta tra i figli minori e ed il padre, Per_1 Per_2 CP_1
con facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la prole;
[...]
- incarica il Servizio sociale di svolgere un monitoraggio della durata di anni 2 sul nucleo familiare, anche con funzione di sostegno allo stesso, inviando annualmente relazione al Giudice tutelare e segnalando immediatamente alla Procura minorile, dunque anche prima della scadenza del suddetto termine, eventuali condotte dei genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per i figli;
- dispone che l'assegno unico venga interamente percepito dalla madre, . Parte_1
Conferma, per il resto, le statuizioni del decreto di questo Tribunale n. 4641 del 23.12.2022, RG n.
4 7793/2022.
Condanna a rifondere le spese di lite a , liquidate in euro 3.562,00 Controparte_1 Parte_2 per compenso professionale di avvocato, oltre al 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clo
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
5