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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/07/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1875/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1875/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a Blera (VT), in [...] Parte_1 C.F._1
08.10.1955, ivi residente, alla Via Pian D'Oveto n. 22, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Apuania n. 12, presso lo studio degli avv.ti Enrico La Bua ed Eduardo La Bua, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
Attore
contro
(già , C.F. e P.IVA n. Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dall'avv. Francesco Malatesta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
nei confronti di
Controparte_3
Convenuto contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per sentirli condannare al pagamento dell'importo di € Controparte_1 Controparte_3
216.412,20, ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese per assistenza legale stragiudiziale, a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che in data 11.10.2013, alle ore 11:40 circa, percorreva, a bordo del proprio motociclo Yamaha, modello “Virago XV1100”, targato AB05397, la S.S. Cassia, direzione Vetralla-Viterbo, fino a quando giungeva nei pressi di un semaforo che segnava luce rossa e sorpassava a sinistra la colonna di macchine ivi stazionate, fra le quali la vettura Nissan, modello “Terrano 2”, targata AD671HH, assicurata presso la
[...]
e condotta da , il quale apriva improvvisamente la portiera Controparte_1 Controparte_3 lato guidatore.
L'attore aggiungeva che a causa della condotta del cadeva dal proprio motociclo, CP_3 gravemente danneggiato, riportando lesioni fisiche con diagnosi di “frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra”, cui seguiva il riscontro nel 2014, da parte del Dott. medico Per_1 fiduciario della di un'invalidità permanente nella misura del 20%. Controparte_1
L'attore evidenziava, altresì, un aggravamento delle proprie condizioni di salute, emerso, dapprima, nel 2015, quando veniva visitato dal Dott. il quale stimava un'invalidità permanente nella Per_2 misura del 25%, poi, nel 2023, quando il Dott. riteneva configurabile un'inabilità CP_4 temporanea totale di 150 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, al 50% e al
25% pari a 60 giorni, e necessario un incremento del 20% del danno biologico (rispetto a quanto rilevato dal Dott. per una percentuale complessiva del 40%), cui corrisponderebbe un Per_2 importo pari ad € 180.343,50, al quale dovrebbe aggiungersi il danno morale, da quantificarsi in €
36.068,70.
2. Si costituiva in giudizio (nel prosieguo, « ), contestando Controparte_1 CP_5 quanto ex adverso dedotto.
La convenuta, anzitutto, riteneva sussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere, in quanto nell'anno 2015 aveva concluso con l'attore una transazione in forza della quale aveva pagato l'importo di 100.000,00 euro, oltre la somma di 9.760,00 euro per attività stragiudiziali, a titolo di ristoro integrale dei pregiudizi subiti, sicché gli unici danni risarcibili sarebbero soltanto quelli manifestatisi successivamente alla transazione e non prevedibili al momento della conclusione della stessa.
2 La inoltre, osservava che dal verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo CP_5 del sinistro dopo l'accaduto risulterebbe una dinamica diversa da quella descritta dall' e, Pt_1 soprattutto, una sua corresponsabilità prevalente nella causazione del sinistro, avendo egli violato le norme del codice della strada che impongono di adottare adeguate cautele durante la circolazione:
l' come dallo stesso dichiarato, avrebbe sorpassato ad elevata velocità, confermata dalla Pt_1 gravità delle lesioni, una colonna di veicoli in sosta nei pressi del semaforo e in attesa di ripartire;
la linea di mezzeria della strada S.S. Cassia non sarebbe discontinua;
il punto d'urto è stato identificato nella corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dall'attore.
La rilevava, infine, che il danno morale non costituisce un'autonoma voce di danno, essendo CP_5 ricompreso nel danno biologico, nonché la carenza di documentazione relativa alle spese mediche asseritamente sostenute dall'attore, al quale non potrebbero essere riconosciute neppure le spese affrontate per le attività stragiudiziali.
Alla luce delle superiori considerazioni, la chiedeva, in via principale, dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere;
in via subordinata, il rigetto della domanda attorea;
in via ulteriormente subordinata, detrarsi dall'importo eventualmente dovuto all'attore le somme già corrispote pari ad € 100.000,00, oltre 9.760,00 a titolo di spese legali per attività stragiudiziali;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, “anche ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c.”.
3. Non si costituiva in giudizio , nonostante la ritualità della notifica. Controparte_3
4. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., respinta la richiesta di interrogatorio formale avanzata dall'attore, espletata una TU medico – legale, successivamente integrata, all'udienza del
23.04.2025 l' e la precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta Pt_1 CP_5 in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi in Controparte_3 giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione (cfr. avviso di ricevimento della notifica allegato alla nota di deposito del 16.07.2021 dell'attore).
Ancora preliminarmente, occorre precisare che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto dalla CP_5
Invero, una pronuncia in tal senso presuppone che le parti si diano reciprocamente atto della sussistenza del fatto sopravvenuto che ha comportato il venir meno, da un lato, dell'oggetto della controversia e, da altro lato, dell'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito, ed è altresì
3 necessario che le parti medesime formulino conclusioni conformi a tale mutato assetto di interessi
(Cass., n. 11153/2019; Cass., n. 16150/2010; Cass., SS.UU., n. 13969/2004; Cass., n.
11931/2006; Cass., n. 5974/2005).
Ebbene, nel caso in scrutinio non solo la transazione invocata dalla è intervenuta prima del CP_5 presente giudizio e quindi non potrebbe considerarsi un “fatto sopravvenuto”, ma non è neppure venuto meno l'oggetto del presente procedimento perché l'attore non ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere avanzata dalla convenuta, dimostrando interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.
Del resto, la transazione, di per sé, non esclude la possibilità per il danneggiato di chiedere il risarcimento di ulteriori danni, non prevedibili al momento della conclusione della transazione stessa e verificatisi successivamente, quali aggravamento della situazione preesistente (sul punto si tornerà diffusamente infra).
6. Nel merito, le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ritiene che il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (Cass., n. 25603/2023; Cass., n. 22244/2022; Cass., n. 12910/2022; Cass., n.
8018/2021; Cass., n. 20981/2011; Cass., n. 11592/2005; Cass., n. 3172/1975).
In particolare, è stato precisato che il danneggiato che abbia già ottenuto una liquidazione del pregiudizio subito in forza di una transazione deve individuare specificamente un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento liquidazione stessa, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
l'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti;
l'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento (Cass., n. 25603/2023; Cass., n. 22244/2022; Cass.,
n. 12910/2022; Cass., n. 8018/2021; Cass., n. 20981/2011; Cass., n. 11592/2005; Cass., n.
31574/2022; Cass., n. 27031/2016).
Ne discende che qualora i postumi lamentati dal danneggiato che abbia già ottenuto una (seppur parziale) liquidazione del danno risultino un prevedibile sviluppo delle lesioni riportate già al momento della stipula di una transazione e/o non risultino un aggravamento della situazione preesistente alla conclusione della stessa, allora alcun danno ulteriore potrà essere risarcito, proprio in considerazione della funzione della transazione: prevenire una lite che potrebbe instaurarsi tra le parti ovvero porre fine ad una “controversia” già insorta tra loro (art. 1965 c.c.).
4 Ora, nel caso in scrutinio risulta che prima del presente giudizio l'attore ha accettato gli importi offertigli dalla (compagnia assicurativa del veicolo di proprietà e condotto dal al CP_5 CP_3 momento del sinistro per cui è causa), pari a 100.000,00 euro, comprensivo delle spese mediche sostenute, “salvo e impregiudicato il diritto di riaprire la pratica in oggetto in caso di aggravamento verificato in sede medico – legale” (all. 9 dell'atto di citazione), oltre a 9.760,00 euro, per le spese sostenute per la gestione stragiudiziale del sinistro (all. 2 della comparsa di costituzione della
. CP_5
L'accettazione della quietanza rilasciata dall'attore alla una volta ricevuto il pagamento di CP_5 quanto con la medesima concordato (circostanza ammessa dall'attore stesso) ha dato luogo al perfezionamento del contratto di transazione, soprattutto perché vi sono particolari elementi, contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, dai quali risulta che l' stesso aveva CP_6 la chiara e piena consapevolezza di transigere sui propri diritti, onde prevenire un eventuale futuro giudizio (Cass., n. 729/2003).
Infatti, non solo anche l'attore non dubita della conclusione di una transazione con la (tanto CP_5
è vero che ha chiesto il risarcimento dell'aggravamento dei postumi derivanti dal sinistro per cui è causa a seguito della transazione del 2015), ma nella quietanza rilasciata a quest'ultima in data
27.03.2015 l' ha dichiarato di accettare la somma complessiva di € 100.000,00 “a totale Pt_1 definizione dei danni fisici” (così come per la somma di € 9.760,00) da lui subiti a seguito del sinistro occorso in data 11.10.2013 (all. 2 della comparsa di costituzione della , CP_5 aggiungendo, appunto, che sarebbe rimasto “salvo e impregiudicato il diritto di riaprire la pratica in oggetto in caso di aggravamento verificato in sede medico – legale”.
Trattasi, pertanto, di un accordo con il quale le parti si sono scambiate reciproche concessioni:
l' avrebbe rinunciato ad ottenere altri importi a titolo di risarcimento dei danni non Pt_1 patrimoniali patiti a causa del sinistro per cui è causa (salvo aggravamento dei postumi), mentre la avrebbe corrisposto all'attore la somma complessiva di € 100.000,00 a totale risarcimento CP_5 dei pregiudizi dal medesimo subiti, oltre l'importo di € 9.760,00 per ristorarlo delle spese sostenute per assistenza legale stragiudiziale.
Ne discende che l' non potrebbe pretendere di essere risarcito per i danni verificatisi prima Pt_1 del marzo 2015, ma soltanto per quei pregiudizi che risultino, a seguito di una valutazione medico – legale (come da egli stesso precisato nella quietanza di pagamento), non solo non prevedibili in quel momento, ma anche un “aggravamento” della situazione preesistente rispetto alla conclusione della transazione.
Ebbene, a dispetto di quanto ritiene l'attore, al fine di comprendere il contenuto delle domande formulate dalle parti non è sufficiente soffermarsi sul petitum (mediato e immediato), ma è
5 necessario vagliare anche la causa petendi delle domande stesse, ossia i fatti che la parte pone a loro fondamento (criterio del c.d. petitum sostanziale).
Dal tenore della causa petendi delle domande attoree e dall'esposizione in fatto dell' Pt_1 emerge nitidamente che egli ha agito in giudizio non per chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 11.10.2013, bensì per ottenere un ulteriore ristoro a causa dell'asserito imprevedibile aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la stipula della transazione del marzo 2015 (cfr., in particolare, il paragrafo n. 16 dell'atto di citazione).
Lo stesso petitum depone in tal senso, laddove l'attore ha domandato la condanna della e del CP_5
al pagamento dell'importo di circa 216.000,00 euro, quantificato muovendo proprio CP_3 dall'incremento sino al 40% della percentuale del danno biologico in precedenza riconosciuta nella misura del 20% (percentuale che aveva indotto l'attore ad accettare le somme offertegli dalla
. CP_5
Tale conclusione è avvalorata dalle missive con le quali l'attore ha chiesto alla il CP_5 risarcimento del danno precisando che vi era stato un aggravamento delle proprie condizioni di salute (all.ti 17, 20 e 21 dell'atto di citazione), già rilevato, dapprima, nel 2014 dal Dott. Per_1 poi, dal Dott. nel 2015, ed infine dal Dott. nel 2023. Per_2 Per_3
Senonché, il TU ha espressamente escluso che “in epoca successiva alla sottoscrizione della transazione, o meglio successivamente alla visita medico legale esperita dal dott. per conto Per_1 della [ora (recante data 17 dicembre Controparte_2 Controparte_1
2014)”, potessero ritenersi “dimostrati rilevanti e consistenti aggravamenti delle menomazioni riconducibili alle lesioni riportate nel sinistro stradale dell'11 ottobre 2013”, pur precisando che già prima della transazione risultava una “lesione nervosa del nervo peroneo al terzo superiore di gamba destra”, riscontrata nell'ottobre del 2015 a seguito di un esame elettromiografico, ricollegabile con sufficiente nesso causale al sinistro per cui è causa e la cui presenza, sebbene “non diagnosticata (seppur diagnosticabile), in quanto derivante, con bastevole criterio logico, dagli esiti fratturativi di piatto tibiale destro o dagli esiti di apposizione del fissatore esterno, [era prevedibile e] poteva essere [prevista] in epoca antecedente alla sottoscrizione della transazione.
Il TU, in proposito, ha osservato che il “dott. nella sua relazione medico legale, già nel Per_1 dicembre 2014 segnala[va] una impossibilità dei movimenti di caviglia destra “…Subanchilosi caviglia dx…”[;] tale rilievo menomativo, […] già presente all'epoca, poteva far presupporre una genesi lesiva interessante ulteriori distretti corporei solo apparentemente non interessati dal complesso menomativo fino all'epoca diagnosticato”.
Il TU ha replicato alle osservazioni formulate, specificando di aver correttamente tenuto conto degli eventuali aggravamenti (escludendoli) della situazione fisica dell'attore rispetto al momento
6 della conclusione della transazione ed evidenziando di essersi limitato a rilevare la presenza di una lesione non tempestivamente riscontrata in precedenza, ma comunque già allora prevedibile.
Pertanto, non solo non risulta alcun aggravamento della situazione fisica dell'attore rispetto a quella in cui versava prima della conclusione della transazione nel marzo 2015, ma in ogni caso un eventuale peggioramento delle sue condizioni di salute sarebbe stato prevedibile, almeno, già a partire dal 2014.
L'attore, quindi, non ha diritto al risarcimento di alcun altro ulteriore danno rispetto a quelli patiti prima del 2015 e presi in considerazione nella transazione conclusa con la CP_5
Il fatto che il TU abbia ritenuto diagnosticabile (ossia, prevedibile) già prima della transazione una “lesione nervosa del nervo peroneo al terzo superiore di gamba destra”, in considerazione dei sintomi e delle fratture riportate dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, non può certo influire sull'esito del presente giudizio: trattasi di circostanza antecedente la transazione - comunque già prevedibile in quel momento perché “diagnosticabile”, ma diagnosticata soltanto nell'ottobre del 2015 – che, se fosse stata tempestivamente riscontrata, avrebbe potuto al più giustificare (al momento della conclusione della transazione stessa) un aumento dell'importo allora riconosciuto a titolo di risarcimento del danno dalla la quale risulta evidentemente estranea CP_5 agli accertamenti eseguiti dai medici sulla persona dell' che non potrebbe riservare sui Pt_1 convenuti la responsabilità di altri soggetti.
Quanto al danno patrimoniale, posto che il TU ha escluso un pregiudizio alla capacità lavorativa generica e specifica dell'attore, perché pensionato al momento del sinistro, e ha rilevato l'assenza di documentazione comprovante il pagamento di spese mediche (comunque già ristorate dalla Unipol, come confermato dall'attore stesso nell'atto di citazione), si osserva che le spese affrontate per l'attività stragiudiziale (negoziazione assistita, assistenza fornita dallo studio legale ecc.) sono risarcibili a titolo di danno emergente (art. 1223 c.c.): il danneggiato deve quantificarle e deve fornire la prova non solo di averle effettivamente sostenute, ma anche che siano state conseguenza immediata e diretta del sinistro (Cass., n. 9849/2025).
Ebbene, al pari della somma di € 100.000,00, anche l'importo di € 9.760,00 (per spese legate ad attività stragiudiziali) risulta percepito dall' come da lui stesso confermato nella quietanza Pt_1
e negli scritti difensivi, in mancanza di contestazione.
In ogni caso, anche a voler ammettere che l'attore avesse voluto chiedere (anche o solo) il risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro occorso nell'ottobre del 2013 e pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale propugnato dall' secondo cui la Pt_1 transazione può avere ad oggetto soltanto un'entità conosciuta o almeno conoscibile dalle parti, la domanda attorea sarebbe comunque infondata (privando di consistenza pratica la disquisizione
7 svolta dall'attore in merito alla possibilità di precisare la domanda all'esito di una TU dalla quale siano emersi nuovi e ulteriori elementi di fatto).
Invero, dalle dichiarazioni rese dal e dall'attore ai Carabinieri intervenuti sul luogo del CP_3 sinistro, nonché dalla ricostruzione della dinamica fornita dall' medesimo nell'atto di Pt_1 citazione, da un lato, emerge non solo che quest'ultimo percorreva, a bordo del proprio motociclo, la S.S. Cassia, direzione Vetralla – Viterbo, fino a quando arrestava la marcia perché il semaforo segnava luce rossa e vi erano delle vetture in attesa di riprendere la circolazione, ma anche che dovendo svoltare a sinistra sorpassava i ridetti veicoli, quando all'improvviso il apriva lo CP_3 sportello lato guidatore provocando la caduta a terra del motociclo e danni alla sua persona;
dall'altro, risulta che il apriva la portiera lato guidatore una volta accertatosi che non CP_3 stessero sopraggiungendo altri veicoli, pur avendo la visuale retrostante parzialmente ostruita da un autocarro.
Inoltre, dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro si evince non solo che le condizioni della strada e di visibilità erano ottimali e che il punto d'urto fra la portiera dell'autovettura guidata dal e il motociclo condotto dall' era situato nell'opposta CP_3 Pt_1 corsia di marcia rispetto a quella percorsa da entrambi, ma anche che la linea di mezzeria, per un tratto discontinua, all'altezza della vettura del tornava ad essere continua, per cui l'attore CP_3 non avrebbe potuto attraversarla per poi rientrare e posizionarsi davanti a tutti gli altri veicoli (pur essendo vero che tali affermazioni contenute nel verbale di accertamento del sinistro non godono di
“fede privilegiata” ai sensi dell'art. 2699 c.c., trattandosi di rilievi effettuati dopo l'accaduto,
l'attore non ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti per dimostrate il contrario).
Peraltro, le lesioni riportate dall'attore (sulle quali si veda infra), il quale affermava che il proprio motociclo subiva diversi ed ingenti danni, inducono a ritenere che il medesimo non stesse procedendo a velocità moderata o comunque conforme a quanto prescritto dal codice della strada.
Dalle circostanze di cui sopra, emerge una corresponsabilità dell' nella causazione del Pt_1 sinistro per cui è causa: il è sicuramente stato imprudente e ha contribuito eziologicamente CP_3 al verificarsi del sinistro, in quanto ha improvvisamente aperto la portiera lato guidatore, sebbene per poco tempo, nonostante fosse succeduto da un autocarro che gli ostruiva la vista, impedendogli, così, di avvedersi che stava sopraggiungendo da sinistra il motociclo dell egli, tuttavia, è Pt_1 stato parimenti incauto e imprudente, perché ha violato le più comuni regole di prudenza, specificate dal codice della strada: gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140, c. 1, del codice della strada); è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
8 veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, mantenendo sempre il controllo del proprio veicolo per essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza (art. 141 del codice della strada); i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145 del codice della strada); è vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione (art. 148, c. 11, del codice della strada).
In considerazione delle violazioni commesse dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi corresponsabile, se non in misura prevalente, quantomeno nella misura del 40%.
Ora, il TU ha escluso precedenti morbosi che potessero aver inciso sui postumi delle lesioni e ha stabilito che a seguito delle fratture riportate a seguito del sinistro l' risulta affetto da “esiti Pt_1 algo-disfunzionali di arto inferiore destro con deficit deambulatorio per limitazione funzionale dei movimenti di ginocchio destro e caviglia destra, nonché plurimi esiti cicatriziali di gamba destra”.
Il TU, quindi, ha quantificato la componente permanente del danno biologico (nel quale devono ritenersi ricompresi anche eventuali danni estetici e/o dinamico-relazionali patiti dall'attore, così come il pregiudizio derivante dall'impossibilità di praticare il proprio hobby di motociclista, in quanto non esulano da quelli che scaturirebbero da un sinistro che ha visto vittima l'odierno attore, secondo l'id quoad plerumque accidit) nella misura del 25%, tenendo in debita considerazione la copiosa letteratura specialistica in materia, e ha stimato in 50 giorni l'invalidità temporanea totale al
100%, in 60 giorni l'invalidità temporanea parziale al 75% e in 90 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50% e al 25%.
Il TU ha risposto alle critiche sollevate in proposito dal difensore dell'attore, da un lato, evidenziando di essere giunto pressoché alle medesime conclusioni rassegnate dal Dott. Per_2 circa la percentuale del danno biologico (25%), - per cui non vi sarebbero i presupposti per ritenere che tale voce di danno potesse essere incrementata sino al 40% come suggerito dal Dott. CP_4 dall'altro, rilevando che quest'ultimo non solo riteneva di ridurre la percentuale del danno biologico sino al 30%, ma, come il Dott. non aveva tenuto conto della letteratura specialistica in Per_3 materia, per cui le conclusioni cui entrambi erano giunti non erano attendibili.
Pertanto, in applicazione delle Tabelle adottate presso il Tribunale di Milano nel 2024 (il D.P.R. n.
12/2025, con il quale è stata adottata la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni c.d. macro-permanenti, prevede espressamente che le proprie disposizioni si applichino ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, ossia il 05.03.2025) e tenuto conto
9 dell'età dell' al momento del sinistro (58 anni), risulta congruo quantificare il danno non Pt_1 patrimoniale che gli spetterebbe in complessivi € 129.807,50, comprensivo del danno morale quale voce autonoma di pregiudizio e parametrata in percentuale sull'importo riconosciutogli a titolo di danno biologico.
Orbene, tenuto conto della corresponsabilità dell' nella causazione del sinistro occorso Pt_1 nell'ottobre del 2013 nella misura almeno del 40% (senza tener conto che il TU non ha escluso dei precedenti patologici consistiti in una “condizione artrosica diffusa ed interessante anche gli arti inferiori, nello specifico anche di piede destro”), l'attore risulterebbe creditore nei confronti della e del dell'importo residuo pari ad € 77.884,50; somma decisamente inferiore CP_5 CP_3 rispetto a quanto già percepito dall'attore stesso a titolo di risarcimento del danno (€ 100.000,00, oltre l'importo di circa 10.000,00 euro per spese necessarie per assistenza legale stragiudiziale).
Ne discende il rigetto delle domande formulate dall' in quanto comunque già integralmente Pt_1 ristorato prima del presente giudizio per i danni patiti a seguito del sinistro occorso nell'ottobre del
2013.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di condanna formulata (velatamente) dalla nei CP_5 confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto i commi I e III di tale disposizione presuppongono non solo la totale soccombenza (il comma 1 postula anche un danno, neppure dedotto dalla , ma anche la colpa grave o il dolo della parte nei confronti della quale la CP_5 domanda stessa è proposta (Cass., n. 4202/2022; Cass., SS.UU., n. 22405/2018); elementi soggettivi non ravvisabili nella fattispecie, giacché l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patiti successivamente alla stipula della transazione, della quale peraltro non ha negato l'esistenza.
La “domanda” di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attore (sotto forma di istanza di liquidazione di ulteriori compensi) nei confronti della nella “nota spese” del 20.06.2025, CP_5 invece, prima ancora che infondata giacché l' stesso risulta soccombente, è inammissibile, Pt_1 perché proposta oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., n. 14911/2018).
7. Nel rapporto processuale tra e le spese Parte_1 Controparte_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi, muovendo dallo scaglione di valore compreso fra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in applicazione del criterio del disputatum (€
216.412,20) ex art. 5 D.M. 55/2014 e senza tener conto della clausola “ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia” a corredo delle domande attoree (Cass., SS.UU., n. 20805/2025), con riduzione di 1/4 dei compensi per la fase istruttoria, essendosi proceduto soltanto con una TU,
10 e tenuto conto della complessità del procedimento, del numero delle parti, della qualità/quantità delle questioni trattate, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nel rapporto processuale tra e , invece, non vi sono i Parte_1 Controparte_3 presupposti per statuire in ordine alle spese di lite, in considerazione della contumacia del convenuto.
8. Le spese di TU, liquidate con provvedimento del 04.09.2023, sono poste definitivamente a carico dell'attore, secondo soccombenza e in considerazione dell'esito della consulenza stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto all'R.G. n. 1875/2021, promosso da contro Parte_1
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_3
➢ Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
➢ Rigetta le domande attoree per le ragioni indicate in parte motiva;
➢ Rigetta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da Controparte_1 nei confronti di;
Parte_1
➢ Dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
➢ Pone definitivamente a carico di le spese di TU, liquidate con Parte_1 provvedimento del 04.09.2023;
➢ Condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida nella somma di € 9.850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15% come per legge;
➢ Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra e rimasto Parte_1 Controparte_3 contumace.
Così deciso in Viterbo, 28.07.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1875/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a Blera (VT), in [...] Parte_1 C.F._1
08.10.1955, ivi residente, alla Via Pian D'Oveto n. 22, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Apuania n. 12, presso lo studio degli avv.ti Enrico La Bua ed Eduardo La Bua, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
Attore
contro
(già , C.F. e P.IVA n. Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dall'avv. Francesco Malatesta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
nei confronti di
Controparte_3
Convenuto contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per sentirli condannare al pagamento dell'importo di € Controparte_1 Controparte_3
216.412,20, ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese per assistenza legale stragiudiziale, a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che in data 11.10.2013, alle ore 11:40 circa, percorreva, a bordo del proprio motociclo Yamaha, modello “Virago XV1100”, targato AB05397, la S.S. Cassia, direzione Vetralla-Viterbo, fino a quando giungeva nei pressi di un semaforo che segnava luce rossa e sorpassava a sinistra la colonna di macchine ivi stazionate, fra le quali la vettura Nissan, modello “Terrano 2”, targata AD671HH, assicurata presso la
[...]
e condotta da , il quale apriva improvvisamente la portiera Controparte_1 Controparte_3 lato guidatore.
L'attore aggiungeva che a causa della condotta del cadeva dal proprio motociclo, CP_3 gravemente danneggiato, riportando lesioni fisiche con diagnosi di “frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra”, cui seguiva il riscontro nel 2014, da parte del Dott. medico Per_1 fiduciario della di un'invalidità permanente nella misura del 20%. Controparte_1
L'attore evidenziava, altresì, un aggravamento delle proprie condizioni di salute, emerso, dapprima, nel 2015, quando veniva visitato dal Dott. il quale stimava un'invalidità permanente nella Per_2 misura del 25%, poi, nel 2023, quando il Dott. riteneva configurabile un'inabilità CP_4 temporanea totale di 150 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, al 50% e al
25% pari a 60 giorni, e necessario un incremento del 20% del danno biologico (rispetto a quanto rilevato dal Dott. per una percentuale complessiva del 40%), cui corrisponderebbe un Per_2 importo pari ad € 180.343,50, al quale dovrebbe aggiungersi il danno morale, da quantificarsi in €
36.068,70.
2. Si costituiva in giudizio (nel prosieguo, « ), contestando Controparte_1 CP_5 quanto ex adverso dedotto.
La convenuta, anzitutto, riteneva sussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere, in quanto nell'anno 2015 aveva concluso con l'attore una transazione in forza della quale aveva pagato l'importo di 100.000,00 euro, oltre la somma di 9.760,00 euro per attività stragiudiziali, a titolo di ristoro integrale dei pregiudizi subiti, sicché gli unici danni risarcibili sarebbero soltanto quelli manifestatisi successivamente alla transazione e non prevedibili al momento della conclusione della stessa.
2 La inoltre, osservava che dal verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo CP_5 del sinistro dopo l'accaduto risulterebbe una dinamica diversa da quella descritta dall' e, Pt_1 soprattutto, una sua corresponsabilità prevalente nella causazione del sinistro, avendo egli violato le norme del codice della strada che impongono di adottare adeguate cautele durante la circolazione:
l' come dallo stesso dichiarato, avrebbe sorpassato ad elevata velocità, confermata dalla Pt_1 gravità delle lesioni, una colonna di veicoli in sosta nei pressi del semaforo e in attesa di ripartire;
la linea di mezzeria della strada S.S. Cassia non sarebbe discontinua;
il punto d'urto è stato identificato nella corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dall'attore.
La rilevava, infine, che il danno morale non costituisce un'autonoma voce di danno, essendo CP_5 ricompreso nel danno biologico, nonché la carenza di documentazione relativa alle spese mediche asseritamente sostenute dall'attore, al quale non potrebbero essere riconosciute neppure le spese affrontate per le attività stragiudiziali.
Alla luce delle superiori considerazioni, la chiedeva, in via principale, dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere;
in via subordinata, il rigetto della domanda attorea;
in via ulteriormente subordinata, detrarsi dall'importo eventualmente dovuto all'attore le somme già corrispote pari ad € 100.000,00, oltre 9.760,00 a titolo di spese legali per attività stragiudiziali;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, “anche ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c.”.
3. Non si costituiva in giudizio , nonostante la ritualità della notifica. Controparte_3
4. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., respinta la richiesta di interrogatorio formale avanzata dall'attore, espletata una TU medico – legale, successivamente integrata, all'udienza del
23.04.2025 l' e la precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta Pt_1 CP_5 in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi in Controparte_3 giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione (cfr. avviso di ricevimento della notifica allegato alla nota di deposito del 16.07.2021 dell'attore).
Ancora preliminarmente, occorre precisare che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto dalla CP_5
Invero, una pronuncia in tal senso presuppone che le parti si diano reciprocamente atto della sussistenza del fatto sopravvenuto che ha comportato il venir meno, da un lato, dell'oggetto della controversia e, da altro lato, dell'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito, ed è altresì
3 necessario che le parti medesime formulino conclusioni conformi a tale mutato assetto di interessi
(Cass., n. 11153/2019; Cass., n. 16150/2010; Cass., SS.UU., n. 13969/2004; Cass., n.
11931/2006; Cass., n. 5974/2005).
Ebbene, nel caso in scrutinio non solo la transazione invocata dalla è intervenuta prima del CP_5 presente giudizio e quindi non potrebbe considerarsi un “fatto sopravvenuto”, ma non è neppure venuto meno l'oggetto del presente procedimento perché l'attore non ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere avanzata dalla convenuta, dimostrando interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.
Del resto, la transazione, di per sé, non esclude la possibilità per il danneggiato di chiedere il risarcimento di ulteriori danni, non prevedibili al momento della conclusione della transazione stessa e verificatisi successivamente, quali aggravamento della situazione preesistente (sul punto si tornerà diffusamente infra).
6. Nel merito, le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ritiene che il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (Cass., n. 25603/2023; Cass., n. 22244/2022; Cass., n. 12910/2022; Cass., n.
8018/2021; Cass., n. 20981/2011; Cass., n. 11592/2005; Cass., n. 3172/1975).
In particolare, è stato precisato che il danneggiato che abbia già ottenuto una liquidazione del pregiudizio subito in forza di una transazione deve individuare specificamente un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento liquidazione stessa, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
l'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti;
l'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento (Cass., n. 25603/2023; Cass., n. 22244/2022; Cass.,
n. 12910/2022; Cass., n. 8018/2021; Cass., n. 20981/2011; Cass., n. 11592/2005; Cass., n.
31574/2022; Cass., n. 27031/2016).
Ne discende che qualora i postumi lamentati dal danneggiato che abbia già ottenuto una (seppur parziale) liquidazione del danno risultino un prevedibile sviluppo delle lesioni riportate già al momento della stipula di una transazione e/o non risultino un aggravamento della situazione preesistente alla conclusione della stessa, allora alcun danno ulteriore potrà essere risarcito, proprio in considerazione della funzione della transazione: prevenire una lite che potrebbe instaurarsi tra le parti ovvero porre fine ad una “controversia” già insorta tra loro (art. 1965 c.c.).
4 Ora, nel caso in scrutinio risulta che prima del presente giudizio l'attore ha accettato gli importi offertigli dalla (compagnia assicurativa del veicolo di proprietà e condotto dal al CP_5 CP_3 momento del sinistro per cui è causa), pari a 100.000,00 euro, comprensivo delle spese mediche sostenute, “salvo e impregiudicato il diritto di riaprire la pratica in oggetto in caso di aggravamento verificato in sede medico – legale” (all. 9 dell'atto di citazione), oltre a 9.760,00 euro, per le spese sostenute per la gestione stragiudiziale del sinistro (all. 2 della comparsa di costituzione della
. CP_5
L'accettazione della quietanza rilasciata dall'attore alla una volta ricevuto il pagamento di CP_5 quanto con la medesima concordato (circostanza ammessa dall'attore stesso) ha dato luogo al perfezionamento del contratto di transazione, soprattutto perché vi sono particolari elementi, contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, dai quali risulta che l' stesso aveva CP_6 la chiara e piena consapevolezza di transigere sui propri diritti, onde prevenire un eventuale futuro giudizio (Cass., n. 729/2003).
Infatti, non solo anche l'attore non dubita della conclusione di una transazione con la (tanto CP_5
è vero che ha chiesto il risarcimento dell'aggravamento dei postumi derivanti dal sinistro per cui è causa a seguito della transazione del 2015), ma nella quietanza rilasciata a quest'ultima in data
27.03.2015 l' ha dichiarato di accettare la somma complessiva di € 100.000,00 “a totale Pt_1 definizione dei danni fisici” (così come per la somma di € 9.760,00) da lui subiti a seguito del sinistro occorso in data 11.10.2013 (all. 2 della comparsa di costituzione della , CP_5 aggiungendo, appunto, che sarebbe rimasto “salvo e impregiudicato il diritto di riaprire la pratica in oggetto in caso di aggravamento verificato in sede medico – legale”.
Trattasi, pertanto, di un accordo con il quale le parti si sono scambiate reciproche concessioni:
l' avrebbe rinunciato ad ottenere altri importi a titolo di risarcimento dei danni non Pt_1 patrimoniali patiti a causa del sinistro per cui è causa (salvo aggravamento dei postumi), mentre la avrebbe corrisposto all'attore la somma complessiva di € 100.000,00 a totale risarcimento CP_5 dei pregiudizi dal medesimo subiti, oltre l'importo di € 9.760,00 per ristorarlo delle spese sostenute per assistenza legale stragiudiziale.
Ne discende che l' non potrebbe pretendere di essere risarcito per i danni verificatisi prima Pt_1 del marzo 2015, ma soltanto per quei pregiudizi che risultino, a seguito di una valutazione medico – legale (come da egli stesso precisato nella quietanza di pagamento), non solo non prevedibili in quel momento, ma anche un “aggravamento” della situazione preesistente rispetto alla conclusione della transazione.
Ebbene, a dispetto di quanto ritiene l'attore, al fine di comprendere il contenuto delle domande formulate dalle parti non è sufficiente soffermarsi sul petitum (mediato e immediato), ma è
5 necessario vagliare anche la causa petendi delle domande stesse, ossia i fatti che la parte pone a loro fondamento (criterio del c.d. petitum sostanziale).
Dal tenore della causa petendi delle domande attoree e dall'esposizione in fatto dell' Pt_1 emerge nitidamente che egli ha agito in giudizio non per chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 11.10.2013, bensì per ottenere un ulteriore ristoro a causa dell'asserito imprevedibile aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la stipula della transazione del marzo 2015 (cfr., in particolare, il paragrafo n. 16 dell'atto di citazione).
Lo stesso petitum depone in tal senso, laddove l'attore ha domandato la condanna della e del CP_5
al pagamento dell'importo di circa 216.000,00 euro, quantificato muovendo proprio CP_3 dall'incremento sino al 40% della percentuale del danno biologico in precedenza riconosciuta nella misura del 20% (percentuale che aveva indotto l'attore ad accettare le somme offertegli dalla
. CP_5
Tale conclusione è avvalorata dalle missive con le quali l'attore ha chiesto alla il CP_5 risarcimento del danno precisando che vi era stato un aggravamento delle proprie condizioni di salute (all.ti 17, 20 e 21 dell'atto di citazione), già rilevato, dapprima, nel 2014 dal Dott. Per_1 poi, dal Dott. nel 2015, ed infine dal Dott. nel 2023. Per_2 Per_3
Senonché, il TU ha espressamente escluso che “in epoca successiva alla sottoscrizione della transazione, o meglio successivamente alla visita medico legale esperita dal dott. per conto Per_1 della [ora (recante data 17 dicembre Controparte_2 Controparte_1
2014)”, potessero ritenersi “dimostrati rilevanti e consistenti aggravamenti delle menomazioni riconducibili alle lesioni riportate nel sinistro stradale dell'11 ottobre 2013”, pur precisando che già prima della transazione risultava una “lesione nervosa del nervo peroneo al terzo superiore di gamba destra”, riscontrata nell'ottobre del 2015 a seguito di un esame elettromiografico, ricollegabile con sufficiente nesso causale al sinistro per cui è causa e la cui presenza, sebbene “non diagnosticata (seppur diagnosticabile), in quanto derivante, con bastevole criterio logico, dagli esiti fratturativi di piatto tibiale destro o dagli esiti di apposizione del fissatore esterno, [era prevedibile e] poteva essere [prevista] in epoca antecedente alla sottoscrizione della transazione.
Il TU, in proposito, ha osservato che il “dott. nella sua relazione medico legale, già nel Per_1 dicembre 2014 segnala[va] una impossibilità dei movimenti di caviglia destra “…Subanchilosi caviglia dx…”[;] tale rilievo menomativo, […] già presente all'epoca, poteva far presupporre una genesi lesiva interessante ulteriori distretti corporei solo apparentemente non interessati dal complesso menomativo fino all'epoca diagnosticato”.
Il TU ha replicato alle osservazioni formulate, specificando di aver correttamente tenuto conto degli eventuali aggravamenti (escludendoli) della situazione fisica dell'attore rispetto al momento
6 della conclusione della transazione ed evidenziando di essersi limitato a rilevare la presenza di una lesione non tempestivamente riscontrata in precedenza, ma comunque già allora prevedibile.
Pertanto, non solo non risulta alcun aggravamento della situazione fisica dell'attore rispetto a quella in cui versava prima della conclusione della transazione nel marzo 2015, ma in ogni caso un eventuale peggioramento delle sue condizioni di salute sarebbe stato prevedibile, almeno, già a partire dal 2014.
L'attore, quindi, non ha diritto al risarcimento di alcun altro ulteriore danno rispetto a quelli patiti prima del 2015 e presi in considerazione nella transazione conclusa con la CP_5
Il fatto che il TU abbia ritenuto diagnosticabile (ossia, prevedibile) già prima della transazione una “lesione nervosa del nervo peroneo al terzo superiore di gamba destra”, in considerazione dei sintomi e delle fratture riportate dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, non può certo influire sull'esito del presente giudizio: trattasi di circostanza antecedente la transazione - comunque già prevedibile in quel momento perché “diagnosticabile”, ma diagnosticata soltanto nell'ottobre del 2015 – che, se fosse stata tempestivamente riscontrata, avrebbe potuto al più giustificare (al momento della conclusione della transazione stessa) un aumento dell'importo allora riconosciuto a titolo di risarcimento del danno dalla la quale risulta evidentemente estranea CP_5 agli accertamenti eseguiti dai medici sulla persona dell' che non potrebbe riservare sui Pt_1 convenuti la responsabilità di altri soggetti.
Quanto al danno patrimoniale, posto che il TU ha escluso un pregiudizio alla capacità lavorativa generica e specifica dell'attore, perché pensionato al momento del sinistro, e ha rilevato l'assenza di documentazione comprovante il pagamento di spese mediche (comunque già ristorate dalla Unipol, come confermato dall'attore stesso nell'atto di citazione), si osserva che le spese affrontate per l'attività stragiudiziale (negoziazione assistita, assistenza fornita dallo studio legale ecc.) sono risarcibili a titolo di danno emergente (art. 1223 c.c.): il danneggiato deve quantificarle e deve fornire la prova non solo di averle effettivamente sostenute, ma anche che siano state conseguenza immediata e diretta del sinistro (Cass., n. 9849/2025).
Ebbene, al pari della somma di € 100.000,00, anche l'importo di € 9.760,00 (per spese legate ad attività stragiudiziali) risulta percepito dall' come da lui stesso confermato nella quietanza Pt_1
e negli scritti difensivi, in mancanza di contestazione.
In ogni caso, anche a voler ammettere che l'attore avesse voluto chiedere (anche o solo) il risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro occorso nell'ottobre del 2013 e pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale propugnato dall' secondo cui la Pt_1 transazione può avere ad oggetto soltanto un'entità conosciuta o almeno conoscibile dalle parti, la domanda attorea sarebbe comunque infondata (privando di consistenza pratica la disquisizione
7 svolta dall'attore in merito alla possibilità di precisare la domanda all'esito di una TU dalla quale siano emersi nuovi e ulteriori elementi di fatto).
Invero, dalle dichiarazioni rese dal e dall'attore ai Carabinieri intervenuti sul luogo del CP_3 sinistro, nonché dalla ricostruzione della dinamica fornita dall' medesimo nell'atto di Pt_1 citazione, da un lato, emerge non solo che quest'ultimo percorreva, a bordo del proprio motociclo, la S.S. Cassia, direzione Vetralla – Viterbo, fino a quando arrestava la marcia perché il semaforo segnava luce rossa e vi erano delle vetture in attesa di riprendere la circolazione, ma anche che dovendo svoltare a sinistra sorpassava i ridetti veicoli, quando all'improvviso il apriva lo CP_3 sportello lato guidatore provocando la caduta a terra del motociclo e danni alla sua persona;
dall'altro, risulta che il apriva la portiera lato guidatore una volta accertatosi che non CP_3 stessero sopraggiungendo altri veicoli, pur avendo la visuale retrostante parzialmente ostruita da un autocarro.
Inoltre, dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro si evince non solo che le condizioni della strada e di visibilità erano ottimali e che il punto d'urto fra la portiera dell'autovettura guidata dal e il motociclo condotto dall' era situato nell'opposta CP_3 Pt_1 corsia di marcia rispetto a quella percorsa da entrambi, ma anche che la linea di mezzeria, per un tratto discontinua, all'altezza della vettura del tornava ad essere continua, per cui l'attore CP_3 non avrebbe potuto attraversarla per poi rientrare e posizionarsi davanti a tutti gli altri veicoli (pur essendo vero che tali affermazioni contenute nel verbale di accertamento del sinistro non godono di
“fede privilegiata” ai sensi dell'art. 2699 c.c., trattandosi di rilievi effettuati dopo l'accaduto,
l'attore non ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti per dimostrate il contrario).
Peraltro, le lesioni riportate dall'attore (sulle quali si veda infra), il quale affermava che il proprio motociclo subiva diversi ed ingenti danni, inducono a ritenere che il medesimo non stesse procedendo a velocità moderata o comunque conforme a quanto prescritto dal codice della strada.
Dalle circostanze di cui sopra, emerge una corresponsabilità dell' nella causazione del Pt_1 sinistro per cui è causa: il è sicuramente stato imprudente e ha contribuito eziologicamente CP_3 al verificarsi del sinistro, in quanto ha improvvisamente aperto la portiera lato guidatore, sebbene per poco tempo, nonostante fosse succeduto da un autocarro che gli ostruiva la vista, impedendogli, così, di avvedersi che stava sopraggiungendo da sinistra il motociclo dell egli, tuttavia, è Pt_1 stato parimenti incauto e imprudente, perché ha violato le più comuni regole di prudenza, specificate dal codice della strada: gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140, c. 1, del codice della strada); è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
8 veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, mantenendo sempre il controllo del proprio veicolo per essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza (art. 141 del codice della strada); i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145 del codice della strada); è vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione (art. 148, c. 11, del codice della strada).
In considerazione delle violazioni commesse dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi corresponsabile, se non in misura prevalente, quantomeno nella misura del 40%.
Ora, il TU ha escluso precedenti morbosi che potessero aver inciso sui postumi delle lesioni e ha stabilito che a seguito delle fratture riportate a seguito del sinistro l' risulta affetto da “esiti Pt_1 algo-disfunzionali di arto inferiore destro con deficit deambulatorio per limitazione funzionale dei movimenti di ginocchio destro e caviglia destra, nonché plurimi esiti cicatriziali di gamba destra”.
Il TU, quindi, ha quantificato la componente permanente del danno biologico (nel quale devono ritenersi ricompresi anche eventuali danni estetici e/o dinamico-relazionali patiti dall'attore, così come il pregiudizio derivante dall'impossibilità di praticare il proprio hobby di motociclista, in quanto non esulano da quelli che scaturirebbero da un sinistro che ha visto vittima l'odierno attore, secondo l'id quoad plerumque accidit) nella misura del 25%, tenendo in debita considerazione la copiosa letteratura specialistica in materia, e ha stimato in 50 giorni l'invalidità temporanea totale al
100%, in 60 giorni l'invalidità temporanea parziale al 75% e in 90 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50% e al 25%.
Il TU ha risposto alle critiche sollevate in proposito dal difensore dell'attore, da un lato, evidenziando di essere giunto pressoché alle medesime conclusioni rassegnate dal Dott. Per_2 circa la percentuale del danno biologico (25%), - per cui non vi sarebbero i presupposti per ritenere che tale voce di danno potesse essere incrementata sino al 40% come suggerito dal Dott. CP_4 dall'altro, rilevando che quest'ultimo non solo riteneva di ridurre la percentuale del danno biologico sino al 30%, ma, come il Dott. non aveva tenuto conto della letteratura specialistica in Per_3 materia, per cui le conclusioni cui entrambi erano giunti non erano attendibili.
Pertanto, in applicazione delle Tabelle adottate presso il Tribunale di Milano nel 2024 (il D.P.R. n.
12/2025, con il quale è stata adottata la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni c.d. macro-permanenti, prevede espressamente che le proprie disposizioni si applichino ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, ossia il 05.03.2025) e tenuto conto
9 dell'età dell' al momento del sinistro (58 anni), risulta congruo quantificare il danno non Pt_1 patrimoniale che gli spetterebbe in complessivi € 129.807,50, comprensivo del danno morale quale voce autonoma di pregiudizio e parametrata in percentuale sull'importo riconosciutogli a titolo di danno biologico.
Orbene, tenuto conto della corresponsabilità dell' nella causazione del sinistro occorso Pt_1 nell'ottobre del 2013 nella misura almeno del 40% (senza tener conto che il TU non ha escluso dei precedenti patologici consistiti in una “condizione artrosica diffusa ed interessante anche gli arti inferiori, nello specifico anche di piede destro”), l'attore risulterebbe creditore nei confronti della e del dell'importo residuo pari ad € 77.884,50; somma decisamente inferiore CP_5 CP_3 rispetto a quanto già percepito dall'attore stesso a titolo di risarcimento del danno (€ 100.000,00, oltre l'importo di circa 10.000,00 euro per spese necessarie per assistenza legale stragiudiziale).
Ne discende il rigetto delle domande formulate dall' in quanto comunque già integralmente Pt_1 ristorato prima del presente giudizio per i danni patiti a seguito del sinistro occorso nell'ottobre del
2013.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di condanna formulata (velatamente) dalla nei CP_5 confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto i commi I e III di tale disposizione presuppongono non solo la totale soccombenza (il comma 1 postula anche un danno, neppure dedotto dalla , ma anche la colpa grave o il dolo della parte nei confronti della quale la CP_5 domanda stessa è proposta (Cass., n. 4202/2022; Cass., SS.UU., n. 22405/2018); elementi soggettivi non ravvisabili nella fattispecie, giacché l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patiti successivamente alla stipula della transazione, della quale peraltro non ha negato l'esistenza.
La “domanda” di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attore (sotto forma di istanza di liquidazione di ulteriori compensi) nei confronti della nella “nota spese” del 20.06.2025, CP_5 invece, prima ancora che infondata giacché l' stesso risulta soccombente, è inammissibile, Pt_1 perché proposta oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., n. 14911/2018).
7. Nel rapporto processuale tra e le spese Parte_1 Controparte_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi, muovendo dallo scaglione di valore compreso fra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in applicazione del criterio del disputatum (€
216.412,20) ex art. 5 D.M. 55/2014 e senza tener conto della clausola “ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia” a corredo delle domande attoree (Cass., SS.UU., n. 20805/2025), con riduzione di 1/4 dei compensi per la fase istruttoria, essendosi proceduto soltanto con una TU,
10 e tenuto conto della complessità del procedimento, del numero delle parti, della qualità/quantità delle questioni trattate, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nel rapporto processuale tra e , invece, non vi sono i Parte_1 Controparte_3 presupposti per statuire in ordine alle spese di lite, in considerazione della contumacia del convenuto.
8. Le spese di TU, liquidate con provvedimento del 04.09.2023, sono poste definitivamente a carico dell'attore, secondo soccombenza e in considerazione dell'esito della consulenza stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto all'R.G. n. 1875/2021, promosso da contro Parte_1
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_3
➢ Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
➢ Rigetta le domande attoree per le ragioni indicate in parte motiva;
➢ Rigetta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da Controparte_1 nei confronti di;
Parte_1
➢ Dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
➢ Pone definitivamente a carico di le spese di TU, liquidate con Parte_1 provvedimento del 04.09.2023;
➢ Condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida nella somma di € 9.850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15% come per legge;
➢ Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra e rimasto Parte_1 Controparte_3 contumace.
Così deciso in Viterbo, 28.07.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
11